CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI DEL P.M.:

per l'imputato ES. H.: condanna alla pena complessiva di anni 16 mesi 6 di reclusione così determinati:
riconosciuta la continuazione tra i reati contestati, ritenuto più grave il reato di omicidio doloso:
• p.b.: anni 21
• ridotta ad anni 16 per l'art. 62 n. 6 cp, ridotta ad anni 11 per la concessione delle attenuanti generiche ex 62 bis cp
• aumentata ad anni 15 per la continuazione interna ( 8 mesi per i singoli omicidi, aumentata ad anni 16 per la continuazione con il reato di cui all'art. 437 cp,
• aumentata ad anni 16 e mesi 6 per la continuazione con il reato di cui all'art. 423 cp.

per gli imputati PU. M. - PR. G. - SA. R. -CAF. C. :
riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cp sub valente rispetto alle aggravanti contestate, condanna alla pena complessiva di anni 13 e mesi 6 così determinata:
• anni 9 per reato di omicidio così determinata:
• p.b anni 4, aumentata per l'art. 61 n. 3 cp ad anni 5 e mesi 4, aumentata ad anni 9 per l'art. 589 c. 4 cp;
• per il reato di cui all'art. 437 c. 2 cp: anni 3
• per il reato di cui all'art. 449 cp: anni 1 mesi 2, aumentata ad anni 1 mesi 6 per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cp

per l'imputato MO. D.: concesse le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis cp ritenute equivalenti alle aggravanti, condanna alla pena complessiva di anni 9 di reclusione così determinata:
• per l'omicidio colposo aggravato: anni 6 così determinata:
• p.b. anni 4, aumentata ad anni 6 ex art. 589 c.4 cp
• per il reato di cui all'art. 437: anni 2,
• per il reato di cui all'art. 449: anni 1

con riferimento all'Ente condanna
alla sanzione pecuniaria individuata in 1 milione e 500 mila €;
alle sanzioni interdittive: esclusione da agevolazioni, contributi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicità dei propri beni per il periodo di anni 1
• alla pubblicazione della sentenza di condanna a cura della cancelleria e a spese dell'ente sui quotidiani di maggiore diffusione nazionale e nel comune in cui ha sede l'ente
• alla confisca del profitto del reato individuato in 800 mila €;

con richiesta di trasmissione degli atti per procedere per il reato di falsa testimonianza: nei confronti di KR., FER. e LI., nonché per i reati di cui agli artt. 437, 449, 589 nei confronti di QU. B..



CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI:

1. REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta-Regionale pro tempore Roberto COTA assistita dall'Avv. Cosimo MAGGIORE:

affermare la penale responsabilità di Herald Es., PU. Marco, PR. Gerald, MO. Daniele, SA. Raffaele, CAF. Cosimo in ordine ai reati loro ascritti ed irrogare le pene di legge.
Condannare gli imputati, ai sensi dell'art. 539 comma 2 c.p.p., immediatamente a risarcire il danno quanto meno nella misura che può ritenersi accertata già in corso di causa pari a € 6.173.299.00 dei quali € 173.299,08 per il danno patrimoniale ed € 6.000.000,00 per il danno non patrimoniale e provvedere a liquidarlo, volendo concedere una provvisionale immediatamente esecutiva di pari misura, o di quell'altra misura meglio vista, in ragione dell'impiego pubblico, sociale ed assistenziale-sanitario del richiesto risarcimento", rimettendo per la parte non provata la determinazione a separato giudizio civile.
In subordine, condannare gli imputati al risarcimento del danno rimettendo le parti davanti al giudice civile per la loro quantificazione.
Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., condannare gli imputati in solido fra loro al pagamento delle spese processuali di costituzione, assistenza e rappresentanza in favore della parte civile, come da nota allegata.


2. PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente della Giunta-legale rappresentante, dr. Antonino Saitta.
Assistita dall'Avv. Alberto MITTONE del Foro di Torino:

dichiarare la penale responsabilità degli imputati Herald ES., Marco PU., Gerald PR., Daniele MO., Raffaele SA., Cosimo CAF. con riferimento ai reati di cui all'imputazione, condannarlo alle pene di legge e conseguentemente dichiararli tenuti al risarcimento danni tutti patiti dalla parte civile in conseguenza dei fatti di causa che si indicano nella misura di Euro 1.500.000,00 con provvisionale immediatamente esecutiva di importo pari ad Euro 500.000,00
Tali somme verranno destinate dall'Ente ad iniziative per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per la promozione dell'occupazione sul proprio territorio.
In subordine, gli imputati siano tenuti al risarcimento dei danni da liquidarsi avanti al Giudice civile per la quantificazione.
Voglia altresì condannare gli imputati in solido fra loro al pagamento delle spese di rappresentanza e assistenza della costituita parte civile, come da nota a parte.

3. COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco-legale rappresentante, dr. Sergio Chiamparino.
assistito dall'Avv. Donatella SPINELLI

dichiarare gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e condannarli alle pene di legge .
condannare i medesimi imputati, in via solidale, al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in via equitativa, in €. 50.000,00.

Condannare altresì gli imputati, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato in via equitativa, in un importo pari ad €. 1.500.000,00 o nella diversa somma che il Giudice vorrà determinare ai sensi dell'art. 1226 cc.

In subordine, condannare gli imputati al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in sede civile.
Assegnare a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di €. 500.000,00.
Condannare conclusivamente gli imputati al pagamento, in solido, delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile come da separata nota.

4. FIM-CISL, in persona del segretario generale-legale rappresentante, CHA. Claudio , assistita dall'Avv. Roberto LA MACCHIA:


dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e morali in favore dell'Organizzazione Sindacale FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI FIM - CISL Provinciale di Torino, in persona del Segretario Generale pro-tempore, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 100.000,00,
Condannare, in ogni caso, gli imputati, in solido fra loro ed alla THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 50.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio,come da separata nota

5. FIOM-CGIL in persona del segretario generale-legale rappresentante, Airaudo Giorgio, assistita dall'Avv. Elena POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore dell'Organizzazione Sindacale FEDERAZIONE IMPIEGATI E OPERAI METALLURGICI FIOM - CGIL Provinciale di Torino, in persona del Segretario Generale pro-tempore, da liquidarsi in via equitativa, comunque in misura non inferiore ad € 150.000,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1 ° comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi, somma che la parte civile si impegna a destinare per dare vita e finanziare progetti formativi rivolti ai lavoratori, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei metalmeccanici, attraverso iniziative formative qualificate, e da individuarsi congiuntamente alle altre sigle sindacali FIOM- CGIL e UILM-UIL, con l'obiettivo di formare, preparare e sensibilizzare lavoratori, RSU e RLS alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di €75.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

6. UIL - UILM, in persona del segretario provinciale-legale rappresentante, Peverati Maurizio rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo POZZA:

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, pertanto, gli imputati medesimi, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore dell'Organizzazione Sindacale UIL - UILM di Torino, in persona del Segretario pro tempore , da liquidarsi in via equitativa, comunque in misura non inferiore ad € 150.000,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1° comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi, somma che la parte civile si impegna a destinare per dare vita e finanziare progetti formativi rivolti ai lavoratori, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei metalmeccanici, attraverso iniziative formative qualificate, e da individuarsi congiuntamente alle altre sigle sindacali FIOM-CGIL e FIM-CISL, con l'obiettivo di formare, preparare e sensibilizzare lavoratori, RSU e SLS alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p. per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, gli imputati, in solido fra loro ed alla THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di €. 75.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore delle parti civile costituite, delle spese di costituzione in giudizio, come da separate note.


7. FEDERAZIONE LAVORATORI METALMECCANICI UNITI, in persona del segretario-legale rappresentante, Tiboni Piergiorgio rappresentata e difesa dall'Avv. Simone VALLESE

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e , conseguentemente, condannarli alle spese di legge;
condannare, conseguentemente , gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore dell'organizzazione Sindacale FLMU Uniti -CU.B, da liquidarsi in via equitativa, comunque in misura non inferiore ad € 150.000,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540 comma I c.p.p., stante la sussistenza di giustificati motivi, somma che la parte civile si impegna a destinare per dare vita e finanziare progetti formativi rivolti ai lavoratori, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dei metalmeccanici, attraverso iniziative formative qualificate, con l'obiettivo di formare, preparare e sensibilizzare lavoratori, RSU e RIS alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
Condannare, in subordine, ex art. 539 comma II c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, gli imputati, in solido fra loro ed alla THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio , al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale esecutiva nonostante gravame,che si suggerisce nella misura di € 75.000,00.
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.



8. ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA-MOVIMENTO PER LA SALUTE- ONLUS, in persona del Vice Presidente -legale rappresentante, Fulvio Aurora, assistita dall'Avv. Stefania Maria AGAGLIATE:

affermare la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati a loro ascritti e condannarli alle pene ritenute di giustizia.
Condannarli in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. con sentenza esecutiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali:
Danni patrimoniali per le negative conseguenze di carattere economico che la citata parte civile ha subito per gli accertamenti, per i tentativi di contenimento delle conseguenze degli illeciti, per la refusione dei costi delle onerose attività tecniche di indagini e per le attività tutte descritte nella scheda di identità allegata all'atto di costituzione di parte civile.
Danni non patrimoniali derivanti dalle lesioni all'interesse collettivo che forma la ragione stessa dell'esistenza della costituita parte civile a tutela della salute e della vita delle persone che hanno lavorato presso lo stabilimento Thyssenkrupp di Torino, e costituiti dal danno morale e dal danno di immagine derivante dal discredito che ha subito l'Associazione Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute. Il risarcimento viene chiesto in solido, in via equitativa, nella misura di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per i danni patrimoniali e di € 100.000,00 (centomila/00) per i danni non patrimoniali, contro tutti gli imputati e il responsabile civile in persona del suo legale rappresentante pro tempore per un totale di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data dei fatti di cui al capo di imputazione all'effettivo saldo e/o in quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata condannare gli imputati in solido tra loro e il responsabile civile all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della costituita parte civile da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando nel frattempo alla stessa parte civile a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva la somma di € 100.000,00 ( centomila/00) e/o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, atteso la gravità delle condotte illecite contestate e il grave pregiudizio all'immagine subito dalla parte civile.
A tale riguardo si precisa che il risarcimento sarà impiegato con vincolo specifico al conseguimento della salubrità dell'ambiente, alla tutela ed alla promozione del diritto alla salute, nonché all'informazione ed alla formazione delle professionalità all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, attraverso la realizzazione di ricerche e progetti a ciò finalizzati.
Condannare inoltre tutti gli imputati in solido tra loro e con il responsabile civile alla refusione della spese processuali e di patrocinio legale con distrazione delle stesse a favore del difensore come da nota che si deposita. Risarcimento con condanna esecutiva.
Ordinarsi ex art. 543 c.p.p. la pubblicazione dell'emananda sentenza a spese degli imputati e del responsabile civile, in via solidale tra loro, una sola volta sui quotidiani "La Stampa", " La Repubblica".

9. CH. G. difeso dall'Avv. Vittorio ROSSINI.

affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro ascritti nei capi di imputazione A), C) ed E) e condannarli alla pena di legge, nonché, ai sensi dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2055 cc, in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni tutti arrecati alla parte civile dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva stante la precaria condizione economica della parte civile e la gravità del danno subito.
In relazione al capo A), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor G. CH. quantificati in Euro 130.000,00, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
- in relazione ai capi C) ed E), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor G. CH., quantificati in Euro 313.791,00, (213.719,00 + 100.000,00) o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva; e così complessivamente la somma di Euro 455.532,62.
In relazione ai capi A), C) ed E), condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., arrecati alla parte civile costituita signor G. CH. quantificati in Euro 11.657,82 oltre ad interessi e rivalutazione, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
in subordine, condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., da liquidarsi in separata sede, assegnando alla parte civile la somma di Euro 230.000,00, a titolo di provvisionale, o altra somma maggiore o minore meglio ritenuta, che vorrà dichiarare provvisoriamente esecutiva considerate le precarie condizioni economiche della parte civile e la gravità del danno subito.
condannare gli imputati, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al pagamento delle spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come da nota allegata

10. T.R. G., difeso dall'Avv. Vittorio ROSSINI

affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro ascritti nei capi di imputazione A), C) ed E) e condannarli alla pena di legge, nonché, ai sensi dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2055 cc, in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni tutti arrecati alla parte civile dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva stante la precaria condizione economica della parte civile e la gravità del danno subito.
in relazione al capo A), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor G. T.R., quantificati in Euro 130.000,00, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
in relazione ai capi C) ed E), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor G. T.R., quantificati in Euro 285.801,00, (185.801,00 + 100.000,00) o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva; - in relazione ai capi A), C) ed E), condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., arrecati alla parte civile costituita signor G. Tre, quantificati in Euro 5.998,59, oltre ad interessi e rivalutazione, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva; e così complessivamente la somma di Euro 421.852,09.
In subordine, condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., da liquidarsi in separata sede, assegnando alla parte civile la somma di Euro 200,000,00, a titolo di provvisionale, o altra somma maggiore o minore meglio ritenuta, che vorrà dichiarare provvisoriamente esecutiva considerate le precarie condizioni economiche della parte civile e la gravità del danno subito.
Condannare gli imputati, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al pagamento delle spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come da nota allegata.

