Tipologia: CCNL
Data firma: 11 giugno 2003
Validità: 05.08.2003 - 31.12.2006
Parti: Confitarma, Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Aliscafi

Sommario:

Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 2003
Contratto aliscafi e natanti veloci
Premessa
Capitolo I Tipo di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipo di contratto di imbarco
Art. 2 - Contratto di imbarco a tempo determinato
Art. 3 - Contratto di imbarco a tempo indeterminato
Art. 4 - Periodo di prova
Capo II Composizione dell'equipaggio condotta dei marittimi - Varie
Art. 5 - Tabelle di armamento
Art. 6 - Condotta dei marittimi
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Capo III Orario di lavoro
Art. 8 - Inizio del servizio a bordo
Art. 9 - Orario di lavoro
Art. 9 bis - Mancato riposo
Art. 10 - Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione
Capo IV Lavori e servizi diversi
Art. 11 - Lavori per la sicurezza dell'aliscafo
Art. 12 - Lavori per la manutenzione e pulizia dell'aliscafo
Art. 13 - Oggetti in consegna
Capo V Paghe - Compensi e indennità
Art. 14 - Minimi contrattuali conglobati
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Scatti di anzianità
Art. 17 - Computo riposi compensativi e ferie
Art. 18 - Eventuale periodo di ingaggio
Art. 19 - Corresponsione delle competenze mensili
Art. 20 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Art. 21 - Assegno per nucleo familiare
Art. 22 - Compensi per lavoro straordinario
Art. 23 - Indennità di navigazione
Art. 24 - Indennità bigliettaio
Art. 25 - Indennità bagaglio
Art. 26 - Divise equipaggio
Art. 27 - Guardia con veglia
Capo VI Alloggio e vitto
Art. 28 - Alloggio personale aliscafo
Art. 29 - Indennità sostitutiva del vitto
Art. 30 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Art. 31 - Indennità di missione
Art. 32 - Cambio di residenza
Capo VII Riposi festivi - Ferie - Congedo matrimoniale

Art. 33 - Giorni festivi
Art. 34 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Congedo matrimoniale
Capo VIII Previdenza

Art. 37 - Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia
Art. 38 - Assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione
Art. 39 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto d'imbarco per naufragio
Art. 40 - Assicurazione malattie e infortuni
Art. 41 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Art. 42 - Indennità di perdita corredo strumenti professionali ed utensili
Capo IX Risoluzione del contratto di imbarco

Art. 43 - Risoluzione del contratto d'imbarco a tempo determinato
Art. 44 - Risoluzione del contratto d'imbarco a tempo indeterminato
Art. 45 - Rimpatrio del marittimo
Art. 46 - Decorrenza e durata
Art. 47 - Trattamento di miglior favore
Art. 48 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Allegati
Allegato 1 - Modello di contratto di imbarco a tempo determinato
Allegato 2 - Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato
Allegato 3 - Minimi contrattuali conglobati
Allegato 3 bis - Scatti di anzianità
Allegato 4 - Compensi orari per lavoro straordinario
Allegato 5 - Assicurazioni malattie
Allegato 6 - Assicurazioni infortuni
Allegato 7 - Indennità perdita corredo
Allegato 8 - Diritti sindacali
Appendice
Contrattazione di secondo livello
Previdenza integrativa
Quota di servizio per l'armamento pubblico
Quota di servizio per l'armamento privato
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
Dichiarazione a verbale per le aziende private
Istituzione turni particolari
Trattamento del personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo degli aliscafi e natanti veloci (decorrenza dal 1° maggio 1982)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale di Stato maggiore, Sottufficiali e Comuni imbarcati sugli aliscafi o su natanti veloci

Addì, 11 giugno 2003, tra Confederazione italiana armatori (Confitarma), Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea), Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri.

Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 2003
Le parti, con il presente accordo, dichiarano di aver rinnovato - in armonia con quanto disposto dal Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993 - i contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31 dicembre 2002.

