Tipologia: CCNL
Data firma: 26 aprile 2006
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: OO.AA. e OO.SS.
Settori: Servizi, Verde pubblico/privato
Fonte: ASSOVERDE

Sommario:

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Assetti contrattuali
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 4 - procedure di rinnovo dei contratti di secondo livello
Art. 5 - Efficacia del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Relazioni sindacali
Art. 7 - Osservatorio
Art. 8 - Comitati paritetici per la sicurezza
Art. 9 - Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Titolo III Costituzione del rapporto, collocamento e mercato del lavoro
Art. 10 - Assunzione
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Contratto di lavoro a termine
Art. 13 - Cessazione di appalto
Art. 14 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Apprendistato professionalizzante
• Destinatari
• Durata
• Periodo di prova
• Malattia e infortunio
• Inquadramento e retribuzione
• Formazione
• Disposizioni transitorie
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 16 - Classificazione del personale
Art. 17 - Disciplina dei quadri
Art. 18 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro
Art. 20 - Riposo settimanale
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Permessi per formazione continua
Art. 23 - Sistema di formazione professionale e continua
Art. 24 - Permessi straordinari
Art. 25 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 26 - Congedi parentali
Art. 27 - Giorni festivi
Art. 28 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 29 - Interruzione e recuperi
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 30 - Retribuzione
Art. 31 - Ex scala mobile
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Quattordicesima mensilità
Art. 34 - Scatti di anzianità
Art. 35 - Indennità e rimborsi spese
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII Previdenza, assistenza, tutela della salute
Art. 37 - Previdenza e assistenza
Art. 38 - Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 39 - Malattia e infortunio
Art. 40 - Cassa integrazione salari
Art. 41 - Fondo integrativo sanitario
Titolo VIII Sospensione, risoluzione del rapporto, provvedimenti disciplinari
Art. 42 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 43 - Dimissioni per giusta causa
Art. 44 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 45 - Norme disciplinari
Art. 46 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 47 - Delegato d’azienda
Art. 48 - Tutela del delegato d’azienda
Art. 49 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 50 - Riunioni in azienda
Art. 51 - Permessi sindacali
Art. 52 - Contributo contrattuale
Art. 53 - Quote sindacali per delega
Titolo X Norme finali
Art. 54 - Controversie individuali
Art. 55 - Controversie collettive
Art. 56 - Condizioni di miglior favore
Art. 57 - Esclusività di stampa. Archivi contratti
Allegati
Allegato 1 - Tabella A
Allegato 2 - Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all’art. 5, c. 4-bis e 4-ter, legge 247/2007
Allegato 3 - Profili formativi del settore della creazione, sistemazione e manutenzione delle aree a verde pubbliche e private

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata, che svolgono, in via esclusiva, lavori e servizi di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde pubbliche e private, di imboschimento, nonché lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e del territorio e i lavoratori da esse dipendenti.
In particolare, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica, a titolo esemplificativo, alle imprese che svolgono lavori e servizi di progettazione, costruzione e manutenzione di:
• aree a verde pubblico e privato, compreso l’arredo urbano e il patrimonio forestale;
• opere per la difesa del territorio e l’eliminazione del dissesto idrogeologico;
• impianti irrigui, idraulici e di illuminazione nelle aree verdi;
• opere ambientali e in ambito fluviale, di sistemazione idraulica e bonifica,
nonché attività agli stessi complementari.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che il presente contratto collettivo è applicabile limitatamente alle imprese che, svolgendo esclusivamente attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, non sono considerate agricole, pur avendo gli operai addetti alle citate attività inquadrati previdenzialmente nel settore agricolo ai sensi dell’art. 6 lettera e) della legge 92/1979.

Art. 2 - Assetti contrattuali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume come propri i principi ispiratori del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993 e ne attua, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale, le finalità e gli indirizzi.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti normativi e del trattamento retributivo indicati in tal senso al punto 2 del titolo “Assetti contrattuali” del Protocollo del 23 luglio 1993.
Il contratto collettivo nazionale di categoria - che ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva - definisce quindi tutti gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro intercorrente tra le imprese ed i lavoratori di cui al precedente articolo 1.
Il secondo livello di contrattazione è aziendale e riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti a livello nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
[…]

Art. 4 - Procedure di rinnovo dei contratti di secondo livello
[…]
Soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione di secondo livello sono le rappresentanze sindacali unitarie/rappresentanze sindacali aziendali e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle strutture delle organizzazioni datoriali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale cui sono iscritte o conferiscono mandato.
La contrattazione di secondo livello può essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Relazioni sindacali

Le Parti firmatarie, riconoscendo come obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende e la valorizzazione del lavoro e della occupazione, affermano di promuovere e sviluppare corrette relazioni sindacali.
È necessità condivisa dalle Parti attivare un sistema di relazioni sindacali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e rispetto delle specifiche prerogative, caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall’esame delle relative tematiche e della loro evoluzione.

