Cassazione Civile, Sez. Tributaria, 03 novembre 2011, n. 22860 - Sanzioni per ipotesi di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori


 


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Francesco Terrusi.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Tommaso Basile.

 

- Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.


“G. B. si è vittoriosamente opposto, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Benevento, a un atto di revoca di credito d’imposta relativo all’anno 1998; la commissione tributaria regionale della Campania, andando di contrario avviso, ha accolto l’appello dell’agenzia delle entrate con sentenza n. 178/46/08, resa pubblica il 14.11.2008, motivando che l’art. 4, comma 7 , della legge n. 449/97, posto a base della decisione favorevole di primo grado, sia inapplicabile, in quanto attinente a violazioni della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro, non anche, invece, come nella specie, a riscontrate violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;


avverso questa sentenza B. propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi (la parte intimata non si è costituita), il primo dei quali deducente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 36C, n. 4, c.p.c., per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., e il secondo violazione e salsa applicazione dell’art. 4, 7° co, cit.
Il primo morivo appare inammissibile, vuoi perché concluso da quesito di diritto inidoneo, siccome formulato con astratta e circolare parafrasi della norma di legge, senza diretto riferimento alle risultanze di causa (per la necessità di un idoneo quesito anche quando il motivo si fondi sulla inosservanza di norme processuali, cfr. Cass 2009/4329), vuoi perché privo, in ogni caso (ove anche si segua la contraria tesi v. Cass. 2009/20614), di autosufficienza, non essendo riportate negli esatti termini - del primo, come pure del secondo grado di giudizio - sebbene solo per generico riassunto, le deduzioni sulle quali la pronuncia sarebbe stata omessa (Cass. 2009/23066; Cass. 2010/10605);


Il secondo motivo, concluso da quesito di diritto idoneo, sottendendo la tesi che la revoca del beneficio presuppone sempre che siano state irrogate sanzioni di importo superiore alla soglia stabilita dall’art. 4, 7° co., della legge 449/97, appare manifestamente infondato, dal momento che il giudice tributario ha accertato che, nella specie, furono irrogate sanzioni per “ipotesi di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori”, in relazione alle quali la disposizione appena citata prevede la revoca delle agevolazioni sic et simpliciter, indipendentemente dall’entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni formali. Il che appare altresì conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro;
Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronuncia di manifesta infondatezza.


- che il collegio interamente condivide le considerazioni di cui alla svolta relazione

P.Q.M.



la Corte rigetta il ricorso.



Depositata in Cancelleria il 03.11.2011