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Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche


Pubblicata in Gazzetta ufiiciale dell'Unione Europea n. L 396 del 30/12/2006, pag. 850-856

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Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, p.850,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2, p.850,
considerando quanto segue:
Tenuto conto dell’adozione del regolamento (CE) n. 1907/20061, p.851, la direttiva 67/548/CEE 2, p.851 dovrebbe essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche dovrebbero essere soppresse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:
1) all’articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere a), b) e c);
2) all’articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse le lettere c), d), f) e g);
3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Sperimentazione e valutazione delle proprietà delle sostanze
I test relativi alle sostanze realizzati nell’ambito della presente direttiva sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche*.
4) l’articolo 5 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e dei criteri di cui all’allegato VI della presente direttiva e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l’applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano fino al momento dell’inserimento della sostanza nell’allegato I o sino al momento in cui è adottata, secondo la procedura di cui all’articolo 29, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.»;
5) gli articoli da 7 a 15 sono soppressi;
6) l’articolo 16 è soppresso;
7) gli articoli da 17 a 20 sono soppressi;
8) l’articolo 27 è soppresso;
9) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Riferimenti
I riferimenti agli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII della presente direttiva sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti allegati VI, VII, VIII, IX, X e XI del regolamento (CE) n. 1907/2006.»;
10) l’allegato V è soppresso;
11) l’allegato VI è modificato come segue:
a) ai punti 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 e 9.5 del presente allegato, le parole «allegato V» e «allegato V della presente direttiva» sono sostituite dalle parole «regolamento della Commissione sui metodi di prova di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006»;
b) il punto 1.6.1, lettera a), è sostituto dal seguente:
«a) per le sostanze per le quali occorre fornire le informazioni specificate negli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la maggior parte dei dati necessari per la classificazione e l’etichettatura è contenuta nel “fascicolo di base”. Tale classificazione ed etichettatura verranno rivedute, se necessario, quando saranno disponibili nuove informazioni [allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006];»
c) al punto 5.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I criteri descritti in appresso derivano direttamente dai metodi di prova stabiliti nel regolamento della Commissione sui metodi di prova di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, per quanto ivi citati. I metodi di prova richiesti per il “fascicolo di base” di cui agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono limitati, pertanto le informazioni che forniscono possono risultare insufficienti per una classificazione adeguata, per la quale sarebbe invece necessario disporre di ulteriori dati ottenuti dagli allegati IX o X del regolamento (CE) n. 1907/2006 o da altri studi equivalenti. Inoltre, le sostanze classificate possono essere oggetto di revisione alla luce di nuovi dati.»;
d) al punto 5.2.1.2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Tali ulteriori prove scientifiche dovrebbero normalmente basarsi sugli studi di cui
all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1907/2006, o su studi di equivalente valore e possono comprendere tra l’altro:»;
12) gli allegati VIIA, VIIB, VIIC, VIID e VIII sono soppressi.

Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° giugno 2008.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° giugno 2008.
Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l’articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Il presidente
M. VANHANEN

 


Note

1, p.  850 GU C 294 del 25.11.2005, pag. 38.
2, p. 850 Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 2005 (GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 440), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU C 276 E del 14.11.2006, pag. 252) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
1, p.  851 Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
2, p. 851 GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).
* GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.»;


 

 

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