Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 20 settembre 2011
Validità: dal 01.01.2011
Parti: Granarolo spa, Zeroquattro srl e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e RSU
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Granarolo
Fonte: CGIL Milano

Sommario:

Relazioni industriali
Protocollo
• Coordinamento di gruppo
• Livello decentrato: società, stabilimento e/o area organizzativa
3. Terziarizzazioni
Politica industriale
Diritti individuali
Qualità e sicurezza alimentare
Appalti
Formazione
Pari opportunità
Asilo nido
Sicurezza sul lavoro
Organizzazione e orari di lavoro
Tempo determinato - Sommistrati
Fondo sanitario
Buono day
Armonizzazione orario di lavoro impiegati e quadri
Cure termali
Salario variabile
• Modalità di erogazione
Rete vendita
Agibilità sindacale
Decorrenza e durata, Campo di applicazione
Clausola di salvaguardia
Protocollo integrativo Zeroquattro srl
• Premessa
• Relazioni industriali
1 ) Coordinamento Sindacale Zeroquattro
2) Coordinamento Sindacale del Gruppo Granarolo
3) Rappresentanze Aziendali
Istituti a carattere sindacale
• Assemblee
• Affissione e diffusione di stampa e comunicati
• Agibilità sindacali
• Politica industriale
• Formazione
• Pari opportunità
• Sicurezza sul lavoro
• Organizzazione e orari di lavoro
• Professionalità
• Diritti individuali, tempo determinato e lavoro in somministrazione
• Fondo sanitario
• Ticket restaurant
• Salario variabile
Direzioni Commerciale e R&D
Area Amministrativa
Stabilimento Bologna
Stabilimento Pasturago
Stabilimento Soliera
Stabilimento Gioia del Colle
Stabilimento Anzio

Accordo di rinnovo integrativo aziendale Gruppo Granarolo

Addì, 20 settembre 2011 in Bologna tra Granarolo spa e Zeroquattro srl [...] e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, […] con la partecipazione delle Segreterie Regionali e Territoriali di Fai, Flai e Uila e del Coordinamento Nazionale delle RSU del Gruppo Granarolo, si è raggiunto il seguente Accordo per il rinnovo dell'Accordo aziendale del Gruppo Granarolo

Relazioni industriali
Le parti assumono il Protocollo di relazioni industriali del 3 ottobre 2005, aggiornato come segue, come parte integrante del presente accordo, confermandone pienamente la validità quale sistema di regole condivise per i diritti d'informazione ed il confronto sindacale nell'ambito del gruppo Granarolo Si ribadisce in particolare l'articolazione delle forme di rappresentanza che vede il livello nazionale affidato al Coordinamento di Gruppo ed il livello di sito/area assegnato alle RSU ed alle OO.SS. territoriali, secondo le rispettive competenze negoziali e le agibilità sindacali definite.
Le parti concordano sui principi fondamentali, di seguito riportati, che dovranno caratterizzare le relazioni ed il sistema informativo a tutti i livelli:
- carattere preventivo della consultazione
- bi-direzionalità delle conoscenze e delle proposte
- ricerca di soluzioni condivise prima di operare le scelte

Protocollo
Si concorda sulla necessità di un avanzamento nelle Relazioni Industriali tali da consentire un confronto preventivo sulle scelte strategiche dell'intero gruppo, società ed aziende controllate da Granarolo spa a fronte di indirizzi assunti dal vertice aziendale e comunque prima che le stesse divengano operative. Le fasi di confronto, analisi, esame congiunto dovranno essere pertanto attivate tempestivamente, fin dall'insorgere dei cambiamenti ed in fase progettuale e dovranno essere improntate alla risoluzione dei problemi attraverso il coinvolgimento consapevole e responsabile delle parti ed attraverso uno scambio bi-direzionale delle conoscenze e di eventuali proposte di soluzione. Vengono pertanto ridefiniti i soggetti e le titolarità della contrattazione e vengono riprecisate le materie, le sedi ed i soggetti delle relazioni sindacali secondo quanto segue:

