Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 novembre 2011, n. 24484 - Rendita da malattia professionale (broncopatia allergica da lattice) in relazione all'attività di artigiana comportante l'uso di sostanze irritanti


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 13478-2009 proposto da:

CO. EL. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato DE MARIA SALVATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato SPAMPINATO GUIDO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 187/2009 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 23/03/2009 R.G.N. 143/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Co. El. adiva il Tribunale del lavoro di Nicosia chiedendo il riconoscimento del diritto a rendita da malattia professionale (broncopatia allergica da lattice) in relazione all'attività svolta da artigiana comportante l'uso di sostanze irritanti.

Il Tribunale del lavoro di Nicosia riconosceva la chiesta rendita nella misura del 40% di postumi invalidanti permanenti.

Proponeva appello l'Inail e la Corte di appello di Caltanissetta nominava un nuovo ctu e con sentenza dell'11.3.2009 rigettava la domanda.

La Corte territoriale rilevava che il consulente tecnico nominato in appello aveva accertato che la Co. era affetta da allergia in particolare al lattice, ma non connessa ad una specifica attività lavorativa. Nè era stato confermato il grave deficit respiratorio diagnosticato dal consulente nominato in primo grado, posto che la prova di funzionalità respiratoria effettuata nel 2008 aveva rilevato scambi gassosi nella norma.

Ricorre la Co. con un motivo; resiste l'INAIL con controricorso. L'INAIL ha depositato memoria difensiva.

Diritto



La ricorrente nel motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in quanto ci si limita a richiamare gli accertamenti della consulenza svolta in appello arrivando a conclusioni lacunose e generiche che non indicano neppure il grado di inabilità effettivamente riscontrato e accertato in prime cure.

La doglianza è infondata in quanto la sentenza di appello richiama espressamente quanto accertato dal consulente nominato in appello in relazione alle due malattie dichiarate dalla ricorrente e cioè l'allergia al lattice e il grave deficit respiratorio. Per la prima il CTU ha escluso che possa essere collegata ad una specifica attività lavorativa, la sussistenza della seconda è stata invece esclusa in quanto da una prova di funzionalità eseguita nel 2008 emergevano scambi gassosi nella norma. La motivazione appare congrua e logicamente coerente e le censure appaiono di merito, inammissibili in questa sede. Va peraltro aggiunto che "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti nella scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quinti in un'inammissibile critica del convincimento del giudice" (cass. N. 9988/2009; 8654/2008; 16223/2003). Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto.

Si deve quindi rigettare il ricorso: stante la natura della controversia e l'epoca di presentazione del ricorso di primo grado nulla sulle spese.

P.Q.M.



La Corte: rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.