Tipologia: CCNL
Data firma: 6 febbraio 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Fism e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Istruzioni private, Scuola materna

Sommario:

Parte prima - Le relazioni e i diritti sindacali
Capitolo I - Le relazioni e i diritti sindacali

Premessa
a) Relazioni sindacali
Art. 1 - Ente bilaterale nazionale
Art. 2 - Commissione paritetica nazionale e regionale
b) Diritti sindacali
Art. 3 - Informazione
Art. 4 - Rappresentanza sindacale
Art. 5 - Assemblea
Art. 6 - Permessi ai dirigenti sindacali
Art. 7 - Affissioni
Art. 8 - Ritenute sindacali
Capitolo II Livelli di contrattazione
Art. 9 - Secondo livello di contrattazione
Art. 10 - Contrattazione nei luoghi di lavoro
Capitolo III I rapporti di lavoro
Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 12 - Apprendistato
Art. 13 - Il lavoro interinale
Art. 14 - Contratto di lavoro ripartito - "Job sharing"
Art. 15 - Stage
Art. 16 - Volontariato
Art. 17 - Collaborazioni coordinate e continuative
Parte seconda Sfera di applicazione
Capitolo IV Sfera di applicazione

Art. 18 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 19 - Decorrenza e durata
Art. 20 - Inscindibilità
Art. 21 - Trasferimento di istituzioni scolastiche
Art. 22 - Ambito del rapporto
Capitolo V Qualifiche e livelli
Art. 23 - Classificazione
Art. 24 - Mutamenti di qualifica
Art. 25 - Mansioni promiscue
Art. 26 - Composizione delle sezioni
Capitolo VI Assunzione
Art. 27 - Assunzione
Art. 28 - Norme speciali
Art. 29 - Tirocinio
Art. 30 - Periodo di prova
Art. 31 - Part-time
Art. 32 - Reimpiego
Capitolo VII Trattamento economico e previdenziale
Art. 33 - Retribuzione mensile
Art. 34 - Minimi retributivi
Art. 35 - Indennità di contingenza
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 37 - Prospetto paga
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 40 - Trattamento previdenziale
Art. 41 - Supplenza personale docente
Capitolo VIII Orario di lavoro
Art. 42 - Orario di lavoro
Art. 43 - Completamento orario
Art. 44 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 45 - Ferie
Art. 46 - Festività soppresse
Art. 47 - Riposo settimanale
Art. 48 - Vitto e alloggio
Art. 49 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Tutela delle lavoratrici madri e congedi parentali
Art. 52 - Servizio militare o sostitutivo
Art. 53 - Aspettativa
Art. 54 - Permessi retribuiti
Art. 55 - Permessi non retribuiti
Art. 56 - Permessi elettorali
Art. 57 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 58 - Diritto allo studio
Capitolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari

Art. 59 - Regolamento interno
Art. 60 - Provvedimenti disciplinari
Art. 61 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 62 - Licenziamento per mancanze
Capitolo X Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 63 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 64 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 65 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e delle riduzioni di orario
Art. 66 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 67 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 68 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 69 - Decesso del lavoratore
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto - t.f.r.
Art. 71 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 72 - Contratti formazione lavoro - C.f.l.
Art. 73 - Personale religioso
Art. 74 - Rinvio alle leggi
Art. 75 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 76 - Norme transitorie
Parte terza Accordi nazionali
Allegato 1 - Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria - sui contratti di solidarietà difensivi
Allegato 2 - Accordo nazionale tra le OO.SS. Scuola e la Fism sui contratti di riallineamento
Allegato 3 - Accordo nazionale tra Fism e OO.SS. di categoria sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche D.Lgs. n. 626/1994 - D.Lgs. n. 242/1996
Parte prima
1. Il Rappresentante per la sicurezza

