3 Incendio - art. 423 c.p.; art. 449 in relazione all'art. 423 c.p.

Appare qui opportuno - per evitare successivamente inutili ripetizioni -affermare che quello avvenuto nello stabilimento THYSSEN KRUPP AST di Torino il 6 dicembre 2007 è, come elemento oggettivo, un "incendio": non solo secondo il significato comune della parola, ma altresì secondo la definizione giuridica di incendio contenuta nell'art. 423 c.p., come interpretata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa da questa Corte.

Premettendo che il delitto di incendio doloso, nella sistematica del codice penale, è ricompreso nel titolo VI, tra i delitti "contro l'incolumità pubblica", sui quali la Corte si soffermerà anche infra, nella parte dedicata al qui - anche -contestato art. 437 c.p., di particolare interesse nel nostro caso appare la motivazione logico-giuridica esposta dalla Corte di Cassazione nella sentenza -più volte citata dalle parti nel corso della discussione - n. 4981 del 6/2/2004 (riguardante l'incendio avvenuto all'interno della camera iperbarica dell'Istituto Ortopedico "Galeazzi" di Milano), sottolineando anche i richiami ivi contenuti a precedenti sentenze della stessa Corte in materia:
"...si osserva che il delitto di incendio è previsto, nella forma dolosa, dall'art. 423 c.p. ed è sanzionato, nella forma colposa, dall'art. 449 c.p. Si tratta, come è esplicitamente dichiarato nell'intitolazione del titolo 6° del libro 2° del codice, di un delitto di comune pericolo mediante violenza. Com'è noto i delitti contro l'incolumità pubblica si caratterizzano per la loro attitudine ad esporre a rischio la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone...E' altresì noto che, per poter essere qualificato incendio, il fuoco deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento (cfr. Cass., sez. 1°, 27 M. 1995, n. 1802, Dell'Olio; sez. 4°, 26 ottobre 1990, n. 3194, Battista e sez. 4°, 27 M. 1984, n. 6313, Canzani) mentre non è richiesto che il fuoco abbia forza prorompente e distruggitrice (cfr. Cass., sez. 1°, 28 novembre 1990 n. 2660, Andreis).
Il rinvio (implicito) operato dall'art. 449 c.p.p. all'ipotesi prevista dall'art. 423 c.p.p. impone di verificare l'esistenza dei medesimi elementi costitutivi previsti per la fattispecie dolosa che, come è noto, distingue due ipotesi di reato: l'incendio di cosa altrui e l'incendio di cosa propria. Le due ipotesi non differiscono dal punto di vista sanzionatorio, ma tradizionalmente si afferma che, mentre nell'incendio di cosa altrui il pericolo è presunto (reato di pericolo astratto) in quello di cosa propria è richiesto il pericolo effettivo (reato di pericolo concreto)...

Non ignora la Corte che il concetto di pericolo presunto è contestato da una parte della dottrina ma non sembra che la diversa formulazione delle due ipotesi, da parte dell'art. 423 c.p., possa allo stato portare a conclusioni diverse. Del resto la diversità di disciplina tra le due ipotesi previste dall'art. 423 c.p. è stata riconosciuta costituzionalmente legittima dalla Corte Cost. 16 luglio 1979 n. 71 (per est. In Foro it, 1979, 1°, 2823) secondo cui 'le scelte del legislatore erano e rimangono espressione di una discrezionalità che, in quanto riferita a due fattispecie tipiche a costituire le quali è stato preso in considerazione anche il rapporto - di proprietà oppure no - tra l'agente e la cosa incendiata, rendono costituzionalmente non censurabile la differenza di trattamento dell'una rispetto all'altra'....
Per altro verso è proprio il concetto di diffusività che stempera il problema relativo alla configurabilità del pericolo presunto perché se manca questa forza propagatrice del fuoco il reato non è ipotizzabile....
Ciò premesso e ammettendo anche, in via di ipotesi, che debba accertarsi in concreto il pericolo per la pubblica incolumità anche nel caso di incendio di cosa altrui, con la ricostruzione dei ricorrenti si proporrebbe un concetto inaccettabilmente riduttivo del concetto di pericolo per l'incolumità pubblica e di quello, strettamente collegato, di indeterminatezza delle persone esposte al pericolo.
L'indeterminatezza sta a significare che il pericolo si riferisce ad una comunità indistinta; ma non certo che questa comunità non possa essere previamente individuata e delimitata...
In realtà, quando si parla di diffusività, ci si deve riferire alla possibilità che il fuoco, se non immediatamente spento o contenuto, possa attingere una comunità di persone indipendentemente dalla circostanza che questa comunità sia delimitata e non estensibile...
In conclusione: deve ribadirsi che il carattere di diffusività del fuoco deve essere accertato dal giudice di merito in base alle caratteristiche di vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento che costituiscono un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se condotto con criteri non illogici. Se esistono queste caratteristiche è irrilevante che il fuoco abbia un limite oltre il quale non possa estendersi.
L'errore concettuale in cui incorrono i ricorrenti è quello di ritenere che non esiste diffusività, nel caso concreto, perché il fuoco si è propagato e spento in pochi minuti e non aveva la possibilità di estendersi ulteriormente. Ma questo significa soltanto che la tendenza a progredire è stata particolarmente veloce ed aggressiva e che la difficoltà di spegnimento si è rivelata in effetti una vera e propria impossibilità e che il fuoco si è esteso per tutta l'area nella quale, in concreto, poteva estendersi..."

