Tipologia: CCRL
Data firma: 25 giugno 2007
Validità: 25.06.2007 - 31.12.2009
Parti: Confartigianato, Cna e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Artigianato, Friuli V.G.
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Politiche del lavoro
Art. 3 - Iscrizione degli impiegati in Cassa Edile
Art. 4 - Formazione di primo ingresso nel settore edile
Art. 5 - Sicurezza sul lavoro
Art. 6 - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali - RLST
Art. 7 - Lavoratori immigrati
Art. 8 - Anticipazione indennità di infortunio
Art. 9 - Carenza malattia
Art. 10 - Trasferta
Art. 11 - Trasporto
Art. 12 - Mensa
Art. 13 - Indennità di guida
Art. 14 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Indennità territoriale di settore - I.T.S. Premio di produzione - P.d.P.
Art. 17 - Elemento Economico Territoriale - E.E.T.
Art. 18 - "Una tantum"
Art. 19 - Commissione paritetica
Art. 20 - Decorrenza e durata
Nota congiunta a verbale

Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie impresi industriali dell’edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia

Il giorno 25 giugno 2007 in Trieste, presso la sede di Confartigianato Imprese FVG tra le delegazioni dei Gruppi regionali Artigiani edili ed affini, pittori ed affini rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e dai rappresentanti la Cna Friuli Venezia Giulia […] e le delegazioni regionali Feneal, Filca, Fillea […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole e medie imprese industriali del Friuli Venezia Giulia

Premessa
Il comparto edile artigiano del Friuli Venezia Giulia registra anche nel 2006 un positivo andamento degli indicatori congiunturali che si evidenziano, in particolare, nell'incremento del numero dei lavoratori: una fase favorevole che deve essere capitalizzata puntando alla "qualità" dell'impresa, qualità del lavoro.
Tuttavia, si manifestano alcuni fattori di criticità, sembra infatti evidenziarsi la fine del lungo ciclo positivo del comparto delle costruzioni. Dopo nove anni favorevoli il 2007 ha espresso i primi dati preoccupanti: meno costruzioni, meno appalti pubblici, situazioni di disagio del mercato immobiliare che ha visto aumentare l'invenduto.
Il "trend" moderatamente favorevole presenta tuttavia altre problematiche, quali la sicurezza, la continua destrutturazione delle imprese, l'impoverimento delle professionalità, la carenza della manodopera specializzata, il lavoro nero o irregolare, la cui mancata risoluzione potrebbe limitare le attese prospettive di sviluppo.
Da sottolineare il "problema della sicurezza" che deve vederci impegnati nel diffondere "la cultura della sicurezza" per limitare e tendenzialmente per evitare gli incidenti sul lavoro il cui numero oggi, nonostante la costante e continua diminuzione, resta ancora inaccettabile. Quindi ogni azione atta alla sicurezza deve essere operativa, ponendo nel contempo attenzione all'eccesso di burocrazia e all'accanimento sanzionatorio che certamente non servono a proteggere i lavoratori.
Per garantire migliori condizioni di sicurezza bisogna assolutamente incentivare la prevenzione e la formazione di imprenditori e dipendenti, investendo quindi in tal senso.
Sarà fondamentale per il comparto edile la valorizzazione del Sistema unico delle Casse edili, l'incentivazione della bilateralità a tutti i livelli, la vigile attenzione sulla crescente presenza di imprese extracomunitarie al fine di salvaguardare il tessuto regionale rappresentato da aziende che lavorano nel rispetto della legge e degli obblighi contrattuali.
Bisognerà governare i processi virtuosi, ciò implica per le parti sociali positiva bilateralità nelle Casse Edili e negli Enti scuola in sintonia con tutte le iniziative di altri soggetti pubblici e privati.
Di particolare importanza dovrà essere il ruolo della pubblica amministrazione nel dare pratica attuazione al documento unico di regolarità contributiva, così come ai provvedimenti che consentono la diffusione e il radicamento della legalità, della tutela e del rispetto dei diritti.
Vista la continua evoluzione tecnologica e normativa del settore edile e la diffusione delle biotecniche costruttive, il tema della qualificazione e della riqualificazione professionale dei lavoratori è considerato centrale dalle parti firmatarie per lo sviluppo dell'intero comparto. Le imprese porranno una costante attenzione alla formazione professionale con azioni mirate coinvolgenti tutto o parte del personale dipendente, realizzando momenti formativi.
Si ritiene infine opportuno costituire una Commissione paritetica aperta a tutte le parti sociali del settore delle costruzioni che sviluppi nel corso della vigenza contrattuale opportune iniziative utili ad affermare la centralità del settore delle costruzioni, rivolte ad Enti Pubblici, Regione, Province, Comuni, Enti previdenziali ed assicurativi.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCRL vale in tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 1° Ottobre 2004.