• Coordinamento di gruppo
Entro 60gg dalla firma del presente accordo le Parti concorderanno il numero dei componenti del coordinamento sindacale di Gruppo, nominati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, tra i membri delle RSU dei siti Granarolo. Del coordinamento sindacale di Gruppo farà parte una rappresentanza del coordinamento sindacale di Zeroquattro srl secondo quanto stabilito dallo specifico protocollo.
Per quanto concerne le politiche di settore e/o aziendali di gruppo, il confronto potrà avvenire sui macro scenari economico-finanziari, produttivi e di mercato sia nazionale che internazionale a partire dai seguenti temi:
• Assetti e strategie industriali del gruppo: entità, finalità, localizzazione territoriale degli investimenti con particolare attenzione a rilevanti risvolti sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro dei medesimi;
• Marketing, Ricerca & Sviluppo: politiche di innovazione di prodotto e di processo;
• Sistemi e modelli organizzativi con particolare attenzione al Lavoro, alla Logistica e Piattaforme, alle Esternalizzazioni, alle Terziarizzazioni, agli Appalti;
[…]
• Andamenti occupazionali derivanti dall'introduzione di significative innovazioni tecnologiche e/o organizzative o derivanti da processi di riorganizzazione - ristrutturazione aziendale, da nuove opportunità produttive o da processi di decentramento (appalti, terziarizzazioni, esternalizzazioni);
• Politiche attive del lavoro: progetti formativi (formazione continua) e percorsi di inserimento al lavoro tesi alla valorizzazione del lavoro e delle risorse umane, progetti mirati a sostenere azioni positive;
Le parti concordano che il livello di Relazioni Sindacali di Gruppo sia la sede per la negoziazione delle materie che hanno un impatto di carattere generale quali ad esempio:
• normative nazionali in tema di rapporti ed orari di lavoro e relative applicazioni delle stesse nelle diverse realtà, finalizzate ad un recupero di efficienza, di efficacia e di qualità del lavoro;
• innovazioni tecnologiche, di processo, di prodotto ed organizzative;
• processi di esternalizzazione, terziarizzazione, appalti;
• politiche - attive del lavoro, progetti di formazione professionale e sviluppo delle professionalità;
[…]
• progetti pari opportunità;
[...]
• piani e progetti sull'ambiente e sicurezza.
Gli interlocutori sindacali individuati per questo livello di confronto sono il Coordinamento delle RSU e le OO.SS. stipulanti il presente accordo.
La gestione degli aspetti sopra citati potrà essere demandata dal coordinamento al livello decentrato, qualora se ne ravvisasse la necessità in ragione di particolari complessità e specificità; le Segreterie Nazionali ed il Coordinamento, in tal caso, effettueranno un adeguato monitoraggio al fine eli garantire coerenze con le dinamiche e le politiche sindacali di gruppo.
Il Coordinamento delle RSU disporrà di un monte ore annuo di 1.500 ore e di un fondo forfetario di 25.000 Euro per rimborso spese; disporrà inoltre degli strumenti / mezzi idonei, anche di tipo informatico (bacheca elettronica, posta elettronica e relativo supporto hardware) necessario ad una normale attività informativa e di coordinamento della struttura stessa e di interfaccia con le RSU di sito; le modalità verranno concordate in relazione alle necessità di agibilità effettiva, alle dotazioni ed alle regole dei sistemi informativi aziendali.
Le parti concordano che oltre ai due consolidati incontri annuali tra Azienda e Coordinamento RSU potrà essere attivato a iniziativa di una di esse ulteriori momenti di incontro ed interlocuzione di verifica dell'attuazione del presente accordo o volti ad approfondire aspetti specifici delle condizioni di competitività e dei mercati in cui opera il Gruppo Granarolo.

• Livello decentrato: società, stabilimento e/o area organizzativa
Tale livello eserciterà il confronto e la negoziazione, sia sui temi di prospettiva delle realtà locali, sia come strumento puntuale e rapido in grado di intervenire e di fornire risposte alle problematiche che insorgono nelle singole unità produttive; in particolare le tematiche oggetto delle relazioni sindacali a questo livello sono riferite a:
• organizzazione del lavoro;
• orari di lavoro, calendari e loro distribuzione/utilizzo;
• organici ed uso delle diverse tipologie di contratto;
• inquadramenti professionali;
• piani/azioni di formazione professionale;
• ambiente di lavoro, salute e sicurezza;
• gestione dei sistemi incentivanti;
• definizione degli obiettivi e dei parametri di sito (con le modalità e le caratteristiche delineate nella parte specifica);
• diritti e tutela dei lavoratori;
• processi riorganizzativi, ristrutturazioni, appalti, terziarizzazioni, esternalizzazioni con i relativi risvolti e ricadute occupazionali, qualora, demandati dal coordinamento di gruppo;
• confronto su piani e progetti sull'ambiente e sicurezza.
Gli interlocutori sindacali individuati per questo livello di confronto sono le RSU e le organizzazioni territoriali stipulanti il presente accordo.