11. C. F.D., difeso dall'Avv. Vittorio ROSSINI
affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro ascritti nei capi di imputazione A), C) ed E) e condannarli alla pena di legge, nonché, ai sensi dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2055 cc, in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni tutti arrecati alla parte civile dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva stante la precaria condizione economica della parte civile e la gravità del danno subito.
in relazione al capo A), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor F.D. C., quantificati in Euro 130.000,00, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
- in relazione ai capi C) ed E), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor F.D. C., quantificati in Euro 159.567,00, (59.567,00 + 100.00,00) o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
e così complessivamente la somma di Euro 295.752,96.
in relazione ai capi A), C) ed E), condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., arrecati alla parte civile costituita signor F.D. C., quantificati in Euro 6.155,71 oltre ad interessi e rivalutazione, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
in subordine, condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., da liquidarsi in separata sede, assegnando alla parte civile la somma di Euro 150.000,00, a titolo di provvisionale, o altra somma maggiore o minore meglio ritenuta, che vorrà dichiarare provvisoriamente esecutiva considerate le precarie condizioni economiche della parte civile e la gravità del danno subito.
condannare gli imputati, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al pagamento delle spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come da nota allegata.

12. S.F. F., difeso dall'Avv. Vittorio ROSSINI

affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro ascritti nei capi di imputazione A), C) ed E) e condannarli alla pena di legge, nonché, ai sensi dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2055 cc, in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni tutti arrecati alla parte civile dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva stante la precaria condizione economica della parte civile e la gravità del danno subito.
in relazione al capo A), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor F. S.F., quantificati in Euro 130.000,00, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
in relazione ai capi C) ed E), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor F. S.F., quantificati in Euro 129.894,00, (29.894,00 + 100.000,00) o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
- in relazione ai capi A), C) ed E), condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., arrecati alla parte civile costituita signor F. S.F., quantificati in Euro 5.962,61, oltre ad interessi e rivalutazione, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
e così complessivamente la somma di Euro 265.856,61.
in subordine, condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., da liquidarsi in separata sede, assegnando alla parte civile la somma di Euro 130.00,00, a titolo di provvisionale, o altra somma maggiore o minore meglio ritenuta, che vorrà dichiarare provvisoriamente esecutiva considerate le precarie condizioni economiche della parte civile e la gravità del danno subito.
condannare gli imputati, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al pagamento delle spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come da nota allegata.

13. R. P., difeso dall'Avv. Vittorio ROSSINI:


affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro ascritti nei capi di imputazione A), C) ed E) e condannarli alla pena di legge, nonché, ai sensi dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2055 ce, in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni tutti arrecati alla parte civile dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva stante la precaria condizione economica della parte civile e la gravità del danno subito.
in relazione al capo A), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor P. R., quantificati in Euro 130.000,00, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
in relazione ai capi C) ed E), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor P. R., quantificati in Euro 208.606,00, (108.606,00 + 100.000,00) o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva; - in relazione ai capi A), C) ed E), condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., arrecati alla parte civile costituita signor P. R., quantificati in Euro 5.635,61, oltre ad interessi e rivalutazione, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva; è così complessivamente la somma di Euro 344.282,72.
in subordine, condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., da liquidarsi in separata sede, assegnando alla parte civile la somma di Euro 170.000,00, a titolo di provvisionale, o altra somma maggiore o minore meglio ritenuta, che vorrà dichiarare provvisoriamente esecutiva considerate le precarie condizioni economiche della parte civile e la gravità del danno subito.
condannare gli imputati, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al pagamento delle spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come da nota allegata.

 


14. B.P. P., difeso dall'Avv. Vittorio ROSSINI


affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro ascritti nei capi di imputazione A), C) ed E) e condannarli alla pena di legge, nonché, ai sensi dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2055 ce, in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni tutti arrecati alla parte civile dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva stante la precaria condizione economica della parte civile e la gravità del danno subito.
- in relazione al capo A), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor P. B.P., quantificati in Euro 130.000,00, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
- in relazione ai capi C) ed E), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor P. B.P., quantificati in Euro 221.165,00, (121.165,00 + 100.000,00) o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
- in relazione ai capi A), C) ed E), condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., arrecati alla parte civile costituita signor P. B.P., quantificati in Euro 7.055,51, oltre ad interessi e rivalutazione, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
e così complessivamente la somma di Euro 358.643,93.
- in subordine, condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., da liquidarsi in separata sede, assegnando alla parte civile la somma di Euro 180.000,00, a titolo di provvisionale, o altra somma maggiore o minore meglio ritenuta, che vorrà dichiarare provvisoriamente esecutiva considerate le precarie condizioni economiche della parte civile e la gravità del danno subito.
- condannare gli imputati, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al pagamento delle spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come da nota allegata.

