Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 novembre 2011, n. 23970 - Grado di riduzione dell'attitudine al lavoro causato dalla malattia professionale


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 13053-2009 proposto da:

VE. SI. , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARDILE FRANCESCO, MERLINO NICOLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 67/2009 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/02/2009 R.G.N. 618/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

Fatto



Ve.Si. , titolare di rendita per malattia professionale (ipoacusia), ridotta a seguito di revisione dalla misura del 24% alla misura dell'11%, ha chiesto il riconoscimento del diritto a rendita in misura maggiore di quella riconosciuta dall'Istituto.

Il Tribunale di Messina ha accolto la domanda, condannando l'Istituto alla corresponsione della rendita in misura pari al 51%, con sentenza che, su appello dell'Inail, è stata riformata dalla Corte d'appello di Messina, che all'esito della rinnovazione delle operazioni peritali ha riconosciuto il diritto dell'assicurato a rendita per inabilità in misura pari al 24% a decorrere dalla data della revisione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Ve. Si. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l'Inail.

 

 

Diritto



1.- Con l'unico articolato motivo si denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 79 e 83 nonchè vizio di motivazione, sostenendo che il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro causato dalla malattia professionale avrebbe dovuto essere valutato alla luce delle previsioni della "tabella unica nazionale" sottoscritta dall'Inail e dalle parti sociali, in uso al tempo della revisione, e non con l'applicazione del cd. metodo Motta, adottato dal c.t.u..

2.- Il ricorso è infondato. Questa Corte - cfr. sent. n. 10646 del 9.5.2006 - ha già stabilito che, in tema di ipoacusia da rumore, l'accordo tra l'Inail e i patronati concluso il primo agosto 1994 in riferimento ad un metodo più rigoroso di valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro determinato dalla suddetta malattia, non rappresenta una fonte di diritto, ma si pone sul piano del giudizio di fatto e la rispondenza del metodo adottato ai principi della normativa infortunistica non si sottrae al sindacato giudiziale, pur permanendo la valutazione del caso concreto un tipico giudizio di fatto. Ove, poi, l'assicurato denunci l'erroneità della valutazione del grado inabilitante operata dall'istituto assicuratore, la sua verifica va operata con lo stesso metodo applicato al tempo della valutazione asseritamele errata, criterio che, peraltro, ha assunto dignità normativa con il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9. Nel caso esaminato con la sentenza citata, la S.C. ha ritenuto corretta l'adozione, da parte del c.t.u., del cd. metodo Motta, in luogo di quello recepito nell'accordo Inail-Patronati, anche se quest'ultimo in uso al tempo della revisione dell'inabilità, rilevando, peraltro, che l'accordo in questione prevedeva espressamente che, in caso di revisione, dovesse essere applicato lo stesso criterio valutativo, ossia la tabella usata in sede di costituzione della rendita.

3.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l'affermazione che doveva ritenersi corretta l'adozione, da parte del c.t.u. di secondo grado, del cd. metodo Motta, in uso all'epoca della costituzione originaria della rendita (1989), non potendo invece ritenersi condivisibili le conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. di primo grado sulla base delle tabelle del 1994, nè quelle della consulenza di parte appellata che, pur applicando la tabella utilizzata dall'Inail all'epoca del primo riconoscimento della malattia professionale, aveva indicato la percentuale di invalidità del 51% senza spiegare i criteri adottati per raggiungere detta percentuale, considerato anche che il massimo della percentuale di invalidità prevista dalle tabelle in vigore nel 1989 era del 27,6%. Le contrarie affermazioni di parte ricorrente non tengono conto del rilievo della correttezza dell'adozione, ai fini della valutazione del danno, degli stessi criteri valutativi applicati in sede di costituzione della rendita e si risolvono, in definitiva, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra accennato, anche alle deduzioni svolte in appello dall'assicurato, nonchè al complesso delle risultanze probatorie acquisite agli atti del giudizio, dovendo solo aggiungersi che, nel caso in esame, le tabelle del 1994 non erano in vigore neppure all'epoca della prima revisione, effettuata in data 13.5.1992.

4.- La censura relativa alla statuizione sulle spese è infondata per quanto riguarda la disposta compensazione (parziale) delle spese del giudizio di primo grado - che risulta adeguatamente motivata con riferimento al "notevole ridimensionamento delle pretese del Ve. " - e del tutto generica nella parte in cui lamenta il mancato rispetto delle tariffe professionali.

5.- Il ricorso deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

6.- Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo precedente alla innovazione introdotta dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 11, conv. in Legge n. 326 del 2003.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.