Tipologia: CCNL
Data firma: 5 maggio 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Aninsei e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Istruzione privata, Aninsei
Note: L'accordo è stato siglato il 26 marzo 2003

Sommario:

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali

Premessa
A- Le relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 3 - Ente bilaterale nazionale
Art. 4 - Osservatorio Nazionale
Art. 5 - Commissione paritetica nazionale e regionale
A - Commissione Paritetica Nazionale
B - Commissione Paritetica Regionale
Art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Art. 7 - Pari opportunità
Art. 8 - Tirocini formativi e stages
Art. 9 - Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi
Art. 10 - Previdenza complementare
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro
B - Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanza sindacale
Art. 13 - Ritenute sindacali
Art. 14 - Assemblea
Art. 15 - Permessi per Dirigenti Sindacali provinciali, regionali e nazionali
Art. 16 - Affissioni
Art. 17 - Costituzione delle RSU
II - Livelli di contrattazione
Art. 18 - Secondo Livello di Contrattazione
Art. 19 - Contrattazione di istituto/scuola
III - I rapporti di lavoro
Art. 20 - Contratto a termine
Art. 21 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 22 - Apprendistato
Art. 23 - Contratti di riallineamento
Art. 24 - Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
Parte seconda
Titolo I Sfera di applicazione

Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4 - Ambito del rapporto
Titolo II Classificazione
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Mutamenti di qualifica
Art. 7 - Mansioni promiscue
Titolo III Assunzione in servizio
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Tirocinio e stage
Art. 10 - Assunzione personale in servizio nella scuola statale
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Part-time
Art. 13 - Reimpiego
Art. 14 - Trasferimento di istituzioni scolastiche
Titolo IV Trattamento economico e previdenziale
Art. 15 - Retribuzione mensile
Art. 16 - Prospetto paga
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Paga base
Art. 19 - Indennità di contingenza
Art. 20 - Salario d'anzianità
Art. 21 - Commissione d'esame
Art. 22 - Indennità di funzione
Art. 23 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 24 - Sostituzione di lavoratori assenti
Art. 25 - Supplenze personale docente
Art. 26 - Trattamento previdenziale
Titolo V Trattamento convittuale

Art. 27 - Trattamento convittuale
Art. 28 - Vitto e alloggio
Titolo VI Durata del lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro
Art. 30 - Flessibilità
Art. 31 - Potenziamento/prolungamento orario
Art. 32 - Completamento d'orario
Art. 33 - Riduzione d'orario
Art. 34 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
Art. 35 - Ferie
Art. 36 - Festività soppresse
Art. 37 - Riposo settimanale
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro

Art. 38 - Assenza per malattia
Art. 39 - Aspettativa per malattia
Art. 40 - Congedo matrimoniale
Art. 41 - Tutela della maternità, della paternità e congedi parentali
Art. 42 - Servizio militare
Art. 43 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 44 - Congedi per eventi e cause particolari.
Art. 45 - Diritto allo studio
Art. 46 - Permessi retribuiti
Art. 47 - Permessi non retribuiti
Art. 48 - Permessi elettorali
Art. 49 - Aspettativa
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 51 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 52 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Decesso del lavoratore
Art. 54 - Licenziamento per mancanze
Art. 55 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 56 - Disciplina dei licenziamenti collettivi
Art. 57 - Formulazione delle graduatorie
Art. 58 - Restituzione di documenti
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 60 - Regolamento interno
Art. 61 - Doveri del lavoratore
Art. 62 - Provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 64 - Rinvio alle leggi
Art. 65 - Articolato contrattuale.
Allegati
Allegato 1 - Accordo tra Aninsei e OO.SS. di categoria sui contratti di solidarietà difensivi
Allegato 2 - Accordo tra Aninsei e OO.SS. di categoria sui contratti di riallineamento
Allegato 3 - Accordo nazionale Aninsei e OO.SS. di categoria sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche (D.Lgs. n. 626/94 - D.Lgs. n. 242/96)
Allegato 4 - Accordo Quadro nazionale Aninsei e OO.SS. di categoria per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai rappresentanti per la sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 626/94
Allegato 5 - Accordo nazionale Aninsei e OO.SS. di categoria su tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale
Allegato 6 - Accordo nazionale Aninsei e OO.SS. di categoria per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro (L. 863/84, L. 407/90, L. 451/94, L. 196/97)
Allegato 7 - Accordo Interconfederale 16 aprile 1998 per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, della Legge 24 giugno 1997, n. 196
Allegato 8 - Accordo per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di docenza nelle istituzioni scolastiche paritarie

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati

Addì, 26 marzo 2003 - 5 maggio 2003,tra Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (Aninsei), Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di di lavoro per i dipendenti dagli istituti scolastici gestiti da enti e privati.

