Categoria: 1986
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 novembre 1986
Validità: 01.01.1986 - 31.12.1988
Parti: Aia e Federbraccianti-Cgil, Fisba-Cisl, Uisba-Uil, Sandez, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Zootecnia
Fonte: AIA

Sommario:

Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Art. 2 Occupazione e mobilità
Art. 3 Assunzioni
Art. 4 Periodo di prova
Art. 5 Inquadramento del personale - Mansioni
Impegno a verbale
Dichiarazione a verbale
Impegno a verbale
Dichiarazione a verbale
Impegno a verbale
Impegno a verbale
Art. 6 Promozioni
Art. 7 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Art. 8 Assunzione a termine
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Rimborso spese agli assistenti zootecnici, agli addetti al controlli e al servizi di vigilanza e ai fecondatori
Art. 11 Riposo settimanale
Art. 12 Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 13 Lavoro straordinario
Art. 14 Retribuzione
Art. 15 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 16 Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 17 Indennità speciali
Art. 18 Abiti di lavoro
Art. 19 Ferie
Art. 20 Permessi ordinari, congedi matrimoniali, aspettative
Art. 21 Permessi per corsi professionali e di studio
Art. 22 Servizio militare
Art. 23 Missioni
Art. 24 Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio
Art. 25 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Art. 26 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Art. 27 Doveri del dipendente
Art. 28 Provvedimenti disciplinari
Art. 29 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 30 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 31 Risoluzione immediata del rapporto
Art. 32 Indennità di anzianità
Art. 33 Indennità di anzianità per la risoluzione del rapporto in caso di morte del dipendente
Art. 34 Anzianità convenzionale
Art. 35 Cessazione e trasformazione dell'associazione, consorzio ed ente zootecnico
Art. 36 Informativa sui programmi di attività
• Piani di attività
Art. 37 Integrativi gestionali
Art. 38 Controversie
Art. 39 Diritto di affissione
Art. 40 Delegato sindacale aziendale
Art. 41 Tutela del delegato sindacale aziendale
Art. 42 Permessi sindacali
Art. 43 Trattenute contributi sindacali per delega
Art. 44 Diritto di assemblea
Art. 45 Fondo di solidarietà
Art. 46 Condizioni di migliore favore - Rispetto del contratto
Norme transitorie e finali
Impegno a verbale
Tabella - Stipendi minimi mensili lordi

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici

L'anno 1986, il giorno 14 novembre in Roma, nella sede dell'Associazione Italiana Allevatori, Via Tomassetti, 9 tra l'Associazione Italiana Allevatori, in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate […] e la Federbraccianti-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Uisba-Uil […], il Sandez (Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici) […], la Confederdia (Confederazione Italiana dei Dirigenti ed Impiegati dell'Agricoltura) […], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, il quale sostituisce il CCNL 19 settembre 1983.

Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti di lavoro tra le Organizzazioni degli allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici ed i loro dipendenti. Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale e sostituisce il CCNL 19 settembre 1983.
[…]

Art. 2 Occupazione e mobilità
Gli attuali livelli occupazionali vengono garantiti, il personale che cessa la propria attività verrà sostituito nel caso in cui le esigenze di attività rimangono inalterate.
Viene previsto l'inserimento di nuove unità lavorative in relazione all'allargamento dell'attività e dove è possibile anche con la realizzazione di contratti di formazione lavoro nell'ambito dell'occupazione giovanile.
Per quanto attiene appalti ed affidamenti di incarichi, si fa riferimento alle norme vigenti, mentre si conviene che per le attività proprie dell'Associazione, e rientranti nelle qualifiche e mansioni già previste, si utilizzino le strutture necessarie.
[…]
Le parti contraenti si impegnano a superare eventuali forme di prestazioni lavorative non regolamentate dal presente contratto a favore di rapporti di lavoro stabili e diretti purché gli interessati siano in possesso di adeguata preparazione professionale.

Art. 3 Assunzioni
[…]
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
e) certificato di idoneità fisica.

Impegno a verbale
La Associazione Italiana Allevatori fa constatare che ogni Organizzazione degli allevatori. Consorzio od Ente zootecnico, sia a livello centrale che nazionale, regionale e provinciale attua i fini istituzionali in base ai compiti statutari e, pertanto, ciascuno di essi determina l'organico del personale in base alle esigenze operative.
Le organizzazioni di cui sopra comunicheranno gli organici delle singole Associazioni o eventuali modifiche alle rispettive RSA.

