Tipologia: Regolamento OP
Data firma: 2 aprile 2004
Parti: Organismi Paritetici per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro di Poste Italiane
Settori: Servizi, Poste Italiane
Fonte: UILPOST Verona

Sommario:

Premessa
Art. 1 Sede
Art. 2 Composizione
Art. 3 Modalità di funzionamento
Art. 4 Finalità
Art. 5 Compiti
1. Organismo Paritetico Nazionale

2. Organismi Paritetici Regionali
Art. 6 Disposizioni organizzative
Art. 7 Disposizioni finali

Regolamento per il funzionamento degli Organismi Paritetici per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro di Poste Italiane spa

Roma, 2 aprile 2004

Premesso che:
• le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• le Parti attribuiscono rilevanza al ruolo della sicurezza sul piano della moderna organizzazione del lavoro e che le stesse hanno ritenuto necessario procedere alla costituzione degli Organismi Paritetici;
• le Parti sottolineano in particolare il ruolo che l'Organismo Paritetico può assumere come punto di riferimento per la circolazione delle informazioni e per la produzione di specifici progetti formativi.
Tutto ciò considerato:
Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali ed organizzative per il funzionamento degli Organismi Paritetici Nazionale e Regionali istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 626/94 e con quanto previsto nel contesto generale richiamato all'art. 46 del vigente CCNL e all'Accordo Integrativo al Protocollo d'Intesa sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del 16 settembre 2003.
I suddetti Organismi Paritetici sono regolarmente composti con la nomina dei rappresentanti di parte sindacale e aziendale.

Art. 1 Sede
L'Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito denominato O.P.N.) dì Poste Italiane è ubicato nell'ambito della Sede Centrale della Società - Viale Europa, n. 175 - 00144 Roma -
Gli Organismi Paritetici Regionali (di seguito indicati O.P.R.) sono ubicati presso le Sedi Regionali di Risorse Umane.

Art. 2 Composizione
L'Organismo Paritetico è costituito da:
• un rappresentante designato per ciascuna O.S. stipulante l'Accordo integrativo del 16 settembre 2003 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento degli RR.LL.S. e degli Organismi Paritetici;
• un corrispondente numero di rappresentanti aziendali per Poste Italiane spa.
Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
In sede di composizione delle controversie di cui all'art. 5 punto 1 lett. h), l) e punto 2 lett. g), gli Organismi ai diversi livelli dovranno essere attivati con membri che non ricoprano ruoli confliggenti.
I suoi componenti rimarranno in carica tre anni ed in caso di eventuali dimissioni potranno essere sostituiti, da ciascuna delle Parti, mediante comunicazione scritta da notificare alla segreteria dell'Organismo Paritetico che provvedere a comunicarlo alle Parti stesse.
Inoltre i suddetti Organismi si potranno avvalere della consulenza del Medico Competente Coordinatore Centrale a livello nazionale e Territoriale a livello regionale.

Art. 3 Modalità di funzionamento
All'atto dell'insediamento, l'Organismo Paritetico elegge al suo interno, su proposta dell'Azienda, il Presidente e la Segreteria.
Il Presidente, entro 30 giorni dalla data della nomina, convoca l'Organismo Paritetico per l'approvazione del presente Regolamento.
Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Organismo, la convocazione, la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.
L'Organismo Paritetico si riunisce almeno due volte l'anno.
La convocazione ordinaria delle riunioni è effettuata dalla Segreteria, per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine dei giorno, il luogo e l'ora di inizio della stessa fornendo eventuale materiale oggetto della riunione.
Le eventuali convocazioni straordinarie saranno effettuate da parte del Presidente anche a seguito di specifiche richieste da parte di uno dei componenti, con un preavviso di 7 giorni e comunque ogni qualvolta si realizzano le condizioni di cui all'art. 5 comma 1 punto h e comma 2 punto g del presente Regolamento.
I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni dovranno darne tempestiva comunicazione alla Segreteria dell'Organismo Paritetico.
Le riunioni sono valide se vi è la presenza di almeno il 50% dei componenti di ciascuna Parte.
Le decisioni saranno valide se assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti presenti.
Il verbale delle riunioni, redatto dalla Segreteria, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le valutazioni espresse
Il predetto Organismo può proporre all'Azienda la necessità di avvalersi dell'opera di esperti esterni e di documentazione specializzata

Art. 4 Finalità
L'Organismo Paritetico, oltre a svolgere i compiti previsti dalla legge in materia di orientamento e di promozione di iniziative formative/informative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, avrà, anche, un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi e nel conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 626/94.
L'Organismo Paritetico svolgerà, nel proprio ambito di competenza, un ruolo di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione in Azienda, intervenendo anche in relazione all'insorgenza di eventuali problematiche.

