Tipologia: CCNL
Data firma: 6 dicembre 1971
Validità: 01.08.1971 - 31.12.1973
Parti: Aia e Fnita-Cisl, Federbraccianti-Cgil, Uisba-Uil, Sandez, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Zootecnia
Fonte: AIA

Sommario:

Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Art. 2 Assunzioni
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Art. 5 Promozioni ed avanzamenti per anzianità
Art. 6 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Art. 7 Assunzione a termine
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Rimborso spese di trasporto al controllori e agli addetti a servizi di vigilanza
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 12 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 13 Retribuzione
Art. 14 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 15 Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 16 Indennità speciali
Art. 17 Abiti di lavoro
Art. 18 Ferie
Art. 19 Permessi ordinari, congedo matrimoniale, aspettative
Art. 20 Servizio militare
Art. 21 Missioni
Art. 22 Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio
Art. 23 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Art. 24 Doveri del personale dipendente
Art. 25 Provvedimenti disciplinari
Art. 26 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 27 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 28 Risoluzione immediata del rapporto
Art. 29 Indennità di anzianità
Dichiarazione a verbale « B »
Art. 30 Indennità di anzianità per la risoluzione del rapporto in caso di morte dell'impiegato
Art. 31 Anzianità convenzionale
Art. 32 Cessazione e trasformazione dell'associazione, consorzio, ed ente zootecnico
Art. 33 Controversie
Art. 34 Diritto di affissione
Art. 35 Delegato sindacale aziendale
Art. 36 Tutela del delegato sindacale aziendale
Art. 37 Permessi sindacali
Art. 38 Trattenute contributi sindacali per delega
Art. 39 Diritto di assemblea
Art. 40 Condizioni di miglior favore
Norma transitoria per il trattamento economico
Tabella n. 1
- Stipendi minimi mensili lordi in vigore dal 1° gennaio 1972 per gli impiegati delle organizzazioni provinciali, regionali e nazionali degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici
- Stipendi minimi mensili lordi in vigore dal 1° gennaio 1972 per gli impiegati dell’associazione italiana allevatori
Accordo nazionale di scala mobile per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici
(sostituisce il CCNL 18 luglio 1969 e l'accordo Integrativo del 22 luglio 1970)
Accordo nazionale di scala mobile per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori. Consorzi ed enti zootecnici
(sostituisce l'ANSM 13 aprile 1967) non disdettato

L'anno 1971, il giorno 6 dicembre, in Roma, nella sede della Associazione Italiana Allevatori, in via Tomassetti 9 tra l'Associazione Italiana Allevatori, in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Agricoltura […] e la Fnita-Cisl […], la Federbraccianti-Cgil […], la Uisba-Uil […], il Sandez (Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici) […], la Confederdia (Confederazione Generale Italiana dei dirigenti ed impiegati dell'Agricoltura) […] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici, il quale sostituisce il CCNL 18 luglio 1969 e l'accordo integrativo 22 luglio 1970.

Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti di lavoro tra le organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici ed i loro dipendenti. Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale e sostituisce il CCNL 18 luglio 1969 e l'accordo integrativo 22 luglio 1970.
[…]

Art. 2 Assunzioni
[…]
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
e) idoneità fisica.
[…]
L'impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia del datore di lavoro.
[…]

Dichiarazione a verbale
Le parti contraenti convengono di costituire tra di loro un comitato di esperti per la elaborazione di un mansionario da sottoporre all'approvazione delle parti stesse entro il 1972.

Art. 6 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Il dipendente è tenuto a disimpegnare dietro richiesta del datore di lavoro, mansioni diverse da "quelle assegnategli, anche se di qualifica inferiore, senza peggioramento del trattamento economico e senza pregiudizio alla sua posizione morale e al suo prestigio.
[…]

Art. 7 Assunzione a termine
L'assunzione del personale può avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato, giustificato dalla specialità del rapporto e soltanto nei seguenti casi:
a) stagionalità o saltuarietà del lavoro;
b) sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
c) assunzione per una definita opera.
[…]
Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contrattò, in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine […]

