Tipologia: Contratto collettivo intercompartimentale
Data firma: 12 febbraio 2008
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Agenzia provinciale per le contrattazioni collettive, Delegazione pubblica, OO.SS.
Comparti: P.A., Bolzano
Fonte: B.U.R. Trentino-Alto Adige 26 febbraio 2008, n. 9 s.o. n. 3

Sommario:

Parte I
Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 - Disciplina delle relazioni sindacali
Art. 4 - Omogeneizzazione tra comparti ed aree
Art. 5 - Livelli di contrattazione e relative materie
Art. 6 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo dei contratti collettivi decentrati
Art. 7 - Diritto sindacale all'informazione
Art. 8 - Procedure di raffreddamento conflitti ed interpretazione autentica
Art. 9 - Patronato sindacale ed utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
Art. 10 - Permessi sindacali
Art. 11 - Congedo straordinario e aspettativa sindacali
Art. 12 - Contributi sindacali
Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 13 - Contratto di lavoro
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 16 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Termine ed indennità di preavviso
Art. 18 - Mobilità tra gli enti
Capo II Organizzazione dell'orario di lavoro
Art. 19 - Forme di flessibilità dell'orario di lavoro e norme di tutela della qualità del tempo di lavoro e della vita
Art. 20 - Norme generali sul lavoro a tempo parziale
Art. 21 - Orario di lavoro e festività
Art. 22 - Principi generali su pausa di riposo, intervallo, riposo giornaliero e riposo settimanale
Capo III Interruzioni e sospensione della prestazione
Art. 23 - Congedo ordinario
Art. 24 - Congedi straordinari retribuiti
Art. 25 - Permessi brevi per esigenze personali e relativi recuperi
Art. 26 - Permessi per motivi di studio
Art. 27 - Permessi per mandato politico locale
Art. 28 - Aspettativa per mandato politico
Art. 29 - Aspettativa non retribuita per motivi personali, di famiglia o di studio
Art. 30 - Assenze per malattia
Art. 31 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 32 - Provvidenze in favore di personale in determinati stati di salute
Art. 33 - Aspettativa non retribuita per l'assistenza di persone non autosufficienti
Art. 34 - Servizio militare e richiamo alle armi
Art. 35 - Personale utilizzato nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo
Art. 36 - Congedo aggiuntivo per la rigenerazione psico-fisica
Art. 37 - Assenze ingiustificate
Art. 38 - Personale a tempo determinato
Capo IV Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 39 - Definizioni
Art. 40 - Congedo di maternità
Art. 41 - Congedo di paternità
Art. 42 - Congedo parentale
Art. 43 - Frazionabilità del congedo parentale e preavviso
Art. 44 - Interruzione del congedo parentale in caso di malattia
Art. 45 - Trattamento economico durante il congedo parentale e trattamento giuridico
Art. 46 - Riposi giornalieri
Art. 47 - Congedo straordinario per la malattia del figlio
Art. 48 - Adozione ed affidamento
Art. 49 - Divieto di licenziamento - Dimissioni
Art. 50 - Aspettativa per il personale con prole
Art. 51 - Cumulo tra congedo parentale ed aspettativa per il personale con prole
Art. 52 - Permesso per motivi educativi
Art. 53 - Interruzione dell'aspettativa per il personale con prole e del permesso per motivi educativi
Art. 54 - Congedo per l'assistenza a persone disabili
Capo V Pari opportunità e tutela della dignità delle persone
Art. 55 - Pari opportunità
Art. 56 - Molestie sessuali
Titolo IV Obblighi di servizio e di comportamento e ordinamento disciplinare
Capo I Regole comportamentali

Art. 57 - Obblighi di servizio e di comportamento
Capo II Ordinamento disciplinare
Art. 58 - Struttura e organo competente per il procedimento disciplinare
Art. 59 - Tipologia delle sanzioni disciplinari ed effetti
Art. 60 - Censura
Art. 61 - Riduzione dello stipendio
Art. 62 - Sospensione dal servizio
Art. 63 - Licenziamento con preavviso
Art. 64 - Licenziamento senza preavviso
Art. 65 - Procedimento disciplinare
Art. 66 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 67 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 68 - Assegno alimentare mensile
Art. 69 - Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 70 - Pubblicità del codice disciplinare
Titolo V Assetto giuridico
Capo I Inquadramento funzionale

Art. 71 - Individuazione delle qualifiche funzionali
Art. 72 - Requisiti di accesso alle qualifiche funzionali
Capo II Mobilità tra i profili professionali
Art. 73 - Mobilità orizzontale tra i profili professionali
Art. 74 - Mobilità verticale
Parte II
Titolo I Struttura retributiva

Art. 75 - Elementi retributivi dello stipendio
Art. 76 - Progressione professionale
Art. 77 - Aumento individuale dello stipendio
Art. 78 - Stipendio individuale sulla base dell'esperienza professionale
Art. 79 - Salario di produttività
Art. 80 - Fondo per progetti particolarmente complessi ed innovativi
Art. 81 - Indennità per l'uso della lingua ladina
Art. 82 - Indennità libero professionale
Art. 83 - Indennità di istituto
Art. 84 - Indennità di coordinamento
Art. 85 - Indennità per servizio di turno, lavoro festivo e notturno e per reperibilità o pronta disponibilità
Art. 86 - Cumulo di premi ed indennità
Art. 87 - Indennità per i dirigenti sostituti
Art. 88 - Interessi e rivalutazione monetaria
Art. 89 - Disciplina di missione
Art. 90 - Compenso per lavoro straordinario
Titolo II Trattamento economico
Art. 91 - Retribuzione fondamentale (biennio economico 2007-2008)
Art. 92 - Indennità integrativa speciale (biennio economico 2007-2008)
Art. 93 - Dirigenti dei comuni inquadrati in livelli ad esaurimento aumento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale
Art. 94 - Effetti degli aumenti stipendiali
Parte III
Titolo I Disposizioni varie