15. P.S. S. difeso dall'Avv. Vittorio ROSSINI:

affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati a loro ascritti nei capi di imputazione A), C) ed E) e condannarli alla pena di legge, nonché, ai sensi dell'art. 185 c.p. e dell'art. 2055 cc, in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni tutti arrecati alla parte civile dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva stante la precaria condizione economica della parte civile e la gravità del danno subito.
- in relazione al capo A), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor S. P.S., quantificati in Euro 130.000,00, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
- in relazione ai capi C) ed E), condannare gli imputati in solido con il responsabile civile costituito, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla parte civile costituita signor S. P.S., quantificati in Euro 315.296,00, (215.296,00 + 100.000,00)o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
- in relazione ai capi A), C) ed E), condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., arrecati alla parte civile costituita signor S. P.S., quantificati in Euro 7.353,50 oltre ad interessi e rivalutazione, o in ogni altra somma, maggiore o minore, meglio ritenuta, dichiarando la condanna provvisoriamente esecutiva;
e così complessivamente la somma di Euro 452.918,95.
- in subordine, condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., da liquidarsi in separata sede, assegnando alla parte civile la somma di Euro 230.000,00, a titolo di provvisionale, o altra somma maggiore o minore meglio ritenuta, che vorrà dichiarare provvisoriamente esecutiva considerate le precarie condizioni economiche della parte civile e la gravità del danno subito.
Inoltre, condannare gli imputati, in solido con il responsabile civile, ex art. 538 comma 3 c.p.p., al pagamento delle spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come da nota allegata

16. P.G., parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Elena POLI:

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ai capi A, C ed E del decreto che ha disposto il giudizio e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, dei danni tutti, non patrimoniali e morali, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in via equitativa, nelle misure che si propongono come segue
con riferimento ai fatti di reato contestati agli imputati al capo A, del decreto che ha disposto il giudizio, in misura non inferiore ad € 128.999,90, quantificazione cui si è pervenuti in considerazione del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio per il lavoratori all'interno dell'azienda (e così € 6.000 mensili per il periodo giugno 2006-maggio 2007 ed € 10.000 mensili per il periodo giugno 2007- 6 dicembre 2007);
con riferimento ai fatti di reato contestati agli imputati ai capi C ed E del decreto che ha disposto il giudizio, in misura pari a Euro 49.481,00
e così complessivamente : Euro 178.480,00
con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi;
condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 80.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

17. DI. F. R.; costituito in data 23 luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI


accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, con riferimento ai fatti di reato contestati agli imputati in relazione all'art. 437 c.p. nella somma di Euro 128.999,90 con riferimento ai fatti di reato contestati agli imputati ai sensi degli artt. 423, 61 n. 3 e 449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p. in Euro 69.723,00, e così complessivamente Euro 198.722,90.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540, I° comma, c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 90.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatali.

18. BO. A. costituito con il patrocinio dell'Avv. Mario BERTOLINO:

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per il reato di cui agli art. 110, 437 commi 1 e 2 c.p. loro ascritto a capo A) della rubrica e, conseguentemente condannarli alle pene di legge.
Condannare gli imputati in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore del sig. BO. A. da liquidarsi in via equitativa , comunque in misura non inferiore ad € 300.000,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540 comma 1 c.p.p.
In subordine, ex art. 539 comma 2 c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, condannare gli imputati in solido tra loro al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, che si suggerisce nella misura di € 150.000,00.
Condannare tutti gli imputati in solido tra loro al rimborso, in favore della parte civile costituita delle spese di costituzione in giudizio come da separata nota.

19. ANDR. G. costituito in data 15 gennaio 2009 con l'Avv. Sergio BONETTO


accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatali.

20. AF. S., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI

accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati per l'intero nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

21. ZN. A. costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI
accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.


22. VR. A., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI
accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati per l'intero nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari


23. VR. R., costituito in data 1° luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI
accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.



24. PS. M., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI

accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

25. PR. B., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI


accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati per l'intero nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

26. BH. G., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI


accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatali.

27. AC. F., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Mariagrazia NAPOLI

accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatali.


28. PA. G..
29. LD. G.L.
30.LR. R. parti civili costituite con il patrocinio dell'Avv. Massimo POZZA

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, pertanto, gli imputati medesimi, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore delle parti civili costituite LD. G.L.,LR. R., PA. G. , da liquidarsi in via equitativa, comunque in misura non inferiore ad € 128.999,90 per ciascuna parte e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi
Condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p. per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, gli imputati, in solido fra loro ed alla THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parti civili costituite di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di €. 60.000,00 per ciascuna;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore delle parti civile costituite, delle spese di costituzione in giudizio, come da separate note.

