Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 24 luglio 2006
Validità: 24.07.2006 - 31.12.2007
Parti: Ervet e RSA Fisac-Cgil e Fisac-Cgil, Fiba-Cisl
Settori: Servizi, Ervet E.R.
Fonte: CGIL Bologna

Sommario:

Art. 1 Relazioni Industriali
Art. 2 Mercato del lavoro
Art. 3 Comandi
Art. 4 Inquadramenti
Art. 5 Premio aziendale
Art. 6 Buoni pasto
Art. 7 Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento
Art. 8 Telelavoro
Art. 9 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. 10 Modalità di effettuazione del lavoro a tempo parziale
Art. 11 Anticipi in materia di trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 12 Orario di lavoro e flessibile
Art. 13 Aspettative e permessi
Art. 14 Previdenza integrativa
Art. 15 Copertura sanitaria
Art. 16 Copertura assicurativa
Art. 17 Missioni
Art. 18 Contributo per figli handicappati
Art. 19 Pari opportunità
Art. 20 Decorrenza e durata
Appendice

In data 24 luglio 2006 tra l'Ervet spa […], la Rappresentanza sindacale aziendale Fisac/Cgil […] e le Segreterie regionali della Fisac-Cgil e Fiba-Cisl […] si è stipulato il seguente Contratto integrativo aziendale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali di Ervet Emilia-Romagna valorizzazione economica territorio spa, Bologna

Art. 1 Relazioni Industriali
Le partì sono impegnate ad impostare un sistema di relazioni industriali volto al rafforzamento di una cultura di tipo partecipativo, in grado di valorizzare l'apporto delle risorse umane finalizzate al miglioramento dei livelli d'efficienza, produttività e organizzazione del lavoro atti a consentire all'azienda di consolidare e, se possibile, di accentuare il proprio tasso di crescita ed ai lavoratori di innovare e migliorare le condizioni di lavoro, professionali e occupazionali. A tal fine sono previsti incontri specifici con cadenza annuale riguardanti:
a) assetti e strategie aziendali con indicazioni previsionali sulle attività, tali da consentire l'acquisizione di un quadro conoscitivo sulle prospettive industriali, sul piano commerciale, produttivo, tecnologico e organizzativo;
b) politiche attive per il lavoro: progetti formativi e percorsi d'inserimento al lavoro tesi alla valorizzazione delle risorse umane esistenti, progetti mirati a sostenere azioni positive.
È fatta salva la possibilità di effettuare, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, un incontro di verifica con cadenza semestrale sui temi suddetti.

Art. 2 Mercato del lavoro
Al fine di coniugare le esigenze del mercato del lavoro con le necessità organizzative aziendali e con l'obiettivo della valorizzazione del lavoro si conferma l'orientamento a privilegiare, nel caso di copertura del turnover e della necessità d'incrementi d'organico, quelle forme di contratto che siano funzionali all'inserimento e alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
L'azienda si impegna, altresì, ad informare le OO.SS. circa la stipula e la tipologia dei contratti dei nuovi assunti.

Art. 7 Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento
A integrazione di quanto stabilito dal vigente CCNL in materia di formazione, si stabilisce che:
a) entro il mese di novembre di ogni anno l'azienda sottopone alle Rappresentanze sindacali aziendali, che potranno intervenire con proprie osservazioni, il progetto formativo per ciascun lavoratore, singolarmente o a gruppi, per l'anno o il biennio successivo. Nel corso dell'anno, di norma sei mesi dopo la presentazione dei piani, l'azienda e le RSA si incontreranno per una verifica dello stato di realizzazione dei corsi suddetti. Al termine dell'anno l'azienda fornirà alle RSA l'elenco dei corsi effettuati con i dati relativi alla partecipazione dei dipendenti;
b) viene garantita la partecipazione ai corsi dei lavoratori con contratto a part-time. Per le eventuali ore eccedenti il loro orario di lavoro verrà corrisposta la normale retribuzione;
c) l'azienda si impegna altresì a favorire, anche mediante specifici percorsi formativi e di aggiornamento, il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori che rientrano in servizio dopo prolungati periodi di assenza per gravidanza, aspettativa o malattia.

Art. 8 Telelavoro
In riferimento all’art. 30 del CCNL 12 febbraio 2005 e in relazione alle specificità dell’attività di Ervet, si conviene di approfondire la possibilità di attivare in via sperimentale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa mediante telelavoro, previo specifico accordo sindacale.

Art. 9 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs 626/1994, le OO.SS. potranno promuovere iniziative, nonché richiedere incontri con l'azienda, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Annualmente, di norma nell'ultimo trimestre, l'azienda e le RSA si incontreranno, congiuntamente al rappresentante dei lavoratori per salute e la sicurezza, per verificare l'applicazione delle norme in tema di salute e sicurezza, le variazioni intervenute nell'ambiente di lavoro e gli eventuali provvedimenti da adottarsi.

Art. 12 Orario di lavoro e flessibile
L'orario di lavoro è così ripartito: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,40; nel giorno di venerdì l'orario sarà continuato dalle ore 8,30 alle ore 13,20, senza intervallo.
La società riconosce la flessibilità degli orari di ingresso per il personale nella seguente misura: al mattino dalle ore 8.30 alle ore 9.00, al pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 14,15 con recupero nella stessa giornata o in quella successiva.
Vista la natura del lavoro svolto, che non permette sempre di interrompere il lavoro agli orari definiti, l'ora per la pausa pranzo (13,00-14,00) costituisce periodo nel quale il lavoratore ha facoltà di recuperare i 30 minuti di flessibilità dell'orario di ingresso. Resta inteso che la pausa pranzo minima di cui il lavoratore usufruisce è di 30 minuti.
Non rientra nella flessibilità, per la particolare natura della sua mansione, l'addetto del centralino. Per i lavoratori pendolari potranno essere concordati con l'azienda periodi di flessibilità maggiori dei 30 minuti per l'orario di entrata.
Il lavoratore potrà richiedere di recuperare entro i 15 giorni successivi il monte ore di lavoro straordinario maturato e autorizzato nel corso del mese precedente, nonché le eventuali ore di permesso richieste in conto recupero.

Art. 16 Copertura assicurativa
La polizza relativa alla copertura assicurativa per rischi professionali stipulata a favore dei dipendenti comprende i seguenti casi:
- invalidità permanente: corresponsione di un risarcimento pari a 7 volte lo stipendio lordo annuo aumentabile fino al doppio in caso di responsabilità della contraente ed a seguito della misura determinata dall'Autorità Giudiziaria;
- morte: corresponsione di un'indennità pari a 5 annualità lorde aumentabili fino al doppio in caso di responsabilità della contraente ed a seguito della determinazione dell'Autorità Giudiziaria;
- la suddetta copertura vale anche per il rischio volo, nelle misure e modalità sopra precisate.
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