Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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N. 02020/2011 REG. PROV. COLL.
N. 00009/2009 REG. RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2009, proposto da:
T.B. rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristiano Romano e Andrea Romano, presso il cui studio ha eletto domicilio in Milano, via Fontana n. 25;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale di Milano presso i cui uffici in Milano via Freguglia n. 1 domicilia;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Divisione III n. 13622/08 del 23.07.2008, per la parte relativa al mancato riconoscimento, ai fini dell’equo indennizzo , della malattia “esiti di infarto miocardico non Q in soggetto con coronopatia bivascolare tratt. con duplice PTCA + Stent”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, in relazione in particolare alla carenza di motivazione, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso avversario.
Entrambe le parti hanno presentato documenti.
All’udienza del giorno 16.06.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Con l’atto impugnato l’amministrazione ha respinto l’istanza di equo indennizzo presentata dal B. - Sovrintendente Capo della Polizia di Stato in pensione dal 01.10.1994 - non riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in “esiti di infarto miocardico non Q in soggetto con coronopatia bivascolare tratt. con duplice PTCA + Stent”.
Il provvedimento, dopo avere evidenziato che la C.M.O. di Milano con atto del 25.11.2003 n. 232 aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia, nella diversa procedura di riconoscimento della pensione privilegiata, ha poi richiamato il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 1558/2005 del 12.09.2006, nel quale si esclude che l’infermità dipenda da causa di servizio.
L’atto impugnato riporta testualmente il contenuto del parere, ove si afferma che l’infermità in questione non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, atteso che: a) si tratta di un fenomeno “favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto”; b) sull’insorgenza e sul decorso della patologia “il servizio prestato, così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può avere svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell’insorgenza o nella successiva evoluzione dell’infermità” (cfr. allegati 1 e 9 di parte resistente).
Va osservato che la C.M.O. di seconda istanza aveva sostenuto la dipendenza da causa di servizio della cardiopatia, considerando che: 1) si tratta di una “patologia a genesi multifattoriale su cui il diabete e la dislipidemia possono avere agito da fattori concausali”; 2) “non si può disconoscere d’altronde che abbia prestato servizio d’istituto sottoponendosi a straordinari sforzi e stress psicofisici tali da agire anch’essi da fattori precipitanti una condizione già critica di perfusione coronarica” (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
2) Con l’unico motivo proposto il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare il parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, senza argomentare sull’effettiva incidenza nella genesi e nello sviluppo della patologia del servizio prestato, in base alle sue concrete caratteristiche di svolgimento.
Le censure sono fondate.
Invero, la giurisprudenza, condivisa dal Tribunale, ha precisato che il provvedimento che nega, anche ai limitati fini del disconoscimento dell'equo indennizzo, la dipendenza da causa di servizio della infermità contratta da un pubblico dipendente, deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della malattia.
Ciò è tanto più necessario nel caso in cui l'infermità sia costituita da una cardiopatia, in quanto è del tutto pacifico che l'insorgenza di detta patologia, ancorché in presenza di un substrato endogeno-costituzionale, è più frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo tale fattore una concausa efficiente e concorrente nel determinismo della malattia.
Insomma, in relazione alle cardiopatie - come nel caso di specie – l’esistenza di un carattere endogeno e costituzionale della malattia o la predisposizione ad essa non possono essere considerati di ostacolo all’eventuale riconoscimento della causa di servizio, dovendosi poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato l’episodio acuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4624)
Ne deriva che, in presenza di un parere della C.M.O. che riconosce la dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, è necessario che l’amministrazione, qualora intenda distaccarsi da siffatto parere in adesione a quello, di segno opposto, reso dal Comitato di verifica per la cause di servizio, si basi su di una esauriente e completa istruttoria, che dia conto in modo dettagliato delle ragioni per le quali i fattori lavorativi non assumono alcuna incidenza concausale (cfr. in argomento T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 settembre 2007, n. 8918).
In altre parole, la determinazione dell’amministrazione deve essere supportata da una motivazione concreta e non meramente astratta, ossia tale da dare conto in modo effettivo dell’incidenza o meno del servizio prestato sulla patologia lamentata (cfr. in tale senso T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 27 febbraio 2008, n. 1678).
Nel caso di specie, il parere del Comitato, cui si è pedissequamente uniformato il diniego impugnato, presenta un contenuto del tutto generico in ordine alla eziologia della malattia lamentata.
Invero, il parere, da un lato, riferisce di “fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti” senza indicarne la natura e l’entità, dall’altro, afferma che la patologia in questione è “frequentemente” legata alle abitudini di vita del soggetto che ne soffre, senza precisare quali siano le abitudini del B. che avrebbero favorito l’insorgere della malattia.