A) Scuole fino a quindici dipendenti
2. Modalità di elezione
3. Tempo di lavoro dedicato alla sicurezza
B) Scuole con più di 15 dipendenti
C) Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
1) Accesso ai luoghi di lavoro
2) Modalità di consultazione
3) Informazioni e documentazione
4) Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
5) Riunioni periodiche
Parte seconda Organismi Paritetici
1. Commissione paritetica nazionale
2. Commissione paritetica regionale
Parte terza Composizione delle controversie
Allegato 4 - Accordo quadro nazionale per lo svolgimento dei corsi dl formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994
A) Modalità del corso di formazione per i RLS
B) Contenuti minimi in materia di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi paritetici
Schema formativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
C) La docenza
D) Obblighi del datore di lavoro
Allegato 5 - Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria sull'apprendistato
Allegato 6 - Accordo sindacale per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro (L. n. 863/1984, L. n. 407/1990, L. n. 451/1994, L. n. 196/1997)
Premessa

1. Destinatari del C.f.l.
2. Durata del C.f.l.
3. Stipulazione del C.f.l.
4. Inquadramento e retribuzione
5. Formazione minima
Allegato 7 - Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni provinciali di conciliazione

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle scuole materne non statali

Federazione italiana scuole materne (Fism) e Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola (Snals) - Confsal

Parte prima - Le relazioni e i diritti sindacali
Capitolo I - Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo del 23 luglio 1993, negli accordi interconfederali del 24 settembre 1996 e del 22 dicembre 1998. In coerenza, le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto delle scuole da essi rappresentate aderenti al contratto e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli; si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
- confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione; concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, delle prospettive di sviluppo, dei processi di ristrutturazione-aggiornamento.
La Fism conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative. Le OO.SS. dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo promuovere un contributo allo sviluppo dell'occupazione anche mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro quali l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale, il lavoro ripartito ("job sharing") e a tempo determinato, il lavoro interinale e il telelavoro nonché di intensificare nella vigenza del presente contratto uno schema di relazioni sindacali come successivamente specificate.
Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio delle scuole nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Fermo restando che il rapporto di lavoro tra scuole materne e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e di modalità di lavoro più flessibili.
Per quanto sopra e nell'ottica di aumentare e qualificare l'occupazione nel settore della scuola materna non statale, le parti convengono di ricorrere prioritariamente al contratto a tempo determinato, in sostituzione, per quanto possibile, del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di regolamentare nuove assunzioni anche con il contratto di apprendistato e di telelavoro subordinato e di definire specifiche intese di ricorso al lavoro interinale.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle scuole e delle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli istituti e le Organizzazioni sindacali di categoria possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola materna non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo dei servizi all'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statale attraverso l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.

a) Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità della Fism e degli enti gestori aderenti e dei sindacati firmatari del presente CCNL, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, le scuole e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
1) l'Ente bilaterale;
2) l'Osservatorio;
3) la Commissione paritetica.

Art. 1 - Ente bilaterale nazionale
Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente bilaterale nazionale.
L'Ente bilaterale nazionale ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli Osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale e regionale;
- promuovere forme di previdenza complementare.
1.1. Osservatorio nazionale
Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale, l'Osservatorio nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli Osservatori sono costituite le sezioni che seguono:
1.2. Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale.
A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli istituti, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSU e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee-guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.
1.3. Sezione formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali regionali.
1.4. Sezione mercato del lavoro
La Sezione mercato del lavoro si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
1.5. Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 2.

Art. 2 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Le parti convengono di istituire o confermare a livello nazionale e regionale, Commissioni paritetiche tra istituti e OO.SS. di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti:
- controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente CCNL e delle contrattazioni regionali, e della coerenza degli accordi di secondo livello al dettato contrattuale;
- interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali;
- esamina e risoluzione di eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale.
La segreteria della Commissione paritetica ha sede presso la Fism o altra sede accettata dalle parti.
La Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Fism o dalle OO.SS. facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
Le parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art. 75, le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali.
In caso di disaccordo in sede di Commissioni paritetiche regionali, le parti di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione nazionale.
La Commissione regionale dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controparte.
Dell'esame e delle decisioni prese, è redatto verbale contenente le motivazioni.
La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione congiunta delle parti.
In assenza di interpretazione congiunta, le parti redigono un verbale di mancato accordo.
Le parti non possono adire l'autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra.
Dal campo di applicazione della Commissione paritetica bilaterale sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi, l'adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'accordo nazionale del 18 maggio 2000 e dalle leggi vigenti in materia.
Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale.
La composizione della Commissione paritetica regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.

b) Diritti sindacali
Art. 3 - Informazione

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, la Fism e gli enti gestori che applicano il presente CCNL garantiscono una costante informazione rispettivamente alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
Le modalità ed i tempi dell'informazione, che devono avere carattere preventivo sono definiti a livello regionale tra la Fism e le OO.SS.

