Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 ottobre 2011, n. 22122 - Domanda di indennizzo per la mancata operatività di una polizza assicurativa: ritiro del libretto di navigazione conseguente a malattia o infortunio professionale o extraprofessionale


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 9675/2010 proposto da:

SU. CA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell'avvocato GRECO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFA Davide, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AS. LL. OF. LO. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA DUE MACELLI 66, presso lo studio degli avvocati GIUFFRè Bruno, MARCO DIMOLA, SPARAGNA SARA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

UG. AS. S.P.A., quale società incorporante la S.P.A. AU. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato ERRICO EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

MA. &. AV. S.R.L., AU. OF. SH. S.R.L., SI. S.P.A. (oggi AU. S.P.A.);

- intimati -

nonchè da:

AU. OF. SH. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASSANISI ANTONIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

UG. AS. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato ERRICO EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

SU. CA. , MA. &. AV. S.R.L., AS. LL. OF. LO. , SI. S.P.A., (oggi AU. S.P.A.);

- intimati -

avverso la sentenza n. 173/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/03/2009 R.G.N. 1231/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato DAVIDE RAFFA;

udito l'Avvocato VALERIA COSENTINO per delega BRUNO GIUFFRè;

udito l'Avvocato SANTARELLI STEFANO per delega PAFUNDI GABRIELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



La Corte di appello di Catania ha respinto l'appello proposto da Su.Ca. avverso la sentenza del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di indennizzo proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro - la società Au. Of. Sh. srl - in relazione alla mancata operatività di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro in ottemperanza all'obbligo previsto dalla normativa collettiva per il caso di ritiro del libretto di navigazione conseguente a malattia o infortunio professionale o extraprofessionale. A tale conclusione la Corte Territoriale è pervenuta osservando che nella fattispecie, anche a voler ammettere che la domanda dovesse qualificarsi come domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, doveva escludersi qualsiasi responsabilità del datore di lavoro per inadempimento degli obblighi contrattuali, posto che il contratto di assicurazione stipulato dalla società doveva ritenersi idoneo allo scopo per il quale era stato previsto come obbligatorio dal contratto collettivo, e che, se mai, il lavoratore avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti delle società assicuratrici chiamate in causa dal datore di lavoro, nei confronti delle quali, tuttavia, il ricorrente non aveva inteso estendere la domanda.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Su. Ca. affidandosi a sei motivi di ricorso cui resistono con controricorso la Au. Of. Sh. srl - che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato al fine di sentir affermare il proprio diritto ad essere manlevata e garantita dalle compagnie assicuratrici - la UG. As. spa (quale società incorporante la Au. spa) e la As. de. Ll. of. Lo. .

La UG. As. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato.

La Ma. &. Av. spa (già srl) non ha svolto attività difensiva.

La Un. As. spa (già UG. As. spa) ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto



Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del giudizio di appello per errata indicazione delle parti, della norma del ccnl rilevante, per difetto assoluto di motivazione con riferimento all'applicazione di una norma contrattuale diversa da quella presa in esame dal giudice di primo grado, chiedendo a questa Corte di stabilire se "l'errata indicazione delle parti e della norma del ccnl rilevante, ed il difetto assoluto di motivazione con riferimento all'applicazione di norma contrattuale diversa da quella dedotta ed esaminata nella sentenza di primo grado (articolo 56 anzichè articolo 32), unitamente agli elementi di incertezza sulla corretta individuazione della fattispecie concreta ... valgono ad integrare la nullità della sentenza, perchè riferentesi a fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio".

2.- Con il secondo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell'articolo 32 ccnl, chiedendo a questa Corte di stabilire "se l'obbligo posto a carico del datore di lavoro debba intendersi come un obbligo alla mera stipula di un contratto assicurativo, o piuttosto, il medesimo datore di lavoro, in ossequio ai principi di buona fede e protezione del proprio contraente (il lavoratore), abbia l'obbligo di curare la stipula di un contratto che garantisca al lavoratore la percezione dell'indennizzo in caso di ritiro del libretto di navigazione, senza che gli effetti delle scelte contrattuali del datore di lavoro, susseguitesi nel tempo, ed implicanti il coordinamento dei diversi contratti, debbano pregiudicare il lavoratore, estraneo a tale contrattazione"; ed inoltre "se l'azione risarcitoria per equivalente nei confronti del datore di lavoro, per aver stipulato, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, una polizza assicurativa rivelatasi poi inidonea a far conseguire al lavoratore l'indennizzo spettantegli, possa considerarsi azione di responsabilità contrattuale il cui fondamento risiede nel ccnl e, pertanto, vada esperita con le forme del processo del lavoro".

3.- Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'articolo 1891 c.c. e articolo 32 ccnl, chiedendo alla Corte di stabilire se la polizza in questione costituisce una ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta, con la conseguenza che il datore di lavoro, nel caso in cui si verifichi l'evento oggetto della garanzia, dovrebbe ritenersi "legittimato a promuovere l'azione perchè venga soddisfatto il diritto all'indennizzo da parte del lavoratore, mantenendo egli azione diretta nei confronti dell'assicuratore, dovendosi, peraltro, attribuire alla sua chiamata in giudizio da parte del lavoratore assicurato valenza di sollecitazione al contraente per far valere nei confronti dell'assicuratore i diritti scaturenti dal contratto".