In applicazione dei principi esposti dalla Suprema Corte, si deve affermare che l'incendio verificatosi sulla Linea 5 dello stabilimento THYSSEN KRUPP AST di Torino era caratterizzato "dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento".
Quanto alla "vastità delle proporzioni", si devono richiamare tutte le testimonianze rese e già riportate, da BO., dai lavoratori accorsi nell'immediatezza, dagli altri soccorritori; si deve rimandare alla già citata documentazione fotografica e video in atti, da cui emergono le "tracce" dell'incendio sui muri del corridoio e fin sul soffitto del capannone, oltre che in molte parti dell'impianto: i membri della Corte ne hanno preso anche visione personalmente, essendosi per due volte recati (v. relativi verbali in atti) a visitare l'impianto sotto sequestro. Ecco poi la descrizione - più tecnica e particolareggiata - contenuta nella prima consulenza del P.M., ing. MAR., cui si rimanda riportandone qui alcune frasi:

"Danni sensibili si sono avuti alle linee e quadri elettrici, mentre i danni alla struttura portante e ai macchinari sono meno gravi.
Le fiamme hanno danneggiato i gruppi meccanici della zona di entrata della Linea 5. In particolare, per quanto riguarda la linea Aspo 1, hanno interessato il tratto compreso tra il rullo deflettore e la tavola codacci, mentre con riferimento alla linea Aspo 2 i danni vanno dall'aspo svolgitore fino alla tavola codacci.


Le fiamme hanno anche interessato il carro mobile della sezione di accumulo ingresso forno, situato a quota circa + 4,50 m.


Le fiamme si sono estese alla zona adiacente la Linea 5, in particolare dal lato operatore hanno raggiunto la muratura in mattoni che delimita il reparto, hanno interessato la fossa Aspo 2, i pulpiti di comando locali e un muletto parcheggiato in adiacenza del muro.



I danni risultano estesi fino al motore Aspo 2 e al pannello valvole oleodinamiche Aspo 2, coinvolto parzialmente dalle fiamme. Vi sono anche numerosi cavi e motori elettrici che sono parzialmente fusi.
Le fiamme hanno provocato danni alla carpenteria metallica ed alle macchine comprese nella zona sopra indicata. L'intensità delle fiamme è stata maggiore in basso, mentre verso l'alto si sono propagate con intensità decrescente fino alla quota del carro di accumulo
. "

