Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 17 luglio 2006
Parti: Sab e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Trasporti, Aeroporto G. Marconi
Fonte: CGIL Bologna


Protocollo di intesa tra l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a. e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil in materia di appalti di lavori, servizi e forniture

Bologna, 17 luglio 2006
Con il presente protocollo d’intesa l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. - qui di seguito denominata Sab - e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil - qui di seguito denominate OO.SS. - intendono realizzare un impegno convergente per conseguire l’obiettivo della qualità e dell’efficienza nella definizione dei criteri delle modalità di scelta nonché di controllo dei fornitori, a diverso titolo, dello scalo aeroportuale bolognese.
Con la scelta intrapresa le Parti intendono fornire un contributo importante al più generale processo di qualificazione del mercato del lavoro locale.

Premesso che:
• Sab è concessionaria dello scalo aeroportuale di Bologna in regime di gestione cd. “totale” a seguito della stipula di “Convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Bologna”.
• In materia di lavori, tra Sab e le OO.SS. vengono qui integralmente recepite le intese di cui al protocollo congiuntamente sottoscritto in data 27 luglio 2001 che si allega come parte integrante del presente accordo; con tale recepimento le Parti intendono attuare quanto previsto dall’intestazione del presente documento.
• S.A.B, quale soggetto appartenente ai cd. “settori speciali”, svolge le proprie funzioni di Stazione Appaltante in materia di forniture e di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE (di modifica e sostitutiva della precedente direttiva 93/38 CEE, recepita nell’ordinamento nazionale tramite D.lgs. 158/95), per le soglie e gli importi da essa previsti.
• Per lo svolgimento delle proprie funzioni, Sab si avvale di una pluralità di prestazioni fornite da soggetti privati, contribuendo in tal modo ad incentivare lo sviluppo economico a livello locale e nazionale.
• I processi di acquisto di beni e servizi sono soggetti alle puntuali disposizioni della normativa a cui Sab, come precedentemente evidenziato, è vincolata.
• Sab è comunque impegnata ad operare con la massima trasparenza in materia di acquisto di beni e di servizi.
• Tra le condizioni essenziali richieste ai concorrenti che partecipano a gare pubbliche di servizi e di forniture - oltre al possesso dei c.d. “requisiti generali” (o di ordine morale) - Sab impone l’obbligo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali di settore,anche nei confronti dei subappaltatori, delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99), delle norme sull’emersione del lavoro irregolare (L. 383/2001), oltre all’assolvimento di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi.
• Inoltre, nel qualificare i concorrenti che partecipano a gare pubbliche di servizi e di forniture, Sab richiede abitualmente - nell’ambito dei c.d. “requisiti tecnici” - una comprovata esperienza imprenditoriale, la dimostrazione di aver già svolto con successo prestazioni analoghe a quelle richieste dall’appalto a favore di amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati, ed il possesso della certificazione di qualità e/o di gestione ambientale.
• Sab prescrive al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di fornire alle imprese aggiudicatarie di appalti di servizi e di forniture le necessarie informazioni sui rischi specifici presenti all’interno della struttura aeroportuale e di partecipare, tramite il personale dipendente coinvolto nell’appalto, a corsi formativi obbligatori in materia di safety, security e tutela ambientale.
• La necessità condivisa di tutelarsi da sempre più frequenti fenomeni di alterazione del mercato del lavoro rende, in effetti, necessario privilegiare, in materia di appalti, nuove strategie e modelli organizzativi e di controllo tesi ad offrire e verificare non solo la qualità tecnica dell’attività richiesta, ma ad apprezzare e tutelare il valore dell’ambiente e del lavoro.
• A tale ultimo riguardo, le Parti condividono che vi debba essere una ricerca delle possibili convergenze con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio.
Tutto ciò premesso tra Sab e le OO.SS. si conviene quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti riconoscono che, per garantire gli obiettivi del presente protocollo, è necessario che Sab ponga in essere la costante vigilanza della corretta esecuzione delle prestazioni appaltate anche al fine di verificare, in un’ottica di continuo miglioramento, gli standard qualitativi e prestazionali definiti dai capitolati speciali d’appalto.
3. Le Parti confermano l'intento volto a privilegiare l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di valutare la qualità complessiva dell’offerta, rispetto all’aggiudicazione al prezzo più basso.