Art. 95 - Formazione ed aggiornamento del personale
Art. 96 - Servizio mensa
Art. 97 - Obbligo di residenza ed agevolazioni per il personale pendolare
Art. 98 - Acconto sul trattamento di fine rapporto
Art. 99 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
Art. 100 - Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo
Art. 101 - Rimborso spese per visite mediche
Art. 102 - Abbigliamento di servizio
Art. 103 - Cessione dello stipendio
Art. 104 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro
Art. 105 - Arbitrato per le controversie di lavoro
Art. 106 - Osservatorio giurisdizionale ed estensione di giudicati
Art. 107 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 108 - Provvedimenti in favore di iniziative ricreative del personale
Art. 109 - Norma transitoria per l'inquadramento del personale appartenente alla prima qualifica funzionale
Art. 110 - Abrogazione di norme
Allegati
Allegato 1 - Disciplina di missione
Allegato 2 - Acconto sul trattamento di fine rapporto
Allegato 3 - Trattamento di fine rapporto e sulla previdenza complementare
Allegato 4 - Codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul luogo di lavoro
Art. 1 - Divieto di molestie sul luogo di lavoro
Art. 2 - Definizione di molestie
Art. 3 - Azioni contro le molestie
Art. 4 - Doveri dei dirigenti e dei dipendenti
Allegato 5 Controllo sull’idoneità al servizio ed equo indennizzo
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Competenza
Art. 3 - Composizione della commissione medico-legale
Art. 4 - Modalità di richiesta degli accertamenti
Art. 5 - Infermità contratta per causa di servizio
Art. 6 - Causa di servizio
Art. 7 - Accertamenti da parte della commissione
Art. 8 - Equo indennizzo
Art. 9 - Misura dell'equo indennizzo
Art. 10 - Riduzioni dell'equo indennizzo
Art. 11 - Dolo o colpa grave del personale
Art. 12 - Annullamento del provvedimento di concessione
Art. 13 Decesso del personale
Art. 14 - Approvazione del giudizio della commissione medico-legale e concessione dell'equo indennizzo
Art. 15 - Rimborso spese di cura e di protesi
Art. 16 - Aggravamento sopravvenuto della menomazione
Art. 17 - Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica
Art. 18 - Gratuità delle prestazioni di medicina legale
Art. 19 - Oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza
Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione congiunta a verbale n. 1
Dichiarazione congiunta a verbale n. 2

Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica sottoscritto in data 12 febbraio 2008 sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2008, n. 254

Parte I
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei seguenti comparti:
a) comparto del personale dell'Amministrazione provinciale;
b) comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali;
c) comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
d) comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia sociale;
e) comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.
2. Il presente contratto trova applicazione, in quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto ovvero da contratti ancora in vigore, anche per le aree dirigenziale, medica e veterinaria, prevedendo per tale personale per materie specifiche, da concordarsi nella contrattazione d'area, una disciplina particolare.

Art. 3 - Disciplina delle relazioni sindacali
1. La disciplina sulle relazioni sindacali, sui diritti sindacali, sulla rappresentatività sindacale e sull'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie è stabilita in un apposito contratto collettivo intercompartimentale.

Art. 5 - Livelli di contrattazione e relative materie
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su tre livelli:
a) il contratto collettivo intercompartimentale;
b) il contratto collettivo di comparto per i compartici cui all'articolo 1;
c) il contratto decentrato per ogni singola amministrazione o parte di essa definita dai contratti di comparto.
2. La contrattazione intercompartimentale si svolge sulle seguenti materie:
a) costituzione e struttura del rapporto di lavoro;
b) principi generali sull'assetto giuridico ed economico;
c) mobilità tra gli enti;
d) congedi, permessi ed aspettative;
[…]
f) relazioni e diritti sindacali;
[…]
j) ordinamento disciplinare;
k) principi generali sul servizio mensa;
l) equo indennizzo.
3. La contrattazione di comparto si svolge sulle materie riservate a tale contrattazione nel presente contratto nonché su tutte le altre materie non disciplinate dal contratto intercompartimentale.
4. La contrattazione decentrata collettiva si svolge sulle materie indicate nel rispettivo contratto di comparto, nel quale viene determinata la procedura contrattuale, la delegazione contrattuale pubblica e sindacale.

Art. 7 - Diritto sindacale all'informazione
1. Ciascuna amministrazione informa preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del rispettivo comparto sui provvedimenti di natura generale aventi riflessi sui rapporti di lavoro non soggetti alla contrattazione collettiva. Le relative materie e le modalità di informazione preventiva nonché i casi in cui è consentita un'informazione successiva vengono stabiliti nel contratto di comparto.
2. Per le materie di cui al comma 1, su richiesta di un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa le amministrazioni incontrano le organizzazioni sindacali entro 15 giorni ovvero entro il termine più breve per motivi di urgenza per l'esame relativo, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei competenti organi amministrativi. Del relativo incontro ed esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti nelle materie oggetto di esame.
3. Le amministrazioni provvedono a sentire e consultare i sindacati nelle materie specificamente previste dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali.
4. Il presente articolo si applica anche in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro, salva la diversa disciplina prevista dalla specifica normativa in materia.
5. Nel contratto di comparto possono essere previste particolari forme di partecipazione anche con la costituzione di commissioni bilaterali od osservatori per tutti gli aspetti interessanti la gestione dei rapporti di lavoro.
6. Le parti negoziali del contratto intercompartimentale si incontrano, su richiesta anche di una singola organizzazione sindacale o amministrazione, almeno una volta all'anno per l'esame degli effetti derivanti dall'applicazione del contratto intercompartimentale.

Art. 8 - Procedure di raffreddamento conflitti ed interpretazione autentica
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto intercompartimentale o dei contratti di comparto, le parti si incontrano entro venti giorni dalla richiesta, di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre la richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa comunque deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi dei contratti di intercomparto o di comparto.
3. In sede di incontro di cui al comma 1 le parti possono concordare la sospensione dell'applicazione delle clausole contrattuali controverse. L'applicazione delle clausole controverse viene comunque sospesa qualora ciò non arrechi alcun pregiudizio all'attività istituzionale.
4. Il contratto stipulato sostituisce la clausola controversa, se non diversamente concordato, sin dalla entrata in vigore della stessa ai sensi del contratto intercompartimentale o di comparto.
5. Con analoghe modalità si procede, quando tra le parti che li hanno sottoscritti insorgano controversie di interpretazione dei contratti decentrati.
[…]

Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Contratto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, è costituito e disciplinato mediante contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le norme della Comunità Europea ed il presente contratto.
[…]
3. Il contratto di lavoro specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
[…]

Art. 15 - Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Nei casi consentiti dall'ordinamento del personale dei rispettivi enti, l'assunzione a tempo determinato avviene con contratto di lavoro. In caso di sostituzione di personale assente viene specificato nel contratto di lavoro del personale supplente il nominativo del personale sostituito.
2. Al contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dall'articolo 13.
3. Ulteriori modalità per l'applicazione del presente articolo sono da definire a livello di comparto.