3. Terziarizzazioni
a) Le parti si danno atto che, per tendere in maniera efficace al perseguimento della missione aziendale è fondamentale adottare un modello competitivo basato sulla innovazione, sulla sicurezza e sulla qualità sia di prodotto che di processo. È a tali fini che vanno operate scelte coerenti sia sul piano produttivo che nell'organizzazione delle funzioni/servizi di supporto alla produzione ed alla distribuzione in modo da evitare rischi rispetto al controllo del ciclo produttivo, al sistema della rintracciabilità, alla sicurezza alimentare, alla costruzione della catena del valore ed alle massime tutele dei lavoratori; ciò nell'ottica di mantenere un controllo dell'intera filiera, dalla materia prima fino al cliente.
b) Per realizzare tali obiettivi le leve fondamentali sono quelle della valorizzazione delle risorse umane aziendali e dello sviluppo di professionalità e competenze organizzative, gestionali, di innovazione, di progettazione e di controllo; questo per assicurare il governo integrale del ciclo produttivo e delle attività operative connesse e del governo efficace ed organico della catena del valore in coerenza con i CCNL dell'industria alimentare e delle cooperative di trasformazione.
c) Nella eventualità che l'azienda ipotizzi, per determinate attività, la possibilità di attuare progetti di terziarizzazione/esternalizzazione, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e aziendali, dovrà attuarsi un confronto preventivo, e cioè a monte delle fasi esecutive e realizzative, sui progetti medesimi. Per permettere una reale partecipazione preventiva, le parti definiranno congiuntamente i tempi e le modalità operative ed organizzative (Comitati Bilaterali, Commissioni, dati e informazioni necessarie, etc.) per la definizione e la realizzazione di un programma "ad hoc" di confronto anche sulla base delle caratteristiche specifiche del progetto.

Diritti individuali
È integralmente richiamato quanto previsto dall'accordo 22 marzo 2007 nel paragrafo "Diritti individuali".

Appalti
Nel confermare la non appaltabilità delle attività di trasformazione, di imbottigliamento, confezionamento, manutenzione ordinaria, logistica integrata nel ciclo produttivo dei siti produttivi di Granarolo spa, le parti concordano nel garantire la massima trasparenza sia nei rapporti di appalto e di terziarizzazione che nell'intera filiera, a partire dalla materia prima fino alla fase di distribuzione, anche con riferimento alle variazioni delle condizioni di appalto.
L'azienda, coerentemente con la politica di qualità perseguita, esigerà da parte dei fornitori di servizi il pieno rispetto di tutte le norme legislative e contrattuali nei confronti degli addetti che opereranno presso le unità produttive dell'azienda, impegnandosi a garantire che le attività appaltate non vengano di norma subappaltate.
A livello locale, le strutture sindacali e le RSU dovranno verificare il rispetto, da parte dei relativi soggetti responsabili, dei diritti dei lavoratori delle aziende terze, con particolare attenzione ai diritti sindacali, retribuzioni contrattuali di riferimento, orario settimanale, riposi, condizioni di lavoro, sicurezza, in particolare la sicurezza passiva, facendone oggetto di confronto in appositi incontri semestrali con le rispettive direzioni aziendali.
Le parti convengono sin d'ora che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo dovrà essere immediatamente portato ad un esame congiunto delle parti, anche in relazione ad una eventuale rescissione e/o risoluzione del contratto d'appalto.
È altresì riconfermato che nella eventualità che l'azienda ipotizzi, per determinate attività, la possibilità di attuare progetti di terziarizzazione/esternalizzazione, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e aziendali, dovrà attuarsi un confronto preventivo, e cioè a monte delle fasi esecutive e realizzative, sui progetti medesimi. Per permettere una reale partecipazione preventiva, le parti definiranno congiuntamente i tempi e le modalità operative e organizzative (Comitati tecnici Bilaterali, Commissioni, dati e informazioni necessarie, etc.) per la definizione e la realizzazione di un programma "ad hoc" di confronto anche sulla base delle caratteristiche specifiche di progetto.