Art. 7 - Osservatorio
Osservatorio nazionale
L’osservatorio nazionale è la sede delle informazioni e del confronto sui temi di comune interesse, quali:
• le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
• i fabbisogni di formazione professionale;
• le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del comparto della creazione e manutenzione del verde, anche attraverso contratti d’area;
• i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
• l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti;
• la tutela della salute e dell’ambiente.
L’osservatorio nazionale è composto da un Consiglio formato da sei componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori ed è costituito entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto nazionale di lavoro. Esso si riunisce almeno due volte l’anno.

Art. 8 - Comitati paritetici per la sicurezza
Gli aspetti applicativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro concernenti la rappresentanza dei lavoratori e gli organismi paritetici sono disciplinati dal verbale di accordo su “Rappresentante per la sicurezza e comitati paritetici” del 18 dicembre 1996, da considerarsi parte integrante del presente contratto.
Per quanto attiene ai compiti assegnati dal predetto accordo al comitato paritetico nazionale, le parti convengono di assegnare le rispettive funzioni ad una apposita sezione dell’osservatorio nazionale di cui all’art. 7 composta in misura paritetica.

Art. 9 - Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla stipula del presente contratto, anche su richiesta di una di esse, per definire entro il 30 giugno 2006 gli aspetti demandati alla contrattazione collettiva degli istituti previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modiche e integrazioni, preferibilmente attraverso la stipula di un Protocollo unico valido per tutti i lavoratori del settore.

Titolo III Costituzione del rapporto, collocamento e mercato del lavoro
Art. 10 - Assunzione

L’assunzione dei lavoratori è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato secondo quanto previsto dal successivo art. 12, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti delle amministrazioni competenti e del lavoratore.

Art. 12 - Contratto di lavoro a termine
È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nonché negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
A titolo esemplificativo, l’assunzione con contratto a tempo determinato è consentita nelle seguenti ipotesi:
• lavorazioni a fasi successive che richiedono personale diverso, per specializzazione, da quello normalmente impiegato e per il quale non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
• operazioni di manutenzione straordinaria;
• copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa;
• sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
• promozione di nuovi servizi destinati a nuovi mercati;
• attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria;
• imprevista intensificazione di attività anche derivante dall’acquisizione di nuovi lavori o anche indotta dall’attività di altri settori che non sia possibile evadere con le normali risorse;
• esecuzione di maggiori servizi in particolari periodi annuali;
• lavori eseguiti tramite appalto specifico con un termine di consegna, per la manodopera aggiuntiva alla manodopera dell’azienda.
Inoltre, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro per congedo di maternità o paternità ovvero per congedo parentale può avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione.
L’apposizione del termine deve risultare, direttamente o indirettamente, da atto sottoscritto, anche in forma di lettera, nel quale sono specificate le ragioni di cui al primo comma, e che deve essere consegnato al lavoratore contestualmente all’inizio della prestazione.
All’inizio di ogni anno solare l’azienda riferirà alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie sulle quantità, le tipologie di attività e le caratteristiche professionali dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati.
[…]

Art. 15 - Apprendistato professionalizzante
Le Parti - rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzane ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d’età.

Durata
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

Livelli 1° periodo 2° periodo 3° periodo Durata complessiva
Primo 18 18 24 60
Secondo 18 18 24 60
Terzo 12 12 24 48
Quarto 12 12 24 48
Quinto - - 24 24

Formazione
Qui di seguito si definiscono gli aspetti della formazione demandati alla contrattazione collettiva (modalità di erogazione e articolazione della formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna, etc.), nonché tutti quegli altri aspetti necessari a consentire alle imprese agricole l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali è pari a 120 ore medie annue.
La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente o di organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità e-learning, on the job e in affiancamento.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore.
Le parti si danno atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
Nelle more dell’emanazione della legislazione regionale, le parti, al fine di dare piena e immediata attuazione, su tutto il territorio nazionale, al rapporto di apprendistato professionalizzante, definiscono, qui di seguito, i profili formativi del settore della creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis, art. 49, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come da allegato al presente contratto.
I profili formativi così individuati valgono anche ai sensi del comma 5-ter, art. 49, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il quale prevede che “in caso di formazione esclusivamente aziendale, invece, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale, o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali”.
Tali profili formativi, per ciascuno dei quali sono elencate le relative competenze tecnico/professionali generali e specifiche, potranno essere successivamente aggiornati e integrati dalle medesime parti, anche con il supporto tecnico di Agriform.

