Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24598 - Indennizzo per infortunio mortale in itinere


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 13224/2009 proposto da:

BA. RO. in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Ci. Gi. e G. , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GARLATTI Alessandro, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi, PUGLISI LUCIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1306/2008 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2008 R.G.N. 1044/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato GARLATTI ALESSANDRO;

udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto



Ba. Ro. , quale vedova di Co.Ma. , chiedeva l'indennizzo Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articoli 2 e 4 e Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12, in relazione all'infortunio mortale occorso al marito (per un investimento) in data (Omissis). Assumeva che l'evento era da considerarsi infortunio in itinere in quanto il defunto marito stava rientrando a casa provenendo dalla ristorante ove lavorava, di proprietà di C. W. .

Il Tribunale di Lodi rigettava la domanda.

Sull'appello della Ba. la Corte di appello di Milano con sentenza del 20.10.2008 rigettava l'appello. La Corte territoriale rilevava che, alla stregua delle prove espletate, non era emerso che il Ci. , defunto marito della appellante, avesse la sera prima dell'incidente prestato attività lavorativa presso il locale del C. , (Omissis), ove effettivamente si era recato in tarda serata, ma solo per bere una cosa dopo aver lavorato in altro locale. In ogni caso l'infortunio non era intervenuto nel tragitto dal luogo di lavoro all'abitazione del Co. .

Propone ricorso la Ba. con un solo, complesso, motivo; resiste l'INAIL con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

 

Diritto



Nel motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 12 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 84; l'omessa ed insufficienza motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio. La violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 c.p.c.: con difetto di motivazione sulla attendibilità e rilevanza delle deposizioni testimoniali assunte.

La Corte territoriale (pag. 5 del provvedimento impugnato) ha accertato che il Co., prima di ritornare a casa, non aveva svolto attività lavorativa presso la pizzeria (Omissis), come emerge dalla dichiarazioni non solo del C. , ma anche di due altri testi, uno dei quali ( Sc. ) cameriera della detta pizzeria. Peraltro il Ci. si era prima recato presso il ristorante (Omissis) dove si era intrattenuto sino alle 24, per recarsi successivamente al locale del C. , come riferito anche da altri due testi. Pertanto non essendosi accertato che il Ci. avesse lasciato il locale del C. alla fine di un turno di lavoro per recarsi nella sua abitazione, l'infortunio non può essere considerato "in itinere". La motivazione appare congrua e logicamente coerente e le censure mosse nel motivo appaiono di mero fatto mirando le stesse a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti che appare accurata e correlata a precisi elementi analiticamente indicati dai giudici delle fasi di merito. Le censure su di una pretesa inattendibilità del teste C. appaiono non solo di merito o meramente suggestive, ma anche insufficienti, posto che le stesse sono state confermate anche da altre dichiarazioni, così come appare non conferente quanto sia apparso sulla stampa in relazione ai rapporti tra il Ci. ed il C. . Anche la circostanza per cui il Ci. occupava ancora un immobile del C. appare poco significativa, posto che comunque il rapporto si era concluso da poco e che pare che lo stesso Ci. stesso cercando altra occupazione che avrebbe reso possibile un'altra sistemazione.

Inoltre nella seconda parte del motivo si allega che non si sarebbe accertato, utilizzando anche i poteri di ufficio, se effettivamente il marito della ricorrente avesse lavorato preso la Pizzeria (Omissis) prima di recarsi al locale del C. . Se il Ci. - si aggiunge - avesse effettivamente lavorato in (Omissis), la sosta al ristorante (Omissis) sarebbe stata, per parte ricorrente, necessitata per avvertire del fatto il C. e ritirare i propri effetti personali e tornare, quindi, a casa. L'infortunio era comunque da considerarsi in itinere.

Sul punto, e cioè l'esistenza di un diverso e nuovo rapporto di lavoro dal 26 maggio con i gestori della Pizzeria di (Omissis), la Corte territoriale ha osservato che si tratta di una deduzione nuova e che il teste indicato dalla Ba. - che avrebbe potuto confermare comunque la circostanza - era risultato irreperibile. La motivazione appare congrua e logicamente ineccepibile in quanto il diverso rapporto di lavoro non è stato allegato tempestivamente e comunque è rimasto privo di riscontri probatori di sorta, pur essendo state attivate tutte le richieste istruttorie della ricorrente tempestivamente avanzate (nel motivo non si specifica quando altre istanze istruttorie siano state eventualmente richieste e in che termini).

Va quindi rigettato il ricorso; stante la natura della controversia e l'epoca di presentazione del ricorso in primo grado: nulla per le spese.

 

P.Q.M.
 


La Corte:

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.