Formazione
Le parti, riconfermando quanto previsto dall'Accordo 22 marzo 2007 in materia di formazione dei lavoratori, e in particolare i capoversi 4 e 5, ovvero che:
• affinché i piani formativi possano essere pienamente aderenti alle reali esigenze, entro 3 (tre) mesi dalla firma del presente accordo, verrà costituita una apposita commissione tecnica bilaterale in rappresentanza del coordinamento nazionale per individuare congiuntamente i fabbisogni formativi, definire i relativi progetti formativi, individuare e promuovere le opportunità di accesso alla formazione finanziata;
• sono convenute sin d'ora le seguenti linee prioritarie d'indirizzo della formazione:
o favorire l'inserimento professionale, con particolare attenzione alla formazione propedeutica ed all'addestramento dei neo assunti;
o diffondere la cultura della sicurezza;
o favorire lo sviluppo professionale, anche a fronte dell'evoluzione dell’attività, dei modelli organizzativi e delle nuove competenze;
o garantire qualità di processo e di prodotto;
concordano sulla necessità di registrare puntualmente le attività formativa svolte da ciascun dipendente mettendo a disposizione periodicamente e/o a richiesta dell'interessato il documento di riepilogo dell'attività svolta attestato dall'Azienda. La registrazione sarà effettuata sul sistema informativo di gestione del personale ed implementata entro l'anno in corso.
L'addestramento on the job sarà erogato dall'azienda o con la collaborazione delle maestranze con esperienza dei processi produttivi di linea sotto la responsabilità dei responsabili di area produttiva.

Pari opportunità
[...]
Per i genitori che riprendano il lavoro dopo congedi parentali, ove opportuno, anche a richiesta del lavoratore, l'Azienda predisporrà specifici percorsi formativi per un'efficace reinserimento lavorativo.
[…]
L’azienda si impegna a soddisfare le richieste di part time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino, con la sola eccezione, motivata, per ruoli organizzativi e figure professionali non fungibili, per le quali si ricercheranno comunque le possibili soluzioni anche attraverso il confronto con le RSU. Le richieste dovranno essere avanzate con almeno un mese di anticipo dalla decorrenza del part time.
L'azienda si impegna inoltre a valutare, compatibilmente con la posizione professionale ricoperta e le condizioni organizzative correlate, modifiche temporanee dell'orario di lavoro per favorire l'inserimento del figlio all'asilo nido.

Sicurezza sul lavoro
La cultura del lavoro sicuro, oltre ad essere condiviso nel capitolo della formazione, troverà concreta applicazione anche attraverso un rinnovato ruolo che viene assegnato agli RLS ed in particolare:
- la mappa dei rischi dovrà essere oggetto di valutazione congiunta e condivisa prima di sottoporla al giudizio dell'ente esterno. L'esame, anche in relazione alle indagini stress-lavoro correlato richiesti dalla vigente normativa coinvolgerà le condizioni di organizzazione del lavoro nel suo complesso; le modalità di indagine - già avviate in alcuni siti in ottemperanza alle disposizioni di legge - l'esame dei risultati e le misure di intervento costituiranno oggetto di consultazione e confronto con gli RLS, per i quali saranno previsti interventi di informazione e formazione, integrabili anche su loro richiesta. Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di cointeressare gli RLS nel sistema di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza.
- gli RLS saranno coinvolti per verificare la regolarità delle norme inerenti la sicurezza sull'intero ciclo produttivo; per questo motivo è confermato un monte ore aggiuntivo di 15 ore annue e verrà introdotta questa clausola nei contratti d'appalto.
È impegno comune delle parti assumere l'"opzione zero" quale obiettivo in materia di sicurezza del lavoro, riconoscendo altresì che tale obiettivo si sostanzierà in politiche e programmi di intervento volti a incrementare progressivamente la sicurezza del lavoro i cui esiti costituiranno oggetto di monitoraggio congiunto fra le parti.
In tale ambito l'Azienda è impegnata ad implementare il sistema OHSAS 18001 di gestione della sicurezza nonché nuove metodiche per diffondere la cultura della sicurezza del lavoro. Tali progetti costituiranno materia di informazione-formazione e consultazione verso gli RLS.