Art. 7 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Il dipendente è tenuto a disimpegnare, dietro richiesta del datore di lavoro, mansioni diverse ma equivalenti a quelle già assegnategli, senza peggioramento del trattamento economico e senza pregiudizio della sua posizione e del suo prestigio.
[…]

Art. 8 Assunzione a termine
L'assunzione del personale può avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato, giustificato dalla specialità del rapporto e soltanto nei seguenti casi:
a) stagionalità o saltuarietà del lavoro;
b) sostituzione di dipendenti assenti con diritto al mantenimento del posto;
c) assunzione per una definita opera.
L'apposizione del termine è priva di efficacia se non risulta da atto scritto.
[…]
Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto ,in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la durata del contratto a termine e con esclusione di quelle relative al preavviso.
[…]
Delle assunzioni con rapporto a tempo determinato dovranno essere informate preventivamente le RSA

Art. 9 Orario di lavoro
L'orario di lavoro non può superare le 39 ore settimanali sino al 30 giugno 1987 e le 38,30 ore settimanali a far data dal 1/7/87.
L'orario settimanale viene di norma distribuito in 5 giorni.
A livello di integrativo gestionale regionale e nazionale, si dovranno fissare l'articolazione e la regolamentazione settimanale dell'orario anche per una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente individuare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia dì orario notturno, ferma restando la definizione a livello aziendale con le RSA di possibili forme di flessibilità giornaliera.
Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al primo comma, l'orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. È comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi.
Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo gestionale regionale.
Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali.
La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal primo comma.
È facoltà del datore di lavoro, sentite le RSA, a fronte di obiettive necessità (Centri Elaborazione Dati e Centro Stampa Aia) di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata.
Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore sette né cessare dopo le ore ventuno e trenta. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le RSA. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente.
Tra la fine di un turno e l'inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore.
Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti.
La distribuzione dell'orario dì lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate con le RSA nell'ambito di quanto stabilito in sede di Integrativi gestionali.
Le parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità, affinché mettano a disposizione un locale idoneo per la consumazione dei pasti caldi per il personale anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicine.
Impegno a verbale
Le parti convengono che nella distribuzione dell'orario si dovranno ricercare forme di flessibilità tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e di recuperare una maggiore produttività e qualificazione della prestazione lavorativa.

Art. 11 Riposo settimanale
Al personale è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 13 Lavoro straordinario
[…]
La prestazione di lavoro straordinario nei limiti previsti dalla legge, non può essere rifiutata dal dipendente nei casi di assoluta necessità. Comunque è stabilita la limitazione dello stesso, nel numero massimo di 150 ore annue, salvo il caso di particolari esigenze, verificate con le RSA
[…]
I dipendenti che prestano la propria opera nei giorni festivi sia in sede che in trasferta avranno diritto alle sole maggiorazioni di cui al 3° comma e al giorno di riposo compensativo.
[…]

Art. 18 Abiti di lavoro
Al personale addetto al Centro meccanografico, ai Laboratori di analisi, ai Centri stampa, agli addetti ai controlli ed ai fecondatori, verranno forniti ogni anno due abiti di lavoro (tuta o camice) e gli stivali necessari.
Qualora lo ritengano opportuno le Associazioni Nazionali potranno fornire abiti di lavoro al personale di cui alla categoria 3a.

Art. 19 Ferie
[…]
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed Irrinunciabile del dipendente.
[…]

Art. 25 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Valgono le disposizioni di legge in vigore e gli eventuali accordi vigenti alla data di stipula del presente contratto.
[…]

Art. 26 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Per l'eventuale individuazione di misure relative alla tutela della salute del personale, sarà richiesto, anche su segnalazione delle RSA, l'intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri Enti Pubblici esistenti, tecnici e sanitari, con relativa rimozione delle eventuali cause di rischio o nocività. Al personale addetto alle attività istituzionali mediante visite aziendali, ai laboratori di analisi, ai centri meccanografici e ai centri stampa sarà concessa a richiesta una giornata di permesso annuale retribuito per una visita medica di controllo.

Art. 27 Doveri del dipendente
Il personale deve tenere una condotta costantemente Informata ai principi di disciplina, di dignità e moralità.
Il personale ha il dovere di dare, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa secondo le norme del presente contratto e le direttive del datore di lavoro o di chi per esso e di osservare il segreto di ufficio.
Il personale è tenuto a:
a) non svolgere attività comunque contraria agli interessi del datore di lavoro ed incompatibile con i doveri d'ufficio e di servizio;
[…]
c) non allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, attrezzature e comunque di ogni bene affidato al dipendente.

Art. 28 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la multa non superiore a 4 ore dello stipendio minimo tabellare;
d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) il licenziamento in tronco.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità e alla recidività della mancanza e al grado di colpa senza riguardo all'ordine nel quale sono elencati nel presente articolo.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza e dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, il datore di lavoro può disporre l'allontanamento dal servizio del dipendente per il tempo necessario, ferma restando la regolare corresponsione della retribuzione.
[…]
Il licenziamento in tronco di cui alla lettera e) si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
[…]

Art. 31 Risoluzione immediata del rapporto
Non è dovuto il periodo di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni per giusta causa.
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenza e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività, fermo restando per quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in mancanze gravi che abbiano dato luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi tra le giuste cause di dimissioni le seguenti:
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
[…]

Art. 36 Informativa sui programmi di attività
L'Aia fornirà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nel corso di appositi incontri da tenersi comunque entro l'ultimo quadrimestre dell'anno, informazioni, anche concernenti il quadro economico, sui programmi di attività nazionali articolati per settore al fine di realizzare un coordinato sviluppo del settore zootecnico tenendo presente anche i problemi di miglioramento dei livelli occupazionali.

