Categoria: Normativa regionale
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 1899

Sperimentazione del sistema regionale di formazione ed aggiornamento degli Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al Decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195.


 


L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA ESPLETATA DAL COMPETENTE UFFICIO, CONFERMATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

• Visto il Decreto legislativo 19 settembre 2004, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";

• Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ad ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39";

• l'Accordo tra il Governo e le regioni e le Province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, del 26/01/2006, per la qualificazione dei responsabili e degli Addetti del Servizio di prevenzione e Protezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;
• vista la Legge Regionale del 7.08.2002, n. 15 "Riforma della Formazione Professionale", pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002;

• vista la D.G.R. n. 281 del 15/03/2004, pubblicata sul BURP n. 42 del 07/04/2004, che contempla i criteri e le procedure per l'accreditamento delle sedi formative;

• viste la DGR n. 2023 del 29/12/04 pubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/05 concernente l'istituzione del I' Elenco delle sedi operative accreditate e la DGR n. 1503 del 28/10/05 pubblicata sul BURP n. 138 del 09/11/05 concernente l'istituzione del I° Elenco delle sedi operative accreditate e successive modificazioni;

• vista la Delibera di Giunta Regionale n. 157 del 20/02/2006 del Settore Sanità;

Considerato che
• l'Accordo sopraccitato, considera le figure professionali di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni - RSPP, e di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni - ASPP, così come individuate all'art. 8 bis del Decreto legislativo 19 settembre 2004, n. 626, titolari di un ruolo e di una responsabilità di assoluto rilievo a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori;

• per la delicatezza della funzione che gli stessi sono chiamati a svolgere, gli interventi formativi devono necessariamente assumere le caratteristiche di un reale momento di crescita culturale e professionale e le valutazioni intermedie e finali una funzione di effettiva certificazione dei livelli tecnico-operativi raggiunti;

• il punto 2.7 dell'Accordo prevede che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviino una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, anche in vista di eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto dell'elevata differenza tematica tra la formazione prevista dal Dlgs. 626/94 e quella prevista dal Dlgs. 195/03, che comporta un processo di formazione specialistica che richiede una complessa organizzazione dei corsi;
• nelle "Linee interpretative dell'Accordo in Conferenza Sato Regioni, attuativo dell'Art. 2, commi 2 e 3, del D.lgs. 23 giugno 2003, n. 195", adottate nella Conferenza del 7.09.2006, viene specificato che 1a sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale";

• nelle citate Linee interpretative, viene precisato che entro il 14/2/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi, ferma restando sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del D.Lgs. 195/2003;

• la Regione Puglia intende promuovere attivamente la cultura della sicurezza e prevenzione, ponendo l'attenzione su alcuni ulteriori criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee;

• risulta inoltre indispensabile la messa a punto e sperimentazione, a livello regionale, di opportuni dispositivi finalizzati a regolare l'autorizzazione dei corsi e fornire indicazioni uniformi per gli Organismi formatori per l'organizzazione delle attività relative e loro certificazione;

• si rende necessario sviluppare, in dettaglio, la formazione "specialistica" riferita alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e correlati alle specifiche attività lavorative di cui alla classificazione in macro-settori ATECO riportata nel modulo B dell'Accordo;

Ravvisata la necessità di
• di prevedere che con successivo apposito atto del Dirigente del Settore Formazione Professionale venga costituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un gruppo di lavoro, composto da referenti del Settore Formazione Professionale e del Settore Sanità, che sulla base dei risultati della sperimentazione, predisponga un quadro complessivo coordinato così come previsto nell'Accordo con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
- definizione degli standard formativi;
- monitoraggio delle iniziative formative attivate nella fase sperimentale e loro modellizzazione;
- strutturazione di un sistema di vigilanza sulle attività formative;
- analisi di fattibilità per la messa a punto di un "elenco regionale" dei lavoratori formati e/o aggiornati come RSPP e ASPP;

• procedere con urgenza all'approvazione di prime disposizioni attuative al fine di accelerare i tempi per il rispetto del dettato legislativo in tema di formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP.

Copertura finanziaria
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.


L'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione Professionale;

• Vista le sottoscrizione posta in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

• A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

• di recepire l'Accordo tra il Governo e le regioni e le Province autonome, per la qualificazione dei responsabili e degli Addetti del Servizio di prevenzione e Protezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006 e le relative Linee interpretative dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni, attuativo dell'Art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195;

• di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'Allegato 1 "Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti al SPP - D.Lgs. 195/03 e Accordo Stato-Regioni", al fine di attivare la sperimentazione a livello regionale;

• di dare atto che con successivo apposito provvedimento del Dirigente del Settore Formazione Professionale verrà costituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un gruppo di lavoro composto da referenti del Settore Formazione Professionale e del Settore Sanità della Regione Puglia, per la messa a punto di un quadro complessivo di riferimento;

• di approvare, inoltre, quali parti integranti del presente atto, i seguenti allegati tecnici:
- Allegato 2: Modelli di attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento;
- Allegato 2a: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo A;
- Allegato 2b: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo B;
- Allegato 2c: Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento modulo C;
- Allegato 3: Modello di attestato di frequenza relativo al modulo di Aggiornamento;
- Allegato 4: Modelli di verbali di verifica dell'apprendimento;
- Allegato 4a: verbale di verifica dell'apprendimento modulo A;
- Allegato 4b: verbale di verifica dell'apprendimento modulo B;
- Allegato 4c: verbale di verifica dell'apprendimento modulo C;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura del Settore Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola


 


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