Cassazione Penale, Sez. 4, 22 novembre 2011, n. 43022 - Pulizia industriale di una centrale elettrica e infortunio mortale: omessa formazione e omissione di misure di sicurezza


 

 


Responsabilità del legale rappresentante della Soc. Ad. coop. S.R.L., alla quale la soc. En. spa aveva appaltato lavori di pulizia industriale ordinaria e straordinaria presso una propria centrale elettrica con gli inerenti lavori di facchinaggio, per infortunio mortale occorso ad un proprio dipendente.
In particolare era accaduto che altra impresa appaltatrice era intenta ad effettuare attività di pulizia idrodinamica all'interno della vasca n. 22
in zona prospiciente il canale (Omissis) nell'ambito della Centrale: per tale ragione era stata svuotata la vasca e per evitare nuovi deflussi erano state collocate delle paratie in blocchi di metallo. Nel momento di sollevamento di una delle paratie destinate all'interruzione del deflusso delle acque del canale oggetto di pulizia idrodinamica, il pannello di metallo posto al vertice della paratia si era distaccato andando ad attingere il lavoratore Fa.Be., il quale si trovava nella zona interessata all'occorso sottostante la paratia, privo di casco di protezione; il predetto aveva riportato trauma cranico che ne aveva determinato il decesso.

Condannato il datore di lavoro in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

Si osserva che i Giudici di merito hanno correttamente e ragionevolmente affermato che non era stato evidenziato alcun elemento di fatto attestante che fosse stata impartita, a cura del datore di lavoro, un'effettiva ed adeguata informazione e formazione nei confronti della parte offesa Fa. in ordine ai rischi derivanti dalla specifica attività di lavoro alle dipendenze della Soc. Ad.

D'altro canto, è risultato che la vittima veniva impiegata per lavori, presso la Soc. En., aventi per oggetto complessivamente la pulizia idrodinamica della vasca n 22, che riguardavano nel suo caso non solo la pulizia in genere ed il facchinaggio ma anche la collaborazione nel posizionamento dei pannelli delle paratie di blocco del canale, che tale evenienza si era ripetuta più volte ed era avvenuta su disposizione del preposto della Soc. Ad. .

In particolare, la parte offesa, al momento dell'occorso, si trovava in una zona pericolosa rispetto all'area dove si svolgeva la movimentazione della paratia, la zona non era affatto delimitata come necessario (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35 lettera d), ed il lavoratore era privo di casco protettivo (v. pag. 2-6-7 sent. appello). Dal che discendeva la congrua valutazione che il datore di lavoro, l'attuale imputato Ba.Pa. quale legale rappresentante della Soc. Ad. , tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'impresa e della sua contemporanea qualificazione di responsabile della sicurezza, era venuto meno agli obblighi di vigilanza ed attività a suo carico per la tutela della sicurezza dei propri dipendenti ed in specie in relazione all'evento lesivo verificatosi.


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1. Ba. Pa. n. il (Omissis) C/;

2. Parti Civili;

avverso la sentenza n.731/2007 della Corte di Appello di Trieste in data 29/9/2010;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Galbiati Ruggero;

udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile Avv.to Putignano Pietro.

Fatto



1. Ba.Pa. , in qualità di legale rappresentante della Soc. Ad. coop. S.R.L., Vo.Ma. , in qualità di legale rappresentante e direttore della Centrale elettrica della En. S.P.A. di (Omissis), ed altri soggetti venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia per rispondere del reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro perpetrato a danno di Fa.Be. , dipendente della Soc. Ad. , alla quale la Soc. En. aveva appaltato lavori di pulizia industriale ordinaria e straordinaria presso la Centrale elettrica con gli inerenti lavori di facchinaggio.

2. In fatto ((Omissis)), era avvenuto che altra impresa appaltatrice Pe. La. S.R.L. era intenta ad effettuare attività di pulizia idrodinamica all'interno della vasca n. 22 in zona prospiciente il canale (Omissis) nell'ambito della Centrale; per tale ragione, era stata svuotata la vasca a mezzo di pompa verticale e, per evitare nuovi deflussi, erano state collocate delle paratie in blocchi di metallo; ogni paratia era costituita di più pannelli sovrapposti tra loro (in numero di quattro del peso di kg. 210 ciascuno), appoggiati ad un'unica asta di sostegno verticale e fissati a quest'ultima tramite dei perni inseriti in appositi fori praticati nell'asta; per evitare la fuoriuscita dei perni, con il conseguente sganciamento dei pannelli dall'asta, sul vertice di ciascun perno era stata saldata una listarella di metallo (orecchietta) di lunghezza di poco superiore al relativo foro di alloggio.

Nel momento di sollevamento di una delle paratie destinate all'interruzione del deflusso delle acque del canale oggetto di pulizia idrodinamica, il pannello di metallo posto al vertice della paratia si era distaccato andando ad attingere il lavoratore Fa.Be. , il quale si trovava nella zona interessata all'occorso sottostante la paratia, privo di casco di protezione; il predetto aveva riportato trauma cranico che ne aveva determinato il decesso.

Secondo gli accertamenti effettuati, risultava che la caduta del pannello era stata causata da una dimensione ridotta della listarella di metallo (l'orecchietta) non idonea a bloccare il perno di fissaggio del pannello, il che aveva avuto origine da un'errata predisposizione e saldatura della "orecchietta" stessa.