Art. 4 - Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite, nei luoghi di lavoro e ad iniziativa dei dipendenti, Rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte:
- nelle scuole fino a 15 dipendenti: 1 RSA per ogni istituzione, con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di 3;
- nelle scuole con oltre 15 dipendenti: 1 RSA per ogni O.S. con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di 4; soltanto due membri nel caso di una sola O.S. presente nella scuola.
Tuttavia nelle scuole con un numero di dipendenti non superiore a 5 la Rappresentanza sindacale è affidata, ad iniziativa del lavoratore, ad un unico delegato aziendale il cui nome verrà comunicato alla Direzione della scuola e alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
[…]

Art. 5 - Assemblea
I dipendenti potranno riunirsi all'interno dei luoghi di lavoro di appartenenza in locali idonei indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa.
Il personale potrà riunirsi, in orario di servizio, per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico.
[…]

Art. 7 - Affissioni
Le RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Capitolo II Livelli di contrattazione
Art. 9 - Secondo livello di contrattazione

La contrattazione decentrata deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Tra la Fism e le OO.SS. firmatarie del presente contratto, è prevista la contrattazione decentrata, su base provinciale e/o regionale, di secondo livello per le materie riguardanti:
- distribuzione dell'orario del personale ed eventuali forme di flessibilità;
- determinazione di turni;
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici;
- ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 11;
- integrazioni retributive come previste dai successivi commi del presente articolo.
[…]
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle Fism di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto e alla Fism nazionale.
[…]

Art. 10 - Contrattazione nei luoghi di lavoro
È prevista la contrattazione integrativa e decentrata con le modalità e per le seguenti materie:
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
- distribuzione delle ferie per il personale non docente;
- valorizzazione dei risultati conseguiti nella scuola.
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza laddove intervengano accordi formali tra i gestori ed il personale e/o le RSA, possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro.
Le eventuali erogazioni sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività nonché risorse derivanti da migliori condizioni giuridico-amministrative.
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSA se presenti o le OO.SS. firmatarie del presente contratto a livello nazionale e/o territoriale.

Capitolo III I rapporti di lavoro
Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli enti gestori aderenti alla Fism è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dai successivi commi.
È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
11.1. Apposizione del termine e contingente
a) È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare:
- per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- per effettuazione di operazioni di rilevazione o di controllo periodico della qualità;
- per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- per l'inserimento di figure professionali non esistenti nell'organizzazione aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità.
b) È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalla ex legge n. 230/1962 e nei casi esplicitamente menzionati dal presente CCNL
La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente, il nominativo del lavoratore assente e la data di presunta scadenza del rapporto.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
La scrittura è necessaria per il personale docente anche quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, superiore ai sette mesi, non potrà superare il 10% del personale, e comunque di 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione decentrata.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSA e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, la percentuale massima dei lavoratori da assumere con contratto a termine può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze della scuola.
11.2. Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- per attività per le quali è contrattualmente previsto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
11.5. Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato, ove il contratto abbia durata pari o superiore a nove mesi sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
11.6. Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti di lavoro interinale;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stages e tirocinio.
11.7. Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13ª mensilità, il t.f.r. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva.
11.8. Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
11.9. Diritto di precedenza e informazione
[…]
Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Annualmente la Fism fornisce alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente contratto, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 12 - Apprendistato
L'istituto dell'apprendistato è disciplinato dalla legge n. 25/1955, dal D.P.R. n. 16/1956, dalla legge n. 196/1997 e dall'art. 68 della legge n. 144/1999 e relativo regolamento, nonché dall'accordo nazionale del 19 gennaio 2001, parte integrante del presente CCNL
12.1. Assunzione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 e 5b del reg. CEE n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.
12.2. Qualifiche e mansioni
Le scuole aderenti alla Fism possono assumere giovani con contratto di apprendistato da inquadrare dal I al V livello ad esclusione degli educatori.
12.3. Il tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Le scuole materne che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1, dell'art. 4, del decreto ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o Ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
L'attività di "tutoring" è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
L'indennità per l'attività di "tutoring" è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il IV livello limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico.
12.4. Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha la seguente durata:
- 18 mesi per il personale inquadrato nel livello I
- 24 mesi per il personale inquadrato nei livelli II e III;
- 36 mesi per il personale inquadrato al IV e V livello.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato è ridotta a 18 mesi.
12.5. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
La scuola ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
[…]
12.7. La formazione dell'apprendista: contenuti e modalità della formazione
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna alla scuola in applicazione del decreto del Ministero del lavoro così come previsto dal D.M. 8 aprile 1998 e dalla circ. del 16 luglio 1998, n. 93.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal decreto del Ministero del lavoro dell'8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 2002-2005, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna alla scuola, secondo le previsioni del citato decreto ministeriale e la percentuale di personale da avviare.
12.8. Durata della formazione esterna
La formazione esterna alla scuola, pari a 130 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento, dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
[…]