Contratto aliscafi e natanti veloci
Il presente contratto si applica al personale di Stato maggiore, sottufficiali e comuni imbarcati sugli aliscafi o su natanti veloci.
Pertanto, nel testo del presente contratto per aliscafi si intendono anche gli altri natanti veloci ad esso assimilabili.

Capitolo I Tipo di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipo di contratto di imbarco

Il rapporto di lavoro può essere stipulato con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.
[…]
Per i marittimi cui si riferisce il presente contratto imbarcati fuori del territorio nazionale per completamento della tabella d'armamento, potranno essere stipulati contratti a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.

Capo II Composizione dell'equipaggio condotta dei marittimi - Varie
Art. 5 - Tabelle di armamento

Le parti, tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi e della navigazione cui sono adibiti, concordano nel ritenere adeguate le seguenti tabelle di armamento per i tipi di natanti sottoindicati:

RHS 200 RHS 150

PT 50 COMETA

RHS 160

RHS 160 foil master

PT 20 CATAMARANI

WESTMARAN 9

Comandante
Direttore
1 Motorista
2 Marinai
1 Giovanotto
1 Mozzo

Comandante
Direttore
1Motorista
1 Marinaio
1 Giovanotto
-

Comandante
Direttore
1 Motorista
2 Marinai
1 Mozzo

Comandante
Direttore
1 Motorista
2 Marinai
1 Mozzo

Comandante
Direttore
1 Marinaio
1 Mozzo
1 Giovanotto

Comandante
Direttore
1 Motorista
1 Marinaio

Art. 6 - Condotta dei marittimi
Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina mercantile, delle autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza dell'aliscafo, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il permesso del comandante.

Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 5, lett. B) dell'art. 44;
c) sospensione dal turno particolare e dall'elenco della c.r.l. per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall'elenco della c.r.l.
Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano, e al grado di colpa.
Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo.
La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall'elenco della c.r.l., sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave, da far venire meno il rapporto fiduciario con l'armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
[…]
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
[…]
In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della c.r.l.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal comandante e da questo annotati sul giornale di bordo. Il comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi potranno essere anche adottati dalla Direzione della società.
[…]

Capo III Orario di lavoro
Art. 9 - Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore giornaliere continuative, comprese tra le ore 06.00 e le ore 22.00 con possibilità di interruzione di un'ora per la consumazione del pasto.
Turni di lavoro di 8 ore continuative possono essere effettuati nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) da concordarsi in sede aziendale. Il personale impiegato fra le ore 22.00 e le ore 06.00 avrà diritto ad una maggiorazione della quota oraria della paga base, contingenza ed eventuali indennità di pilotaggio (o conduzione macchina) pari al 30% per ogni ora di servizio.
In considerazione del tipo di lavoro, per particolari servizi, il personale imbarcato sugli aliscafi non dovrà comunque effettuare navigazione effettiva per un periodo superiore alle sei ore nell'arco delle otto ore normali di lavoro.

Art. 9 bis - Mancato riposo
Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di otto ore giornaliere di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all'atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste a livello aziendale.

Art. 10 - Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione
Per le ore di lavoro eventualmente prestate nelle otto ore dell'orario normale dei marittimi di qualsiasi grado imbarcati nella giornata del sabato saranno riconosciute altrettante ore di riposo compensativo.
Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi, la giornata del sabato non sarà considerata come riposo compensativo.
Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
[…]

Capo IV Lavori e servizi diversi
Art. 11 - Lavori per la sicurezza dell'aliscafo

Durante le ore di servizio i componenti l'equipaggio sono tenuti a prestare, senza diritto ad alcun altro compenso, la loro opera per la sicurezza della navigazione e per il salvataggio delle persone imbarcate e dell'aliscafo, conformemente a quanto disposto dal Codice della navigazione.