Parte prima
I - Il sistema delle relazioni sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, nonché degli Accordi interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

A- Le relazioni sindacali
Art. 1 Relazioni sindacali

Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione e d'intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore. Ed in particolare con riguarda al quadro economico e formativo del comparto, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione-aggiornamento che saranno necessari per consentire una sempre minore dicotomia tra società reale, processi formativi e sistema di istruzione anche nella prospettiva dell'unificazione dei titoli a livello europeo.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo necessari per la realizzazione di una maggiore omogeneità di quei processi formativi aventi come obiettivo la formazione permanente.
L'Aninsei conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento degli istituti e, perciò, uno dei primi impegni delle Associazioni.
Cgil-Cisl-Uil - Scuola e Snals ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul diritto di informazione, sull'esame congiunto e sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Ente bilaterale nazionale, Osservatorio nazionale, Commissione paritetica nazionale e di contratto, Commissioni paritetiche regionali.

Art. 3 Ente bilaterale nazionale
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale, le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil Scuola e lo Snals e l'Aninsei hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione. Gli Enti Bilaterali costituiti (o in fase di costituzione) sono previsti in diversi accordi tra le parti sociali, dal 1993 ad oggi, per favorire l'evoluzione dei sistemi nazionali di educazione e formazione.
L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale.
Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un ente bilaterale nazionale della scuola non statale per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli enti bilaterali.
L'attività dell'ente bilaterale nazionale, regolamentata da statuto e per contratto, viene articolata secondo le seguenti priorità:
a. gestione del fondo di previdenza complementare;
b. gestione degli ammortizzatori sociali;
c. Formazione Professionale;
promuovere ed eventualmente gestire, a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le istituzioni dell'unione europea, con le Regioni, con le province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d. Attività nei confronti delle Commissioni Paritetiche regionali:
Rappresentanza del sistema nei confronti delle istituzioni nazionali e comunitarie nell'ambito di quanto demandato dalle parti sociali
Erogazione di servizi per la promozione e il consolidamento delle strutture bilaterali su tutto il territorio nazionale.

Art. 4 Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di servizi formativi.
A tal fine l'Osservatorio è impegnato in un utile iniziativa formativa mirata a soddisfare i diritti dell'utenza, ed in particolare:
Programma ed organizza analisi e relazioni sul tema formativo al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione di progetti formativi avanzati;
Promuove attività integrative finalizzate all'ampliamento del campo di interessi culturali e scientifici;
Elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale;
Riceve ed elabora anche ai fini statistici, i dati forniti dalle singole realtà sui livelli occupazionali e relativi andamenti;
Predispone i progetti formativi per singole figure professionali al fine di rendere più efficace l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, apprendistato, tirocini formativi e stages;
Promuove in particolare le azioni opportune affinché per gli organismi competenti siano predisposti progetti mirati a contribuire sia al miglioramento culturale e scientifico del personale, che all'erogazione di un servizio qualitativo rispondente ai bisogni emergenti della società.

Art. 5 Commissione paritetica nazionale e regionale
A - Commissione Paritetica Nazionale

La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
1. esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
2. verificare la conformità dei progetti allo schema dell'accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi;
3. individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
4. porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato:
5. concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;
6. svolgere compiti inerenti l'O.P. previsti dal Decreto legislativo n. 626/94 e dal D.lgs n. 242/96.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'Aninsei o presso altra sede accettata dalle parti.
L'Aninsei provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Aninsei o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.

B - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a:
1. garantire il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2. attuare le norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3. esaminare e comporre le controversie;
4. svolgere compiti inerenti l'O.P. territoriale previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e dal D.lgs n. 242/96;
5. valutare ipotesi di contrattazione decentrata in presenza di contributi pubblici generalizzati.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
1. l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'Aninsei;
2. l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall'Aninsei.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 7 del presente CCNL.

