Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 luglio 2008
Validità: 31.01.2010
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Farmacie private

Sommario:

Previdenza complementare
Art. 85 [abrogato]
Assistenza Sanitaria Integrativa
Anticipazione del trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro
Ente Bilaterale
Art. 98 [modificato]
Dichiarazione a verbale di Federfarma
Art. 99 [modificato]
Art. 102 [modificato]
Art. 103 [abrogato]
Art. 104 [abrogato]
Art. 105 [abrogato]
Dichiarazione congiunta
ECM
Incrementi economici
Disposizioni finali
Allegati
Allegato A - Allegati - Farmacie private
Allegato B - Allegati - Una tantum farmacie private
Allegato C - Allegati - Indennità speciale quadri
Allegato D - Allegati - Farmacie rurali sussidiate
Allegato E - Allegati - Una tantum farmacie rurali sussidiate

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da farmacie private

Il 23 luglio 2008, la Federfarma, nella persona del coordinatore della Commissione Rapporti-lavoro e la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl, la Uiltucs Uil assistiti dalla Delegazione Sindacale stipulano il presente Accordo di Rinnovo, con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 5 maggio 2005 che, per le parti non modificate, resta in vigore.

Ente Bilaterale
Le funzioni - ancora attuali - previste dai predetti articoli abrogati, verranno attribuite all'Ente Bilaterale e troveranno altre soluzioni adeguate in sede di stesura del presente CCNL, nella convinta valorizzazione del principio della bilateralità che ispira le Parti.

Dichiarazione congiunta
Le Parti stipulanti chiederanno all'Ente Bilaterale di attivare, nelle forme che saranno ritenute più efficaci, un'azione di monitoraggio finalizzata a verificare l'applicazione del presente CCNL su tutto il territorio nazionale.
Tale azione di monitoraggio potrà essere realizzata anche tramite confronti sindacali a livello territoriale su richiesta delle OO.SS. stipulanti e con la partecipazione dell'Ente Bilaterale.

Disposizioni finali
Le Parti convengono di apportare le seguenti modifiche al vigente CCNL:
[…]
3. In via sperimentale all'art. 18, CCNL, alla fine del primo comma, si aggiunge: "La durata normale dell'orario di lavoro è di 40 ore settimanali. Tale durata può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale". In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.
[…]
Le Parti si impegnano a definire la stesura del CCNL entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.