Ministero dello Sviluppo Economico
Parere 05 ottobre 2011, n. 185084

Oggetto: Attività di installazione di impianti - Art. 15, D.M. 22.1.2008, n. 37 - Procedura sanzionatoria

In merito all'argomento di cui all'oggetto, codeste Camere rilevano la sussistenza di dubbi interpretativi e si rivolgono alla scrivente chiedendo un intervento chiarificatore. In particolare i dubbi riguardano la competenza della fase che inerisce l'accertamento e la redazione del verbale delle sanzioni considerando che la fase irrogatoria spetta per chiara attribuzione di legge alle Camere di commercio.
Da un punto di vista strutturale il quadro normativo si compone nel modo seguente.
Il procedimento sanzionatorio per la violazione delle norme dettate dal D.M. n. 37/08 (recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di istallazione di impianti è disciplinato dalle disposizioni dettate dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 (art. 14), dal citato D.M. n. 37/08 (art.15) e dalla legge n. 689/81 (art. 13, 17, 18), prevede le due distinte le fasi dell'accertamento del comportamento contra legem e dell'irrogazione della sanzione.
L'art. 14 della legge 5.3.1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" individua i soggetti titolari del potere di controllo sia per gli aspetti tecnici che procedurali amministrativi. Fra questi è compreso il comune.
L'art. 15 del D.M. n. 37/08 detta, fra l'altro, la normativa che disciplina le procedure sanzionatone ''comunque accertate" e al comma 3 ne dispone la comunicazione alle Camere di commercio ai fini dell'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese mediante apposito verbale.
Lo stesso articolo, al comma 6 dispone che all'irrogazione delle sanzioni in discorso provvedono le Camere di commercio.
Ai sensi dell'art. 16, primo comma, della legge n. 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro i 60 gg. dalla contestazione o, in mancanza di questa, dalla notificazione del verbale.
Ad esclusione del caso del pagamento in misura ridotta, l'art. 17 della citata legge n. 689/81 prevede che il funzionario o l'agente che ha effettuato l'accertamento, trasmetta rapporto all'ufficio competente ad irrogare la sanzione.
Infine, il comma 3 dell'art. 15 del D.M. n. 37/08 prevede che "Le violazioni comunque accertate. anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura competente per territorio, che provvede ali 'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale".
I dubbi interpretativi evidenziati riguardano in primo luogo la fase relativa alla predisposizione e comunicazione degli atti finalizzati alla redazione del verbale da trasmettere alla Camera di commercio affinché quest'ultima proceda all'irrogazione della sanzione, a norma del comma 6 dell'art. 15 del D.M. n. 37/08. In particolare la camera di Trento pone la questione relativa alla titolarità degli atti inerenti la redazione del verbale di accertamento delle violazioni con l'indicazione dell'ammontare della pena edittale e l'avvertenza della possibilità di effettuare il pagamento liberatorio in misura ridotta.
Tuttavia ulteriori dubbi sorgono in merito alla necessità o meno della trasmissione degli atti alla Camera nel caso in cui il soggetto sanzionato provveda al pagamento in misura ridotta ed, in caso di risposta affermativa sull'obbligo da parte della Camera di dare pubblicità in ogni caso al comportamento illegittimo tramite l'annotazione sul registro delle imprese a norma del comma 3 dell'art. 15 citato.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito ritenendo opportuno rivolgere un quesito al Consiglio di Stato al fine di ottenere un definitivo autorevole parere in merito.
In merito alla determinazione dell'ammontare della specifica sanzione si ritiene che tale compito spetti alla Camera di commercio, che, a norma del comma 6 dell'art. 15 del D.M. 37/08 provvede all'irrogazione delle sanzioni. Secondo il parere della scrivente il Comune è tenuto a trasmettere il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (a norma del citato art. 17) e ad indicare l'ammontare della pena prevista per consentire il pagamento in misura ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo).
Inoltre, sulla base di quanto relazionato dal Comune (o di altro Ente accertatore), la Camera di commercio provvede anche a redigere un verbale da annotare nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese del cui contenuto terrà conto per l'eventuale irrogazione di ulteriori sanzioni a carico del medesimo soggetto e per soddisfare esigenze di pubblicità nei confronti di terzi.
Riguardo alle questioni poste dalla Camera di commercio di Ferrara in merito all'individuazione dei comportamenti sanzionabili a norma e con le modalità procedimentali sopra richiamate, secondo il parere della scrivente rientrano nelle fattispecie tutti i comportamenti difformi dalla normativa dettata dal D.M. 37/08 e dalla legge 46/90, cioè tutti quei casi nei quali vengono disattesi obblighi amministrativi e tecnici imposti dalla normativa di settore. Infatti, l'art. 15 commi 1 e 2 del D.M. 37/08 fa riferimento alle violazioni di obblighi specifici, ma anche a violazioni di tutti gli altri obblighi derivanti dal decreto medesimo.
Per ciò che riguarda l'ultimo quesito posto dalla stessa Camera, riguardante la visibilità a terzi degli atti inerenti il procedimento sanzionatorio, si ritiene che poiché la legge prevede l'annotazione di "apposito verbale" sul registro imprese o albo artigiani il livello di conoscibilità da pare di terzi sia limitato al contenuto del verbale stesso salvo, ovviamente, la possibilità di ricorrere al diritto di accesso agli atti a norma della L. 241/90 presso l'autorità che li detiene.