Art. 5 Compiti
1. Organismo Paritetico Nazionale

L'Organismo Paritetico Nazionale svolge compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare:
a. promuove ricerche, studi ed analisi necessari alla conoscenza delle condizioni ambientali e della sicurezza degli ambienti di lavoro, assolvendo compiti e funzioni della Commissione di studio di cui al vigente CCNL;
b. propone e promuove iniziative atte a prevenire ogni forma di danno o infortunio o malattia professionale ai lavoratori determinata da carenze ambientali e/o strumentali anche sulla base di dati statistici forniti dalla Società anche attraverso la promozione e lo scambio di informazioni in merito all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
c. formula proposte in materia di iniziative formative, connesse all'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, approfondendo l'analisi dei relativi contenuti;
d. formula proposte finalizzate a favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza;
e. favorisce incontri e relazioni con Organismi Paritetici sull'ambiente e sicurezza di altre imprese allo scopo di reciproci arricchimenti conoscitivi;
f. favorisce la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori dipendenti.
g. promuove, entro 60 giorni dalla propria istituzione, la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali di cui al punto 2 che segue e ne coordina le loro attività;
h. costituisce sede di composizione delle problematiche, di carattere generale o particolare, emerse negli O.P. territoriali, formulando proposte idonee al loro superamento, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 20 del D.Lgs 626/94;
i. può partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 11 del D.Lgs 626/94;
j. può partecipare alla consultazione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo del 16 settembre 2003;
k. istituisce una banca dati contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei responsabili dei Presidi di Prevenzione e Protezione nonché dei Medici Competenti per ciascuna Regione;
l. esamina e definisce entro 30 giorni, dietro istanza di una delle Parti interessate, le decisioni dell’OPR, secondo le modalità procedurali di cui all'art. 9 dell'Accordo integrativo del 16 settembre 2003.
In ordine a quanto previsto negli alinea c. e d. che precedono, l'OPN inoltra le relative proposte, adeguatamente motivate e corredate, all'Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale di cui al vigente CCNL, al fine di consentire a quest'ultimo la formulazione di eventuali proposte definitive che tengano altresì conto della opportuna armonizzazione sull'intero territorio nazionale.

2. Organismi Paritetici Regionali
In ciascun ambito regionale viene costituito - con le stesse modalità, anche di funzionamento, previste per l'Organismo Paritetico Nazionale - un Organismo Regionale per l'igiene e la sicurezza del lavoro.
I singoli OO.PP.RR. prevedono periodicamente ad informare l'O.P.N. sugli approfondimenti compiuti.
Anche ai fini di un efficace coordinamento con le iniziative di carattere nazionale, i verbali delle riunioni degli OO.PP.RR. dovranno essere inviati al O.P.N., per il tramite la Segreteria.
Agli OO.PP RR. sono attribuiti i seguenti compiti:
a assicurare nel territorio di riferimento la corretta applicazione degli indirizzi formulati dall'O.P.N. anche attraverso la promozione e lo scambio di informazioni in merito all'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
b. articolare nelle specificità territoriali le linee guida definite dall'O.P.N. in materia di formazione;
c. favorire in sintonia con l'O.P.N. l'effettuazione delle iniziative nei confronti dell'Ente Regione e degli altri soggetti istituzionali in materia di salute e sicurezza;
d. formulare proposte all'O.P.N. in materia di iniziative formative connesse all'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per gli RR.LL.S. che per il restante personale;
e. formulare proposte finalizzate a favorire l'accesso ai finanziamenti regionali in materia di salute e sicurezza;
f. garantire la tenuta dell'elenco dei nominativi degli RR.LL.S. del territorio di riferimento dandone comunicazione all'O.P.N.;
g. costituire entro 30 giorni, sede di prima istanza per le controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione ed informazione secondo le modalità definite all'art. 9 dell'Accordo Integrativo del 16 settembre 2003;
h. può partecipare alle riunioni periodiche di cui all'art. 11 del D.Lgs 626/94;
i. può partecipare alla consultazione, a livello regionale, ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo del 16 settembre 2003.

Art. 6 Disposizioni organizzative
Ai fini della partecipazione agli incontri dell'Organismo Paritetico, sia Nazionale che Regionale, è considerato in servizio un componente per ogni Organizzazione Sindacale al quale verrà riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute secondo le modalità in atto in Azienda.
I relativi importi verranno liquidati dalla struttura amministrativa territoriale.

Art. 7 Disposizioni finali
Eventuali modifiche del regolamento, finalizzate a migliorare il funzionamento degli Organismi Paritetici potranno essere proposte dai componenti e dovranno essere decise all'unanimità.

I Componenti dell'Organismo Paritetico Nazionale