Art. 13 - Il lavoro interinale
Al fine di favorire l'occupazione nel settore non statale è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo secondo quanto stabilito dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dall'accordo interconfederale dell'aprile 1998 sul lavoro temporaneo e dal presente CCNL
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge n. 196/1997, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1, lett. b) e c) della stessa, può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella scuola.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nella scuola.
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo hanno diritto a tutte le erogazioni derivanti dai livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL
La Fism comunica preventivamente alle RSA, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
Annualmente, la scuola utilizzatrice delle prestazioni di lavoro temporaneo è tenuta a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro temporaneo conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si incontreranno entro un anno dalla data della firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, se del caso, modificare il presente testo.
Non è permesso il ricorso al lavoro interinale da parte di scuole che abbiano in essere situazioni di sospensione dei rapporti di lavoro o di riduzione di orario.

Art. 14 - Contratto di lavoro ripartito - "Job sharing"
Le parti intendono rendere applicativo, in via sperimentale, il rapporto di lavoro ripartito, così come previsto dalla circ. Min. lav. 7 aprile 1998, n. 43.
Con tale contratto due o più lavoratori assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica obbligazione.
[…]
Le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL per stabilire le modalità applicative del rapporto di lavoro ripartito in relazione ad alcuni istituti contrattuali quali le assenze, le ferie, i diritti sindacali.

Art. 15 - Stage
Lo stage è regolato dalla legge n. 236/1993 e dalla legge n. 196/1997 e viene attivato in tutti i casi in cui il gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l'Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l'avviamento al lavoro.

Art. 17 - Collaborazioni coordinate e continuative
Le parti definiranno entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL una intesa finalizzata a regolamentare le collaborazioni coordinate e continuate.

Parte seconda Sfera di applicazione
Capitolo IV Sfera di applicazione
Art. 18 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto si applica al personale dipendente dalle scuole materne gestite da Associazioni, enti, privati, enti morali, cooperative sociali, comunque rappresentati e aderenti alla Fism, ivi comprese le Ipab, per quanto compatibile con le norme di legge.
Il CCNL si applica anche al personale dipendente impegnato nei servizi all'infanzia e nelle attività similari ad istruzione prescolare, rivolte ai bambini: colonie e soggiorni, asili nido, micronido, e ogni altra forma di servizio all'infanzia prevista dalle norme di settore.
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione italiana scuole materne salvo che sia già in atto l'applicazione di altro contratto nazionale di lavoro più favorevole ai lavoratori.
La presente normativa può applicarsi anche ad altri istituti non associati alla Fism a condizione che accettino, integralmente, la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 22 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente contratto è scuola dell'infanzia il complesso delle attività educative e scolastico-formative rivolto ai bambini nell'età prevista dagli ordinamenti scolastici; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
L'asilo nido e gli altri servizi per l'infanzia accolgono bambini di età prevista dalle norme di settore.
La scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all'organizzazione, garantisce l'indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
Il gestore, sentito il coordinatore delle attività pedagogico-didattiche, elabora il progetto educativo della scuola, determinando le finalità della stessa.
Il personale direttivo coordina l'attività didattica della scuola unitamente agli Organi collegiali che ne definiscono il piano dell'offerta formativa nell'ambito delle rispettive competenze.
Ai docenti, nell'ambito dell'attuazione dello specifico progetto educativo della scuola, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali.
In ogni scuola sono istituiti gli Organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e A.T.A. (ausiliario, tecnico ed amministrativo) in analogia con quanto previsto dalle leggi relative agli Organi collegiali della scuola statale.
Agli Organi collegiali partecipa anche il personale educativo di cui all'art. 18.2).