Art. 2 - Politiche del lavoro
In tema di lotta al lavoro irregolare si ritiene essenziale perseguire la piena applicazione delle norme in materia di lavori pubblici previste dalla legge regionale n. 14 del 31 maggio 2002 e sue successive modifiche e quelle previste dalla finanziaria 2007 in merito all’emersione del lavoro nero e, in tale contesto, le parti auspicano la massima collaborazione tra imprese, Casse edili, Inps e Inail.
Si riafferma il ruolo della Pubblica Amministrazione nell'operatività del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), esigendo tempi più rapidi per il rilascio dello stesso, grazie ad un impegno comune dei soggetti coinvolti: Inps, Inail e Casse Edili sedi dello sportello unico.
Si garantisce l’operatività dell'intervento legislativo atto a regolamentare l'obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori impiegati nei cantieri.
Con cadenza semestrale le Casse Edili, su richiesta delle parti sociali, forniranno dati statistici relativi all'andamento del comparto edile. Ciò per un monitoraggio a livello territoriale, altresì per definire un indirizzo per un opportuno ruolo di governo del comparto stesso.

Art. 3 - Iscrizione degli impiegati in Cassa Edile
Al fine di estendere le iniziative bilaterali in tema di formazione, sicurezza, assistenza e previdenza complementare, le parti auspicano che a livello contrattuale nazionale sia normata la possibilità per i lavoratori con qualifica impiegatizia di iscriversi alla Cassa Edile.
In assenza di un intervento contrattuale nazionale le parti si impegnano a realizzare uno studio bilaterale di “fattibilità” a seguito del quale definire, nell'ambito della contrattazione regionale, la possibilità d'ingresso degli impiegati nel Sistema Unico delle Casse Edili del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 - Formazione di primo ingresso nel settore edile
Dalla stipula del presente accordo e dopo un'intesa con il "Formedil" verrà territorialmente attivata la realizzazione di un pacchetto formativo di 8 (otto) ore per tutti i neo-assunti del comparto edile ad esclusione degli apprendisti e dei lavoratori già impiegati nel settore delle costruzioni e di coloro che sono in possesso di qualifica professionale conseguita presso le Scuole Edili. Il pacchetto di primo ingresso è da intendersi in aggiunta alla formazione obbligatoria in tema di sicurezza già prevista da norme di legge. Tale formazione realizzata "fuori dell'orario di lavoro" verrà impartita dopo il "periodo di prova". Temi della formazione saranno: normativa del lavoro, sicurezza, organizzazione del cantiere.
Per il finanziamento della formazione, si farà riferimento a capitolati di spesa della bilateralità in sinergia con i possibili interventi formativi di Fondartigianato.

Art. 5 - Sicurezza sul lavoro
Le parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di formazione tese ad accrescere una diffusa cultura della sicurezza e della prevenzione sia attraverso le iniziative programmabili dagli Organismi bilaterali del settore, sia attraverso l'utilizzo dei Fondi Inail costituiti a tale finalità.
Le parti sottolineano l'importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del rispetto da parte delle imprese e dei lavoratori di tutta la normativa vigente in materia.
In particolar modo dell'utilizzo da parte dei lavoratori dei D.P.I. (Dispositivi protezione individuale) che le aziende, come previsto dalla legislazione vigente, devono fornire all'atto dell'assunzione e sostituire ogni qualvolta il lavoratore ne risulti sprovvisto.

Art. 6 - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali - RLST
CCRIL 1° Settembre 2003 art. 5
Visto l'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 83 (Rappresentante per la sicurezza) del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del 15 giugno 2000, e a modifica ed integrazione di quanto previsto dall'art. 3
("Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali") del CCRIL per i lavoratori delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei Consorzi artigiani operanti nei settori dell'edilizia ed affini e pittori del Friuli Venezia Giulia sottoscritto l'11 marzo 1999, si concorda quanto segue:

A - RLST
1. Nell'ambito di ogni provincia della regione Friuli Venezia Giulia vengono istituiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), ritenendo che tale sistema di rappresentanza territoriale sia il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
2. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali verranno congiuntamente designati dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità, anche mediante processi di formazione, aggiornamento ed approfondimento della materia.
3. In presenza dei RLST, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti in materia di consultazione del Rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, vengono assolti presso la sede del Comitato paritetico artigiano di cui alla successiva lett. C, per il tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione dell'impresa medesima.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994 il RLST ha diritto di ricevere le informazioni ed i chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di coordinamento e delle misure di protezione e prevenzione adottate, e di formulare proprie proposte a riguardo.
5. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994 (accesso ai luoghi di lavoro) da parte del RLST, avverrà secondo i principi che presiedono ad una piena collaborazione tra le parti, volta all'affermarsi della cultura della prevenzione. Il RLST, pertanto, opererà a riguardo secondo metodi e tempistiche che garantiscano il preventivo coinvolgimento della Associazione artigiana cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero di persona dalla stessa designata. Si conviene che tali procedure e tempistiche possano essere derogate in presenza di emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.

