T.A.R. Lazio, Roma sez. 1, 08 agosto 2011, n. 7039 - Dipendente di banca e sindrome del tunnel carpale bilaterale



N. 07039/2011 REG.PROV.COLL.
N. 14254/1996 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14254 del 1996, proposto da:
A.S., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Mastrocola, con domicilio eletto presso Antonella Mastrocola in Roma, viale delle Milizie, 9;

contro

Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Catapano e Piera Coppotelli, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Banca D'Italia in Roma, via Nazionale, 91;

per l'annullamento

1. del provvedimento n. 203276 del 19 agosto 1996 (pervenuto alla s.ra A. il successivo 27 agosto), con il quale la Banca d’Italia, Servizio Personale, inquadramento Normativo ed Economico, ha riconosciuto alla stessa A. – a seguito della visita medica collegiale disposta nei confronti di quest’ultima ed effettuata dalla Scuola di Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università di Roma “La Sapienza” – la dipendenza da causa di servizio di talune patologie alle mani (specificamente indicate di cui infra), nonché dei conseguenti postumi valutati dalla citata struttura universitaria in misura pari al 5% di invalidità permanente;

2. del provvedimento n. 201585 del 13 agosto 1996 (pervenuto alla ricorrente, unitamente al precedente, il successivo 27 agosto), con il quale la predetta Banca d’Italia, Servizio Personale, Gestione Risorse, ha revoca alla ricorrente medesima “le limitazioni di utilizzo (di apparecchi per scrittura e videoscrittura) di cui al messaggio n. 209481 del 1° agosto 1994 a far tempo dal giorno successivo alla data” del provvedimento stesso;

3. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi, e, comunque, collegati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 22 giugno 2011 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti di cui al verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FattoDiritto



1. In data 28 gennaio 1994, alla ricorrente - all’epoca dipendente della Banca d’Italia - veniva diagnosticata una “grave sindrome del tunnel carpale bilaterale”, per la quale, il successivo 25 febbraio, veniva sottoposta ad intervento di “neurolisi del nervo mediano e sieneviectomia dei tendini flessori a livello della mano”.

In data 13 giugno 1994, l’Istituto odierno resistente invitava la s.ra A. a sottoporsi ad accertamenti presso l’Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, al fine di verificare l’idoneità della stessa al lavoro e la sussistenza di eventuali limitazioni di utilizzo.

All’esito di tali indagini cliniche la s.ra A. era ritenuta idonea al lavoro quale Assistente Superiore, con esclusione, per un periodo di tre mesi, dalle attività “che comportino particolare aggravio articolare dei polsi e delle mani”.

In esito ad un’ulteriore visita dell’11 ottobre 1994, le “limitazioni di utilizzo” venivano confermate per il periodo di un anno.

Nel frattempo, la s.ra A. chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “sindrome del tunnel carpale mano destra” e “sindrome del tunnel carpale mano sinistra”, in considerazione del fatto che, per lunghi anni, aveva svolto attività di dattiloscrittura.

In data 11.11.1994, veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico per tenolisi del tendine flessore del I dito della mano destra (oltre che per revisione della cicatrice chirurgica).

Di conseguenza, la stessa chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche della malattia “tenosinovite dei flessori del I dito mano destra”.

Successivamente, in data 24 marzo 1995, veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico per sindrome del canale del carpo e del primo dito a scatto della mano sinistra.

Successivamente, ad integrazione delle precedenti istanze, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche della malattia “tenosinovite stenosante del I dito della mano sinistra”.

La Banca d’Italia sottoponeva quindi la s.ra A. a visita medico - collegiale presso la Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università “La Sapienza” di Roma, ai sensi del 6° comma dell’art. 39, parte II, del Regolamento del Personale.

A seguito di tale visita la Banca adottava i provvedimenti descritti in epigrafe, i quali vengono impugnati dalla ricorrente per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere: travisamento dei fatti; contradittorietà, incongruità, violazione di legge; difetto di motivazione; violazione del principio dell’istruttoria necessaria.

Pare ricorrente reputa che il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nel valutare nella misura del 5% di invalidità permanente il complesso dei postumi residuati dalla patologia, sia viziato per eccesso di potere e violazione di legge.

In particolare, nel parere medico - legale, non vi sarebbe alcun riferimento all’infermità della mano sinistra. Lo stesso sarebbe, inoltre, incongruo e immotivato, nella parte in cui valutati detti postumi come, principalmente, di “tipo soggettivo”.

2) Illogicità manifesta.

Il giudizio medico - legale reso è palesemente contraddittorio rispetto agli elementi fattuali che ne costituiscono la premessa, e con i risultati della visita medico - legale.

3) Eccesso di potere: travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione di legge.

Secondo parte ricorrente è parimenti illegittimo il provvedimento con cui la Banca d’Italia ebbe a revocarle le limitazioni di utilizzo di apparecchi per scrittura e videoscrittura.

Anche tale valutazione sarebbe apodittica e sovverte, comunque, i giudizi sul punto precedentemente espressi.

Si costituiva, per resistere, la Banca d’Italia.

Le parti hanno depositato documenti e ampia documentazione.

Con ordinanza n. 3415 del 20.11.2006 è stata respinta l’istanza cautelare.

Infine, il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2011.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Va premesso che il giudizio medico - legale, oggetto dell’impugnativa in esame, è stato reso sulla scorta dei seguenti quesiti posti dalla Banca d'Italia:

1) accertare la sussistenza o meno di un nesso di derivazione causale o concausale tra l’infermità accertata e l’attività lavorativa;

2) quantificare la eventuale sussistenza di postumi invalidanti a carattere permanente;

3) verificare la permanenza delle limitazioni di utilizzo precedentemente riconosciute alla dipendente.