Art. 8 Orario di lavoro
L'orario di lavoro non può superare le 40 ore settimanali per tutti i dipendenti.
Nella giornata di sabato l'orario non può superare le cinque ore.
Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al primo comma, l'orario di lavoro è determinato in considerazione delle discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni, che dovranno essere assolte a tutti gli effetti in un periodo massimo di ventidue giornate lavorative al mese, escludendo dai giorni lavorativi almeno due sabato ogni mese, salvo casi eccezionali da concordare in sede locale.
Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del regolamento ufficiale dei controlli funzionali. Le giornate di lavoro effettuate oltre tale limite mensile saranno retribuite come lavoro straordinario.
La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal primo comma.
Per il personale del Centro meccanografico addetto al funzionamento delle macchine è in facoltà del datore dì lavoro di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non potranno essere iniziati prima delle ore sette né cessare dopo le ore ventuno e trenta. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le segreterie provinciali dei sindacati dei dipendenti. A questo turno, comunque, devono es-sere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente. Tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore.
Data la particolare natura del loro lavoro, agli addetti alle macchine meccanografiche è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti.
Ai turni possono essere adibiti anche gli impiegati non addetti alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario per il funzionamento del centro.
Dichiarazione a verbale
Le parti contraenti, riconosciuta la necessità che nelle grandi città venga attuato l'orario continuato giornaliero di lavoro al fine di ridurre i tempi di trasferimento da e per l'ufficio, reso particolarmente gravoso dalla estensione territoriale, nonché dalla densità di popolazione e di traffico delle città stesse, auspicano che in sede locale, previa intesa tra le Organizzazioni e le competenti Segreterie Provinciali dei sindacati dei dipendenti, si adotti il suddetto orario continuato di lavoro.

Art. 10 Riposo settimanale
Al personale è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 12 Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
La prestazione di lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla legge, non può essere rifiutata dal dipendente.
[…]

Art. 17 Abiti di lavoro
Al personale addetto al centro meccanografico, ai laboratori di analisi ed ai controllori zootecnici verrà fornito ogni anno un abito di lavoro (tuta o camice).

Art. 18 Ferie
[…]
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente.
[…]

Art. 23 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Valgono le disposizioni dì legge in vigore.

Art. 24 Doveri del personale dipendente
Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e moralità.
Il personale ha il dovere di dare, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa secondo le norme del presente contratto e le direttive del datore dì lavoro o dì chi per esso e di osservare il segreto di ufficio.
Al personale è fatto divieto;
a) di svolgere attività comunque contraria agli interessi del datore di lavoro e incompatibile con 1 doveri d'ufficio e di servizio;
[…]
c) di allontanarsi arbitrariamente dal servizio.

Art. 25 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la multa non superiore a 4 ore dello stipendio minimo tabellare;
d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) il licenziamento in tronco.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità e recidività della mancanza e al grado di colpa senza riguardo all'ordine nel quale sono elencati nel presente articolo.
[…]
Il licenziamento in tronco di cui alla lettera e) si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
[…]

Art. 28 Risoluzione immediata del rapporto
[…]
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 20-5-1970, n, 300, in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi fra le giuste cause di dimissioni, le seguenti:
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
[…]

Art. 33 Controversie
Qualora insorga controversia tra le parti per l'applicazione del presente contratto o di quello individuale, le Organizzazioni provinciali delle partì contraenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto, saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per raggiungere la conciliazione.
Ai fini di cui ai precedenti comma, le parti interessate si dovranno riunire entro 20 giorni dalle richieste pervenute.

Art. 34 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in locali accessibili a tutti i dipendenti all'interno delle sedi, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale.

Art. 35 Delegato sindacale aziendale
I dipendenti hanno diritto di eleggere, in ogni organizzazione zootecnica, un delegato sindacale aziendale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei dipendenti firmatari del presente contratto.
L'elezione dei delegati dovrà avvenire mediante riunione unica dei dipendenti dell'Organizzazione zootecnica o mediante riunione separata per singoli raggruppamenti sindacali.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso il datore di lavoro per la esatta applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro con particolare riguardo alle qualifiche ed alle mansioni del personale, nonché per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esprimere pareri e trattare con il datore di lavoro sulle materie espressamente. indicate dal contratto, come ad esempio distribuzione dell'orario di lavoro, delle ferie, ecc.;
c) prestare assistenza in tutti ì casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte dei dipendenti interessati.

Art. 39 Diritto di assemblea
I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell'ambito della Associazione in cui prestano la loro opera, in locali messi a disposizione dall'Associazione stessa, fuori l'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente su materie di interesse sindacale e del lavoro e per la elezione dei delegati sindacali.
[…]

Art. 40 Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti e accordi provinciali e interprovinciali stipulati tra le parti contraenti vengono salvaguardate ad ogni effetto.
I contratti integrativi provinciali, interprovinciali o regionali non possono derogare dalle norme previste nel presente contratto.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge in vigore.