Capo II Organizzazione dell'orario di lavoro
Art. 19 - Forme di flessibilità dell'orario di lavoro e norme di tutela della qualità del tempo di lavoro e della vita

1. Le parti confermano l'impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rapporto tra le prestazioni contrattualmente dovute e quelle effettivamente rese, identificando anche nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile dell'orario di lavoro. In questo contesto i modelli di flessibilizzazione dell'orario di lavoro vengono identificati nelle forme seguenti:
a) lavoro a tempo parziale:
in tutte le sue variabili (verticale, orizzontale, con percentuali di tempo di lavoro diverse a secondo delle fasi più o meno intense di lavoro o carichi e scelte familiari particolari, con garanzie di reversibilità in accordo con le strategie di "sviluppo" della propria vita privata);
b) job-sharing: (detto anche lavoro ripartito o di coppia o gemellata)
è una forma di lavoro caratterizzata dalla flessibilità organizzativa del tempo di lavoro e della condivisione, con responsabilità solidale, da parte di due o più persone del medesimo rapporto di lavoro subordinato corrispondente ad un posto di lavoro a tempo pieno;
c) orario flessibile o flexi time:
questo istituto è una forma di regolamentazione dell'orario di lavoro caratterizzata da una più o meno ampia facoltà del lavoratore di variare di giorno in giorno la collocazione temporale della prestazione, rispettando però, il vincolo di una predeterminata estensione temporale della prestazione stessa nell'ambito della singola unità di tempo (giorno, settimana, mese);
d) telelavoro:
è una particolare forma di flessibilità, è caratterizzata dalla delocalizzazione della prestazione e fa si che la flessibilità del fattore tempo assuma una notevole rilevanza traducendosi in una particolare articolazione della prestazione lavorativa durante l'area della giornata;
e) formazione (interna ed esterna) e anno sabbatico:
la formazione (interna ed esterna) rientra nella prospettiva di accrescere ed aggiornare costantemente le competenze e le abilità richieste da una costante evoluzione dei metodi e strumenti di lavoro;
f) anno sabbatico come tempo di "rigenerazione":
consiste in un congedo (anno sabbatico) non solo ai fini di formazione, ma anche per garantire ai lavoratori la possibilità di disporre di periodi di "rigenerazione";
g) organizzazione del lavoro sul monte ore annuale:
è fatta salva la media oraria settimanale articolando l'orario base a tempi di massima e minima necessità, sulla riduzione dei tempi morti, sulla previsione di più giornate di lavoro;
h) banca d'ore (bdo) :
è previsto il deposito di quote o di tutte le ore straordinarie e supplementari, secondo le regole stabilite, in un conto individuale dal quale si può attingere in base alle esigenze di "tempo libero" a determinate condizione che salvaguardino il funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso e nell'erogazione congruente dei servizi previsti.
2. Nel contratto di comparto sono concordate le modalità di applicazione di uno o più modelli flessibili dell'orario di lavoro di cui al comma 1 tenuto conto delle specificità organizzative dei rispettivi servizi.
3. Al fine di facilitare l'introduzione delle forme di flessibilità nei rispettivi comparti di cui al comma 1 possono essere previsti progetti pilota per lo studio della loro concreta fattibilità.
4. La disciplina sul lavoro notturno e sui lavori disagiati è demandata alla contrattazione di comparto, tenendo conto dei seguenti principi:
a) rispetto della disciplina stabilita dalla Comunità Europea in merito all'individuazione del lavoro notturno e del lavoratore notturno nonché in ordine alle limitazioni delle prestazioni di lavoro notturno stabiliti dalla stessa per ragioni di salute e di sicurezza;
b) individuazione specifica delle limitazioni nell'adibizione al lavoro notturno ed ai lavori disagiati nell'ambito dei servizi interessati;
c) riduzione dell'orario di lavoro settimanale o mensili o relativa maggiorazione retributiva, anche unitamente alla riduzione dell'orario di lavoro, in proporzione al maggiore carico lavorativo psichico-fisico connesso alle prestazioni di lavoro notturno o comunque disagiato.

Art. 21 - Orario di lavoro e festività
1. La distribuzione dell'orario di lavoro, con riguardo al funzionamento dei servizi, le turnazioni ed il servizio di reperibilità sono disciplinati dagli accordi di comparto nonché dagli accordi decentrati.
[…]

Art. 22 - Principi generali su pausa di riposo, intervallo, riposo giornaliero e riposo settimanale
1. In caso di un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di 6 ore, il personale deve beneficiare di un intervallo della durata di almeno 30 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. A livello di comparto per il personale di determinati profili professionali può essere stabilito un intervallo di durata inferiore o superiore.
2. Fermo restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, il personale ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatto salvo le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
3. Il personale ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al comma 2.
4. Qualora per ragioni di servizio non sia possibile fruire del riposo giornaliero o del riposo settimanale, al personale deve essere concesso un equivalente periodo di riposo compensativo, che consenta comunque una appropriata protezione del personale, tenendo conto delle esigenze personali espresse a tale riguardo dal personale interessato.
5. In deroga alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere fissate a livello di comparto altre regolamentazioni nel rispetto dei principi stabiliti con direttive comunitarie.

Capo III Interruzioni e sospensione della prestazione
Art. 24 - Congedi straordinari retribuiti

1. Il personale ha diritto a domanda a congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi da documentare debitamente:
[…]
c) per donazione di sangue: il giorno del prelievo ai sensi della relativa normativa statale;
d) per cure: trova applicazione la vigente disciplina statale per il personale ministeriale;
[…]
g) per l'attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone portatori di handicaps si applica la vigente normativa statale. I tre giorni di permesso mensile retribuito sono, su richiesta del personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, frazionabili in ore. Le predette agevolazioni non danno luogo a riduzione del congedo ordinario né della 13.ma mensilità. La Commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi in merito alla situazione di gravità del handicap del personale, indica contestualmente il beneficio spettante, compreso l'eventuale cumulo;
[…]

Art. 25 - Permessi brevi per esigenze personali e relativi recuperi
1. Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.
2. Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato secondo le modalità da stabilirsi nel contratto di comparto.
3. Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al personale per il numero delle ore non recuperate.
[…]

Art. 31 - Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
[…]
2. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e degli infortuni ai fini dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso d'inabilità permanente ed assoluta avviene secondo la disciplina prevista dall'allegato 5 del presente contratto.