Piani di attività
I programmi di attività delle singole Associazioni, con riferimento anche ai finanziamenti richiesti o erogati, articolati per settore, par numero e tipo di capi e di aziende interessate, saranno oggetto di informativa e di illustrazione in incontri da tenersi a livello regionale negli stessi tempi previsti al 1° comma.
Tali programmi saranno indirizzati all'estensione e qualificazione dell'attività (controllo mungitrici, F.A., alimentazione del bestiame, zone collinari e montana, ecc.) e per adeguare le strutture alle esigenze di assistenza e di servizi necessari alle aziende e al comparto zootecnico, nel quadro delle direttive e degli obiettivi programmatici regionali.

Art. 37 Integrativi gestionali
A livello nazionale per le Organizzazioni nazionali e a livello regionale per le Organizzazioni provinciali, interprovinciali e regionali potranno essere stipulati accordi integrativi gestionali esclusivamente sotto il profilo normativo.
La trattativa che dovrà avvenire prioritariamente a livello nazionale, dovrà avere inizio per il livello nazionale comunque entro 9 mesi dal rinnovo del CCNL ed entro 12 mesi per il livello regionale.
Pertanto le Organizzazioni nazionali e regionali delle parti contraenti, per i rispettivi livelli di contrattazione, si incontreranno per la trattazione dei problemi posti limitatamente alle seguenti materie:
a.) flessibilità e distribuzione dell'orario dì lavoro sulla base delle direttive generali fissate all'art. 9 del CCNL;
[…]
c) ambiente di lavoro e individuazione degli interventi per l'eliminazione dei problemi relativi ad eventuali lavorazioni nocive, secondo quanto previsto dall'art. 26 del CCNL;
d) individuazione di corsi formativi e/o di aggiornamento professionale sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del CCNL;
e) definizione della percentuale massima del personale a part-time e definizione della durata massima della prestazione lavorativa settimanale per il personale a part-time;
f) occupazione e mobilità secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNL;
g) definizione di proposte di nuovi profili professionali specifici ed integrativi, non fissati nel CCNL, che troveranno applicazione solo successivamente al parere vincolante della Commissione Paritetica Nazionale, costituita, in sede Aia, tra le parti nazionali firmatarie del presente CCNL;
h) informative sull'organizzazione del lavoro e per eventuali necessità di turnazioni (escluse quelle già fissate all'art. 9 del CCNL) con particolare riferimento ai Centri Stampa, Laboratori Analisi, Centri Tori o Stazioni Monta. Resta inteso che tali informative verranno svolte nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Associazioni e delle norme vigenti per quanto attiene le competenze delle Rappresentanze Sindacali.

Art. 38 Controversie
Qualora insorga controversia tra le parti per l'applicazione del presente contratto, le Organizzazioni Provinciali delle parti contraenti, su richiesta di una delle Parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.
Le controversie di carattere collettivo, che dovessero insorgere in sede di applicazione e di interpretazione del presente contratto e che non fossero risolte in sede locale, saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti che si adopereranno per raggiungere la conciliazione.
Ai fini di cui ai precedenti commi, le Parti interessate, su richiesta dì una di esse, si dovranno riunire entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta e redigere apposito verbale per ogni riunione.

Art. 39 Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in locali accessibili a tutti i dipendenti all'interno delle sedi, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie dì interesse sindacale.

Art. 40 Delegato sindacale aziendale
I dipendenti hanno diritto di eleggere in ogni Organizzazione zootecnica un delegato sindacale aziendale nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei dipendenti firmatarie del presente contratto.
L'elezione dei delegati dovrà avvenire mediante riunione unica dei dipendenti dell'Organizzazione zootecnica o mediante riunione separata per i singoli raggruppamenti sindacali.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso il datore di lavoro per la esatta applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, con particolare riguardo alle qualifiche ed alle mansioni del personale, nonché per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esprimere pareri e trattare con il datore di lavoro sulle materie espressamente indicate dal contratto, come ad esempio distribuzione dell'orario di lavoro, delle ferie, ecc.;
c) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte dei dipendenti interessati;
d) esaminare e discutere preventivamente i programmi annuali di attività dell'Organizzazione zootecnica.

Art. 44 Diritto di assemblea
I dipendenti hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'Organizzazione in cui prestano la loro opera, in locali messi a disposizione dall'Organizzazione stessa, fuori l'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro e per la elezione dei delegati sindacali.
[…]

Art. 46 Condizioni di migliore favore - Rispetto del contratto
Le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da accordi individuali o plurimi o da consuetudini locali o da contratti e accordi provinciali e interprovinciali stipulati tra le parti contraenti vengono salvaguardate ad ogni effetto. Le parti si impegnano ad intervenire per assicurare il rispetto della applicazione del contratto sia nelle parti economiche che normative.
I contratti integrativi provinciali, interprovinciali o regionali non possono derogare dalle norme previste nel presente contratto.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge in vigore.