Cassazione Civile, Sez.6, Ordinanza 19 ottobre 2011, n. 21688 - Malattia professionale e reversibilità della rendita



 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 9373-2010 proposto da:

PA. SA. (Omissis), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO MINNELLA, GUTTADAURIA GIUSEPPE giusta procura ad litem a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato FABBI RAFFAELA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LA PECCERELLA LUIGI giusta procura speciale in calce al controricoso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 576/2009 della CORTE D'APPELLO di CALTAN1SSETTA del 23/09/09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Carlo Destro.

esaminati gli atti:



OSSERVA

Il ricorso è articolato in un unico motivo con il quale la sig.ra Pa. Sa. , vedova di Ri. Gi. , censura la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 23/9-16/10/2009, che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'INAIL volta ad ottenere la reversibilità della rendita.

In particolare, la critica riguarda la parte della pronuncia nella quale questa ha fatto proprie le conclusioni delle due consulenze tecniche esperite nei giudizi di merito, circa la mancanza di relazione concausale tra la broncopatia, da cui era affetto in vita il coniuge, ed il decesso del medesimo, avvenuto per una neoplasia al retto ed al rene.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La ricorrente, pur denunciando nella forma un vizio di motivazione, nella sostanza intende proporre il riesame del merito della causa, risolto con un giudizio di fatto, in quanto tale incensurabile in sede di legittimità.

Per costante giurisprudenza di questa Corte "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice dei merito, in quanto è del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa; ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; pertanto, le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito" (Cass. Civile, sez. lav. 14 febbraio 2007 n. 3207). Inoltre, è principio consolidato di ordine generale nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nei giudizi che abbiano ad oggetto l'accertamento di diritti a prestazioni di invalidità, infortuni e malattie professionali, qualora il giudice di merito si sia basato, come nel caso in esame, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, per poter denunciare quale motivo di ricorso per cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che siano ravvisabili vere e proprie lacune tecnico-scientifiche della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, quali carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni radicalmente illogiche o scientificamente errate; mentre non è motivo di censura la semplice difformità tra la valutazione del consulente, fatta propria dal giudice e sorretta da motivazione, ed il diverso valore attribuito dalla parte che censura quella determinazione (Cass. n. 16392/04, n. 9869/04, n. 4511/10).

Infine, si rileva che le conclusioni del CTU non possono essere utilmente contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni, perchè tali contestazioni, come più volte precisato da questa Corte, "si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; ciò che non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità" (Cass. sez. lav. n. 4511/2010).

Alla luce dei principi sopra richiamati, pertanto, la sentenza impugnata non merita alcuna censura.

Contrariamente a quanto assunto nel ricorso, la Corte di Appello di Caltanissetta ha adeguatamente affrontato le deduzioni critiche della ricorrente, valutando insussistente la relazione concausale tra la patologia polmonare e l'exitus del coniuge, ed ha, inoltre, compiutamente espresso le ragioni della sua decisione, svolgendo considerazioni pienamente idonee ad esplicitare il procedimento logico e giuridico posto alla base della medesima.

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.