Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 novembre 2011, n. 24483 - Ipoacusia neurosensoriale bilaterale e cervicouncoartrosi


 

 

 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 10907-2009 proposto da:

NA. DO. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio dell'Avvocato GRADASSI SANTE (studio Avv. ROMITI MASSIMO), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 973/2008 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/01/2009 R.G.N. 1060/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato GRADASSI SANTE;

udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto.

Fatto



Na. Do. esponeva al Tribunale del lavoro di Perugia di aver svolto attività di lavoro subordinato dal 21.12.1970 al 30.11.2000 e di aver contratto, a causa dell'attività svolta, una ipoacusia neurosensoriale bilaterale ed una cervicouncoartrosi; che l'INAIL aveva negato la tutela assicurativa ritenendo insussistente il nesso causale.

Chiedeva pertanto il riconoscimento della rendita denegata dall'INAIL.

Il Tribunale di Perugia ammetteva consulenza medico legale e con sentenza del 15.11.2005 rigettava la domanda.

Interponeva appello il Na. ; la Corte di appello di Perugia chiamava a chiarimenti il CTU nominato in primo grado e con sentenza del 3.12.2008 rigettava l'appello. Corte rilevava che per quanto riguarda la malattia artrosica non era emerso il nesso causale con l'attività svolta e circa il deficit auditivo che tale malattia era di origine professionale, ma comportava una riduzione pari al solo 2,5%.

Ricorre il Na. con due motivi; resiste l'INAIL con controricorso.

Diritto



Con il primo motivo si allega l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con violazione delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 23 marzo 2000, n. 38 Decreto Ministeriale Lavoro 12 luglio 2000. Non sarebbe stata accertata negli esami disposti il "valore della perdita in dB della frequenza del 3000 Hz all'esame audiometrico totale". Tale frequenza non è stata testata e pertanto sono state violate le tabelle.

Il motivo non appare fondato. In primo luogo si deve rilevare che il CTU ha fatto riferimento (cfr. pag. 4 della relazione peritale) non alle tabelle del 1994, ma a quelle più recenti ricordate nello stesso ricorso. Si evince dalla sentenza impugnata che il grado di inabilità derivante dall'ipoacusia è stato accertato nella misura del 2,5% alla luce delle tabelle; la pretesa omissione di indagine viene sollevata in modo assolutamente generico senza una puntuale ricostruzione del metodo utilizzato dal CTU e di quanto previsto nelle tabelle; inoltre non si è neppure dedotto se, quando e in che termini tale omissione sia stata specificamente denunciata nella fasi di merito. Le censure, pertanto, oltre che generiche appaiono di mero fatto e si concretano nell'espressione di un mero dissenso diagnostico, inconferente in questa sede.

Il secondo motivo, concernente l'avvenuta compensazione delle spese di lite, presuppone l'accoglimento del primo motivo ed il riconoscimento della fondatezza della domanda: pertanto va considerato assorbito.

Va quindi rigettato il proposto appello. Stante la natura della controversia e l'epoca di presentazione del ricorso amministrativo: nulla per le spese.

P.Q.M.



La Corte:

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.