Protocollo d’intesa per il coordinamento in Campania degli interventi in materia di tutela, salute e sicurezza sul lavoro, concluso il 26 gennaio 2007 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Campania

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
e
Il Presidente della Regione Campania

PREMESSO

- che l’art. 117, comma 3, della Costituzione nel testo risultante per effetto delle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 3/2001, attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, riservando la determinazione di principi fondamentali alla legislazione dello Stato;
- che il decreto legislativo 626/94, e successive modifiche e integrazioni, ha attribuito alle Regioni, nonché alle Direzioni provinciali del lavoro e ad altri soggetti, compiti di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- che lo stesso decreto ha previsto l’istituzione dei Comitati regionali di coordinamento, presieduti dal Presidente della Giunta regionale con l’obiettivo di realizzare sul territorio l’uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e il necessario raccordo con la Commissione consultiva permanente;
- che l’Accordo sancito nella Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 21 dicembre 2000, pone in capo ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il coordinamento regionale delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, all’assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed all’emersione del lavoro irregolare;
- che il Decreto Legislativo n. 124/2004, prevede una organica riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro, in attuazione della delega legislativa di cui all’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, con particolare riferimento all’organizzazione complessiva e al coordinamento dell’attività ispettiva, affidata alla Direzione Regionale del Lavoro, di tutti gli organismi competenti in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di quelli impegnati sul territorio in azioni di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, per profili diversi da quelli di ordine e sicurezza sociale;
- che la legge 248/2006 di conversione del decreto legge 223/06 (c.d. decreto Bersani), all’art. 36 bis introduce una serie di misure urgenti, dirette a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- che la legge 296/2007 (legge finanziaria 2007) introduce nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

PREMESSO altresì

- che la Regione Campania, nell’ambito dei propri piani di prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, assume come obiettivi generali della propria programmazione di settore l’integrazione delle strategie del sistema dei servizi pubblici territoriali di prevenzione con le politiche delle altre istituzioni competenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e con quelle delle parti sociali;
- che con delibera di Giunta regionale del 6 agosto 2004, n. 1537, è stato approvato, tra gli altri, un Protocollo d’intesa tra l’Assessorato ai LL.PP., del Lavoro e Formazione professionale, e i Comitati Paritetici Territoriali, che prevede interventi orientati ad assicurare un puntuale rispetto degli obblighi a carico di ciascun soggetto responsabile, allo scopo di garantire elevati livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro ed in particolare nei cantieri temporanei e mobili di cui al D. Lgs n. 494/96;

CONSIDERATO

- che gli infortuni sul lavoro, con elevata frequenza di casi mortali e di gravissima invalidità, rappresentano, purtroppo, nella Regione Campania un fenomeno socialmente ed umanamente grave;
- che tale fenomeno presenta forti interconnessioni con forme di lavoro irregolare e sommerso - di per sé stessi elementi distorsivi per l’economia del mezzogiorno, in conseguenza dell’elevato tasso di evasione contributiva e fiscale - che si accompagnano alla mancata adozione delle misure previste a tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- che l’obiettivo comune è quello di far diminuire sempre più il numero degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- che ai fini della garanzia e del rafforzamento della salvaguardia della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori é necessario promuovere interventi e azioni specifiche per assicurare in Campania un efficace coordinamento sul territorio degli interventi di controllo e vigilanza, cui affiancare azioni mirate di prevenzione e di promozione;

RITENUTO

- opportuno definire con il concorso delle parti sociali regole condivise dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dalla Regione Campania per l’organizzazione di azioni comuni nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Tutto ciò premesso e considerato, stipulano il seguente 

Protocollo d’intesa per il coordinamento in Campania degli interventi in materia di tutela, salute e sicurezza sul lavoro

tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Campania

Articolo 1 (Oggetto del Protocollo)

Il presente Protocollo disciplina le azioni coordinate del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Regione Campania, volte a:
a) formulare un piano annuale di attività comuni e di progetti operativi al fine di assicurare il coordinamento delle diverse competenze pubbliche istituzionali;
b) favorire il raccordo dei dati e delle informazioni tratti dalle banche dati esistenti e/o acquisiti per i rispettivi ruoli e competenze, valutando la possibile implementazione e messa a regime di un software comune ai vari enti, per l’analisi, interpretazione e valutazione in tempo reale dei dati complessivi e delle loro relazioni;
c) intraprendere ogni utile iniziativa nel rispetto delle procedure di legge e di contratto finalizzata al potenziamento degli organici ispettivi, ciascuno per l’ambito di rispettiva competenza;
d) istituire per l’elaborazione, l’attuazione ed il monitoraggio delle fasi attuative di tale programma di collaborazione, un organismo paritetico di coordinamento in ambito regionale e relativo comitato tecnico;
e) predisporre, tenuto conto della più ampia programmazione formativa prevista negli ambiti di rispettiva competenza, azioni/interventi di carattere formativo, assicurando livelli di qualità dell’offerta formativa complessiva, intesa come processo continuativo volto a seguire le modifiche e le innovazioni dei sistemi produttivi.

Articolo 2 (Piano annuale di attività comuni e sistemi informativi)

1. Le parti concordano sull’opportunità di sviluppare le intese e gli accordi in ambito regionale per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. In un’ottica di coordinamento le parti, nel rispetto delle proprie competenze, si impegnano a dare corso alla pianificazione annuale operata in sede di Cabina di regia di cui al successivo articolo 4.
3. Le azioni coordinate di cui al comma 2, si concretano anche nell’acquisizione, reciproca comunicazione e valutazione congiunta dei flussi informativi disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Le parti convengono che, al fine di coordinare le attività di vigilanza, si intensifichi lo scambio delle informazioni disponibili, rendendo omogenea la rilevazione e la raccolta dei dati dell’ attività ispettiva con modelli integrati e condivisi.