Disposizioni transitorie
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003, continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
Fino alla piena attuazione dell’apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, i giovani di età fra i quindici e i diciotto anni potranno essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi della legge 196/97. Agli stessi saranno comunque riconosciuti i trattamenti economici e normativi di cui al presente articolo.
Salvo quanto previsto da specifici accordi per l’attuazione di percorsi di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le norme di cui al presente articolo si applicano anche a tale tipologia di apprendistato.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro

L’orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista al primo comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.
La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale potrà essere effettuata su cinque giorni o attraverso una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero nella giornata di sabato e conseguente redistribuzione negli altri giorni di lavoro.
Modalità e criteri per la distribuzione e la variabilità dell’orario di lavoro sono concordati in sede aziendale.

Art. 20 - Riposo settimanale
Ai lavoratori spetta un periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella giornata di domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana successiva.
In base alle vigenti disposizioni legislative, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Art. 23 - Sistema di formazione professionale e continua
Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato su tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:
1) Fondo interprofessionale per la formazione continua;
2) Agriform;
3) Centro di formazione agricola.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, di cui all’art. 118 della legge 388/2000, è alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30, di cui all’art. 25, comma 4, della legge 845/1978 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad Agriform per le attività di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.
2) Agriform è l’organismo bilaterale che svolge attività di ricerca, rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi e, parallelamente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli organismi similari a livello europeo, interloquendo con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, interagendo con gli organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della “rete” prevista presso l’Isfol. Nelle attività di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni, Agriform fa riferimento alle sedi territoriali (osservatori) previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e ai Centri di formazione agricola.
3) Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello “flessibile”) in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Per quanto attiene ai tempi e alle modalità di costituzione dei sopra citati organismi, trattandosi di enti chiamati ad operare in favore di tutti i lavoratori dipendenti del settore, si rinvia a quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore agricolo.

Art. 28 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta.
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le dodici ore settimanali e le due giornaliere.
Il limite massimo annuo di lavoro straordinario è fissato in 250 ore.

Art. 29 - Interruzioni e recuperi
[…]
Per gli operai a tempo indeterminato, laddove non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
Le modalità operative dei recuperi possono essere disciplinate a livello aziendale.

Titolo VII Previdenza, assistenza, tutela della salute
Art. 39 - Malattia e infortunio

[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Titolo VIII Sospensione, risoluzione del rapporto, provvedimenti disciplinari
Art. 42 - Disciplina dei licenziamenti individuali

Nel rapporto di lavoro individuale a tempo indeterminato il licenziamento dei lavoratori non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo secondo le disposizioni contenute nelle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, quest’ultima come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa con risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, quali:
[…]
• la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente contratto;
• la grave insubordinazione verso il datore di lavoro ovvero un suo diretto rappresentante nell’azienda;
• i danneggiamenti dolosi a macchinari, attrezzature e locali dell’azienda;
[…]

Art. 45 - Norme disciplinari
Per quanto attiene il rapporto di lavoro, i lavoratori dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra lavoratori e tra questi e il datore di lavoro o chi per esso debbono essere improntati al rispetto reciproco e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
La violazione degli obblighi di diligenza, disciplina o fedeltà da parte del prestatore di lavoro potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza o della sua recidività con:
a) il rimprovero verbale;
b) la censura scritta;
c) la multa fino ad un massimo di quattro ore di paga;
d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni;
e) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo);
f) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire neanche la prosecuzione provvisoria del rapporto (giusta causa).
Il rimprovero verbale e la censura scritta sono adottate in caso di prima mancanza di lieve entità.
La multa è adottata, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
a) il lavoratore che senza giustificato motivo si assenti ovvero abbandoni il posto di lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda, ovvero ne anticipi la cessazione;
b) il lavoratore che arrechi danno all’azienda, ai macchinari e alle attrezzature per sua negligenza.
La sospensione dal servizio e dal trattamento economico è adottata nei casi di maggiore gravità o recidività delle mancanze per le quali è prevista la multa, salvo quanto previsto all’articolo 36 sulla disciplina dei licenziamenti individuali.

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 47 - Delegato d'azienda

Nelle aziende che occupano più di cinque lavoratori sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di settantacinque lavoratori, nelle quali non siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie (vedi Protocollo allegato …), sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti dai lavoratori e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato ovvero determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso la direzione aziendale per l’esatta applicazione del contratto collettivo di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore;
c) svolgere il ruolo negoziale aziendale.
[…]

Art. 49 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal “Protocollo d’intesa per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti”, da considerarsi parte integrante del presente contratto (vedi allegato …).

Art. 50 - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente retribuite.
[…]
Per le aziende ove sono state costituite le rappresentanze sindacali unitarie si rinvia all’apposito protocollo (vedi allegato …).

Titolo X Norme finali
Art. 54 - Controversie individuali

In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o comunque in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro quindici giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
[…]

Art. 55 - Controversie collettive
Entro quindici giorni dalla segnalazione di una delle parti, le organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l’applicazione o l’interpretazione di norme di legge, del contratto collettivo nazionale e degli accordi di secondo livello.