31. D'A. M. assistito dall'Avv. Roberto LA MACCHIA:


dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge; condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 128.999,90, quantificazione cui si è pervenuti in considerazione del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio per il lavoratori all'interno dell'azienda (e così € 6.000 mensili per il periodo giugno 2006-maggio 2007 ed € 10.000 mensili per il periodo giugno 2007- 6 dicembre 2007);
Munire il capo della sentenza della clausola della provvisoria esecutorietà, ex art. 540, comma 1 c.p.p., stanti le particolari condizioni di sofferenza cui è stato sottoposto il lavoratore dopo il fatto di reato, con la messa in CIG a zero ore e con i pesanti tentativi di ThyssenKrupp di condizionare l'andamento del presente processo e di spingere le parti civili a rinunciare alla costituzione;
Condannare, in via subordinata, ex art. 539, comma 2 c.p.p., in caso di mancata concessione della clausola della provvisoria esecutorietà del capo civile della sentenza, ovvero di mancato raggiungimento della prova in relazione alla entità totale del danno, gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 65.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

32. AS. S., parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Roberto LAMACCHIA

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 128.999,90, quantificazione cui si è pervenuti in considerazione del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio per il lavoratori all'interno dell'azienda (e così € 6.000 mensili per il periodo giugno 2006-maggio 2007 ed € 10.000 mensili per il periodo giugno 2007- 6 dicembre 2007);
Munire il capo della sentenza della clausola della provvisoria esecutorietà, ex art. 540, comma 1 c.p.p., stanti le particolari condizioni di sofferenza cui è stato sottoposto il lavoratore dopo il fatto di reato, con la messa in CIG a zero ore e con i pesanti tentativi di ThyssenKrupp di condizionare l'andamento del presente processo e di spingere le parti civili a rinunciare alla costituzione;
Condannare, in via subordinata, ex art. 539, comma 2 c.p.p., in caso di mancata concessione della clausola della provvisoria esecutorietà del capo civile della sentenza, ovvero di mancato raggiungimento della prova in relazione alla entità totale del danno, gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 65.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.


33. BD. S., parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Elena POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 128.999,90, quantificazione cui si è pervenuti in considerazione del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio per il lavoratori all'interno dell'azienda (e così € 6.000 mensili per il periodo giugno 2006-maggio 2007 ed € 10.000 mensili per il periodo giugno 2007- 6 dicembre 2007);
munire il capo della sentenza della clausola della provvisoria esecutorietà, ex art. 540, comma 1 c.p.p., stanti le particolari condizioni di sofferenza cui è stato sottoposto il lavoratore dopo il fatto di reato, con la messa in CIG a zero ore e con i pesanti tentativi di ThyssenKrupp di condizionare l'andamento del presente processo e di spingere le parti civili a rinunciare alla costituzione;
condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 70.000,00;
condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

34. DONA. G. (per il capo A) parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Elena POLI


dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 128.999,90, quantificazione cui si è pervenuti in considerazione del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio per il lavoratori all'interno dell'azienda (e così € 6.000 mensili per il periodo giugno 2006-maggio 2007 ed € 10.000 mensili per il periodo giugno 2007- 6 dicembre 2007);
munire il capo della sentenza della clausola della provvisoria esecutorietà, ex art. 540, comma 1 c.p.p., stanti le particolari condizioni di sofferenza cui è stato sottoposto il lavoratore dopo il fatto di reato, con la messa in CIG a zero ore e con i pesanti tentativi di ThyssenKrupp di condizionare l'andamento del presente processo e di spingere le parti civili a rinunciare alla costituzione;
condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1 ° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 70.000,00;
condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

35. NI. M., parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Elena POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 128.999,90, quantificazione cui si è pervenuti in considerazione del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio per il lavoratori all'interno dell'azienda (e così € 6.000 mensili per il periodo giugno 2006-maggio 2007 ed € 10.000 mensili per il periodo giugno 2007- 6 dicembre 2007);
munire il capo della sentenza della clausola della provvisoria esecutorietà, ex art. 540, comma 1 c.p.p., stanti le particolari condizioni di sofferenza cui è stato sottoposto il lavoratore dopo il fatto di reato, con la messa in CIG a zero ore e con i pesanti tentativi di ThyssenKrupp di condizionare l'andamento del presente processo e di spingere le parti civili a rinunciare alla costituzione;
condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1 ° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 70.000,00;

condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

36. MAR. J., parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Elena POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 128.999,90, quantificazione cui si è pervenuti in considerazione del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio per il lavoratori all'interno dell'azienda (e così € 6.000 mensili per il periodo giugno 2006-maggio 2007 ed € 10.000 mensili per il periodo giugno 2007- 6 dicembre 2007);
munire il capo della sentenza della clausola della provvisoria esecutorietà, ex art. 540, comma 1 c.p.p., stanti le particolari condizioni di sofferenza cui è stato sottoposto il lavoratore dopo il fatto di reato, con la messa in CIG a zero ore e con i pesanti tentativi di ThyssenKrupp di condizionare l'andamento del presente processo e di spingere le parti civili a rinunciare alla costituzione;
condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1 ° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 70.000,00;
condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