Art. 6 Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso l'Aninsei con l'assistenza:
1. per i datori di lavoro, della stessa Aninsei, attraverso i suoi rappresentanti;
2. per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Scuola Cgil-Cisl-Uil e dello Snals.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Aninsei. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'Aninsei - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80. Le modalità di attuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sono regolamentate dall'allegato accordo nazionale, parte integrante del presente CCNL.

Art. 8 Tirocini formativi e stages
Qualora se ne riscontri l'opportunità, con separati accordi collettivi, le parti firmatarie del presente CCNL potranno disciplinare l'applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages, borse lavoro.

Art. 9 Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi
Le parti convengono di dover approfondire quanto all'art. 2 comma 28 della legge n. 662/96 e successivo decreto legislativo n. 477/97 e L. n. 448/98 in merito all'estensione degli ammortizzatori sociali alle categorie non espressamente previste dalle precedenti leggi in materia.
Le parti convengono che la sede più idonea per l'attuazione delle norme contenute nelle citate leggi sia la Commissione paritetica nazionale e l’Ente Bilaterale Nazionale per la gestione.
Le parti ritengono, inoltre, di dover estendere agli istituti aderenti alle Associazioni firmatarie del presente CCNL, lo strumento dei contratti di solidarietà difensivi, espressamente regolamentati da un accordo nazionale tra l'Aninsei e le OO.SS. Cgil Scuola - Cisl Scuola - Uil Scuola e Snals, in allegato al presente CCNL

Art. 11 Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, l'informazione e la documentazione interna, le parti ribadiscono la necessità di giungere in tempi brevi alla definizione di specifici accordi da allegare, quali parti integranti, al presente CCNL.

B - Diritti sindacali
Art. 12 Rappresentanza sindacale

1. Possono essere costituite in tutti gli istituti rappresentanze sindacali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, ai sensi della L. 300/70.

Art. 14 Assemblea
1. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
2. L'assemblea viene convocata dalle RSI/RSU e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico.
3. Le assemblee in orario di lavoro potranno coincidere con le prime o con le ultime due ore di scuola.
[…]
10. Il diritto di riunione in orario di lavoro è per ciascun lavoratore di 10 ore di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.

Art. 16 Affissioni
1. I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

II - Livelli di contrattazione
Art. 18 Secondo Livello di Contrattazione

La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[…]
Nelle imprese formative che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- distribuzione dell'orario ed eventuali forme di flessibilità
- determinazione di turni feriali
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
[…]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento, per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, della organizzazione territoriale di Aninsei.
[…]

Art. 19 Contrattazione di istituto/scuola
È prevista la contrattazione integrativa e decentrata in istituti con più di 15 dipendenti, con le modalità e per le seguenti materie:
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- distribuzione delle ferie per il personale non docente;
Eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge;
Modalità di variazione temporale della prestazione lavorativa per il personale dipendente con rapporto di lavoro part-time;
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
[…]
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSI/RSU se presenti o le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil Scuola e Snals territoriali, firmatarie a livello nazionale del presente contratto.
Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti/scuole con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.
La variazione temporale della prestazione dei lavoratori con rapporto di lavoro part-time deve essere concordata tra le parti anche in istituti con meno di 15 dipendenti.

III - I rapporti di lavoro
Art. 20 Contratto a termine

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle scuole aderenti alla Aninsei è a tempo indeterminato.
È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D. L.vo n. 368/01 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
20.1 - Apposizione del termine e contingente
A - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
1. per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno (campi scuola, colonie ecc.);
2. punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
3. per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
4. per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'istituto stesso;
5. per la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;
6. per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Inoltre è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato nella seguente ipotesi:
- personale docente non abilitato. Ai sensi della Lettera circolare MIUR prot. 2668 del 29/10/2001 "in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali." Il suddetto personale è assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dall'acquisizione del titolo abilitante e l'anzianità di servizio decorre dalla data di prima assunzione.
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 30% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione decentrata.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSI/RSU e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, la percentuali massima dei lavoratori da assumere con Contratto a termine, di cui al successivo comma, può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze della Scuola.
B - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative in genere e in tutti casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A) e B) è priva di effetto se non risulta direttamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di cui alla lettera B) il nominativo del lavoratore assente.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
20.2 - Divieti della stipula di contratti a termine
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
4. - da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
20.5 - Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300
20.6 - Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti di lavoro interinale;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stages e tirocinio.
20.7 - Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13ª mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
20.8 - Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94
20.9 - Diritto di precedenza e informazione
[…]
Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Annualmente l’Aninsei fornisce alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente contratto, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 21 Contratti di formazione e lavoro
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione del contratto di formazione e lavoro e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell'occupazione nel settore della scuola non statale.
Il contratto di formazione e lavoro è regolamentato dall'allegato accordo nazionale parte integrante al presente CCNL.