Art. 32 - Provvidenze in favore di personale in determinati stati di salute
1. Le amministrazioni favoriscono la riabilitazione ed il recupero del personale affetto da tossicodipendenza, alcoolismo, grave debilitazione psicofisica o altre forme di malattie gravi, a condizione che esso s'impegni a seguire il progetto di cura, recupero e di riabilitazione, predisposto da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
2. Le provvidenze consistono:
a) in un'ulteriore assenza per malattia di 21 mesi per malattia oltre i 24 mesi di cui al precedente articolo 30, comma 4. Durante tale periodo suppletivo il trattamento economico è ridotto al 50 per cento;
b) in permessi giornalieri retribuiti e debitamente documentati, anche per effettuare terapie mediche riabilitative. Questi permessi seguono gli effetti economici e giuridici della disciplina della malattia;
c) in permessi orari retribuiti e debitamente documentati, anche per effettuare terapie mediche riabilitative. Questi permessi orari, se di durata pari o superiori alla metà dell'ordinario orario giornaliero, seguono gli effetti economici e giuridici della disciplina della malattia;
d) nell'utilizzazione temporanea del personale in mansioni diverse da quelle abituali se tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto alla terapia.
3. Per permettere di soddisfare particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche o alla prevenzione di peggioramenti di salute, esigenze debitamente documentate, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro. 4. L'amministrazione dispone l'accertamento dell'idoneità al servizio del personale di cui al comma 1, qualora il personale medesimo non si sottoponga spontaneamente alle previste terapie.
5. I commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale nei cui confronti sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatore di handicap e che debba sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione, predisposto dalla medesima struttura.
6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo al personale portatore di handicap si applica la specifica normativa statale.

Art. 36 - Congedo aggiuntivo per la rigenerazione psico-fisica
1. Nel contratto di comparto è previsto, in favore del personale svolgente mansioni particolarmente logoranti, un congedo aggiuntivo al congedo ordinario fino ad un massimo di 20 giorni annui, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) grado di logoramento prodotto dalle mansioni;
b) aumento graduale del congedo aggiuntivo in riferimento all'anzianità di servizio nel settore;
c) per la maturazione di 15 giorni di congedo aggiuntivo sono richiesti almeno 20 anni di servizio effettivamente prestato nelle mansioni considerate utili a tali fini, inclusi il congedo ordinario, il congedo di maternità e l'assenza per malattia per un periodo non superiore a due mesi nell'arco di un anno.
2. Le modalità di fruizione del congedo aggiuntivo sono stabilite nel contratto di comparto. Il congedo aggiuntivo accumulato è da fruire di norma entro il biennio di maturazione.
3. Per il personale in servizio al 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi, fino a quando non sarà diversamente disposto a livello di comparto, la disciplina prevista dal rispettivo contratto di comparto, salvo il rispetto dei limiti stabiliti al comma 1. Resta, inoltre, salvo, il godimento dell'eventuale congedo aggiuntivo superiore ai 20 giorni annui già maturato dal personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007.
4. Nel contratto di comparto sono inoltre stabilite le norme transitorie, al fine di consentire l'applicazione della nuova disciplina, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, anche in deroga a quanto previsto al comma 2, ultimo periodo.

Capo IV Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 39 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del dipendente, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della dipendente/del dipendente.

Art. 40 - Congedo di maternità
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si applica per il congedo di maternità la relativa legge statale.
[…]

Art. 46 - Riposi giornalieri
1. Per i riposi giornalieri si applica la legge statale.

Capo V Pari opportunità e tutela della dignità delle persone
Art. 56 - Molestie sessuali

1. Le norme contro le molestie sessuali nel rispetto delle norme statali ed europee sono riportate nell'allegato 4 al presente contratto.
2. Rientrano nelle competenze dei comitati per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'Unione Europea per l'affermazione sul lavoro e la pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali delle singole persone e per superare atteggiamenti che rechino pregiudizio allo sviluppo di rapporti corretti tra le persone sul lavoro.

Titolo IV Obblighi di servizio e di comportamento e ordinamento disciplinare
Capo I Regole comportamentali
Art. 57 - Obblighi di servizio e di comportamento

1. Gli enti dei comparti di cui all'articolo 1 definiscono, sentite le organizzazioni sindacali a livello di comparto, il codice degli obblighi di servizio e di comportamento del personale ai sensi dell'ordinamento del personale, ispirandosi ai seguenti principi:
[…]
g) i rapporti tra il personale dipendente sono ispirati ad uno spirito di leale collaborazione ed al rispetto della dignità della persona, favorendo la cultura del dialogo e del confronto;
h) il personale si astiene da atti e comportamenti lesivi della dignità della persona e da molestie sessuali.

Capo II Ordinamento disciplinare
Art. 59 - Tipologia delle sanzioni disciplinari ed effetti

1. Le violazioni degli obblighi di servizio e di comportamento previsti dal presente titolo nonché le infrazioni alle norme penali da parte del personale danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:
a) censura;
b) riduzione dello stipendio;
c) sospensione dal servizio;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
2. In sede di irrogazione delle sanzioni disciplinari vengono rispettati i seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causati all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, con particolare riguardo al comportamento del personale, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso dell'infrazione di più dipendenti in accordo tra di loro;
g) gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità dell'infrazione.
3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2 può essere irrogata anche la sanzione disciplinare più o meno grave tra quelle previste al comma 1.
4. Le mancanze non espressamente previste nel presente capo sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 2, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di servizio e di comportamento di cui all'articolo 57 e, quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dagli articoli da 60 a 63.
5. Il danno causato all'amministrazione o a terzi per effetto del comportamento doloso o gravemente colposo tenuto dal personale in servizio comporta comunque l'obbligo del rimborso del relativo danno ai sensi della vigente normativa.

Art. 60 - Censura
1. La censura consiste in un rimprovero scritto.
2. La censura viene irrogata per:
a) lievi inosservanze degli obblighi di servizio o di comportamento, compreso il mancato rispetto dell'articolazione dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altro personale o nei confronti degli utenti o il pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al personale o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, se ne sia derivato un danno o un disservizio;
[…]
f) saltuario insufficiente rendimento;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato un danno o pericolo non grave all'amministrazione.