4. Nell’ambito di aggiudicazione effettuata tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Sab inserirà, qualora la specifica natura e l’oggetto dell’appalto lo consentano, una soglia minima di punteggio per l’offerta tecnico-qualitativa, a garanzia del livello qualitativo del servizio erogato, attribuendo punteggio sostanzialmente prevalente agli elementi tecnico-qualitativi rispetto a quelli del prezzo.
5. Sab, riguardo alla composizione degli elementi tecnico-qualitativi dell’offerta, è favorevole inoltre, in relazione alla natura e all’oggetto del contratto, a prevedere l’attribuzione di un punteggio ai concorrenti che saranno in grado di proporre offerte tecnico-qualitative comprendenti soluzioni ambientalmente e socialmente sostenibili.
6. Riaffermando le Parti l’interesse volto ad incentivare lo sviluppo della qualità, Sab si impegna a valorizzare le certificazioni di qualità e le certificazioni ambientali e sociali, nelle loro varie espressioni internazionalmente riconosciute, delle aziende che intendono avere rapporti con Sab medesima..
7. Tenuto conto che, come precedentemente evidenziato, Sab impone già ai concorrenti che partecipano a gare pubbliche di servizi e di forniture il possesso dei requisiti essenziali che connotano la correttezza del rapporto di lavoro tra le imprese e i dipendenti e che questi dovranno essere garantiti per l’intera durata del rapporto contrattuale, vengono dalle Parti considerati imprescindibili:
a) il tassativo ed integrale rispetto - nei confronti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici delle prestazioni, nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici e, se imprese cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori - dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e degli accordi sindacali integrativi in essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
b) il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori - a partire dalle misure generali di tutela relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro di cui al D.lgs. 626/94 - e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/99;
c) il pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri contributivi, fiscali, assicurativi da comprovarsi mediante la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), tanto al momento della stipula del contratto, quanto precedentemente alla liquidazione dei pagamenti.
A questo proposito nei capitolati di gara verrà previsto l’obbligo da parte dell’aggiudicatario di fare pervenire mensilmente a Sab, anche in formato elettronico, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri contributivi, fiscali ed assicurativi; pertanto, qualora Sab medesima nel corso della prestazione venga a conoscenza del venir meno dei requisiti sopra indicati in capo all’appaltatore o ad eventuali subappaltatori e alle imprese consorziate esecutrici delle prestazioni, ne chiederà l’immediato ripristino, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto all’appaltatore per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione, tenuto conto dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori e senza pregiudizio alcuno per essi, Sab applicherà le penali previste nel contratto e nei casi più gravi potrà risolvere il contratto stesso.
Qualora la mancata regolarizzazione si protragga oltre i 60 giorni, ciò sarà ritenuta condizione sufficiente per la rescissione del contratto di appalto e l’esclusione per i successivi 36 mesi.
8. Nel caso di nuovi appalti di servizi già esternalizzati, le cui condizioni e modalità restino invariate, impegno da parte del nuovo aggiudicatario alla riassunzione del personale che già svolgeva l'attività, al fine di garantire la continuità di servizio con i medesimi parametri di qualità, compatibilmente con le disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.
9. Sab si impegna a prevedere sempre e comunque, nell’ambito dei bandi e dei disciplinari relativi alle gare pubbliche di appalti di servizi e di forniture, l’attività di verifica - da parte delle Commissioni di gara appositamente nominate - delle offerte potenzialmente anomale, secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.lgs. 158/95.
10. In tal caso, in particolare, le Parti concordano che verranno escluse dall’aggiudicazione della gara le offerte economiche che prevedano un costo medio orario del lavoro inferiore a quello sancito dai decreti e dalle tabelle conseguenti alla L. 327/2000 (“Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d’appalto”).
11. Al termine delle procedura di gara, avvenuta la stipulazione del contratto d’appalto, Sab renderà disponibili alle OO.SS. le informazioni inerenti alla denominazione, ragione sociale, indirizzo e sede legale dell’impresa aggiudicataria, l’offerta aggiudicataria e il CCNL che sarà applicato al personale; Sab, inoltre, fornirà ulteriori informazioni in merito ad eventuali subappalti.
12. Sab si impegna a fornire alle OO.SS., normalmente in concomitanza con l’approvazione del budget e del piano aziendale degli investimenti, un’informazione preventiva inerente i servizi e le forniture che saranno oggetto di gare pubbliche, il loro importo e le modalità di finanziamento e di affidamento degli stessi.
13. Le Parti convengono di effettuare una prima verifica del presente accordo trascorso un anno dalla data della firma.