37. AR. C., assistito dall' Avv. ELENA POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 128.999,90, quantificazione cui si è pervenuti in considerazione del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio per il lavoratori all'interno dell'azienda (e così € 6.000 mensili per il periodo giugno 2006-maggio 2007 ed € 10.000 mensili per il periodo giugno 2007- 6 dicembre 2007);
munire il capo della sentenza della clausola della provvisoria esecutorietà, ex art. 540, comma 1 c.p.p., stanti le particolari condizioni di sofferenza cui è stato sottoposto il lavoratore dopo il fatto di reato, con la messa in CIG a zero ore e con i pesanti tentativi di ThyssenKrupp di condizionare l'andamento del presente processo e di spingere le parti civili a rinunciare alla costituzione;
condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 70.000,00;
condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della.parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.


38. MS. G., costituito in data 23 luglio 2008 con l'Avv. Sergio BONETTO


accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati per l'intero nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. sussistendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

39. COP. V., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Sergio BONETTO

accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

40. RUS. G., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Sergio BONETTO

accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

41. GD. L., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Sergio BONETTO


accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

42. AM. P.I., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Sergio BONETTO:

accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente danni, da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

43. AF. L., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Sergio BONETTO


accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

44. GRE. P., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Sergio BONETTO

accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati, per l'intero, nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari

45. LC. P.G., costituito in data I° luglio 2008 con l'Avv. Sergio BONETTO

accertarsi la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro ascritti, condannandoli alle pene di legge;
condannare gli imputati tutti, in solido tra loro, nonché in solido con il responsabile civile ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'esponente, danni da determinarsi in via equitativa e perciò indicativamente prospettati per l'intero nella somma di euro 128.999,9.
disporsi la provvisoria esecutività della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540 c.p.p. ricorrendone giustificati motivi;
in linea subordinata, disporsi ex art. 599 c.p.p. provvisionale in misura non inferiore a euro 50.000,00.
Con vittoria di spese ed onorari, come indicati nella nota spese depositata e con distrazione delle stesse in favore degli avvocati anticipatari.

46. GA. S., parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Elena POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ai capi B e D del decreto che ha disposto il giudizio e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore del sig. GA. Sergio, da liquidarsi in via equitativa, nella misura che si propone pari a € 56.513,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi;
Condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 40.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

47. MU. D., parte civile costituita con il patrocinio dell'avv. Elena POLI



dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ai capi B e D del decreto che ha disposto il giudizio e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore del sig. MU. D., da liquidarsi in via equitativa, nella misura che si propone pari a € 73.467,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi;
Condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 50.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.



48. MU. S., parte civile costituita con il patrocinio dell'avv. Elena POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ai capi B e D del decreto che ha disposto il giudizio e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore della sig.ra MU. S., da liquidarsi in via equitativa, da liquidarsi in via equitativa, nella misura che si propone pari a € 73.467,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, I comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi;
Condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 50.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.



49. MU. E. parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Elena POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ai capi B e D del decreto che ha disposto il giudizio e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore della sig.ra MU. E., da liquidarsi in via equitativa, nella misura che si propone pari a € 73.467,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1 ° comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi;
Condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 50.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.

50. PIS. G., parte civile costituita con il patrocinio dell'Avv. Elena POLI

dichiarare la penale responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti ai capi B e D del decreto che ha disposto il giudizio e, conseguentemente, condannarli alle pene di legge;
condannare, conseguentemente, gli imputati, in solido tra loro e con THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al risarcimento dei danni tutti, non patrimoniali e morali in favore della sig.ra PIS. G., da liquidarsi in via equitativa, da liquidarsi in via equitativa, nella misura che si propone pari a € 73.467,00 e con dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex art. 540, 1° comma c.p.p. stante la sussistenza di giustificati motivi;

Condannare, in subordine, ex 539, 2° comma c.p.p., per il caso in cui non si ritenga raggiunta la prova in relazione alla totalità del danno lamentato, o anche per il caso in cui non si ritenga di dichiarare la provvisoria esecutorietà ex art. 540, I° comma c.p.p., gli imputati, in solido fra loro e con la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile civile ritualmente citato e costituito in giudizio, al pagamento in favore della parte civile costituita di una somma, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva nonostante gravame, che si suggerisce nella misura di € 50.000,00;
Condannare, ancora, gli imputati tutti, in solido tra loro e con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al rimborso, in favore della parte civile costituita, delle spese di costituzione in giudizio, come da separata nota.