Organizzazione e orari di lavoro
Le parti, nel darsi reciprocamente atto che le marcate differenziazioni, sia di carattere tecnologico/impiantistico, di prodotto, sia di mercato, presenti nei diversi siti produttivi, non permettono di individuare una unica soluzione organizzativa per l'organizzazione del lavoro di stabilimento che possa essere estesa a tutte le realtà del Gruppo, confermano l'indirizzo di demandare a livello decentrato, così come previsto nel capitolo sulle Relazioni Industriali del presente accordo, la ricerca e la definizione dell'Organizzazione del Lavoro più idonea e la conseguente definizione degli orari di lavoro, tale da contemperare al meglio il raggiungimento degli obiettivi aziendali con le esigenze dei lavoratori. Come da accordo 22 marzo 2007, i primi, in coerenza con quanto condiviso nel capitolo su qualità e sicurezza alimentare e in quello sulla politica industriale, sono rivolti a migliorare i processi lavorativi in funzione dei requisiti di freschezza dei prodotti, delle evoluzioni della normativa in tema di produzioni alimentari, della ottimizzazione dei costi industriali necessaria a mantenere la competitività anche sul prezzo, degli adattamenti continui richiesti alla struttura logistica nel rapporto con la grande distribuzione.
Le seconde attengono principalmente alla necessità di realizzare condizioni equilibrio tra tempo di lavoro e tempo libero che incidano positivamente sulla qualità della vita, tenendo conto delle condizioni ambientali peculiari in cui le diverse realtà locali sono inserite e delle specificità di genere. Sotto questo profilo, la contrattazione decentrata dovrà esprimere particolare attenzione e priorità verso quegli interventi che, mediante una diversa organizzazione del tempo di lavoro, propongano un miglior equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, configurabili come azioni positive sul terreno della parità donna-uomo.
È altresì confermato:
• che la finalizzazione ad obiettivi di efficienza di eventuali interventi organizzativi su singoli stabilimenti ed unità locali, potrà trovare, nella contrattazione con le RSU, un elemento di misurazione e, insieme, di incentivazione nell'ambito del salario variabile, attraverso la definizione condivisa di parametri di produttività coerenti a livello di sito;
• che le parti riconoscono con riferimento a qualsiasi problematica attinente l'organizzazione del lavoro, in conformità agli assunti complessivi dell'accordo 22 marzo 2007, un requisito di centralità alla salvaguardia dei livelli di professionalità esistenti ed al costante sviluppo delle opportunità di crescita individuale e collettiva dei lavoratori, fondato sulla imprescindibile correlazione tra valore delle competenze e capacità competitiva dell'azienda.
Per quanto riguarda l'organizzazione di lavoro, nel confermare quanto previsto dai CCNL e dalla contrattazione articolata, si potranno determinare soluzioni a livello di singola unità produttiva (anche in relazione al riconoscimento del CCNL 8 ottobre 2009 che "il concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore alimentare - si è nel tempo significativamente modificato e ampliato estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle materie prime ad una stagionalità di consumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore") che consentano, rispetto a quanto di prassi o già regolato da accordi di sito, tempestive modalità di attivazione di organizzazioni del lavoro flessibili di reparto/area produttiva che consentano, attraverso un adeguamento giornaliero e/o settimanale del periodo di apertura delle linee, di cogliere le opportunità di vendita offerte dal mercato; tali adeguamenti vanno verificati congiuntamente con le rappresentanze sindacali di sito in ordine alle motivazioni di mercato-produttive della richiesta aziendale e con esse concordati periodo e organizzazione del lavoro da attivarsi. Ciò con particolare riferimento alle produzioni con caratteristiche di elevata stagionalità e che offrono opportunità di crescita sul mercato - derivanti anche da politiche di innovazione - quali i formaggi a pasta filata e la produzione thè conto terzi.
Per le aree amministrative e di servizio alla produzione, fermo restando quanto sopra convenuto, è comune impegno delle parti valutare, promuovere e sperimentare organizzazioni del lavoro che rispondano a mutate richieste o bisogni dei clienti/consumatori Granarolo, verificate da parte delle rappresentanze sindacali di sito necessità e benefici competitivi cui sono finalizzate e concordate con esse periodi e organizzazioni del lavoro da attivarsi.
Si conviene altresì che, a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attivato il computo "al minuto" per l'uscita e il rientro al lavoro per la pausa mensa. Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di sito, congiuntamente agli obiettivi di salvaguardare e sviluppare I livelli occupazionali e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, è impegno delle parti, valutare, promuovere e sperimentare, attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali di sito, l'ottimizzazione produttiva anche mediante forme di flessibilità di impiego interna di sito nelle aree di fabbisogno; le modalità attuative oggetto di confronto dovranno essere concordate con le rappresentanze sindacali di sito per salvaguardare e accrescere il patrimonio di professionalità acquisita dai lavoratori e riconoscere le opportunità di valorizzazione professionale connaturate alla polivalenza di impiego.
La ricerca di processi di lavoro più efficaci e la valorizzazione professionale del lavoratore costituiranno altresì il presupposto per la valutazione e la sperimentazione, previo accordo con le rappresentanze sindacali di sito, di organizzazioni del lavoro caratterizzate da una diversa e/o maggiore polifunzionalità degli operatori

