Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 luglio 2011, n. 16252 - Declaratoria d'illegittimità del licenziamento e mobbing


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. STILE Paolo - Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell'avvocato LEONE LEONELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MESSINA GABRIELLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CASA DI CURA LA M. S.P.A. (anche quale soggetto incorporante CASA DI CURA C. d. M. S.P.A. di seguito anche CDM), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato PAGNOTTA NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLETTA GATTI, FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA, giusta delega in atti;

- controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 627/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/05/2008 r.g.n. 637/06 + 1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato MESSINA GABRIELLA;
udito l'Avvocato ROCCO DI TORREPADULA FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale in subordine rigetto; rigetto del ricorso incidentale.




Fatto



La Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 2 maggio 2008, confermando la decisione di prime cure, accoglieva la domanda proposta da B.F. nei confronti della Casa di Cura la M. S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria d'illegittimità del licenziamento, intimatogli dalla predetta società, in data 17 aprile 2001, con conseguente condanna della stessa al pagamento dell'indennità di preavviso e di quella supplementare. Respingeva la Corte milanese, inoltre, e sempre confermando la sentenza di primo grado,le ulteriori domande del B. avanzate nei confronti della Casa di Cura C. d. M. S.p.A. concernenti, rispettivamente:
l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con tale società con condanna di detta Casa di cura al pagamento delle relative differenze retributive ed ancora illegittimità dell'intimato licenziamento e la condanna in solido di entrambe menzionate società al risarcimento del danno da demansionamento. perdita di chance, mobbing, professionalità e ingiuriosità del licenziamento.
A fondamento della decisione la Corte del merito, innanzitutto, poneva il rilievo che il licenziamento per giusta causa non risultava provato in quanto i vari fatti addebitati, o non sussistevano o erano risultati di scarso significato. Nè era stata, secondo la Corte di Appello, dimostrata la dedotta esigenza di riassetto organizzativo - ossia la soppressione del posto di lavoro occupato dal B. - finalizzata ad una più economica gestione dell'azienda. Precisava poi, la Corte milanese che la malattia, posta dal B. a fondamento della illegittima mancata sospensione dell'efficacia del licenziamento, non poteva considerarsi, in base alla documentazione agli atti, comprovata in modo univoco ed oggettivo analogamente al gravissimo danno lamentato ed al relativo nesso causale. Nè, per la Corte territoriale, poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per presunto mobbing in quanto non emergeva una condotta illecita produttiva di danno difettando un insieme di comportamenti datoriali potenzialmente offensivi perpetrati in modo sistematico e continuativo, caratterizzati dall'intento persecutorio e vessatorio di emarginare, allontanare ed escludere il B. dall'ambiente di lavoro. Escludeva, inoltre, la predetta Corte, il diritto del B. al risarcimento del danno conseguente all'allegato demansionamento in quanto le denunciate modalità non avevano trovato riscontro nell'istruttoria espletata, nè il denunciato demansionamento si era, comunque, protratto per un periodo di tempo idoneo a produrre un danno suscettibile di ristoro.
Rilevava, altresì, la Corte del merito, la insussistenza, e della illegittimità della sospensione cautelare trattandosi di misura provvisoria e strumentale all'accertamento di fatti relativi alla violazione da parte del lavoratore di obblighi inerenti al rapporto di lavoro,e dell'ingiuriosità del licenziamento difettando il riscontro di espressioni oltraggiose od offensive ovvero valutazioni od apprezzamenti di carattere personale. La Corte territoriale, infine, premesso che emergeva l'autonomia organizzativa e produttiva delle due strutture sanitarie - Casa di Cura la M. e Casa di Cura C. d. M. - con conseguente impossibilità d'individuare un unico soggetto direttivo, escludeva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la Casa di Cura C. d. M. sul rilevo che la qualificazione come autonoma, data dalle partì alla relativa prestazione, non era risultata smentita dalle concrete modalità di esecuzione del rapporto stante, come provato dall'istruttoria testimoniale, l'assenza, sia di vincolo di soggezione del B. al potere del datore di lavoro, sia di limitazione all'autonomia organizzativa e decisionale del B..
Avverso tale sentenza il B. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure.
Resiste con controricorso la società Casa di Cura la M., anche quale incorporante la società Casa di Cura C. d. M., che propone impugnazione incidentale assistita da due motivi.