51. PRI. R. assistito dall'Avv. Emanuele CROZZA

ritenere gli imputati responsabili per i reati loro rispettivamente ascritti e di ogni altro sussistente a danno della predetta parte civile nell'ambito della vicenda di cui al capo di imputazione, Voglia condannare gli stessi alla pena che riterrà di giustizia e, in solido tra loro e con il responsabile civile citato, ex art. 538 III comma c.p.p., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla parte civile a causa ed in conseguenza delle condotte tenute e oggetto del presente giudizio ed in particolare dall'aver cagionato la morte del prossimo congiunto Rosario R. con il quale la parte aveva un forte, risalente e duraturo nel tempo rapporto affettivo, danni da liquidarsi in separato giudizio civile.
Tenuto conto che nel dibattimento è emerso, tramite le testimonianze, i documenti acquisiti, l'esame e la consulenza specialistica del dott. Berruti (qui richiamata), che oltre al danno morale evidenzia il noto "danno da perdita del rapporto parentale", il quale integra il danno esistenziale (anche nei suoi risvolti di sconvolgimento della vita familiare) ed in particolare il "disturbo da lutto complicato integrante il "danno biologico di natura psichica" percentualizzato nel 15%, il danno subito e subendi che risulta pertanto pacificamente ed incontestabilmente provato, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Assise liquidare in favore della parte civile R.PRI. in proprio e anche in veste di legale rappresentante dei figli minori A. PRI. e R. PRI., ed a carico degli imputati in solido tra loro e con il responsabile civile, una provvisionale provvisoriamente esecutiva quantificabile in questa sede in totali Euro 150.000,00, di cui Euro 50.000,00 per tutti i danni subiti e subendi da R.PRI., Euro 50.000,00 per tutti i danni subiti e subendi da A. PRI., Euro 50.000,00 per tutti i danni subiti e subendi da R. PRI., salva completa determinazione in sede civile,. In stretto subordine si chiede che si provveda comunque alla liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva stabilita dall'Ecc.ma Corte d'Assise. Si chiede inoltre che gli imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile citato, vengano condannati al pagamento di tutte le spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come individuate in nota allegata

52. TE. L.., assistito dall'Avv. Emanuele CROZZA:

ritenere gli imputati responsabili per i reati loro rispettivamente ascritti e di ogni altro sussistente a danno della predetta parte civile nell'ambito della vicenda di cui al capo di imputazione, Voglia condannare gli stessi alla pena che riterrà di giustizia e, in solido tra loro e con il responsabile civile citato, ex art. 538 III comma c.p.p., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla parte civile a causa ed in conseguenza delle condotte tenute e oggetto del presente giudizio ed in particolare dall'aver cagionato la morte del prossimo congiunto Rosario R. con il quale la parte aveva un forte, risalente e duraturo nel tempo rapporto affettivo, danni da liquidarsi in separato giudizio civile.
Tenuto conto che nel dibattimento è emerso, tramite le testimonianze, i documenti acquisiti, l'esame e la consulenza specialistica del dott. Berruti (qui richiamata), che oltre al danno morale evidenzia il noto "danno da perdita del rapporto parentale", il quale integra il danno esistenziale (anche nei suoi risvolti di sconvolgimento della vita familiare) ed in particolare il "disturbo da lutto complicato integrante il "danno biologico di natura psichica" percentualizzato nel 15%, il danno subito e subendi che risulta pertanto pacificamente ed incontestabilmente provato, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Assise liquidare in favore della parte civile L. TE. in proprio e anche in veste di legale rappresentante dei figli minori AS.a TE. e I. TE., ed a carico degli imputati in solido tra loro e con il responsabile civile, una provvisionale provvisoriamente esecutiva quantificabile in questa sede in totali Euro 150.000,00, di cui Euro 50.000,00 per tutti i danni subiti e subendi da L. TE., Euro 50.000,00 per tutti i danni subiti e subendi da AS.a TE., Euro 50.000,00 per tutti i danni subiti e subendi da I. TE., salva completa determinazione in sede civile. In stretto subordine si chiede che si provveda comunque alla liquidazione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva stabilita dall'Ecc.ma Corte d'Assise. Si chiede inoltre che gli imputati, in solido tra loro e con il responsabile civile citato, vengano condannati al pagamento di tutte le spese processuali di costituzione assistenza e rappresentanza come da separata nota.