Tipologia: Accordo di rinnovo (economico)
Data firma: 26 aprile 2006
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2005
Parti: Anpas e Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fp
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, Anpas

Sommario:

Premessa
Tabella 1 - Arretrati 2004-2005
Tabella 2
Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 24 - Apprendistato
• Piano formativo
Art. 26 - Orario di lavoro
Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie e per la "rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza"

Accordo di rinnovo per il personale dipendente dall'Anpas e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze (Rinnovo parte economica)

Accordo di rinnovo per il biennio economico 2004-2005 e revisione ed integrazione di parti normative tra la delegazione Anpas e le federazioni nazionali: Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fp
È sottoscritto, sulla base dell'ipotesi d'accordo siglata in data 27 Marzo 2006, il presente accordo di rinnovo del biennio economico 2004-2005
L'accordo prevede quanto segue:

[…]
A decorrere dal 26 aprile 2006, in attuazione della norma di rinvio riportata al Titolo IV (Svolgimento del rapporto di lavoro) in occasione del rinnovo del CCNL intervenuto in data 14 aprile 2004, gli articoli del vigente CCNL:
- 21 Part-time;
- 24 Apprendistato;
- 26 Orario di lavoro;
sono sostituiti da quelli allegati al presente accordo.
Al contempo viene definito un accordo per il regolamento delle elezioni RSU-RLS, allegato e che diventa parte integrante della normativa del CCNL ANPAS.
In fase di stampa del nuovo testo del CCNL le parti, in seguito all'approvazione del suddetto regolamento, provvederanno alla riscrittura dell'art. 7 del CCNL

Art. 24 Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative predette, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.
Le parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione alla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante previsto dalla normativa vigente. (Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie derivanti dalla legge n. 502/1992 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale).
[…]
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali previste per tutte le qualifiche rinvenibili nelle 6 categorie del presente CCNL
In caso di possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori specializzati in forza presso l'azienda. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla categoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) categoria A - B: durata 24 mesi;
b) altre categorie: durata 48 mesi.
[…]
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 626/1994, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
[…]
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
L'orario di lavoro, per gli apprendisti maggiorenni, corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato. Per gli apprendisti minorenni, trova applicazione il limite giornaliero di 8 ore nonché quello settimanale di 38 ore. Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi d'insegnamento formativo interni o esterni all'azienda, pari ad almeno 120 ore annue.
La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore annuale di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali che interverranno in materia. La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dagli Enti bilaterali.
Per la formazione degli apprendisti le Organizzazioni faranno riferimento al profilo formativo per la qualifica di autista soccorritore elaborato a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL sviluppato tenendo conto delle linee guida indicate dalla Conferenza Stato-regioni relative al soccorritore operante nel sistema di emergenza-urgenza e ai profili formativi elaborati dall'Isfol per le altre qualifiche professionali.
Le parti si incontreranno per la verifica dell'andamento dell'istituto contrattuale.
Le attività formative, attuate dagli Enti preposti (regioni e province) sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base (competenze di settore e di area) e contenuti a carattere professionalizzante (competenze di profilo).
La formazione dell'apprendista all'interno dell'Organizzazione è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Salvo diversa disciplina da parte della normativa regionale, al termine del periodo di formazione, il datore di lavoro rilascia un attestato sulle competenze professionali acquisite dal lavoratore, consegnandone copia a quest'ultimo ed alla struttura pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
In ogni caso, la formazione svolta è registrata, a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, in conformità delle disposizioni legislative vigenti, nell'apposito libretto formativo.
Al termine del periodo di apprendistato, ai lavoratori interessati dovrà essere rilasciata idonea certificazione della avvenuta formazione.
[…]

Piano formativo
Qualifica: autista soccorritore
Area attività: socio-sanitaria-assistenziale-educativa
Settore: servizi assistenziali
Competenze di settore
- Conoscere le caratteristiche del settore.
- Conoscere l'Organizzazione di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera.
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro.
- Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Competenze di area
- Conoscere il ruolo della propria attività all'interno del processo di erogazione del servizio.
- Saper operare nel contesto dell'Organizzazione volto all'assistenza della comunità e secondo le procedure previste.
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività.
- Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e padroneggiare il linguaggio tecnico.
- Sapersi rapportare alle altre aree operative dell'Organizzazione.
Competenze di profilo
- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto dell'Organizzazione e del processo di erogazione del servizio.
- Conoscere e saper predisporre il materiale sanitario.
- Saper controllare lo stato di efficienza dei presidi e del materiale sanitario e verificarne la presenza sull'automezzo.
- Saper effettuare interventi di soccorso svolgendo sul paziente valutazioni primarie e secondarie, in ossequio ai vigenti protocolli regionali del 118.
- Saper effettuare la pulizia del automezzo e dei presidi sanitari.
- Saper gestire le comunicazioni radio e telefoniche fra sede e automezzo.

Art. 26 Orario di lavoro
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove la programmazione operativa dell'Organizzazione lo consenta, anche su cinque giorni.
In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi, calcolato a decorrere dal 1° aprile 2006. Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza. Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le OO.SS. territoriali; a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana.
I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1° comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.