Capitolo V Qualifiche e livelli
Art. 26 - Composizione delle sezioni

Le sezioni di scuola materna saranno costituite di norma da 25 alunni con la possibilità, in presenza di monosezioni e/o di particolari esigenze organizzative e territoriali di un incremento pari al 10% di alunni in più.
In presenza di alunni portatori di handicap, la sezione non può superare il numero massimo di 20 bambini.
In presenza di alunni portatori di handicap, con diagnosi funzionale rilasciata dalla competente ASL, è previsto il personale di sostegno insegnante provvisto dello specifico titolo nel rispetto della normativa vigente.

Capitolo VI Assunzione
Art. 27 - Assunzione

[…]
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
- certificazione di idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
- libretto sanitario, ove richiesto per legge;
[…]

Art. 29 - Tirocinio
L'attività di tirocinio nella scuola materna non comporta per il tirocinante, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Il presente articolo ha valenza esclusivamente per il tirocinante inviato dall'autorità scolastica o da altre istituzioni autorizzate e comunque a norma di legge.

Capitolo VIII Orario di lavoro
Art. 42 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro del personale è di 37 ore settimanali.
Per il personale inquadrato nel livello retributivo VI dell'"area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia" l'orario di lavoro è di 32 ore settimanali nel rispetto di quanto successivamente previsto.
L'orario, di cui al comma precedente, è comprensivo delle ore di insegnamento e degli obblighi connessi all'attività relativa al funzionamento della scuola.
Al fine di garantire l'estensione temporale del servizio, la scuola può richiedere di svolgere fino a 35 ore settimanali e l'insegnante, nel rispetto della programmazione della scuola, dovrà prestarle.
Le 3 ore verranno recuperate sentiti i lavoratori durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e come permessi retribuiti, anche conglobati.
Per il personale inquadrato nel livello retributivo V dell'"area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia" l'orario è di 35 ore settimanali.
Il personale educativo del V livello non è tenuto alla presenza nella scuola nei periodi di interruzione e/o di sospensione dell'attività.
L'attività didattica si articola su 10 mesi dell'anno.
La sospensione dell'attività didattica non può rappresentare motivo di ferie aggiuntive.
Durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, al di fuori delle ferie ordinarie, il personale potrà essere impegnato solamente in attività connesse con il funzionamento della scuola, nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
Il calendario delle attività di programmazione sarà deliberato dal Collegio dei docenti d'intesa con la Direzione della scuola.
Il recupero delle ore, per i corsi di aggiornamento promossi dalla scuola ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti anche conglobati;
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie.

Art. 44 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate, secondo quanto previsto dall'art. 42.
Per il personale docente ed educativo degli asili nido il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue.
Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 180 ore annue.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente contratto, fatte salve le norme sul part-time.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente contratto, deve essere autorizzato dal gestore.
[…]

Art. 45 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Art. 47 - Riposo settimanale
Tutto il personale gode di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il riposo verrà fruito in altro giorno, da concordare tra il dipendente e il datore di lavoro.

Art. 48 - Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro; in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita.