B - Fondo provinciale artigiano sicurezza
1. Al fine di garantire il finanziamento dei costi di agibilità dei RLST, le strutture provinciali delle parti firmatarie il presente accordo, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione, costituiranno in ogni provincia il Fondo artigiano sicurezza. Il Fondo verrà alimentato da un versamento a carico delle imprese interessate. L'ammontare annuo del versamento, da effettuarsi, per l'anno in corso entro il 15 ottobre, e successivamente entro il 15 luglio di ciascun anno, è pari ad euro 7,75 per ogni lavoratore in forza al 30 giugno. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il contributo dovuto è pari al 50% dell'intero ammontare.
2. Fondi vengono domiciliati presso le Casse edili di mutualità e assistenza - Sistema unico.
3. Sono interessate al versamento tutte le imprese di cui al successivo punto D.1.
4. Il Fondo potrà essere alimentato anche da contributi provenienti da altri enti, pubblici e privati.
5. Nell'ambito delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista per il RLST, potranno, su decisione del Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia di cui al successivo punto C, essere impiegate somme per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo punto C.2 e per le eventuali spese di gestione.
6. Nel caso in cui un'impresa non ritenga di avvalersi della disciplina prevista dal presente accordo di istituzione del RLST, ne informa i propri lavoratori i quali procedono alla elezione del rappresentante interno. Dalla data di elezione di quest'ultimo, previa avvenuta comunicazione alla Cassa edile - Sistema unico, per il tramite del Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia, cessa l'obbligo degli accantonamenti presso il Fondo, e decorre conseguentemente l'obbligo per l'impresa stessa di provvedere alla formazione del rappresentante interno, con l'impiego di risorse direttamente finalizzate allo scopo.

C - Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia
1. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti firmatarie impegnano le loro strutture provinciali a costituire in ogni provincia, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia, con funzioni di controllo ed indirizzo nella gestione del Fondo artigiano sicurezza di cui alla precedente lett. B.
1. L'Organismo ha inoltre funzioni di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
2. L'Organismo è la sede in cui vengono assolti gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi di quanto previsto dal presente accordo in attuazione del disposto di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994.
4. È istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro insorte tra l'impresa e il RLST, ovvero tra l'impresa ed i propri lavoratori.
5. L'Organismo ha sede presso la Cassa edile - Sistema unico, che ne cura la segreteria tecnica.
6. È composto da 6 membri di cui 3 espressi congiuntamente dalle Associazioni territoriali di Confartigianato e CNA e 3 espressi congiuntamente dalle Segreterie territoriali di Feneal, Filca e Fillea. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla Cassa edile competente entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Il mandato dei componenti l'Organismo ha durata triennale. L'Organismo è coordinato da un membro di espressione delle Organizzazioni artigiane in veste di coordinatore, designato congiuntamente dai rappresentanti Confartigianato e CNA, e da un membro di espressione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in veste di vicecoordinatore, designato congiuntamente dai rappresentanti Feneal, Filca e Fillea. Le designazioni avranno luogo nella prima riunione utile per l'insediamento.

D - Campo di applicazione
1. La presente regolamentazione sul RLST si applica alle imprese che adottano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali sottoscritto da Feneal, Filca, Fillea e dalle Confederazioni artigiane cui aderiscono le parti datoriali firmatarie del presente accordo e che abbiano in forza un numero di dipendenti non superiore a 15 (non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti i lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di inserimento).
2. Le imprese di cui al precedente comma D.1, che non si avvalgano della disciplina di cui al presente accordo, devono darne comunicazione all'Organismo paritetico di cui alla precedente lett. C, comunicando contestualmente il nominativo del Rappresentante aziendale per la sicurezza eletto dai lavoratori.
3. Le parti contraenti si incontreranno entro la fine di ogni anno per una verifica dell'applicazione del presente accordo.
4. Per quanto non previsto dal presente Protocollo si fa riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro indicata in premessa.
Nota a verbale
Le parti dichiarano che eventuali accordi in essere già sottoscritti a livello provinciale manterranno la loro vigenza ed efficacia. Altresì, su comune iniziativa delle parti territoriali provinciali, le situazioni in essere potranno uniformarsi a quanto previsto in tema di RLST dal presente CCRIL.