Art. 12 - Lavori per la manutenzione e pulizia dell'aliscafo
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione dell'aliscafo che venissero ordinati con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Capo V Paghe - Compensi e indennità
Art. 22 - Compensi per lavoro straordinario

[…]
Lo straordinario mensile non dovrà superare le 60 ore.
Per le ore di lavoro giornaliero effettivamente prestate, oltre le ore normali di lavoro di cui all'art. 9 e quelle di straordinario nella misura di due ore giornaliere, verranno riconosciute altrettante ore di riposo compensativo da fruire secondo criteri da stabilirsi aziendalmente.
Note
[…]
2 In conseguenza delle suddette norme, in sede aziendale si procederà alla organizzazione del lavoro in relazione al rapporto periodo di imbarco - periodo di riposo.

Art. 23 - Indennità di navigazione
Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima nonché dei disagi causati dalle particolari caratteristiche del mezzo e del servizio reso, è istituita, a partire dal 1° aprile 1992, una indennità di navigazione.
[…]

Art. 25 - Indennità bagaglio
Al personale che esegue l'imbarco o lo sbarco del bagaglio dei passeggeri negli scali, ove l'aliscafo non attracca a banchina o pontile e ove non esista servizio di portabagagli, verrà corrisposto un compenso forfettario di lire 150 (centocinquanta) (euro 0,08) per bagaglio a carico dei passeggeri da ripartirsi in parti uguali tra il personale che ha compiuto tali operazioni.
Il presente compenso non fa parte della retribuzione a nessun effetto.

Art. 27 - Guardia con veglia
Il servizio di guardia notturna con veglia sarà normalmente affidato a personale di terra. Nel caso in cui venga affidato a personale di bordo saranno riconosciute al marittimo una indennità di lire 4.000 (euro 2,07) per notte e nel giorno successivo tante ore di riposo quante sono state le ore di servizio di guardia con veglia.

Capo VII Riposi festivi - Ferie - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Giorni festivi trascorsi in navigazione

A tutto il personale saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese festività nazionali) trascorsi in navigazione. […]
I riposi compensativi saranno goduti dal personale durante l'imbarco. Qualora quanto precede risultasse in pratica inattuabile per motivi di servizio e di comprovata necessità, gli stessi verranno cumulati e usufruiti secondo modalità da concordarsi in sede aziendale.
Sarà data facoltà al personale che ne faccia richiesta di optare per il pagamento dei compensativi non usufruiti nella misura prevista dal successivo art. 35, comma 4.

Art. 35 - Ferie
[…]
Qualora l'armatore per motivi di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate di minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, scatti di anzianità, ratei gratifica natalizia e pasquale, ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite. Resta intesa l'irrinunciabilità al godimento delle ferie in costanza di imbarco.
[…]

Capo VIII Previdenza
Art. 40 - Assicurazione malattie e infortuni

Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nella tabella allegata al presente contratto (Allegati 5 e 6).

Allegati
Allegato 8 - Diritti sindacali

In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:
- ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sugli aliscafi soggetti all'applicazione del presente contratto "Rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell'equipaggio.
Su ogni aliscafo può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto:
- un Rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all'armatore ed al comando di bordo.
I Rappresentanti sindacali che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio;
c) indire assemblee sugli aliscafi previa comunicazione al comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il comando di bordo ed i Rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I Rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l'eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "Norme sui turni particolari delle navi da passeggeri".
I componenti le Rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.
[…]

Appendice
Contrattazione di secondo livello

In armonia con quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 potranno essere oggetto di negoziazione aziendale erogazioni salariali correlate ad incrementi di produttività derivanti da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramento dell'economicità dei servizi, nonché il regolamento sulla turnazione per disciplinare il fruimento degli eventuali riposi compensativi maturati.
Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1 durante il periodo di validità del presente accordo non dovranno essere posti a carico delle aziende oneri aggiuntivi.
La contrattazione di secondo livello avrà validità quadriennale

Quota di servizio per l'armamento pubblico
Le parti si danno atto che tutte le eventuali divergenze che dovessero verificarsi in relazione all'applicazione ed all'interpretazione delle norme del presente contratto, saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale entro 30 giorni dalla data di denuncia della questione.
[…]