Art. 51 - Tutela delle lavoratrici madri e congedi parentali
a) Norme di carattere generale
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria "post partum".
[…]
b) Riposi giornalieri
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10, legge n. 1204/1971) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[…]
d) Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Capitolo IX Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 59 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dalla scuola, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 60 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
[…]

Art. 61 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;
[…]
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 62 - Licenziamento per mancanze
a) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lett. b).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- comportamento in contrasto con quanto previsto dal regolamento interno e dal 2° comma dell'art. 10;
[…]
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 22 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 61, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 60.
b) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla scuola grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
- danneggiamento doloso del materiale della scuola;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno della scuola;
- percosse nei confronti degli alunni;
[…]

Capitolo X Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 72 - Contratti formazione lavoro - C.f.l.

Al fine di incrementare l'occupazione giovanile le parti convengono di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi delle leggi in materia.
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.

Art. 73 - Personale religioso
Al personale religioso si applicano le parti del presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori ed i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli enti e gli istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

Art. 74 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11 maggio 1990, n. 108, nella legge 29 dicembre 1990, n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro in quanto applicabili.

Art. 75 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 411, 412 e seguenti cod. proc. civ., così come modificati ed integrati dal D.Lgs. n. 80/1998, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, così come previsto dall'accordo del 18 maggio 2000 allegato e parte integrante del presente CCNL e/o amministrativa presso la Direzione provinciale del lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti.

Parte terza Accordi nazionali
Allegato 3 Accordo - Accordo nazionale tra Fism e OO.SS. di categoria sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche D.Lgs. n. 626/1994 - D.Lgs. n. 242/1996

Il giorno .................. tra la Fism e la Cgil-Scuola, la Cisl-Scuola, la Uil-Scuola, lo Snals Confsal
Visto il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 integrato dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la Rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della CEE;
Ravvisata l'opportunità di definire i temi concernenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e la salute, le sue modalità d'esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994, degli Organismi paritetici territoriali;
Ritenuto che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione, è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Convengono quanto segue:

Parte prima
1. Il Rappresentante per la sicurezza

L'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, al 1° comma, precisa che "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante per la sicurezza", fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro, a norma dell'art. 30, comma 4, debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.

A) Scuole fino a quindici dipendenti
Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali aderenti alla Fism aventi fino a quindici dipendenti, il Rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno (cfr. art. 18, comma 2).
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.

2. Modalità di elezione
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio. Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.

3. Tempo di lavoro dedicato alla sicurezza
Al Rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, nelle scuole che occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, lett. b), c), d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale Rappresentante per la sicurezza, alla Commissione paritetica regionale e questa alla Commissione paritetica nazionale.

B) Scuole con più di 15 dipendenti
Nelle scuole che occupano più di 15 dipendenti il Rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSI o RSU se presenti (cfr. art. 18, comma 6).
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per le scuole con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per le scuole con più di 60 dipendenti.
Procedure per l'elezione o la designazione del Rappresentante per la sicurezza in scuole con più di 15 dipendenti
Nelle scuole con più di quindici dipendenti il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali Rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. art. 18, comma 3).
Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come Rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione.
In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione.
Il verbale con il nominativo del Rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla Direzione della scuola, che informerà la Commissione paritetica regionale e quella nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.

C) Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Per le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le parti concordano quanto segue.

1) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
Il Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

2) Modalità di consultazione
La consultazione del Rappresentante per la sicurezza, è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

3) Informazioni e documentazione
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) e f), del D.Lgs. n. 626/1994.
Ha diritto inoltre di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'art. 4, comma 2, conservata presso la scuola a norma dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del Rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti la scuola, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il Rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza.

4) Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al 10° comma, lett. g), dell'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore.
Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all'integrazione della formazione.

5) Riunioni periodiche
Nelle scuole con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso. Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nella scuola.
Della riunione viene redatto relativo verbale.

Parte seconda Organismi Paritetici
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:

1. Commissione paritetica nazionale
La Commissione paritetica nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
- promuove la costituzione di Organismi paritetici regionali (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche), e coordina la loro attività;
- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli Organismi paritetici regionali;
- definisce le linee-guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli Organismi paritetici regionali, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;
- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri enti pubblici nazionali e comunitari;
- favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle amministrazioni pubbliche;
- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento, alle amministrazioni competenti.

2. Commissione paritetica regionale
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni paritetiche regionali, coordinate con la Commissione paritetica nazionale, assumono anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione paritetica nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee-guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione paritetica nazionale, vengono comunicati alla Commissione paritetica regionale.
La Commissione paritetica regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.