Art. 22 Apprendistato
22.1 Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Reg. Cee n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.
22.2 Qualifiche e Mansioni
Gli Istituti di Istruzione aderenti all'Aninsei possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
Livello II - tutte le qualifiche
Livello III - tutte le qualifiche;
Livello IV - tutte le qualifiche con esclusione del personale docente.
22.3 Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. La commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.
22.4 Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 24, 36 o 48 mesi secondo quanto prescritto dalla legge.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà computato ai fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni.
A conclusione dei periodo di apprendistato, il lavoratore potrà essere assunto a tempo indeterminato e percepirà retribuzione prevista per il livello di inquadramento di cui al successivo art. 19 - parte seconda.
22.5 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
L'istituto ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
[…]
22.7 La formazione dell'apprendista
a) Contenuti e modalità della Formazione
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda in applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro così come previsto dall'art. 1 del DM 8 aprile 1998.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal Decreto Ministero del lavoro del 6/4/98 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna all'azienda, secondo le previsione del citato DM.
b) Formazione esterna
La formazione esterna all'azienda, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi del comma 1, lettera c, della legge n. 24/6/97, n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
[…]

Art. 24 Contratto di lavoro ripartito (Job sharing)
Le parti intendono rendere applicativo, in via sperimentale, il rapporto di lavoro ripartito, così come previsto dalla Circ. Min. Lav. 7 aprile 1998, n. 43, ai lavoratori inquadrati nell'area prima dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
Con tale contratto due o più lavoratori assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica obbligazione.
[…]
Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per stabilire le modalità applicative del rapporto di lavoro ripartito in relazione ad alcuni istituti contrattuali quali le assenze, le ferie, i diritti sindacali.

Parte seconda
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro contempla, disciplina e tutela in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche di Enti o privati che svolgono attività in Italia e all'estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:
- asili nido, micro-nidi e ludoteche
- scuole materne,
- scuole elementari,
- scuole secondarie di 1° e 2° grado, legalmente riconosciute e paritarie,
- conservatori musicali,
- accademie di belle arti,
- corsi di preparazione agli esami,
- scuole e corsi di istruzione professionale,
- scuole e corsi di formazione professionale non convenzionate,
- scuole e corsi di lingue,
- corsi di cultura varia,
- scuole di danza,
- scuole e corsi di libera arte,
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche,
- corsi di doposcuola,
- scuole speciali per minori,
- scuole per corrispondenza,
- scuole e corsi a distanza,
- scuole interpreti e traduttori,
- scuole e corsi post-secondari,
- scuole e corsi parauniversitari e accademie.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie è compresa nello stesso titolo.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è Istituto d'istruzione il complesso delle attività educative, scolastiche e formative organizzate da Enti e privati.
L'Istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con terzi.
Il legale rappresentante provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina l'indirizzo e il progetto educativo.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi programmatici dell'Istituto, nel rispetto delle norme costituzionali.
Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nel rispetto delle finalità dell'istituto e nell'interesse dell'impresa.

Titolo III Assunzione in servizio
Art. 8 Assunzione

[…]
2. All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
e. certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
h. libretto sanitario;
[…]

Art. 9 Tirocinio e stage
L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica non comporta per il tirocinante ai fini del presente CCNL alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma, solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Lo stage è regolato dalla legge 236/93 e dalla legge 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l'Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l'avviamento al lavoro.

Titolo V Trattamento convittuale
Art. 27 Trattamento convittuale

1. La direzione dell'istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere nell'istituto.
2. Il vitto sarà quello stabilito per la comunità.
3. Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano.
4. Detti servizi verranno pagati dagli interessati secondo i valori stabiliti all'atto dell'assunzione e aggiornati all'inizio di ogni anno scolastico in relazione all'aumento del costo della vita.