A tale fine, oltre gli accertamenti di carattere medico, l’Istituto officiato della consulenza ha effettuato anche una puntuale “anamnesi lavorativa”, di talché deve ritenersi che abbia operato sulla base di un quadro fattuale completo, non contestato dalla ricorrente nella sua essenza, per così dire, materiale.

Ciò posto, come già fatto rilevare dall’Istituto resistente, la sola lettura della relazione redatta dalla Scuola di specializzazione dell’Università “La Sapienza”, rende conto del fatto che, all’epoca, vennero specificamente considerate anche le patologie della mano sinistra, ad esso facendosi più volte esplicito riferimento.

In detta relazione, ad esempio, il Collegio medico dà atto della circostanza che la dipendente è stata affetta da “sindrome del tunnel carpale bilaterale” e prosegue osservando che, con riguardo al c.d. “videat ortopedico” risulta “valida l’attività della mano bilateramente”, soggiungendo, altresì, che “l’esame obiettivo neurologico delle mani è sostanzialmente negativo sia a destra che a sinistra, salvo che per il rilievo di disturbi neuromotori”.

Anche in sede di valutazione dei postumi invalidanti, sono state evidentemente studiate entrambe le mani, ove si consideri che il Collegio medico ha riscontrato come “in seguito al duplice intervento”, la s.ra A.“abbia quasi completamente risolto i problemi disfunzionali derivati dalla malattia da cui è stata affetta”, mentre i postumi residuati dalla patologia “possono definirsi principalmente di tipo soggettivo e riassumersi in: parestesie delle prime tre dita della mano destra [...]”, residuando, inoltre “cicatrici curvilinee a concavità verso il lato ulnare ben consolidate bilateralmente sui polsi”.

Appare poi condivisibile, quanto ulteriormente osservato dalla Banca d’Italia circa il fatto che anche la valutazione relativa all’esistenza, nonché incidenza, di postumi invalidanti, appare esente da travisamento dei fatti, là dove si consideri che la Scuola ha sottoposto la ricorrente ad accertamenti diagnostici riguardanti entrambe le mani, al termine dei quali, come già accennato, ha ritenuto “valida l’attività della mano bilateralmente” e “sostanzialmente negativo” l’esame obiettivo neurologico “sia a destra che a sinistra”, salvo che per il rilievo dei disturbi neuromotori, il cui carattere principalmente soggettivo è conseguenza delle risultanze dell’esame elettromiografico, appositamente effettuato, dal quale è emerso “nella norma la velocità di conduzione motoria del nervo mediano destro e sinistro [...] rallentamento della velocità di conduzione sensitiva del nervo mediano destro e sinistro [...]. Nella norma la velocità sensitiva del nervo ulnare di destra e sinistra”.

Alcuna illegittimità può inoltre ravvisarsi nella circostanza che l’Istituto odierno resistente abbia pienamente aderito all’apprezzamento tecnico del Collegio medico, essendo quest’ultimo completo, logico ed esaustivo, e, comunque, non contraddetto dai rilievi, del tutto generici, di parte ricorrente.

Anche in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta dalla Scuola di specializzazione, parte ricorrente, a bene vedere, non ha offerto alcun elemento tale da scalfire l’apprezzamento tecnico al quale l’amministrazione si è adeguata, con la conseguenza che, altrettanto solida, appare la decisione di non confermare le precedenti limitazioni di utilizzo degli apparati di videoscrittura, prescritta all’esordio della malattia nonché per il periodo di convalescenza conseguente agli interventi chirurgici.

Trattasi, peraltro, di conclusione del tutto ragionevole ove si consideri che gli accertamenti diagnostici ai quali la dipendente è stata sottoposta, hanno evidenziato che “i problemi disfunzionali derivanti dalla predetta malattia sono stati quasi completamente risolti”, non residuando pertanto necessità alcuna di confermare le precauzioni in precedenza adottate.

2.2. Per completezza, va infine soggiunto che, come sempre correttamente dedotto dalla Banca d’Italia, ai fini della controversia in esame risultano del tutto inconferenti le risultanze delle visite medico collegiali, disposte dall’Istituto resistente circa dieci anni dopo gli eventi per cui è causa.

Al riguardo, lo stesso ha precisato che, in adesione al primo parere espresso dal Collegio medico, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’aggravamento dei postumi permanenti riferiti alle patologie lamentate e che, in adesione al secondo parere, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dei postumi permanenti complessivamente residuati da un infortunio occorso alla s.ra A. il 10.6.1999 e dalla sindrome del tunnel carpale, con associata tenosinovite, nella misura dell’11%, nonché liquidato l’equo indennizzo, mediante provvedimenti mai contestati dalla medesima.

Il giudizio in esame concerne invece provvedimenti risalenti all’agosto del 1996, entrambi fondati sul giudizio medico - legale espresso in data 19.7.1996 dalla Scuola di specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università La Sapienza di Roma.

Tale giudizio, peraltro, è stato espressamente richiamato anche nei verbali degli accertamenti successivi, senza essere dagli stessi contraddetto o disatteso, bensì posto a base della valutazione del decorso delle patologie dalle quali la ricorrente era già affetta, e dalle nuove che si sono aggiunte nel corso del tempo.

3. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Sembra equo, peraltro, disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.




P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)