Diritto



I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo di censura il ricorrente principale, deducendo vizio di motivazione, conclude che la sentenza sul punto che ha deciso di non riconoscere il trattamento di malattia per il periodo della durata della stessa, va cassata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver tenuto conto dei documenti prodotti e dedotti tutti in atti, omettendo non solo il richiamo agli stessi, ma conseguentemente ogni critica sugli stessi atta a sostenere la decisione con la motivazione dedotta, riconoscendo, in contrario senso, ampiamente provato lo stato eziologico di malattia nel suddetto periodo.
Pregiudizialmente va rilevato che il motivo ancorchè non contenga, secondo quanto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c., per il caso di denunzia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, una specifica sintesi riassuntiva, omologa al quesito di diritto ( cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063), può tuttavia ritenersi ammissibile consentendo, nella parte conclusiva - come sopra riportata - l'individuazione del fatto controverso.

 

La critica, però, è infondata.

Va premesso che per costante giurisprudenza il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr. ex plurimis per tutte: Cass. 6 marzo 2008 n. 6064). E nella stessa ottica i giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che nel caso in cui nel ricorso per cassazione venga prospettato come vizio di motivazione della sentenza una insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia, il ricorrente non può limitarsi a prospettare una possibilità o anche una probabilità di una spiegazione logica alternativa, essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come l'unica possibile (cfr. in tali sensi: Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 20499).
Sulla base di tali principi va osservato che non può trovare ingresso in questa sede la censura con la quale si addebita alla Corte del merito di avere fatto cattivo governo della documentazione acquisita agli atti risolvendosi siffatta critica nella mera prospettazione di un diversa e più favorevole interpretazione della documentazione stessa.

Nè sul punto la motivazione impugnata è inadeguata ovvero incoerente atteso che la predetta Corte, in base alla mancanza di elementi atti a comprovare l'effettività della diagnosi -tanto sul rilievo che i certificati del medico curante si limitavano a riportare quanto riferito dal paziente senza dar conto di accertamenti medici o valutazioni scientifiche mentre la CTU disposta in sede penale escludeva la malattia, ritiene non dimostrato, in modo univoco ed oggettivo, lo stato patologico denunciato.

Nè, e vale la pena di rimarcarlo, il ricorrente principale, pur allegando la mancata valutazione di documentazione varia - perizie di parte, esami e testi -,trascrive nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, il testo di siffatti documenti impedendo, conseguentemente, a questa Corte ogni valutazione al riguardo.

E' infatti ius receptum nella giurisprudenza della Cassazione che nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisìvità della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 19 maggio 2006 n. 11886).

 


Con la seconda censura il ricorrente principale allega carente e/o omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di mancato riconoscimento della domanda di accertamento del mobbing. La censura è, come eccepito dalla resistente, inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c..
Non può ritenersi, infatti, soddisfi la prescrizione di cui all'art. 366 bis c.p.c. la mera indicazione del fatto su cui si appunta la critica concernente il vizio di motivazione, atteso che, oltre al mero fatto, il ricorrente deve specificare,come innanzi sottolineato, in una sintesi riassuntiva simile al quesito di diritto, le ragioni che rendono, in caso d'insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556 cit., Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 cit. e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063 cit.).
Nella specie il ricorrente principale omette del tutto la specificazione di cui si è detto e conseguentemente la censura è inammissibile.
Con il terzo motivo il ricorrente principale , denuncia violazione degli artt. 2087, 2043, 2059 c.c., art. 32 Cost., D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138, 139, artt. 1 e 2 Cost. " per aver la Corte considerato il mobbing subito dal ricorrente non sussistente, perchè non provato, anzi è risultato provato documentalmente il contrario e, in quanto rientrante in una categoria di danno atipica non sorretto da una normativa specifica e da norme specifiche sulla tutela del lavoratore, che anzi dichiara assente, la cui sussistenza si ravviserebbe sostanzialmente nel solo caso di dolo specifico ovvero di comportamento volontariamente vessatorio ed intenzionale, non presenti nella specie".
Il motivo è inammissibile.
Invero non risulta rispettato il dettato di cui all'art. 366 bis c.p.c. difettando la formulazione del prescritto quesito di diritto.

Inoltre pur a voler ritenere articolato nella rubrica del motivo - come sopra trascritto - il quesito in parola lo stesso va ritenuto inammissibile in quanto il quesito, non solo si risolve nella contestazione di accertamento di fatto - assumendosi l'erroneità della acclarata insussistenza del mobbing - che come tale non è denunciabile con la violazione di norma di diritto, ma con il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 ma prescinde del tutto, anche, dalla indicazione della ratio cui il giudice del merito si sarebbe dovuto attenere nella applicazione delle denunciate norme di diritto, ed in base alla quale la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata.
Questa Corte ha affermato che, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto non comprenda l'indicazione, sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n.
24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

Con la quarta e quinta censura si denuncia vizio di motivazione con riferimento rispettivamente al mancato riconoscimento del demansionamento ed alla natura dirigenziale - subordinata - del rapporto di lavoro intercorso con la Casa di Cura C. d. M..