Articolo 3 (Potenziamento del personale ispettivo)

1. Le parti ritengono che l’attivazione di forme di coordinamento, ai vari livelli territoriali, dovrebbe condurre ad un uso razionale ed efficiente delle risorse disponibili nelle amministrazioni e negli enti istituzionalmente deputati e ad una tendenziale riduzione delle carenze in termini di risorse umane e strumentali. Le parti convengono tuttavia che la particolare situazione di emergenza presente nel territorio campano imponga interventi di carattere straordinario finalizzati alla copertura delle vacanze in organico.
2. Le parti, allo scopo di incrementare il numero degli ispettori assegnati sul territorio regionale campano da adibire ad attività di vigilanza, si impegnano ad utilizzare tutti gli istituti di legge e di contratto nel rispetto delle procedure e dei criteri generali previsti dai rispettivi CC.CC.NN.LL.

Articolo 4 (Organismo paritetico di coordinamento)

1. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Campania concordano, in attesa della emanazione del testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro, sulla opportunità di istituire, per l’intera durata dell’accordo ed in via sperimentale, una Cabina di regia per il coordinamento interistituzionale in Campania degli interventi in materia di tutela, sicurezza e salute sul lavoro.
2. La Cabina di regia è composta in modo paritetico dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale o da un suo delegato, dal Presidente della Regione Campania o da un suo delegato, con segreteria presso la Presidenza della Regione Campania, e ferme restando le competenze degli organismi preposti, svolge i seguenti compiti:
a) conviene, con riferimento al territorio regionale, indirizzi, obiettivi strategici, settori prioritari di intervento, secondo un piano annuale di comuni attività e progetti operativi, nella materia della tutela e sicurezza del lavoro;
b) promuove, con cadenza almeno annuale, le iniziative, comuni a tutti i soggetti ivi rappresentati, mirate all’interscambio di informazioni e all’attività di formazione e informazione;
c) individua le necessità e formula le relative proposte di utilizzo di risorse agli organismi competenti ai fini dell’attuazione di quanto previsto nei precedenti punti a) e b).

3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto al precedente comma lettere a) e b), la Cabina di regia si avvale di un apposito comitato tecnico, di cui determina la composizione.

Articolo 5 (Attività di formazione e informazione preventiva)

1. Allo scopo di accrescere una diffusa cultura della prevenzione e della sicurezza, le parti concordano sul valore strategico della promozione della cultura e delle campagne di prevenzione.
2. In tal senso esse si impegnano a programmare, nell’ambito di una strategia coordinata che preveda anche il coinvolgimento delle Parti sociali, interventi finalizzati alla diffusione delle conoscenze delle problematiche della sicurezza e della prevenzione sia nel mondo del lavoro, rivolti in particolare alle piccole e medie imprese, sia in quello delle scuole di ogni grado e nei corsi di formazione professionale, sia nella società civile per migliorare la capacità di lavorare in sicurezza.
3. Le parti, tenuto conto di quanto previsto nell’art. 1, lett. e), concordano inoltre di sviluppare iniziative congiunte a sostegno della formazione e dell’aggiornamento di quanti sono impegnati nel settore della sicurezza, privilegiando:
a) l’analisi e lo sviluppo di modelli operativi integrati di controllo del territorio;
b) l’aggiornamento professionale nelle materie di interesse comune;
c) l’analisi dei fenomeni e della progettazione degli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Articolo 6 (Misure sperimentali di razionalizzazione)

1. Al fine di conferire maggiore incisività ed efficacia all’attività ispettiva svolta dai competenti servizi delle AA.SS.LL. campane e nelle more del potenziamento effettivo degli apparati ispettivi deputati alla vigilanza sui luoghi di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL, la Regione Campania si impegna entro un mese dalla data della stipula del presente atto ad emanare specifici atti aventi ad oggetto, senza pregiudizio della personalità giuridica pubblica e l’autonomia imprenditoriale delle aziende sanitarie locali e ferma restando l’attuale disciplina sulla organizzazione dei Servizi di Igiene e Medicina del Lavoro (S.I.M.L.) e di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (S.P.S.A.L.) dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., la previsione di strutture di coordinamento a carattere provinciale.
2. La proposta di cui al comma 1 prevede che per la durata del Protocollo e a titolo sperimentale, come modalità operativa il coordinamento con competenza territoriale provinciale dei Servizi S.I.M.L. e S.P.S.A.L. dei Dipartimenti di Prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene attribuito al Direttore del Dipartimento di Prevenzione di ogni capoluogo di provincia della Regione Campania.
3. Il coordinamento anche sulla base del programma annualmente stabilito dalla Cabina di regia di cui all’articolo 4 ha il compito di programmare, monitorare ed individuare le priorità delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle A.S.L. provinciali e riferisce ogni semestre i risultati della propria attività all’Assessore Regionale alla Sanità.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza del presente Protocollo per discutere l’eventuale rinnovo.
3. Le parti potranno in qualsiasi momento proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni al presente atto, anche tenuto conto della evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento.
4. Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione generale per l’attività ispettiva - e alla Regione Campania – Presidenza della Giunta Regionale – spetta concordare ogni determinazione relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Protocollo.

Napoli, 26 gennaio 2007

Cesare Damiano  Antonio Bassolino
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  Presidente della Regione Campania