Inoltre, rispetto all’incidenza del servizio svolto nel corso degli anni, il parere si limita ad affermare che non può avere svolto alcun ruolo concausale, non essendo caratterizzato da abnormi responsabilità o eccezionali disagi, senza alcun riferimento, però, alla concreta consistenza del servizio espletato.
In relazione a quest’ultimo profilo, va osservato, in primo luogo, che la concausalità nell’insorgenza della patologia può dipendere dalle caratteristiche proprie del servizio, sicché è del tutto irrilevante la sussistenza di disagi eccezionali o di responsabilità “abnormi”, atteso che un servizio di per sé oggettivamente stressante, pur senza assurgere al grado di abnormità, può integrare un fattore determinativo della patologia, ma tali profili non sono stati minimamente considerati dall’amministrazione.
Tale carenza, istruttoria e motivazionale, è ancora più evidente se si considera che la C.M.O. di Milano, nel riconoscere la derivazione da causa di servizio della cardiopatia che affligge il B., aveva posto in luce gli “straordinari sforzi” richiesti al dipendente e lo stato di “stress psico fisico” in cui egli aveva operato.
Del resto, la documentazione versata in atti dà conto dell’impiego del B. in servizi oggettivamente stressanti, che l’amministrazione doveva necessariamente prendere in esame, sia ai fini della completezza dell’istruttoria, sia per dare concretezza al corredo motivazionale del diniego.
In particolare, dagli atti emerge che il ricorrente, più volte encomiato anche in modo solenne e premiato dall’amministrazione, è stato protagonista di interventi di servizio oggettivamente disagevoli e stressanti, restando ferito nel corso dell’attività, salvando persone in occasione di incendi e rispetto a tali episodi il foglio matricolare (doc. 2 di parte ricorrente) dà atto che si è trattato di interventi compiuti tra “gravissime difficoltà” e nonostante egli fosse stato colto “da sintomi di asfissia”.
Anche al di là di singoli episodi particolarmente impegnativi e gravosi – comunque oggettivamente numerosi nel caso di specie – le relazioni di servizio, presenti in atti, attestano l’impiego del B. in servizi esterni, in qualità di responsabile di “pattuglioni” svolti in orario serale e notturno per il controllo del territorio, nonché il suo utilizzo per indagini di polizia giudiziaria e per la cattura di latitanti.
E ancora, le attestazioni rese dai dirigenti degli Uffici presso i quali egli ha operato, evidenziano il suo utilizzo nel reparto “volanti” e per “scorte ai valori”, nonché il suo essersi distinto in operazioni di soccorso pubblico e nella prevenzione e nella repressione di reati, rendendosi pure protagonista della cattura di un soggetto pluriomicida.
A fronte di tali dati oggettivi, risultanti dalle relazioni di servizio dell’amministrazione, emerge con evidenza l’astrattezza della motivazione del provvedimento impugnato e del parere cui lo stesso si richiama integralmente, parere che in modo apodittico afferma l’irrilevanza del servizio prestato rispetto alla genesi e allo sviluppo della patologia, senza soffermarsi sulle concrete modalità di svolgimento del servizio prestato.
La carenza è ancora più evidente se si considera che le menzionate attività svolte dal B. nel corso degli anni, nonché i numerosi episodi di estrema difficoltà in cui egli è intervenuto, delineano, secondo l’id quod plerumque accidit, un quadro complessivo di servizio prestato in condizioni oggettivamente difficili, stressanti e disagevoli, che l’amministrazione non ha minimamente considerato sul piano istruttorio e motivazionale.
Le conclusioni raggiunte non sono superabili in considerazione del richiamo che l’amministrazione fa al contenuto del d.p.r. 2001 n. 461.
Sicuramente, l’art. 11, comma 1, del decreto assegna al Comitato il compito di accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, ma la norma precisa anche che l’accertamento va compiuto “in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione”.
Nel caso di specie, il riferimento ai fatti di servizio compiuto dal Comitato è del tutto generico e non dà atto delle concrete modalità di impiego del B., secondo quanto già rilevato, sicché la carenza istruttoria e motivazionale messa in evidenza risulta in palese contrasto anche con il contenuto del d.p.r. 2001 n. 461.
Va poi precisato che, seppure l’indicazione della dipendenza delle infermità da causa di servizio spetta al Comitato, nondimeno l’art. 6 del d.p.r. n. 461 rimette alla Commissione “la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio”.
Ne deriva che la valutazione di tutte le cause della patologia rientra nelle competenze della Commissione e, pertanto, quando tale organo rilevi un’incidenza causale del servizio svolto rispetto alla patologia, il Comitato deve tenere conto di simili indicazioni, superabili solo in base ad una approfondita istruttoria, senza potersi limitare all’uso di formule generiche, estranee ai fatti concreti, come accaduto nel caso di specie.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure in esame.
3) In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Divisione III n. 13622/08 del 23.07.2008.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)