Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 agosto 2011, n. 17095 - Dequalificazione professionale e mobbing


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

 

 


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere
Dott. TRIA Lucia - Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:


sentenza

 

 


sul ricorso 18888/2009 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BARRACCO 2, presso lo studio dell'avvocato SOCCIO Angela, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIANESE DORIANA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO POPOLARE S.C.A.R.L., (già Banco Popolare di Verona e Novara), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo Studio dell'avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO BURRAGATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 850/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/08/2008 R.G.N. 580/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato CHIANESE DORIANA;
udito l'Avvocato CONTALDI MARIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



Con ricorso al Tribunale di Novara M.R. citava in giudizio il Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l., (già Banca Popolare di Novara) ed esponeva di essere stato assunto presso la Banca Popolare di Novara in data 2.1.1978 come autista, acquisendo successivamente la qualifica di impiegato e progredendo nella carriera, anche in considerazione del conseguimento, nel 1984, del diploma in ragioneria, e della laurea in Sociologia nel 1991; che a partire dal 21.3.1995 ebbe ad operare presso l'Ufficio Legale, quale addetto alle procedure di indagini per la magistratura ove, con notevole carico di responsabilità, interagiva e collaborava, in piena autonomia, con Magistratura, Carabinieri e Guardia di Finanza;
nel frattempo, nel corso del 1996, venne eletto segretario provinciale del sindacato UGL credito; a fronte di diverse contestazioni mosse dall'esponente all'azienda ed inerenti la qualità e la sicurezza del lavoro, l'azienda rispose con vari atteggiamenti vessatori nei suoi confronti, quali la disattivazione del telefono per le chiamate verso l'esterno, e la reiezione della domanda intesa ad ottenere il pagamento delle consistenti ore di straordinario effettuato; particolari comportamenti vessatori provenivano dal responsabile dell'Ufficio Legale, non solo nei confronti dell'esponente, ma anche di altri componenti dell'ufficio; nel dicembre 1997 venne distolto dall'ufficio legale ed assegnato all'Ufficio Beni Immobili ove per 5 mesi rimase senza incarichi; solo nel marzo 1998 gli venne affidato lo studio di fattibilità per l'apertura di una nuova filiale nei locali di (OMISSIS); nonostante si trattasse di incarico estraneo alla sua professionalità, fu portato a termine nel gennaio 2000 e la relazione fu consegnata ai responsabili; in questa fase continuò, anche in considerazione dei suoi incarichi sindacali, ad essere sottoposto a comportamenti vessatori da parte dell'azienda, che tra l'altro sfociarono nell'irrogazione di una sanzione disciplinare; a far data dal 19.10.2000 venne trasferito presso l'Ufficio Servizi Accentrati che si occupava di pagamenti e verifiche ICI; l'esponente ebbe notevoli difficoltà, sia per la necessità di acquisire esperienze estranee alla sua storia professionale, ma anche per le condizioni insalubri dell'ambiente di lavoro; a far data dal 21.5.2001, nonostante le sue contestazioni, venne distaccato presso la SOGEPO s.r.l., società controllata della banca convenuta, ove non gli vennero affidate mansioni specifiche; in tale situazione si trovava ancora al momento del deposito del ricorso.

Nel periodo dal 1995 al 2000 ebbe anche a riportare valutazioni di merito inferiori a "buono"; solo a seguito delle sue contestazioni l'azienda tornò sui suoi passi e gli conferì la valutazione di "buono"; in concomitanza con il trasferimento presso l'Ufficio Beni Immobili l'esponente iniziò ad accusare ripercussioni di ordine psichico sulle condizioni di salute che peggiorarono negli anni seguenti con le ulteriori vicende lavorative; subì ulteriori ripercussioni anche sul piano della vita extralavorativa e familiare. Sulla base di tali premesse il ricorrente deduceva che, per responsabilità aziendale, si era prodotto ai suoi danni la violazione del diritto alla salute, una dequalificazione professionale ed una situazione configurante il fenomeno del mobbing; anzi, tutti i comportamenti e le violazioni poste in essere dall'azienda potevano considerarsi unitariamente come mobbing ai suoi danni. Indicando come norme violate l'art. 2087 c.c. (nelle forme di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'art. 2049 c.c. e l'art. 2103 c.c.), chiedeva in via conclusiva la condanna della parte convenuta al risarcimento in suo favore delle seguenti voci di danno: danno biologico psichico per Euro 50.000,00; danno morale da lesione della salute per Euro 25.000,00; danno morale da reato subito per Euro 25.000,00; danno esistenziale e/o demansionamento per Euro 20.000,00; danno patrimoniale quale danno emergente per Euro 100.000,00; danno patrimoniale futuro per Euro 35.000,00.
Il BANCO, costituendosi in giudizio, contestava analiticamente tutti i fatti narrati nel ricorso escludendo qualsiasi ipotesi di dequalificazione e mobbing e chiedendo in via conclusiva la reiezione delle domande.
Con il successivo ricorso depositato in data 20.5.2004 avanti allo stesso Tribunale di Novara, il M. citava in giudizio il Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l., impugnando il licenziamento che era stata disposto nei suoi confronti con lettera del 29.9.2003, in conseguenza di un non accettato mutamento di mansioni e di sede; il ricorrente deduceva la natura disciplinare del provvedimento e la mancata osservanza della procedura prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 7; in subordine, nel caso di ritenuta configurazione obiettiva del recesso, contestava la sussistenza dei presupposti normativi; in ulteriore subordine deduceva l'inefficacia del provvedimento in quanto intimato in costanza di malattia.
Il Banco escludeva il carattere disciplinare del recesso, ribadendone la natura oggettiva, delineava le ragioni poste a base del provvedimento e contestava anche che lo stesso fosse stato assunto in costanza di malattia del lavoratore.

