Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 19 ottobre 2011, n. 21674 - Infortunio sul lavoro e mancata erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL



 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 8419-2010 proposto da:

PU. FE. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FORESTA 15, presso lo studio dell'avvocato D'IPPOLITO LEILA, rappresentato e difeso dall'avvocato MUROLO GIANCARLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Dirigente con incarico di livello generale - Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1323/2009 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA del 10.11.09, depositata il 30/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

FattoDiritto



Pu.Fe. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, pubblicata il 30 novembre 2009, che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la sua domanda.

Nella sentenza di appello si espone che il Pu. , in sede di ricorso, premesso di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, lamentava la mancata erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL e chiedeva la "condanna alla corresponsione delle somme spettantigli come previsto dalla legislazione vigente e all'attribuzione di ogni beneficio di legge".

Il Tribunale dichiarò la domanda inammissibile per la sua indeterminatezza.

A seguito dell'appello del Pu. , la Corte ha confermato e, a sua volta motivato, il giudizio sulla genericità della domanda, aggiungendo che anche l'atto di appello non offre le precisazioni necessarie per i superamento della genericità della domanda.

Il Pu. articola due motivi di ricorso, entrambi proposti come violazioni di legge ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3.

L'INAIL si difende con controricorso.

Il relatore ha ritenuto che la causa potesse essere decisa in camera di consiglio.

La controversia è stata discussa solo dal PG.

La Corte ritiene di non doversi discostare dalla relazione, in cui si è rilevato quanto segue.

"Con il primo sostiene che è stato violato l'articolo 414 c.p.c., commi 3 e 4: la tesi sostenuta è: non potrà che concludersi che la pronuncia della inammissibilità dell'appello in luogo di quella di nullità, costituisca un vizio procedurale per il quale si rende indispensabile l'intervento nomofilattico della Corte.

Con il secondo il ricorrente censura la condotta dei due giudici di merito consistente nel non aver concesso al ricorrente un termine per l'integrazione della domanda o la rinnovazione del ricorso.

Entrambi i motivi sono stati formulati in violazione del criterio di autosufficienza, perchè il ricorso si limita a formulare un giudizio negativo sulle decisioni dei giudici di merito, senza dare conto di come era stata formulata la domanda, ma limitandosi a considerazioni astratte e non collegate alla specificità dei contenuti del ricorso oggetto di valutazione.

Il primo motivo è peraltro manifestamente infondato perchè la Corte ha ritenuto generico anche l'atto di appello, con motivazione adeguata, e correttamente ha ritenuto l'atto inammissibile.

Quanto al secondo motivo ogni riflessione sulla possibilità di sanatoria viene superata dal fatto che la Corte d'appello, con motivazione adeguata, ha spiegato che la totale genericità del ricorso introduttivo non è stata superata neanche con l'atto di appello, perchè neanche in quella sede il ricorrente ha precisato cosa chiedeva con il giudizio. E tale affermazione non è oggetto di censura".

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese poichè si verte in materia di previdenza ed il ricorso originario venne proposto prima dell'ottobre 2003.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.