A modifica dell'accordo 1° settembre 2003, nell'ottica di finanziare i costi legati all'attività dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali, le parti in sostituzione degli accordi economici succitati, concordano di definire anche una possibile "mutualizzazione" nell'ambito delle Casse Edili. Tali costi aziendali mutualizzati potranno essere definiti e regolamentati a livello provinciale nell'ambito delle Casse Edili territoriali in armonia agli accordi territoriali sottoscritti da tutti i componenti del sistema bilaterale territoriale, con un tetto massimo dello 0,10% della retribuzione imponibile sulla quale viene calcolato l’ammontare dei contributi da versare alle Casse Edili.
È fatta salva l'autonomia del Fondo artigiano.
È fatta salva l'operatività degli attuali organismi.
Si auspica l'immediato avvio dell'attività degli organismi territoriali non ancora concretamente operativi.
Le parti, entro dicembre 2007, si incontreranno per valutare l'operatività a livello territoriale del RLST .
In assenza di accordi territoriali di mutualizzazione, si intendono in essere gli accordi sottoscritti a livello regionale e provinciale.

Art. 7 - Lavoratori immigrati
In ragione della crescente presenza di lavoratori immigrati nel settore delle costruzioni, si ritiene di adottare scelte volte ad agevolare, con idonee politiche di indirizzo, la frequenza a corsi di scolarizzazione e formazione.
Su iniziativa bilaterale nell'ambito delle attività e della eventuale disponibilità economica di Formedil, verranno realizzati fuori orario di lavoro a partecipazione non obbligatoria: corsi di scolarizzazione e formazione.
Nell'ambito di detti corsi, verrà altresì diffuso materiale informativo relativo la legislazione e alla contrattualistica del comparto tradotto nelle principali "madri lingue".
Fatte salve le esigenze produttive aziendali, i lavoratori immigrati potranno usufruire dell'utilizzo dei permessi retribuiti in continuità con le ferie per l'eventuale temporaneo rientro in patria.

Art. 12 - Mensa
Le parti, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a fruire del servizio di pasto caldo e/o mensa, concordano che le imprese provvederanno affinché, in locali idonei situati presso i propri cantieri, o in altro ambiente di loro scelta, i lavoratori possano consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda.
La fornitura del pasto caldo verrà organizzata ricorrendo a servizi esterni mediante utilizzo di centri di cottura interaziendali (in particolare per dipendenti di imprese che operano in appalto/subappalto), anche gestiti da enti pubblici, situati nelle immediate vicinanze del cantiere.
Nel caso in cui tale soluzione non fosse realizzabile, sarà possibile, a scelta dell'azienda, avvalersi di trattorie convenzionate, site nelle immediate vicinanze del cantiere ovvero fornire il pranzo già confezionato in monoporzioni, tramite organizzazioni specializzate nella distribuzione aziendale di pasti caldi.
Tutte le soluzioni sopra indicate sono a tutti gli effetti parificate al servizio di mensa aziendale.
Resta inteso che il pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la stessa si realizza anche dopo la pausa meridiana.
Si concorda, altresì, che il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale, eccezion fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci ad avvalersi del pasto caldo e/o del servizio mensa comunque messo a disposizione dall'azienda. Nel qual caso nulla è dovuto al lavoratore.
Le parti concordano che, dal 1° giugno 2007, la quota di concorso al pasto caldo e/o al servizio mensa a carico del lavoratore sia soppressa.
[…]
Nell'impossibilità della fornitura del pasto caldo è prevista una indennità giornaliera sostitutiva di mensa pari a € 5,29 .
[…]

Art. 14 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai comandati a prestare la propria opera nelle condizioni di disagio sotto indicate è riconosciuta, per le ore lavorate in tali condizioni, una speciale indennità personale da calcolarsi sui seguenti elementi di retribuzione:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- Elemento Economico Territoriale.
a) Lavori eseguiti ad oltre 1.200 m s.l.m.: 8% ;
Tale indennità non è dovuta agli operai che risiedono in località situate a quote superiori a 1.000 m s.l.m.;
b) Lavori eseguiti in sospensione su roccia: 16% ;
c) Lavori di bitumatura stradale: 8% ;
d) Caldanisti e pavimentisti (attività costante e continuativa): 8% .
[…]

Art. 19 - Commissione paritetica
Le parti concordano di costituire entro dicembre 2007 una Commissione paritetica, composta da 6 componenti di cui 3 di espressione datoriale nominati congiuntamente da Confartigianato e Cna e 3 di espressione sindacale nominati congiuntamente da Feneal, Filca, Fillea, con il compito di verificare nel corso della vigenza contrattuale la puntuale applicazione del CCRL.