4.- Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'articolo 1891 c.c., chiedendo a questa Corte di stabilire "se nel caso di assicurazione contro il rischio costituito dal ritiro del libretto di navigazione, intervenuto per una evoluzione non prevedibile di una malattia a decorso incerto, la società di assicurazioni possa opporre o meno all'assicurato, ai sensi dell'articolo 1891 c.c., comma 3, l'eccezione fondata su elementi sopravvenuti, non noti al contraente all'epoca della stipulazione e, quindi, esulanti dalla delimitazione del rischio assicurato".

5.- Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'articolo 106 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la domanda introdotta dal ricorrente anche nei confronti dei terzi chiamati in causa (le società assicuratrici), pur in assenza di una esplicita istanza da parte dell'attore.

6.- Con il sesto motivo si lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che solo la società Ll. aveva eccepito l'esclusione della garanzia in conseguenza della preesistenza dello stato morboso, mentre la Si. spa (ora UG. As. spa) si era limitata a sollevare eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva del datore di lavoro e alla inoperatività della polizza assicurativa in relazione ad un evento (il ritiro del libretto di navigazione) verificatosi dopo la scadenza del periodo assicurativo.



7.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'erronea indicazione nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza del nominativo di una delle parti non comporta la nullità della decisione, sempre che si accerti che il contraddicono si è instaurato e il processo si è svolto nel confronti della parte effettiva, ma da luogo a mera irregolarità, emendabile con l'apposita procedura di correzione degli errori materiali (cfr. ex multis Cass. n. 14049/2009, Cass. n. 4796/2006, Cass. n. 6399/2005).

Nella specie, è pacifico che il contraddittorio si è instaurato tra le parti effettive del processo, sicchè le diverse indicazioni contenute nella sentenza devono ritenersi frutto di una mera svista nella redazione della sentenza medesima, senza la possibilità che sussista alcuna incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce. Il ricorrente non offre poi alcun elemento di riscontro in ordine all'asserita diversità della norma contrattuale alla quale si fa riferimento nella sentenza impugnata, rispetto a quella presa in esame nella sentenza di primo grado, nè in ordine alla effettiva rilevanza di tale circostanza ai fini della decisione della causa. Il motivo deve essere pertanto respinto.

8.- Il secondo e il terzo motivo devono ritenersi improcedibili, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, poichè il contratto collettivo oggetto dell'esame del giudice d'appello non risulta essere stato ritualmente allegato al ricorso per cassazione.

9.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, è improcedibile quel ricorso al quale non è stato allegato in veste integrale l'accordo collettivo di cui si controverte, atteso che l'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo testo integrale e non già solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o che viene invocata nell'impugnazione di legittimità, ciò perchè la Cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, ben può cercare all'interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell'esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile all'interpretazione (sull'onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. sez. unite n. 20075/2010, Cass. n. 4373/2010, Cass. n. 219/2010, Cass. n. 27876/2009, Cass. n. 16619/2009, Cass. n. 15495/2009, Cass. n. 2855/2009, Cass. n. 21080/2008, Cass. n. 6432/2008, cui adde Cass. n. 21366/2010 e Cass. n. 21358/2010). Si è precisato inoltre che l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi, imposto a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'articolo 369, comma 2, n. 4, è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti (Cass. n. 4373/2010 cit.) e che l'onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato previsto dalla citata norma non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 429 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l'interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (Cass. sez. unite n. 20075/2010 cit., nonchè Cass. n. 27876/2009 cit.).

10.- Nella specie, il ricorrente lamenta, con entrambi i motivi di ricorso, la violazione di una norma del contratto collettivo (peraltro diversa da quella presa in esame dal giudice d'appello), omettendo tuttavia di riprodurre le clausole di cui si sostiene l'errata interpretazione e di depositare insieme al ricorso per cassazione il testo integrale del contratto collettivo al quale le suddette censure fanno riferimento, o, quanto meno, di specificare se il contratto collettivo è stato prodotto nelle precedenti fasi di merito e, in caso affermativo, la sede in cui tale documento è rinvenibile (e tutto ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che i quesiti di diritto formulati dal ricorrente presuppongono un accertamento della inidoneità della polizza assicurativa che si pone in contrasto con quanto accertato in fatto dalla Corte di merito circa i motivi del rifiuto opposto dalle società assicuratrici alla liquidazione dell'indennizzo). Di qui l'improcedibilità dei motivi in esame.

11.- Il quinto motivo, che riveste carattere pregiudiziale rispetto al quarto e al sesto, è infondato. Le censure espresse dal ricorrente si pongono, infatti, palesemente in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 27525/2009, Cass. n. 25559/2008, Cass. n. 6771/2002) secondo cui l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè confluiti in un unico processo. Il motivo deve essere pertanto respinto, non essendo in contestazione che nella fattispecie in esame l'attore non abbia provveduto ad estendere la domanda nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in causa dal datore di lavoro a titolo di garanzia.

12.- Il quarto e il sesto motivo, che attengono alla fondatezza o alla opponibilità delle eccezioni sollevate dalle compagnie assicuratrici nei confronti dell'assicurato, restano assorbiti nel rigetto del quinto motivo.

13.- In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata ed il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

14.- Sussistono giusti motivi, desumibili anche dalla peculiarità della vicenda e dalla complessità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti resistenti, per compensare integralmente tra il ricorrente e le società contro ricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione, mentre non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, che non ha svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.



La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; compensa le spese tra il ricorrente e le società controricorrenti; nulla per le spese nei confronti della parte intimata.