Le censure sono inammissibili mancando, ex art. 366 bis c.p.c., la indicazione del fatto controverso nel senso indicato in precedenza e cioè una sintesi riassuntiva, omologa al quesito di diritto, nella quale vengono precisate le ragioni che rendono, in caso d'insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la società, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 2119 c.c. e artt. 30 e 33 CCNL Dirigenti di commercio, pone il seguente quesito: "se incorre in violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 33 CCNL dirigenti commercio e in omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il giudice del merito che - nel valutare la sussistenza della giusta causa ovvero del giustificato motivo soggettivo di licenziamento di un dirigente apicale - dopo aver negato la consumazione, da parte della società datrice di lavoro, in danno di un proprio dirigente " apicale", di condotte finalizzate alla dequalificazione ed emarginazione dello stesso (mobbing) e aver ritenuto in parte pretestuose e in parte veniali n. 5 contestazioni di addebiti, formulati dalla società al proprio dirigente, trascurando di considerare risultanze istruttorie in parte opposte- ometta di considerare quale elemento costitutivo della gravità della condotta del dirigente apicale o quanto meno quale elemento confermativo della non venialità della condotta del dirigente apicale una precedente comunicazione dello stesso dirigente apicale, contenente una esplicita accusa di dequalificazione e di emarginazione contro il proprio datore di lavoro, ritenuta dal giudice del merito infondata".

Il motivo è inammissibile.

Infatti secondo giurisprudenza di legittimità è inammissibile come già ricordato, il motivo di ricorso nel cui contesto trovino formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, ciò costituendo una negazione della regola di chiarezza posta dall'art. 366-bis c.p.c. (nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione) giacchè si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (V. Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e Cass. 23 luglio 2008 n. 20355 cui acide, nello stesso senso, Cass 29 febbraio 2008 n 5471)


Nella specie vi è appunto, la contemporanea deduzione di violazione di legge e vizi di motivazione che si conclude con la formulazione di un solo quesito.
Nè vi è in relazione ai singoli motivi articolazione di una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all'altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto ( Cass. S.U. 31 marzo 2009 n. 7770).
D'altro canto anche a voler considerare il motivo in esame come limitato, alla stregua del formulato quesito, alla deduzione del vizio di motivazione, difettando per la violazione di legge la indicazione della regola iuris che non sarebbe stata rispettata dal giudice del merito e di quella che avrebbe dovuto essere applicata,il motivo è parimente inammissibile non essendo trascritta, nel ricorso, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, la comunicazione del lavoratore della quale la società ricorrente incidentale denuncia la mancata valutazione.

Con la seconda censura del ricorso incidentale la società, denunciando vizio di motivazione e violazione dell'art. 2118 c.c., della L. n. 108 del 1990, art. 2 e della L. n. 604 del 1966, art. 3 nonchè artt. 30 e 33 CCNL dirigenti di commercio, pone il seguente quesito: "se incorre in violazione dell'art. 2118 c.c., della L. n. 108 del 1980, art. 2; della L. n. 604 del 1966, art. 3 e degli artt. 30 e 33 CNL dirigenti commerciali nonchè in vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il giudice del merito che nell'ipotesi di licenziamento di dirigente "apicale" di azienda commerciale, per soppressione del posto di lavoro per ragioni economiche di riduzione dei costi, ritiene insussistente il motivo oggettivo di licenziamento, per risultare, la chiusura in perdita dell'esercizio, solo dopo l'applicazione delle imposte, per essere stati deliberati compensi agli amministratori, non riferiti alla società datrice di lavoro ma nell'ambito di una logica di gruppo, e per non rivestire carattere strutturale la situazione economica sfavorevole, omettendo di valutare, ai fini della legittimità del recesso le risultanze passive di bilancio dell'esercizio, in corso alla data del licenziamento, non potute esattamente valutare dal datore di lavoro, per non essere stato il bilancio definitivo di tale esercizio ancora formato alla data del recesso".

La censura è, come la precedente, inammissibile per contenere la contemporanea deduzione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione. Valgono al riguardo i rilievi di cui al primo motivo del ricorso incidentale.

Nè, e vale la pena di sottolinearlo, risulta trascritto nel ricorso, il bilancio di cui si deduce l'omessa considerazione, o quanto meno gli elementi essenziali dello stesso, con l'indicazione dei profitti e delle perdite.

In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.



La Corte riuniti i ricorsi rigetta quello principale e dichiara inammissibile ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.