Tempo determinato - Sommistrati
Le parti convengono che le percentuali di assunzioni, indicate dai CCNL vigenti sono da considerarsi riferite alla singola unità produttiva, escludendo le lavorazioni stagionali.
Si conferma altresì per i lavoratori che abbiano già esperito almeno due rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivamente non inferiore a 6 mesi il diritto di precedenza in occasione di assunzioni a tempo indeterminato.
Convenendo nel riconoscere alla stabilità occupazionale ed all'esperienza di lavoro il carattere di fattore attivo della produttività, l'azienda si impegna ad esaminare prioritariamente per la proposta di assunzione la professionalità acquisita da lavoratori somministrati che abbiano già collaborato in corrispondenti mansioni per un periodo di almeno 3 mesi nei 12 pregressi in termini di:
• professionalità specifica (polivalenza, polifunzionalità, competenze acquisite);
• periodo di esperienza lavorativa in azienda.
A livello di singola realtà, in occasione degli incontri annuali ed alla luce della programmazione produttiva e dei calendari annui, si dovranno individuare tra azienda ed RSU soluzioni di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine che abbiano caratteristica di continuità e ciclicità.

Armonizzazione orario di lavoro impiegati e quadri
Le parti convengono sull'opportunità di avviare, entro 60 gg dalla stipula del presente accordo, un confronto congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali di sito per l'armonizzazione a 39 ore dell'orario di lavoro settimanale degli impiegati e quadri non direttamente interessati alle attività di produzione.
Fatto salvo il confronto di cui sopra, ove ancora vigente l'orario settimanale di 40 ore, la riduzione di orario giornaliero di 1 ora avverrà - di norma, salvo diversa richiesta del lavoratore - nella giornata di venerdì con il contestuale e proporzionale riassorbimento dal monte ore ROL maturato annualmente.
Le parti, in relazione al mutato contesto ambientale e lavorativo dei siti produttivi Granarolo rispetto al momento in cui furono siglati accordi in materia di cure termali, convengono sull'opportunità di attivare uno studio per ridisciplinare l'istituto ove vigente, in correlazione con il programma di interventi sulla

Agibilità sindacale
Per quanto concerne l'informazione inerente alla sola attività sindacale, i lavoratori della rete vendita e distributiva riceveranno sul loro PC o sul cellulare assegnato le comunicazioni che i delegati indicati dal Coordinamento Nazionale invieranno.

Decorrenza e durata, Campo di applicazione
Il presente accordo si applica al Gruppo Granarolo alla data del 1° gennaio 2011, fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Esso trova applicazione per quanto espressamente in esso richiamato e per le norme di cui allo specifico protocollo integrativo a tutti i lavoratori Zeroquattro.

Protocollo integrativo Zeroquattro srl
Relazioni industriali

Sin dall'Accordo del 11 maggio 2010 e negli Accordi che si sono susseguiti, Le parti hanno inteso consolidare la centralità del coordinamento nazionale, quale organismo di riferimento sia per la parte di informativa che per quella negoziale. Al fine di rafforzare e ulteriormente valorizzare il sistema delle relazioni industriali, secondo le rispettive competenze negoziali, Le Parti convengono sull'esigenza di avviare l'articolazione e il reciproco riconoscimento delle seguenti forme di rappresentanza:

1 ) Coordinamento Sindacale Zeroquattro
Entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, Le parti concorderanno il numero dei delegati sindacali che parteciperanno al Coordinamento Sindacale Zeroquattro, nominati dalle OO.SS stipulanti il CCNL ed individuati tra i rappresentanti RSU/RSA di Zeroquattro;

