Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 novembre 2011, n. 24189 - Revisione della rendita da inabilità per infortunio sul lavoro
 


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA



sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PER l'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Ing. Ro.Es. , Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, nominato con Delib. Presidente dell'INAIL 10 settembre 2010, n. 78 elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti La Peccerella Luigi e Raffaela Fabbi per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BA. MA. , elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 101, presso lo studio dell'Avv. D'Andrea Roberto, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 8336/08 del 20.11.2008/22,10.2009 nella causa iscritta al n. 2435 R.G. dell'anno 2003;

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis in data 25.10.2011;

vista la relazione ex articolo 380 bis c.p.c. in data 5.08.2011 del Cons. Alessandro De Renzis;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

FattoDiritto



1. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8336 del 2009, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'INAIL a costituire a favore dell'appellante BA.MA. la rendita per inabilità per infortunio sul lavoro nella misura del 12 % a decorrere dal maggio 2008, oltre interessi dalla data di maturazione al saldo.

La Corte territoriale, premesso in fatto che il Ba. a seguito di infortuni sul lavoro del (Omissis) si era visto riconoscere una rendita pari ad una percentuale di inabilità permanente del 16 %- aumentata al 18 % per aggravamento e ridotta al 4 % a seguito di revisione, è giunta alle anzidette conclusioni a seguito dell'esame della documentazione medica in atti e degli accertamenti del consulente tecnico di ufficio.

L'INAIL ricorre per cassazione con un motivo, cui resiste il Ba. con controricorso.

2. In via preliminare va osservato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per autosufficienza in relazione all'omessa trascrizione della consulenza tecnica di ufficio e quella di inammissibilità per difetto di individuazione della regola iuris - sollevate entrambe dal controricorrente - sono prive di pregio e vanno disattese, non assumendo decisiva rilevanza ai fini del controllo di legittimità dell'impugnata sentenza.

Con l'unico motivo del ricorso l'INAIL contesta la decisione di appello, deducendo violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83 per essere stato riconosciuto un aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato alla data del maggio 2008, oltre due decenni dopo la decorrenza del diritto, alla suddetta rendita.

Le esposte censure sono fondate.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui alla stregua della richiamata norma la misura della rendita può essere sottoposta a revisione, su domanda del titolare o ad iniziativa dell'istituto assicuratore, nell'ipotesi di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro, a condizione che tali modificazioni si verifichino entro dieci anni dalla costituzione della rendita, (Cass. n. 16652 del 2009; Cass. n. 13956 del 2009).

Orbene nel caso di specie la controversia verteva sul miglioramento al 4% al 2.02.1999 (data della visita di revisione) o comunque entro il maggio 2000 (dieci anni dalla costituzione della rendita del 18% avvenuta nel maggio 1990). Tale miglioramento, rispetto al 18%, poteva anche essere contenuto entro il limite indennizzabile del 12%, ma pur sempre intervenuto entro il 2.02.1999 o entro il maggio 2000. La Corte di Appello ha, invece, dato notizia di un miglioramento intervenuto nel maggio 2008 e ha riconosciuto una rendita per inabilità per infortunio nella misura del 12%, e ciò a distanza di 18 anni dalla costituzione della rendita, ben oltre l'anzidetto termine decennale.

Tale termine, ha chiarito questa Corte, non è nè di prescrizione nè di decadenza, non incidendo sull'esercizio, ma sull'esistenza del diritto, in quanto delimita l'ambito temporale di rilevanza delle successive diminuzioni dell'attitudine al lavoro, derivando dal decorso di detto termine la presunzione legale assoluta che i postumi dell'infortunio non siano piu' suscettibili nè di miglioramento nè di peggioramento (S.U. n. 10893 del 2003; Cass. n. 16652 del 2009; Cass. n. 13956 del 2009).

3. In conclusione il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che procederà al riesame della causa in base ai rilievi e ai principi di diritto in precedenza enunciati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.