MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto 3 novembre 2011

Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base».
(G.U. 28 novembre 2011, n. 277)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÁ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;
Visto in particolare l'articolo 4, comma l, della citata legge, secondo cui i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai tini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»;
Considerato che fra i titoli dichiarati equipollenti al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro è compreso il titolo di Operatore di vigilanza e ispezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, mentre non figura il titolo di Guardia di sanità previsto dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;
Considerato che le due figure professionali risultano corrispondenti quanto a mansioni e competenze e si differenziano esclusivamente per le strutture presso cui vengono impiegate, essendo gli Operatori di vigilanza e ispezione in servizio presso le aziende sanitarie e le Guardie di sanità presso il Ministero della sanità, ora Ministero della salute;
Visto il parere n. 4442/2010, con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che, in ossequio al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, è corretto procedere all'integrazione del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000 ricomprendendo, fra i titoli ritenuti equipollenti a quello di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, anche quello di Guardia di sanità;
Visto che nel Comando Carabinieri per la tutela della salute è confluito anche il personale del Comando antidroga, ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 1996, come modificato dal decreto ministeriale 26 febbraio 2008, al fine di fronteggiare in modo più efficace tutte le emergenze in materia di sanità pubblica;
Considerato che gli ufficiali, i marescialli e i brigadieri in servizio presso il Comando Carabinieri per la tutela della salute che hanno superato, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999, corsi di specializzazione presso Istituti militari di istruzione o presso il Ministero della salute: svolgono la vigilanza istituzionale nelle materie della sicurezza alimentare, sanitaria, farmaceutica, polizia veterinaria, cosmetovigilanza, biocidi, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e diagnostici in vitro e lotta al doping; effettuano ispezioni e impartiscono prescrizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere, fra i titoli equipollenti a quello di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro: a) quello di Guardia di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, conseguito entro e non oltre la data di entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999; b) quello in possesso degli ufficiali, dei marescialli e dei brigadieri in servizio al Comando Carabinieri per la tutela della salute che hanno effettuato corsi di specializzazione presso Istituti militari di istruzione o presso il Ministero della salute prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i seguenti titoli:
Guardia di sanità - decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Personale dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di brigadiere.

Art. 2

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 3 novembre 2011

Il Ministro della salute Fazio
Il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca Gelmini