Art. 61 - Riduzione dello stipendio
1. La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quarto di una mensilità di stipendio di livello in godimento di cui all'articolo 75, lettera a), e non può avere durata superiore a sei mesi. In caso di ingiustificata assenza dal servizio o abbandono dello stesso, oltre alla sanzione disciplinare, il trattamento economico complessivo è ridotto in proporzione al periodo di assenza. In caso di riduzione dello stipendio gli oneri previdenziali e sociali sono computati sull'intera retribuzione.
2. La riduzione dello stipendio è inflitta per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'irrogazione della censura oppure quando le relative mancanze presentino carattere di particolare gravità;
[…]

Art. 62 - Sospensione dal servizio
1. La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione fino a sessanta giorni.
2. La sospensione dal servizio è inflitta per:
a) assenza ingiustificata dal servizio fino a dieci giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del personale, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altro personale, nonché alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]
d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
e) qualsiasi comportamento illecito da cui sia derivato un danno o pericolo grave all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
[…]

Art. 63 - Licenziamento con preavviso
1. La sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto del termine di preavviso di cui all'articolo 17, si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste nell'articolo 61, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una delle mancanze di cui all'articolo 62;
[…]
e) persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
[…]

Art. 64 - Licenziamento senza preavviso
1. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altro personale o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
[…]

Art. 70 - Pubblicità del codice disciplinare
1. All'ordinamento disciplinare di cui al presente capo ed al codice degli obblighi di servizio e di comportamento del personale deve essere data adeguata pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti dell'ente.

Parte II
Titolo I Struttura retributiva
Art. 85 - Indennità per servizio di turno, lavoro festivo e notturno e per reperibilità o pronta disponibilità

1. Nell'accordo di comparto è previsto un compenso per particolari servizi di turno, per lavoro festivo o notturno o festivo notturno nonché per reperibilità o pronta disponibilità nella misura massima del 35 per cento del compenso per lavoro straordinario di cui al comma 1 dell'articolo 90.

Art. 90 - Compenso per lavoro straordinario
[…]
4. In caso di recupero delle ore di lavoro straordinario prestate, il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente ad un'ora per ogni ora straordinaria prestata tra le ore 7 e le ore 20. Per ogni ora di lavoro straordinario prestata tra le ore 20 e le ore 7, nonché nei giorni non lavorativi e festivi il personale ha diritto all'esonero dal servizio ordinario per un periodo di tempo corrispondente a 75 minuti.
5. Il contingente delle ore di lavoro straordinario è stabilito nell'accordo di comparto.
[…]

Parte III
Titolo I Disposizioni varie
Art. 95 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. Al fine di un sempre migliore assolvimento delle finalità istituzionali da parte degli enti pubblici operanti in Alto Adige, per favorire i processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa, nonché per favorire modelli di inquadramento e la mobilità vengono promosse forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione del personale.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 possono essere attuati da parte delle amministrazioni tramite appositi servizi, strutture o sulla base di convenzioni con istituti ed enti. Alle relative iniziative dei singoli enti di cui all'articolo 1 può essere ammesso, con partecipazione alle relative spese, anche il personale di altri enti o istituti non aventi scopo di lucro, comprese le organizzazioni sindacali, costituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali di competenza degli enti di cui all'articolo 1.
3. Nei contratti di comparto vengono disciplinati:
a) il fondo comunque da destinare al finanziamento della formazione;
b) le modalità di verifica dei risultati formativi ai fini di ulteriori iniziative formative;
c) i criteri di valutazione della formazione ai fini della retribuzione collegata all'esperienza professionale;
d) le forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali alla programmazione della formazione.
4. La partecipazione del personale a corsi di formazione e di aggiornamento, a convegni, congressi e simili è dichiarata obbligatoria se già inserita nei programmi formativi o, in caso di nuova proposta, se ritenuta necessaria dai competenti superiori per i fini di cui al comma 1. In tale caso il personale è in servizio e le spese di partecipazione vanno a carico dell'amministrazione di appartenenza.
5. A livello di comparto sono stabiliti i limiti e le modalità per la partecipazione del personale all'aggiornamento facoltativo.
6. In caso di un'attività di formazione e di aggiornamento comportante per l'amministrazione presunti costi aggiuntivi superiori ad euro 4.000,00 nel corso dell'anno solare, la partecipazione può essere subordinata all'impegno del personale di rispettare un periodo di permanenza presso l'amministrazione, tenuto conto dei presunti costi complessivi della relativa attività di formazione. Tale periodo non può in ogni caso superare i tre anni. In caso di mancato rispetto del relativo periodo il personale deve corrispondere all'amministrazione un'indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato nonché al costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la relativa formazione. Il periodo di permanenza nonché l'indennità sostitutiva spettante all'amministrazione per il periodo di permanenza non rispettato vengono preventivamente concordati tra l'amministrazione ed il personale interessato.

Art. 96 - Servizio mensa
[…]
Nel contratto di comparto deve essere garantito che il personale con non meno di sei ore lavorative giornaliere possa usufruire del servizio mensa o di un servizio sostitutivo per almeno un pasto. Per casi particolari può essere derogato dal limite delle sei ore lavorative.
2. Al personale che ha diritto al pasto deve essere concesso il tempo necessario per il consumo del pasto.
[…]

Art. 100 - Controllo sull'idoneità al servizio ed equo indennizzo
1. La disciplina sull'idoneità al servizio e sull'equo indennizzo è contenuta nell'allegato 5 al presente contratto.