Anche la "tendenza a progredire" emerge senza possibilità di equivoci dalle testimonianze, in particolare quella di BO. (v.), che descrive delle "piccole fiamme" sulle quali i lavoratori erano intervenuti, senza esito, con gli estintori; "piccole fiamme" - come si vedrà nel dettaglio infra, nella parte dedicata alle "cause immediate" dell'incendio, v. - alimentate originariamente da carta imbevuta di olio (di laminazione, v. infra) e che hanno assunto la vastità (ed anche, nel caso di specie, la "distruttività" dell'incendio: requisito peraltro richiesto da una giurisprudenza minoritaria della Cassazione) sopra indicata quando hanno determinato la "rottura" ovvero lo "sfilamento" (v. infra) di uno - e in rapidissima successione di altri - flessibili contenenti olio idraulico in pressione (v. infra). Olio idraulico in pressione che, come vedremo specificamente infra, ha provocato il cd. "flash-fire" ovvero una istantanea diffusione - analogamente violenta ed aggressiva quale quella indicata nella appena citata sentenza della Cassazione - dell'olio infiammato, con il cd. "effetto torcia"; come tale, impossibile da spegnere prima che tutto l'olio contenuto nell'impianto fosse terminato (v. infra).
Si deve sottolineare, sia sotto il profilo della diffusività sia sotto il profilo della "difficoltà di spegnimento", che, diversamente da quanto accaduto nel caso esaminato dalla sentenza della Cassazione sopra riportata, l'incendio alla Linea 5 è continuato ed è stato poi spento dai Vigili del Fuoco (v. relazione già sopra riportata), tanto che si può affermare che non solo si è verificata, anche nel nostro caso, la succitata "impossibilità" di spegnimento dovuta all'effetto-torcia, ma l'incendio è proseguito sino all'intervento dei Vigili; di più: come già sopra indicato (v.), verso le ore 6 della mattina dello stesso 6/12/2007, mentre erano in corso gli accertamenti, si è sviluppato un secondo incendio (v. sopra), che ha determinato l'evacuazione dei presenti ed un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco.
Secondo incendio, intervenuto a circa 5 ore dal precedente e che costituisce, ad avviso della Corte, un preciso ed incontestabile elemento sia sulla presenza di materiale combustibile (lo si vedrà in dettaglio infra) lungo la Linea 5, sia sulla - oggettiva - difficoltà di accorgersi, da parte dei presenti - impegnati proprio negli accertamenti - di quello che, come sarà infra specificato, viene indicato nel "piano di emergenza" come "principio di incendio" lungo la stessa Linea; tanto che i Vigili del Fuoco hanno evacuato tutti i presenti e solo circa tre ore dopo hanno permesso loro di riprendere gli accertamenti in corso.

In punto "pericolo astratto" ovvero "pericolo concreto", da accertare nelle due ipotesi previste dall'art. 423 c.p., si deve osservare che, nel caso di specie, la LINEA 5 è di proprietà della THYSSEN KRUPP AST: i soggetti che saranno ritenuti responsabili dell'incendio - a titolo di dolo e di colpa, v. infra - erano legati alla società da un rapporto di dipendenza; non hanno quindi, su tale "cosa" (così come sul capannone industriale), un diritto di proprietà, che è quello richiesto dalla norma citata con la definizione di "cosa propria". Ne consegue l'applicabilità, all'incendio del 6/12/2007, del 1° comma del citato articolo: nell'incendio di "cosa altrui", come affermato dalla sentenza della Cassazione sopra citata e ribadito in altre successive sentenze, il pericolo è presunto dalla legge tanto che non vi è necessità del suo concreto accertamento.
Peraltro, nel caso di specie, appare evidente come l'incendio del 6/12/2007 abbia causato un pericolo concreto per la pubblica incolumità, secondo l'interpretazione seguita costantemente dalla Suprema Corte che afferma come la "pubblica incolumità" non debba sostanziarsi in una pluralità di persone in nessun modo determinabili, bensì in una comunità indistinta anche se previamente individuata e delimitata (v. sopra, sentenza citata), quale appunto la comunità dei lavoratori presenti in una fabbrica, come per il nostro caso.

I difensori non hanno contestato che l'incendio del 6/12/2007 corrisponda alla definizione anche giuridica di incendio, come sopra da questa Corte affermato e ritenuto; solo l'Avv. Anglesio, difensore degli imputati MO., SA. e CAF., ha, durante la sua discussione, contestato che, nel caso di specie, si potesse definire "incendio" quello avvenuto sulla Linea 5, in quanto non lo sarebbe stato se i lavoratori subito l'avessero individuato e spento al suo sorgere: l'argomento difensivo sembra riguardare il tema - più volte sviluppato dai difensori e che vedremo infra, nella parte dedicata alle cause immediate dell'incendio, v. - della affermata "distrazione" dei lavoratori e non quello strettamente inerente l'incendio, qui trattato.