Parte terza Composizione delle controversie
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al D.Lgs. n. 626/1994, la costituzione di Organismi paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni paritetiche regionali agiscono come Organismi paritetici ai quali sono attribuite le funzioni di composizione in base all'art. 20, del D.Lgs. n. 626/1994. In particolare spetta ad esse:
- informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
- tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei Rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell'Organismo;
- trasferire i dati sopracitati alla Commissione paritetica nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro Rappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione paritetica regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione paritetica regionale, ne informa le altre parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa vigente.

Allegato 4 Accordo quadro nazionale per lo svolgimento dei corsi dl formazione rivolti ai Rappresentanti per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994
Il giorno .................. tra la Fism e la Cgil-Scuola, la Cisl-Scuola, la Uil-Scuola, lo Snals Confsal
Visto il D.Lgs. n. 626/1994, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 242/1996, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la Rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Visto l'accordo dell'11 aprile 1997 tra le OO.SS. di categoria e la Fism, che introduce nel settore della scuola non statale cattolica, la figura del Rappresentante dei lavoratori;
Vista la lett. C, punto 3-bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei Rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
Si conviene quanto segue:

A) Modalità del corso di formazione per i RLS
1) Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate nel citato accordo nazionale dell'11 aprile 1997, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.
2) Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
3) La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il RLS è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di ferie aggiuntive a quelle previste dal vigente CCNL
4) Per la durata dell'intero corso spetta al RLS la normale retribuzione e un rimborso chilometrico, qualora la sede del corso sia distante oltre 20 km dalla abituale sede lavorativa. Il rimborso è pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro.
5) In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del RLS e comunque previsti dal vigente CCNL, il RLS sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4).

B) Contenuti minimi in materia di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi paritetici
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, frutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai Rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'art. 1, del D.M. del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascuna scuola.
Il comma 6, dell'art. 22, del D.Lgs. n. 626/1994, assegna agli Organismi paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti, tanto da far assumere agli Organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire a vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti 1 e 2, della Parte seconda, dell'accordo nazionale dell'11 aprile 1997.

Schema formativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1) Aspetti applicativi della nuova normativa
2) Aspetti giuridici generali:
2.1) principi costituzionali e civilisti;
2.2) soggetti destinatari delle normative:
- datore di lavoro;
- lavoratore;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- dirigente;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- preposto;
- medico competente;
2.3) i principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le misure di prevenzione in generale;
2.4) i diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione, ecc.;
2.5) le funzioni di vigilanza
3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro:
3.1) le normative previgenti al D.Lgs. n. 626/1994; D.P.R. n. 547/1955; D.P.R. n. 303/1956, ecc., in generale, direttive comunitarie;
3.2) il D.Lgs. n. 626/1994;
3.3) la definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure;
3.5) l'individuazione delle misure di prevenzione (tecniche organizzative, procedurali).
4) La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
4.1) aspetti normativi dell'attività di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.Lgs. n. 626/1994;
4.2) risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo;
4.3) il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
4.4) l'accordo di comparto e la sua applicazione.
5) Nozioni di comunicazioni:
5.1) comunicazione interpersonale e di gruppo in relazione al ruolo partecipativo del RLS;
5.2) comunicazione attiva/passiva con i lavoratori;
5.3) comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione.
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
L'attestazione è depositata in originale presso la Direzione della scuola. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione paritetica regionale e da questa inviati alla Commissione paritetica nazionale.

C) La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle OO.SS. di categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla Commissione paritetica nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni paritetiche regionali per competenza.

D) Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento del loro RLS, devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata (art. 19, lett. g), D.Lgs. n. 626/1994 e art. 1, D.M. del 16 gennaio 1997).
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
2) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro;
3) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;
4) materie previste dall'accordo nazionale dell'11 aprile 1997.