Art. 102 - Abbigliamento di servizio
1. L'amministrazione fornisce gratuitamente al personale per esigenze di servizio, tenuto conto del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni effettivamente esercitate, l'abbigliamento di servizio necessario. A tale fine è considerato abbigliamento di servizio:
a) l'uniforme, contrassegnata dal distintivo di qualifica;
b) la divisa, contrassegnata dal distintivo di servizio;
c) l'abbigliamento di lavoro;
d) l'abbigliamento di protezione.
[…]
3. L'abbigliamento di protezione ed i dispositivi di protezione individuale prescritti dalle norme antinfortunistiche spettano di diritto e vengono assegnati d'ufficio. Il loro uso è obbligatorio.
4. Nei cantieri di lavoro, negli stabilimenti, nelle officine, negli impianti, nei magazzini e laboratori vengono messi a disposizione del personale, oltre all'abbigliamento di protezione, equipaggiamenti ed indumenti per l'esecuzione di lavori specifici o particolarmente disagiati.
5. L'amministrazione d'appartenenza provvede ad individuare l'abbigliamento necessario ed a stabilire le modalità di gestione, coinvolgendo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto di appartenenza. Il personale ha comunque l'obbligo di curare la pulizia e la conservazione dell'abbigliamento di servizio, salva diversa disciplina stabilita nella contrattazione di comparto. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 104 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro
1. Ferma restando la facoltà del personale di avvalersi delle procedure di conciliazione davanti al collegio di conciliazione istituito presso la Ripartizione lavoro della Provincia, può essere istituito in ogni comparto un apposito collegio di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla normativa statale per le controversie individuali di lavoro di competenza del giudice ordinario.
2. Nel contratto di comparto può essere prevista l'istituzione di un collegio di conciliazione per ogni singolo ente o per gruppi di enti. I singoli enti possono avvalersi del collegio di conciliazione di un ente appartenente anche ad un altro comparto, previo consenso dell'ente medesimo e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del comparto di appartenenza del proprio personale nonché previa rifusione delle relative spese.
3. Il collegio di conciliazione è composto da tre membri, di cui un rappresentante nominato dall'amministrazione nelle osservazioni scritte di cui al comma 7 e un rappresentante del personale da nominare nella richiesta di cui al comma 6. Il collegio è presieduto da un Presidente proveniente dall'esterno all'amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza. Il Presiedente ed il sostituto, in mancanza d'accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, sono nominati, su richiesta dell'amministrazione o di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
4. Gli enti del rispettivo comparto stabiliscono la sede del collegio di conciliazione.
5. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal personale, è consegnata alla sede del collegio di conciliazione o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura del personale o dell'organizzazione sindacale cui riferisce apposito mandato all'amministrazione di appartenenza.
6. La richiesta di cui al comma 5 deve precisare:
a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il personale è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un organizzazione sindacale.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del personale, deposita presso l'ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi al collegio di conciliazione, il personale può farsi rappresentare o assistere anche da un organizzazione a cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.
8. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal personale, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi della relativa normativa statale.
9. Se non si raggiunge l'accordo fra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
10. Ai membri fissi del collegio di conciliazione di cui al comma 3, escluso il Presidente chiamato dall'esterno, spetta un compenso di 51,65 euro per ogni controversia trattata.

Art. 105 - Arbitrato per le controversie di lavoro
1. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto dal codice di procedura civile le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia al collegio di conciliazione di cui all'articolo 104 in funzione di collegio arbitrale, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale il personale aderisce o abbia conferito mandato. Davanti a tale organo arbitrale possono essere anche impugnate, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, le sanzioni disciplinari irrogate ai sensi dell'ordinamento disciplinare contenuto nel presente contratto.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata nel corso del tentativo di conciliazione ed è inserita nel verbale; essa può essere inoltre presentata mediante successiva richiesta da depositare alla sede del collegio arbitrale.
3. La richiesta di cui al comma 2 deve contenere la precisa pretesa nonché le altre indicazioni previste al comma 6 dell'articolo 104.
4. Il collegio arbitrale può determinare un termine per la presentazione di documenti o mezzi istruttori da parte dei contendenti ed ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione ritenuta necessaria ai fini della pronuncia del lodo arbitrale.
5. Il collegio emette il lodo arbitrale entro due mesi dalla chiusura dell'istruttoria. Se il lodo non è emesso entro sei mesi dal deposito della richiesta di cui al comma 2 può essere adita l'autorità giudiziaria.
6. Ai membri fissi del collegio arbitrale, escluso il Presidente chiamato dall'esterno, spetta un compenso di 103,29 euro per ogni lodo arbitrale.
7. La liquidazione delle spese della procedura arbitrale avviene secondo equità, tenuto conto della complessità della vertenza e delle spese sostenute dalle parte vincitrice per le attività rilevanti ai fini della decisione.

Art. 106 - Osservatorio giurisdizionale ed estensione di giudicati
1. Per ogni singolo comparto di contrattazione la parte pubblica attuerà una raccolta delle pronunce giurisdizionali interessanti il comparto medesimo, accessibile a chiunque abbia interesse.
2. In caso di estensione di giudicati, anche su richiesta della parte sindacale, alla generalità del personale, l'attuazione dei giudicati medesimi avverrà previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 107 - Rappresentante per la sicurezza
1. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione del personale alla gestione della sicurezza e alla tutela della salute del personale sul luogo di lavoro vengono disciplinati del contratto di comparto, nel rispetto della normativa della Comunità Europea e della normativa vigente per gli enti di cui all'art. 1:
a) il numero dei rappresentanti per la sicurezza dell'ambito dei singoli enti nonché le modalità di elezione o di designazione degli stessi per una durata da tre a cinque anni;
b) gli strumenti per l'espletamento da parte dei rappresentanti per la sicurezza delle funzioni previste dalla normativa vigente nonché il tempo di lavoro retribuito per l'espletamento delle funzioni medesime;
c) l'adeguata formazione dei rappresentanti per la sicurezza;
d) il monitoraggio sugli infortuni sul lavoro con relative statistiche;
e) la consultazione e informazione dei rappresentanti della sicurezza nei casi previsti della normativa vigente.

Allegati
Allegato 4 - Codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul luogo di lavoro
Art. 1 - Divieto di molestie sul luogo di lavoro

1. È compito di ogni amministrazione di prevedere codici di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul luogo del lavoro nel rispetto delle norme statali ed europee in materia e di garantirne la osservanza.

Art. 2 - Definizione di molestie
1. Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, della reciproca libertà e dignità della persona. Pertanto non sono permesse né tollerate le molestie sessuali ed ogni altra molestia derivante da esibizioni del proprio potere o da manifestazioni di ostilità.
2. Per molestie sessuali s'intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, fisici, verbali e non verbali, quali ad esempio:
- contatti fisici intenzionali non giustificati
- reiterazione di proposte sessuali non accette
- mostra di foto e oggetti pornografici, allusioni e rilievi riguardanti l'aspetto fisico della persona.
3. I comportamenti di cui al comma 1 e 2 sono considerati gravi -e i dipendenti hanno diritto di denunciarli ove si verifichino- in quanto inquinano l'ambiente di lavoro, ledono la dignità delle persone che li subiscono e possono favorire un clima intimidatorio, ostile, umiliante con conseguenti effetti deleteri sulla salute, il morale, il rendimento.
4. Le molestie come definite all'articolo 2 assumano particolare gravità qualora siano accompagnate da minacce o ricatti inerenti alla condizione professionale del dipendente.