2) Coordinamento Sindacale del Gruppo Granarolo
Entro 60 giorni dalla firma del presente accordo Le parti concorderanno il numero dei delegati sindacali che parteciperanno al Coordinamento Sindacale del Gruppo Granarolo, nominati dalle OO.SS stipulanti il CCNL ed individuati tra i componenti del Coordinamento Sindacale Zeroquattro;

3) Rappresentanze Aziendali
Le Organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a promuovere l'elezione, a livello territoriale o di singolo insediamento, le RSU/RSA, in tutte le unità organizzative aziendali, in base alle disposizioni del CCNL e degli accordi interconfederali in essere, entro il mese di novembre 2011.
Gli ambiti negoziali e le procedure sono quelle riconosciute a livello generale dall'Integrativo di Gruppo Granarolo.
A livello società, è prevista l'informazione e il relativo confronto in merito a:
• Organici e organizzazione del lavoro
• Orari di lavoro
• Politiche professionali e inquadramenti,
• Programmi di riorganizzazione e ristrutturazione
• Programmi di formazione ed addestramento
• Andamento e risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali
• Andamento e gestione dei sistemi incentivanti
• Ambienti di lavoro, salute e sicurezza,
• Qualità dei servizi e sicurezza alimentare.
Le rappresentanze sindacali esercitano l'azione negoziale a livello-società, con l'assistenza ed coordinamento delle Segreterie Nazionali Fai-Flai-Uila.
A livello territoriale o di singolo insediamento, è prevista l'informazione ed il relativo confronto relativamente a misure, progetti o interventi di natura integrativa, specifica rispetto a quella aziendale in ordine a:
• Organici e organizzazione del lavoro, Orari di lavoro
• Ambienti di lavoro e sicurezza
• Andamento e gestione dei sistemi incentivanti
• Qualità dei servizi e sicurezza alimentare

Istituti a carattere sindacale
Affissione e diffusione di stampa e comunicati

L'azienda presso le sedi in cui risultano costituite le RSU/RSA metterà a disposizione delle stesse spazi per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro. Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti delle RSU/RSA o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Copia delle comunicazioni dovrà essere inoltrata alla Direzione Aziendale.
Ai rappresentanti delle RSU/RSA l'azienda metterà a disposizione un indirizzo di posta elettronica aziendale.

Agibilità sindacali
Alle RSU/RSA di Zeroquattro sono riconosciute le medesime agibilità sindacali riconosciute alle rappresentanze di sito dall'Integrativo del Gruppo Granarolo.

Formazione
Trovano applicazione le disposizioni dell'Integrativo del Gruppo Granarolo e le pattuizioni contenute negli Accordi del 11/05/2010, 18/11/2010 e 22/12/2010 (piano distributori) e 06/04/2011 ("Sostitutore")

Pari opportunità
Trovano applicazione le disposizioni dell'Integrativo del Gruppo Granarolo

Sicurezza sul lavoro
Le parti, in riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, per raggiungere gli obiettivi fondamentali che l'azienda si è data sul tema in questione, concordano nell'applicazione, in toto di quanto previsto dal DLgs 81/2008 e successive modificazioni.
Le RSU/RSA si impegnano nei termini di nomina delle rappresentanze sindacali territoriali o di sito all'individuazione e alla nomina delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Agli RLS sono estese le disposizioni dell'Integrativo del Gruppo Granarolo.

Organizzazione e orari di lavoro
Rilevate le specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali di ricondurre la durata settimanale dell'orario di lavoro per tutto il personale non facente riferimento al Procotollo VV.PP alle 39h contrattuali, Le parti convengono di assegnare ad uno specifico tavolo sindacale l'identificazione e l'assegnazione di detto orario, realizzato attraverso i riposi individuali di cui all'art. 30 del CCNL Industria Alimentare.
Per il personale dipendente Addetto alle Consegne e alla tentata Vendita ai quali si applica il Protocollo VV.PP l'orario settimanale contrattuale è di 40h, suddiviso su sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato,
L'azienda si impegna a fornire su base semestrale un'informazione di dettaglio relativa all'organizzazione distributiva ed ai relativi carichi di lavoro.

Diritti individuali, tempo determinato e lavoro in somministrazione
Trovano applicazione le disposizioni dell'Integrativo del Gruppo Granarolo.