Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 20 luglio 2011, n. 28893 - Ponteggi e continuità normativa


 

Responsabilità per una serie di violazioni in materia antinfortunistica.

La Corte afferma che c'è continuità normativa tra la precedente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui violazione è stata contestata all'imputato, e la nuova disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 sempre in materia di misure antinfortunistiche. Infatti il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 138 prevede - e sanziona - analoghe prescrizioni in tema di ponteggi; sicchè deve escludersi l'abolitio criminis predicata dal ricorrente.



 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

Tr. Al. , n. (Omissis);

avverso la sentenza del 26.1.2010 del tribunale di Fermo;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

la Corte osserva:

 

Fatto



1. Tr. Al. , n. (Omissis), era imputato di una serie di reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente delle contravvenzioni p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 28, comma 4, in tema di impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio (in quanto non sono stati protetti dalla caduta di materiali dall'alto i luoghi di transito e di stazionamento con un impalcato di sicurezza o con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio); dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 10, in tema di aperture nel suolo e nelle pareti (per non aver protetto le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, con solide coperture o idonei parapetti atti ad impedire la caduta); dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 23, comma 4, in tema di intavolati (in quanto le tavole esterne dei piani di calpestio di ponti, passerelle, andatoie non erano a contatto dei montanti); dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 24, comma 1, in tema di parapetti (in quanto gli impalcati e ponti di servizio, le passarelle, le andatoie, posti ad un'altezza maggiore di m. 2, non erano provvisti su tutti i lati verso il vuoto di idoneo parapetto, costituito da uno o piu' correnti con margine superiore a non meno di m. 1 dal piano di calpestio e dotati di tavola fermapiede alta almeno 20 cm., messa di costa e aderente al tavolato); dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 38 in tema di ponti metallici (in quanto le e tavole che costituivano l'impalcato non erano state fissate in maniera da non poter scivolare sui traversi metallici); dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 68, in tema di difesa delle aperture (in quanto le aperture nei solai o nei muri prospicienti il vuoto risultano prive di adeguata protezione contro la caduta di persone); dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 69, in tema di scale di muratura (in quanto le rampe di scale fisse in muratura erano prive di parapetti normali fissati rigidamente a strutture resistenti); dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 36 bis, comma 6, in tema di obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego di attrezzature in quota (in quanto nell'esecuzione di lavori richiedenti l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, non ha adottato misure di protezione equivalenti ed efficaci); dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 20, comma 6, in quanto il ponteggio non era efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione a rombo.

2. Il tribunale di Fermo, all'udienza del 26 gennaio 2010 disponeva la revoca del decreto penale opposto emesso nei confronti dell'imputato in data 18.11.2008 e, dopo l'esame dell'ispettore del lavoro che ebbe ad eseguire gli accertamenti del caso, le parti hanno rassegnato ed illustrato le rispettive conclusioni.

Con sentenza in pari data il tribunale riconosceva l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli e, pertanto, lo condannava alla pena di euro 900 di ammenda per ciascuno dei reati di cui ai capi A), B), C), E), F), G) ed I) e di euro 3.000 di ammenda per ciascuno dei reati di cui ai capi D) e d H) e così complessivamente alla pena di euro 12.300 di ammenda.

Secondo il tribunale la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli emergeva dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento formato ex articolo 431 c.p.p. e dalla deposizione della teste ispettore Ab. Da.Ma. . Quest'ultima in particolare aveva confermato i risultati dell'ispezione il cui verbale era acquisito agli atti e di aver personalmente da un lato accertato le singole violazioni oggetto di contestazione, dall'altro individuato l'imputato tramite apposita visura camerale quale corresponsabile della ditta sottoposta ad ispezione, da ultimo precisando che il predetto non aveva provveduto al pagamento delle somme determinate a titolo di oblazione amministrativa al quale era stato ammesso.

Da tali indiscutibili dati obiettivi risultano pienamente integrate tutte le violazioni contestate nel capo di imputazione, non avendo del resto l'imputato, rimasto contumace, neppure in questa sede fornito giustificazioni di sorta in ordine alle suddette riscontrate violazioni.

3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

 

Diritto



1. Il ricorso, articolato in quattro motivi, è infondato.

2. Non possono essere accolti il primo ed il terzo motivo con cui il ricorrente si duole della omessa comunicazione al difensore legittimamente impedito della data del rinvio dell'udienza.

Questa Corte (Cass., sez. 5, 11 maggio 20 10 - 8 luglio 20 10, n. 26168) ha affermato in proposito che l'omessa notifica - al difensore di fiducia impedito - del rinvio dell'udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex articolo 97 c.p.p., comma 5 non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo.

3. Infondato è anche il secondo motivo con cui il ricorrente deduce l'abrogazione della disposizione incriminatrice per effetto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. C'è infatti continuità normativa tra la precedente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cui violazione è stata contestata all'imputato, e la nuova disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 sempre in materia di misure antinfortunistiche. Infatti il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 138 prevede - e sanziona - analoghe prescrizioni in tema di ponteggi; sicchè deve escludersi l'abolitio criminis predicata dal ricorrente.

4. Infondato è infine il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della mancata applicazione della disciplina della continuazione del reato.

Questa Corte (Cass., sez. 4, 13 aprile 1992 - 22 maggio 1992, n. 6133) ha affermato che l'identità del disegno criminoso - in esecuzione del quale devono essere compiute le varie azioni od omissioni violatrici, anche in tempi diversi, della stessa o di diversa disposizione di legge - si pone in insanabile contrasto con la norma dell'articolo 43 cod. pen., secondo cui il delitto colposo è "contro l'intenzione" e l'evento, perciò, "non è voluto". Ne consegue, pertanto, che non è applicabile la continuazione ex articolo 81 cod. pen. tra condotte che, colposamente, abbiano provocato un evento delittuoso o tra tali condotte ed altre azioni od omissioni integranti ipotesi di reato (principio affermato proprio in tema di inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). Conf. Cass., sez. 4, 19 giugno 2007 - 28 settembre 2007, n. 35665; Cass., sez. 4, 17 gennaio 2001 - 27 febbraio 2001, n. 8164.

5. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 


P.Q.M.

 


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.