Art. 3 - Azioni contro le molestie
1. Per ridurre al minimo il rischio di molestie, l'amministrazione opera attraverso i seguenti strumenti:
a) Prevenzione: l'opera di prevenzione comprende pubblicazioni destinate al personale, fogli illustrativi speciali, riunioni del personale incaricato della direzione delle strutture per la trattazione della tematica specifica, corsi di formazione per gli stessi, per i neo assunti, per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
b) Assistenza: può essere istituita la figura del Consigliere di fiducia quale consigliere della presunta vittima ed esperto consulente nei casi di trattazione di molestie nei luoghi di lavoro. Il Consigliere di fiducia è nominato previa intesa con le organizzazione sindacali. Deve essere una persona professionalmente qualificata, agisce in piena autonomia e ha un posto garantito nel comitato di pari opportunità. Anche il presidente del comitato di pari opportunità può assumere la assistenza. Le spese di assistenza sono a carico dell'amministrazione che può stipulare apposite convenzioni con strutture socio-sanitario pubbliche o private.
c) Repressione: Il dipendente che ha subito molestie può proseguire due strade per la soluzione del problema: la via "privata e pacifica" o la via "ufficiale". L'una non esclude l'altra.

Art. 4 - Doveri dei dirigenti e dei dipendenti
1. I dirigenti hanno l'obbligo di rispettare le norme di comportamento di cui al presente allegato, di spiegarlo al personale e di garantirne l'applicazione prevenendo in caso di molestie.
2. In particolare devono:
a) dimostrarsi disponibili a dare ascolto a chiunque si rivolga loro per protestare contro un episodio di molestia, favorendo, ove possibile, un chiarimento tra le parti;
b) individuare e stroncare sul nascere comportamenti che, se lasciati liberi di consolidarsi, potrebbero alla fine configurarsi come molestie;
c) conservare il segreto sui casi di cui vengono conoscenza;
d) adoperarsi affinché, una volta risolto un episodio di molestie, il caso non si ripeta e non si instauri una persecuzione a danno del dipendente che l'ha denunciato;
e) segnalare le eventuali azioni di prevenzione previste dall'articolo 3.
3. Ogni dipendente ha l'obbligo di trattare con rispetto i colleghi/le colleghe di lavoro nell'osservanza di quanto stabilito dal presente codice.

Allegato 5 Controllo sull’idoneità al servizio ed equo indennizzo
Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari cui può essere sottoposto il personale, riguardano in particolare:
a) l'idoneità psico-fisica all'impiego
b) la dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
c) la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica;
d) l'idoneità fisica a servizi che danno luogo alla corresponsione di specifica indennità di rischio;
e) l'idoneità fisica all'espletamento di altre mansioni per il personale divenuto inabile per infermità o ferite;
f) la dispensa dal servizio per inabilità ed infermità.

Art. 2 - Competenza
1. Gli accertamenti ed i controlli sanitari di cui all'articolo 1 sono svolti da apposita commissione medico-legale istituita presso il settore di medicina legale del Comprensorio sanitario di Bolzano.

Art. 3 - Composizione della commissione medico-legale
1. La commissione medico-legale di cui all'articolo 2 è nominata dal direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per tre anni ed è composta da almeno tre membri. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, garantendo la presenza di medici esperti nel rispetto dei principi generali desumibili dalla relativa normativa statale.
2. Durante la visita collegiale il personale può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Art. 4 - Modalità di richiesta degli accertamenti
1. Gli accertamenti della commissione medico-legale sono richiesti dall'amministrazione di appartenenza:
a) d'ufficio, nei casi previsti dalla legge;
b) su domanda del personale, corredata da attestato medico;
c) su proposta del competente superiore del personale, corredata da uniforme parere del competente superiore.
2. La domanda o proposta sono presentate all'amministrazione di appartenenza, allegando l'eventuale documentazione sanitaria in possesso nonché dettagliata relazione del competente superiore.
3. Nell'istanza devono essere evidenziate le finalità che il richiedente la prestazione intende perseguire, e il quesito che si intende sottoporre alla commissione deve essere formulato in modo chiaro e compiuto.

Art. 5 - Infermità contratta per causa di servizio
1. La domanda di accertamento tecnico-sanitario per il conseguimento dei benefici previsti dal presente contratto va presentata, anche a mezzo di lettera raccomandata, all'amministrazione di appartenenza entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il dipendente ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione. Per infermità, infortunio o lesione riconosciuti dall'Inail non trova applicazione il predetto termine.
2. Nella domanda sono specificatamente indicate la natura dell'infermità, ferita o lesione per la quale si chiede di farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, le circostanze che vi condussero, le cause che la produssero e le conseguenze sull'integrità fisica. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 4.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la menomazione dell'integrità fisica si è manifestata dopo la cessazione del rapporto d'impiego, entro il termine previsto al comma 1.
4. La domanda può essere proposta negli stessi termini anche dagli eredi legittimari del personale o del pensionato deceduto.
5. Dal verbale della commissione medico-legale deve risultare:
a) l'avvenuto accertamento della dipendenza dell'infermità del dipendente da causa esclusiva oppure da concausa necessaria e preponderante di servizio;
b) l'inabilità temporanea al servizio;
c) l'inabilità permanente, parziale o totale, al servizio;
d) il grado di menomazione dell'integrità fisica con contestuale eventuale ascrizione dell'infermità o lesione contratta dal personale ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.

Art. 6 - Causa di servizio
1. È considerato come causa di servizio qualunque fatto, richiesto dal servizio e verificatosi durante le ore di servizio, che possa essere inteso quale causa esclusiva oppure quale concausa necessaria e preponderante della lesione od infermità riportata dal personale.
2. È pure considerato dipendente da causa di servizio l'infortunio in cui viene ad incorrere il personale lungo il normale tragitto per raggiungere il posto di lavoro dalla propria abitazione o per rientrare nella stessa dalla sede lavorativa, ove non sussista colpa grave o arbitrario allontanamento dal servizio.
3. È di competenza dell'amministrazione di appartenenza verificare se un infortunio sia avvenuto per causa di servizio, salva la competenza della commissione medico-legale sugli aspetti tecnico-sanitarie.

Art. 7 - Accertamenti da parte della commissione
1. Il presidente fissa la data della visita collegiale e convoca il personale avvisandolo della facoltà di farsi assistere nella visita collegiale da un medico di fiducia. Della convocazione è data comunicazione all'amministrazione di appartenenza che ha richiesto l'accertamento.
2. La commissione può richiedere eventuali consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici o raccogliere ulteriori informazioni ritenute necessarie o utili al giudizio richiesto.
3. La visita collegiale deve svolgersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta.
4. Copia del verbale della seduta della commissione è inviata all'amministrazione di appartenenza che provvede a comunicare il referto al dipendente e provvede agli altri adempimenti di propria competenza.
5. Il giudizio della commissione sugli aspetti tecnico-sanitari è definitivo.