Dopo aver riunito le due cause ed aver esperito ampia istruttoria mediante l'audizione di 22 testimoni e la nomina di un c.t.u. medico legale, con sentenza del 25 maggio 2007, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il Banco a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all'accertato demansionamento la somma di Euro 31.820,00 oltre accessori, respingendo per il resto.
Proponeva appello il M., resisteva il Banco Popolare soc. coop. a r.l., successo al Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l., proponendo appello incidentale. La corte d'appello di Torino, con sentenza del 5 agosto 2008, respingeva l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale condannava il M. a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il M., affidato a sei motivi.
Resiste il Banco con controricorso, poi illustrato con memoria.

 

Diritto



1. -Con primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2103 c.c.in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamentava che la corte territoriale aveva illegittimamente riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il demansionamento subito per l'inattività cui era stato costretto dal dicembre 1997 sino al marzo 1998, avendo successivamente ricevuto, sino al marzo 2000, un solo incarico da parte della datrice di lavoro, consistente nello studio di fattibilità per l'apertura di una nuova filiale nei locali di (OMISSIS).
Interrogava la Corte, ex art. 366 bis c.p.c., se tali fatti non integrassero la violazione della norma invocata.
 

2. -Con secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, unitamente ad una illogica valutazione delle risultanze istruttorie.
Lamentava in particolare che la corte di merito aveva erroneamente ritenuto equivalenti le mansioni svolte presso l'Ufficio Legale sino al mese di novembre 1997, e quelle cui era stato adibito successivamente, valutando illogicamente sia la durata dell'incarico che la sua affinità con le competenze extra professionali del ricorrente (già sindacalista e consigliere comunale).
Deduceva che i fatti accertati, se logicamente assunti a base della decisione, avrebbero dovuto condurre ad una opposta soluzione, emergendo che in tre anni il ricorrente, in tre anni, era stato destinato ad un solo incarico.
 

3. - I primi due motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano in parte inammissibili, e per il resto infondati.
 

Deve infatti in primo luogo evidenziarsi che, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, sentenza 12 marzo 2008 n. 6530, "La formulazione del quesito di diritto prevista dall'art. 366 bis cod. proc. civ., postula l'enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito", così come è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge, Cass. 17 luglio 2008 n. 19769.
Deve inoltre considerarsi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex plurimis, Cass. 16 luglio 2010 n. 16698).
Nella specie la violazione di legge denunciata è indissolubilmente mediata dall'apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito, che risulta insindacabile se adeguatamente e correttamente motivato (da ultimo, Cass. 26 luglio 2010 n. 17514).
Basterà dunque osservare che la corte territoriale ha adeguatamente considerato che l'assegnazione all'Ufficio Beni Immobili (dicembre 1997 - ottobre 2000) fu disposta a seguito delle insistenti richieste dello stesso M., che lamentava la difficoltà nelle relazioni interpersonali con il capo ufficio.
La valutazione risulta corretta alla luce del principio (più volte espresso da questa Corte, Cass. 20 maggio 1993 n. 5695, Cass. 17 aprile 1996 n. 3640) secondo cui le limitazioni dell"ius variandi" introdotte dall'art. 2103 cod. civ., nel testo di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 13, sono dirette ad incidere su quei provvedimenti unilaterali del datore di lavoro o su quelle clausole contrattuali che prevedono il mutamento di mansioni o il trasferimento non sorretti da ragioni tecniche, organizzative e produttive e mirano ad impedire che il cambiamento di mansioni od il trasferimento siano disposti contro la volontà del lavoratore ed in suo danno; dette limitazioni, pertanto, non operano nel caso in cui - secondo un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - il mutamento di mansioni od il trasferimento siano stati disposti a richiesta dello stesso lavoratore, ossia in base ad un'esclusiva scelta dello stesso, pervenuto a tale unilaterale decisione senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro, che l'abbia invece subita (cfr. altresì, Cass. 29 marzo 2000 n. 3827).
Quanto alla dedotta inattività, la corte ha accertato che risultava documentalmente e testimonialmente provato che il M. dal dicembre 1997 al marzo 1998 fu presente in servizio per soli 20 giorni (causa ferie, permessi sindacali, festività soppresse).
Quanto alla qualità professionale dell'incarico di studio circa la fattibilità della realizzazione di una nuova filiale in zona (OMISSIS), così come le mansioni proposte presso l'Ufficio contabilità creditori, la corte ne ha valutato la complessità e l'equivalenza professionale rispetto alle mansioni, prettamente d'ordine, svolte presso l'Ufficio legale, ove il ricorrente si occupava essenzialmente della ricerca dei dati in archivio finalizzata ad evadere, tramite moduli prestampati, le richieste di informazioni provenienti dalla Magistratura, Carabinieri, Guardia di Finanza, senza intrattenere rapporti con tali autorità, demandata ai superiori (pag. 22 sentenza impugnata).
Il ricorrente non censura specificamente tali accertamenti, che restano pertanto insindacabili.
 