Allegato 5 - Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria sull'apprendistato
L'anno ..........., il giorno .............., presso la sede nazionale della Fism, in Roma, tra la Fism e la Cgil-Scuola, la Cisl-Scuola, la Uil-Scuola, lo Snals-Confsal si è sottoscritto il presente accordo sulla regolamentazione dell'apprendistato nel settore della scuola non statale religiosa.
Le parti, in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 16, all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al decreto Ministero del lavoro del 6 aprile 1998, stabiliscono quanto segue:
Parte prima Caratteristiche del contratto di apprendistato
1. Assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del reg. CEE n. 2081/1993 e successive integrazioni e modificazioni; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.
2. Qualifiche e mansioni
Le scuole aderenti alla Fism possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
Livello 2°
- cuoco;
- cameriere specializzato;
- assistente ai non autosufficienti.
Livello 3°
- capo cuoco;
- capo sala.
Livello 4°
- responsabile amministrativo.
3. Il tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta sia da un lavoratore dipendente sia da un religioso appartenente alla scuola, in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. La Commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.
4. Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18 mesi per tutte le qualifiche e mansioni relative ai livelli II e III e di 24 mesi per le qualifiche relative al livello IV di cui al precedente art. 2.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre scuole sarà computato al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni.
5. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato assume l'apprendista con contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
La scuola ha l'obbligo di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.
[…]
Parte seconda La formazione dell'apprendista
1. Contenuti e modalità della formazione

Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 8 aprile 1998.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura ed articolazione, sono regolamentate dal decreto Ministero del lavoro del 6 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 2002/2005 (1998/2001), le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell'attività formativa esterna, secondo la previsione del citato D.M.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata agli interessati idonea certificazione di avvenuta formazione.
2. Durata della formazione esterna
La formazione esterna, pari a 150 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi del comma 1, lett. c), della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, l'insegnamento formativo è di 2 ore settimanali.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Parte terza Trattamento economico
1. Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio […]

Allegato 6 - Accordo sindacale per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro (L. n. 863/1984, L. n. 407/1990, L. n. 451/1994, L. n. 196/1997)
Premesso che ai sensi di legge le scuole aderenti alla Fism intendono procedere alla formazione di giovani lavoratori relativamente alla qualifica docente di cui al livello V del vigente CCNL 2002/2005 (1998/2001). Le Organizzazioni stipulanti convengono sulla opportunità di realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché, di fissare uno schema-tipo di riferimento per una corretta attuazione di esso.

1. Destinatari del C.f.l.
Possono essere assunti con C.f.l. i giovani di ambo i sessi, di età non inferiore ai 32 anni, forniti dei titoli minimi di studio per l'accesso alla qualifica.
Sono esclusi coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con la scuola al di fuori dei casi previsti dalla legge n. 230/1962.
Il C.f.l. prosegue per tutta la durata prevista anche se nel corso del suo svolgimento il lavoratore supera il limite di età massima.

2. Durata del C.f.l.
Il contratto di formazione da stipularsi avrà durata massima di 24 mesi, al termine dei quali il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato.
Il C.f.l. deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il giovane si intende assunto con un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Stipulazione del C.f.l.
I C.f.l. potranno essere stipulati da quelle scuole che nei 24 mesi precedenti non abbiano proceduto al licenziamento collettivo, plurimo ed individuale e/o abbiano proceduto a riduzioni di orario per riduzione di attività. Le scuole non potranno licenziare per riduzione di personale altri lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, aventi la stessa qualifica durante la vigenza del C.f.l.
La scuola potrà stipulare C.f.l. nella percentuale massima del 10% dei lavoratori in servizio assunti con contratto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, copia del C.f.l. e del relativo progetto.

4. Inquadramento e retribuzione
Il livello di inquadramento funzionale ed economico iniziale è lo stesso di quello finale. La durata del periodo di prova è stabilita in un mese, purché la verifica non riguardi la capacità professionale del giovane.

5. Formazione minima
I C.f.l., la cui durata massima è di 24 mesi, sono finalizzati al conseguimento di professionalità docente di cui al IV e V liv. del CCNL Fism 2002/2005 (1998/2001). A tal fine sono previste un minimo di 150 ore annue di formazione.
Il progetto di formazione e lavoro per scuole aderenti alla Fism sarà concordato entro sei mesi dalla stipula del CCNL.