Art. 8 - Equo indennizzo
1. L'equo indennizzo è concesso al personale che per infermità o lesioni contratte per causa di servizio, ha subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, in materia di pensioni di guerra, nel testo vigente.
2. L'infermità o la lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenere equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art. 9 - Misura dell'equo indennizzo
1. In caso di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa esclusiva di servizio, la misura dell'equo indennizzo è stabilita secondo le seguenti modalità e criteri:
a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera lo stipendio annuo iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e dei compensi fissi e ricorrenti, maggiorato dell'80 per cento;
b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1, è pari, per la generalità del personale a 3 volte l'importo del trattamento economico determinato a norma della precedente lettera a);
c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico della posizione stipendiale in godimento del personale al momento della presentazione della domanda.
2. La misura dell'equo indennizzo per menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria della tabella A) è pari alle seguenti percentuali dell'importo stabilito per la prima categoria:
a) seconda categoria 95 per cento
b) terza categoria 78 per cento
c) quarta categoria 64 per cento
d) quinta categoria 47 per cento
e) sesta categoria 30 per cento
f) settima categoria 15 per cento
g) ottava categoria 9 per cento
3. Per tutte le categorie della tabella B) la misura dell'equo indennizzo è pari al 3 percento dell'importo stabilito per la prima categoria della tabella A).
4. Nei casi di accertamento della dipendenza dell'infermità da concausa necessaria e preponderante di servizio, la misura dell'equo indennizzo come determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è ridotta alla metà.

Art. 10 - Riduzioni dell'equo indennizzo
1. L'equo indennizzo è ridotto del 3 per cento per ogni anno di età oltre i cinquant'anni.
2. Agli effetti del comma 1 l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che il personale ha al momento della presentazione della domanda.
3. L'indennizzo come sopra determinato viene ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:
a) se il personale viene utilizzato in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
b) se il personale ha conseguito per la stessa causa la pensione privilegiata;
c) se il personale ha conseguito per la stessa causala rendita vitalizia da parte dell'Inail.
4. Se la pensione privilegiata o la rendita vitalizia sono conseguite successivamente alla liquidazione dell'equo indennizzo, la metà del medesimo è recuperato mediante trattenute mensili sulla pensione o rendita di importo pari ad un decimo dell'ammontare di queste.
5. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, quanto eventualmente percepito per lo stesso titolo dal personale o dagli eredi in virtù di assicurazioni a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 11 - Dolo o colpa grave del personale
1. In caso di menomazione dell'integrità fisica contratta per dolo o colpa grave del personale non spetta alcun indennizzo.

Art. 12 - Annullamento del provvedimento di concessione
1. Il provvedimento di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si è basata su falsi presupposti.

Art. 13 Decesso del personale
1. Se il personale sia deceduto per causa esclusiva o concausa necessaria e preponderante di servizio debitamente riconosciuta a seguito di istanza presentata dagli aventi causa nel termine perentorio di sei mesi dalla data dell'evento mortale, la morte è ascritta alla prima categoria della tabella A) di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 14 - Approvazione del giudizio della commissione medico-legale e concessione dell'equo indennizzo
1. Il giudizio della commissione medico-legale è approvato dall'amministrazione di appartenenza.
2. Con lo stesso provvedimento viene disposta la concessione dell'equo indennizzo.
3. Il decreto adottato in difformità, anche parziale, dal giudizio della commissione medico-legale, deve essere motivato.

Art. 15 - Rimborso spese di cura e di protesi
1. Per le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da cause di servizio compete al personale, anche se nel frattempo cessato dal servizio, o agli eredi il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari specializzati, nonché quelle per protesi, limitatamente alla eventuale parte non coperta dal servizio sanitario provinciale.
2. Salvo comprovato impedimento, la documentazione per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1, deve essere presentata dal personale o, in caso di morte, dagli aventi causa, entro trenta giorni dalla data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla data di morte.
3. Dietro presentazione di idonea documentazione possono essere concesse anticipazioni sulle citate spese.

Art. 16 - Aggravamento sopravvenuto della menomazione
1. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale è stato concesso, si procede per una sola volta, a richiesta del personale o degli eredi legittimari, alla revisione dell'indennizzo già concesso, secondo la procedura prevista dalla presente disciplina.
2. Se, a seguito dell'aggravamento, la menomazione dell'integrità fisica rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo, in sede di revisione viene detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 17 - Cumulo di menomazioni dell'integrità fisica
1. Se il personale riporta per cause di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla concessione di un nuovo indennizzo, se la menomazione complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientra in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
2. Dal nuovo indennizzo va detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 18 - Gratuità delle prestazioni di medicina legale
1. Le prestazioni medico-legali riguardanti gli accertamenti ed i controlli tecnico-sanitari previsti dal presente regolamento sono erogate dal Comprensorio sanitario di Bolzano tramite la commissione di cui all'articolo 2 a titolo gratuito

Art. 19 - Oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza
1. Le eventuali spese derivanti al personale da consulenze sanitarie o accertamenti diagnostici ordinati dal presidente della commissione medico-legale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Dichiarazioni a verbale
Dichiarazione congiunta a verbale n. 1

Le parti assumono l’impegno per l’apertura di un tavolo di confronto a livello di intercomparto separato entro 3 mesi dalla firma del presente contratto al fine di valutare la consistenza del precariato (contratti a tempo determinato, collaborazioni, altre forme di contratti di lavoro atipici) all’interno delle singole amministrazioni ed al fine di verificarne le possibilità di stabilizzazione.

Dichiarazione congiunta a verbale n. 2
Le parti si impegnano a proseguire le trattative sull’orario di lavoro per il personale provinciale con l’inizio del 2008 e in particolare a regolamentare ex novo l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente della Ripartizione 22 per limitare le immotivate differenze rispetto al restante personale insegnante.

Bolzano, 12 febbraio 2008
Agenzia provinciale per le contrattazioni collettive, La delegazione pubblica: Il direttore della ripartizione del personale della provincia, Il presidente del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, Il direttore del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, Il presidente dell’istituto per l’edilizia sociale, Il presidente dell’associazione delle case di riposo, Il rappresentante delegato delle aziende sanitarie, Assessorato alla sanità - Ufficio personale sanitario, Il direttore sostituto della ripartizione del personale della provincia, Le organizzazioni sindacali: Asgb, Cgil/Agb Fp/Öb, Sag, Nursing Up, Sgbcisl Fps/Ödv, Uil/Sgk