Art. 28 Vitto e alloggio
[…]
2. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro.

Titolo VI Durata del lavoro
Art. 29 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di:
38 ore settimanali
- per il personale direttivo dei livelli ottavo A e ottavo B e per il personale non docente dei livelli primo, secondo, terzo, quarto.
36 ore settimanali per gli educatori di asilo nido e operatori di ludoteca
L'orario di cui al presente punto si raggiunge progressivamente secondo le seguenti scadenze:
- dal 1/1/2002, 38 ore settimanali;
- dal 1/9/2004, 37 ore settimanali;
- dal 1/9/2005, 36 ore settimanali.
Dal 1/9/2004, al fine di garantire l'estensione temporale di servizio, l'Istituto può richiedere di svolgere fino a 38 ore settimanali e l'educatore, nel rispetto della programmazione dell'Istituto, dovrà prestarle.
Le ore aggiuntive verranno recuperate sentiti i lavoratori durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come permessi retribuiti, anche conglobati o in aggiunta alle ferie.
34 ore settimanali
- per gli insegnanti di scuola materna (IV livello), fermo restando quanto previsto al successivo art. 32 - parte seconda;
- i modelli viventi;
24 ore settimanali
- docenti di scuola elementare (V livello)
- 18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (VI livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
1.196 ore annuali, pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1.196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4.33 = 99,67/4.33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:
- per i docenti in corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura; docenti in doposcuola; docenti in attività integrative scolastiche; docenti in corsi per corrispondenza; docenti in corsi a distanza (IV livello);
per i docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi di istruzione professionale, docenti in corsi di lingue (V livello).
per i docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti para universitari, scuole speciali per minori, accademie (liv. VII).
Per i docenti a 1.196 ore annuali, valgono le seguenti disposizioni:
[…]
- ai docenti a 1.196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
- l'orario effettivo di lavoro settimanale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'Istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
- le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
- può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
- la presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario.
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente delle scuole materne ed elementari e delle scuole legalmente riconosciute è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 110 nell'anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini periodici e finali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e programmazione;
f) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;
g) collegio dei docenti.
Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.
[…]
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, al personale docente dei livelli IV, V, VI e VII con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d'insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.
Qualora intervenissero mutamenti strutturali dell'orario di lavoro, le parti si incontreranno per ridefinire la materia.

Art. 30 Flessibilità
Con riferimento esclusivo agli insegnanti di scuola materna, in servizio a tempo pieno, l'orario settimanale sarà di 33 ore settimanali qualora l'istituto adotti un regime di orario flessibile per far fronte ad esigenze organizzative.
Tale flessibilità si realizza con il superamento dell'orario contrattuale, di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 4 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane l'anno.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'istituto riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro. L'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, provvederà a comunicare, all'inizio dell'anno scolastico, per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
Per fare fronte ad esigenze relative alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ed alla programmazione didattica, attuata nell'ambito dell'autonomia scolastica, che preveda una diversa articolazione del monte ore annuale previsto per ciascun curricolo e per ciascuna disciplina ai docenti delle scuole legalmente riconosciute potranno essere richieste ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno.
A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive l'Istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive.
Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad una ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell'orario settimanale pieno.
Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo art. 30 sul potenziamento e prolungamento di orario.

Art. 34 Lavoro notturno, festivo, straordinario
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell'istituto o dal preside, se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 162 ore all'anno.
Al personale dei livelli IV e V e VII potranno essere richieste nel corso dell'anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell'assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
[…]
Per il personale non docente dei livelli I,II,III e IV le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.
[…]

Art. 35 Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Le ferie rimanenti potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 37 Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 41 Tutela della maternità, della paternità e congedi parentali

A - Norme di carattere generale
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
[…]
Non può essere richiesto l'orario flessibile/potenziato di cui agli artt. 47 (70 ore) e 27 (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla vigente normativa.
B - Riposi giornalieri
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[…]
D - Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.L.vo 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Titolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 60 Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 61 Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
[…]
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell'Istituto;
[…]
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]

Art. 62 Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 57, le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a. richiamo verbale;
b. richiamo scritto;
c. multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26).
[…]

Art. 63 Tentativo obbligatorio di conciliazione
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e seguenti, così come modificati ed integrati dal D. Lgs n. 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Art. 64 Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991.