4. - Con il terzo e quarto motivo il M. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione (art. 360, comma 1, n. 5) laddove la sentenza impugnata non aveva "contestualizzato" il licenziamento, non valutandolo unitamente al clima di conflittualità esistente tra le parti, ed al pendente giudizio sul demansionamento proposto dal ricorrente nel novembre 2002, sicchè risultava certamente meno grave il suo rifiuto di svolgere le mansioni indicate dalla datrice di lavoro, tenendo nel dovuto conto i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e nell'esecuzione del contratto, che imponevano alle parti e segnatamente al datore di lavoro di preservare gli interessi dell'altra parte.
I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente trattati, risultano inammissibili.

Ed invero deve rammentarsi che, come visto, è inammissibile sia il motivo di ricorso per violazione di legge ove essa si risolva, a ben vedere, in un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, sia il motivo di ricorso col quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell1 apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394.
La corte territoriale ha peraltro correttamente considerato, quanto al rispetto degli invocati canoni di correttezza e buona fede, che seppure nella lettera 12 agosto 2003 non era esplicitamente chiarito che in caso di rifiuto ne sarebbe seguito il licenziamento, ciò non di meno in essa era sufficientemente chiaro che l'adibizione presso l'Ufficio contabilità creditori, rappresentava l'unica alternativa possibile "in mancanza di altre posizioni lavorative disponibili".
Per quanto concerne il "contesto" in cui intervenne il licenziamento, caratterizzato - ad avviso del ricorrente - dal dedotto demansionamento, si è già detto a tale ultimo proposito.
 

5. - Con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 2103 c.c., a causa dell'insussistenza dei presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non avendo la corte territoriale adeguatamente valutato la effettiva soppressione del suo posto di lavoro, e segnatamente presso l'ufficio legale (ove era adibito precedentemente al demansionamento presso la SOGEPO S.G.R. s.p.a.), senza fornire al riguardo adeguata motivazione circa il diniego dell'istanza di esibizione dei libri paga e matricola da parte della datrice di lavoro.
Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.
 

Il motivo è infondato.
 

La corte di merito ha accertato che è rimasta incontestata, in quanto già accertata dal primo giudice (nè l'attuale ricorrente nega la circostanza o allega o riproduce gli atti che tale contestazione conterrebbero, in contrasto col principio di autosufficienza), la soppressione del posto di lavoro del M. nel corso del 2003, a seguito della incorporazione della Sogepo in Aletti Gestielle, il trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS) dei relativi uffici e la successiva alienazione alla Dexia Fund Service del Back Office Titoli presso cui il M. era distaccato. Che risultava parimenti incontestata la cessione alla SGS (in data 4 settembre 2002) della funzione lavorazioni accentrate, presso cui operò il M. dall'ottobre 2000 al maggio 2001.
La corte torinese ha anche correttamente considerato che le vicende delle società controllate SGS e Banco Popolare di Novara non potevano essere esaminate, trattandosi di soggetti distinti e difettando qualsivoglia deduzione del M. circa l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica.
Trattasi di apprezzamenti di fatto idoneamente motivati ed insindacabili in questa sede di legittimità, ivi compresa la valutazione dell'ordine di esibizione (ex plurimis, Cass. 18 settembre 2009 n. 20104).
 

6. -Con il sesto motivo il ricorrente denuncia un vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5) circa l'assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di repechage, lamentando che dalla espletata istruttoria era emerso che vi erano ampie possibilità di diversa collocazione lavorativa del M., tanto che risultavano nuove assunzioni, da parte dell'azienda, presso l'ufficio legale.
Anche tale motivo risulta in parte inammissibile e per il resto infondato.
Inammissibile ove, come già notato, con esso si intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, si prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.
Infondato ove si consideri che la corte di merito ha adeguatamente valutato che a seguito del rifiuto del M. di essere adibito all'Ufficio contabilità creditori (che il giudice di merito ha congruamente considerato equivalente, mentre il ricorrente non spiega perchè deteriore, rispetto alle mansioni svolte presso l'Ufficio legale), la società analiticamente motivava per iscritto l'impossibilità di reperire altra utile e legittima collocazione in azienda, come risultava dalla lettera del 29 settembre 2009 e dalle testimonianze espletate. Riteneva pertanto ampiamente assolto il c.d. obbligo di repechage.
Trattasi di accertamento in fatto congruamente motivato, non specificamente censurato, e come tale insindacabile in questa sede.
 

7. - Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.540,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..