Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 novembre 2011, n. 24485 - Infortunio in itinere dopo il corso di formazione professionale


 




 

 

Fatto




C. Z. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni assicurative dovute dall'lNAIL in conseguenza dell'infortunio in itinere da essa subito il 27 gennaio 2003, lungo il tragitto tra l'azienda e la sua abitazione, dopo aver terminato, in qualità di allieva di un corso di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di operatore tessile, una esercitazione pratica presso un laboratorio artigiano di Iglesias.

Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda con sentenza che, su ricorso dell'Istituto, è stata confermata dalla Corte d'appello della stessa città, che ha ritenuto che, contrariamente alla tesi espressa dall'Istituto, la tutela assicurativa prevista dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in favore degli allievi dei corsi di formazione professionale (art. 12 del d.lgs. n. 38/2000) non consentivano di operare alcuna discriminazione tra l'ipotesi dell'infortunio in itinere occorso all'insegnante e quello occorso all'allievo.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INAIL affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l'assicurata.



Diritto


1.- Con l'unico motivo si denuncia violazione degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, chiedendo a questa Corte di stabilire se è incorsa nella suddetta violazione la sentenza con la quale è stata riconosciuta l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso ad una allieva di un corso di formazione professionale che, non avendo un rapporto di lavoro, non avrebbe potuto essere indennizzata, dal momento che la tutela dei rischi connessi al percorso casa-lavoro è limitata alla fattispecie di infortunio in itinere dei lavoratori.

2,- Il ricorso è infondato. E' pacifico che la Z. all'epoca dell'infortunio frequentava un corso di formazione professionale che prevedeva, ai fini dello svolgimento delle esercitazioni pratiche, l'uso di macchine elettriche e che, per lo svolgimento di tali esercitazioni, tutti gli allievi erano regolarmente assicurati presso l'INAIL. Non è controverso, inoltre, che l'infortunio si sia verificato, al termine di una delle esercitazioni pratiche, mentre l'allieva era intenta a percorrere a bordo della propria autovettura il tragitto ordinario tra il laboratorio artigiano presso il quale si svolgevano le esercitazioni e la sua abitazione, tragitto non servito a quell'ora da mezzi pubblici.

3.- L'INAIL contesta l'indennizzabilità dell'infortunio sul rilievo che la copertura assicurativa degli allievi che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro - prevista dall'art. 4 n. 5 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - non si estende anche agli infortuni in itinere come per gli insegnanti, ma resta limitata alle sole ipotesi strettamente connesse allo svolgimento delle esperienze e delle esercitazioni pratiche svolte nel contesto scolastico, giustificandosi la più ampia tutela riconosciuta agli insegnanti in ragione della titolarità da parte di questi ultimi di un rapporto di lavoro subordinato.

4.- L'assunto non può essere condiviso. Come questa Corte ha già precisato - cfr. Cass. n. 2895/2008 - la tutela dell'infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa. Tali persone sono individuate attraverso le coordinate dell'4 n. 5 del T.U., sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro.

Una volta individuato il campo dei soggetti compresi nell'assicurazione, ed appurato che tra questi rientrano anche gli allievi che attendano alle attività indicate dall'art. 4 dimostra che il legislatore ha inteso estendere l'ambito delle attività coperte dall'assicurazione sociale anche ad ipotesi di soggetti che, come nel caso in esame, svolgono un'attività che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell'espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato.

5.-Il ricorso deve essere pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata.

6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 40,00 oltre € 1.500,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali, disponendone la distrazione a favore dell'avv. D. C., antistatario.