Nel corso delle indagini erano state eseguite, su incarico del P.M., consulenza medico-legale e consulenza tecnica per la ricostruzione della dinamica dell'occorso.

3. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza in data 16-6-2006, assolveva Vo.Ma. dal reato ascritto. Dichiarava Ba. Pa. colpevole per il delitto di omicidio colposo e lo condannava, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, alla pena di mesi dieci giorni venti di reclusione. Lo condannava, pure, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con la liquidazione di una provvisionale complessiva di euro 30.000,00, di cui euro 10.000,00 in favore di Za.Pa. (coniuge del defunto), euro 10.000,00 in favore della figlia Fa.Io. (e dei nipoti figli di costei), euro 10.000,00 in favore del figlio Fa. Ga. (e dei nipoti figli di costui).

Il Tribunale riteneva responsabile il Ba. , in quanto datore di lavoro di Fa.Be. , perchè l'area in cui si trovava il dipendente al momento del fatto non era stata delimitata malgrado lo svolgimento della pericolosa operazione di sollevamento delle paratie ed il predetto non aveva ricevuto alcuna formazione nè informazione circa le modalità di esecuzione delle manovre in corso, della pericolosità di esse, ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori comunque coinvolti nell'operazione. In particolare, l'imputato, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti, aveva violato i disposti contenuti nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 21 e 22 che appunto impongono al datore di lavoro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori.



4. Proponevano appello l'imputato e le parti civili Io. e Fa.Ga. .

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 29-9-2010, confermava nel merito la penale responsabilità di Ba.Pa. ; aumentava ad euro 30.000,00 per ciascuno la provvisionale in favore delle parti civili Io. e Fa.Ga. .

Rappresentava che, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, il lavoratore Fa.Be. aveva avuto l'incarico dal preposto di compiere attività di pulizia generica e di facchinaggio presso la vasca 22 ed era stato anche impiegato negli incombenti relativi al posizionamento dei pannelli componenti le paratie, al loro fissaggio sull'asta. Di conseguenza, il Ba. era responsabile per avere consentito la presenza del dipendente in una zona contrassegnata dalla movimentazione delle paratie senza l'osservanza delle necessarie misure di sicurezza.

4. Ba.Pa. proponeva ricorso per cassazione.

Osservava che il fatto lesivo non aveva avuto luogo per il distacco di una delle "orecchiette" che bloccavano i perni di fissaggio del pannello, ma perchè detta listarella di metallo era stata confezionata malamente da un operaio saldatore della Soc. En. e cioè di dimensioni inferiori rispetto al foro di inserimento del perno.

Rilevava che la Soc. Ad. aveva predisposto un piano di sicurezza che individuava tutti i rischi propri dell'attività di normale pulizia industriale da eseguirsi da parte dei dipendenti della Società medesima, con la previsione di lavori che entrassero in interferenza con altre ditte appaltatici. Peraltro, nel caso di specie, le operazioni nel corso delle quali si era verificato l'evento - sollevamento e pulizia delle paratie e lavaggio idrodinamico della vasca - erano di competenza della Soc. En. e della Pe. La. , e non invece della Soc. Ad. , per cui nessun addebito poteva muoversi ad esso ricorrente.

Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto



1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che i Giudici di merito hanno correttamente e ragionevolmente affermato, sulla base degli elementi probatori acquisiti, che, al di là delle enunciazioni formali del piano di sicurezza predisposto dalla Soc. Ad. , non era stato evidenziato alcun elemento di fatto attestante che fosse stata impartita, a cura del datore di lavoro, un'effettiva ed adeguata informazione e formazione nei confronti della parte offesa Fa. in ordine ai rischi derivanti dalla specifica attività di lavoro alle dipendenze della Soc. Ad. svolta in favore della Soc. En..

D'altro canto, è risultato che Fa.Be. , nel (Omissis), veniva impiegato per lavori, presso la Soc. En. , aventi per oggetto complessivamente la pulizia idrodinamica della vasca n 22, che riguardavano nel suo caso non solo la pulizia in genere ed il facchinaggio ma anche la collaborazione nel posizionamento dei pannelli delle paratie di blocco del canale, che tale evenienza si era ripetuta più volte ed era avvenuta su disposizione del preposto della Soc. Ad. .

In particolare, la parte offesa, al momento dell'occorso, si trovava in una zona pericolosa rispetto all'area dove si svolgeva la movimentazione della paratia, la zona non era affatto delimitata come necessario (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35 lettera d), ed il lavoratore era privo di casco protettivo (v. pag. 2-6-7 sent. appello). Dal che discendeva la congrua valutazione che il datore di lavoro, l'attuale imputato Ba.Pa. quale legale rappresentante della Soc. Ad. , tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'impresa e della sua contemporanea qualificazione di responsabile della sicurezza, era venuto meno agli obblighi di vigilanza ed attività a suo carico per la tutela della sicurezza dei propri dipendenti ed in specie in relazione all'evento lesivo verificatosi.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in euro 2500,00 oltre accessori come per legge.


Cassazione Penale, Sez. 4, 22 novembre 2011, n. 43022


Responsabilità del legale rappresentante della Soc. Ad. coop. S.R.L., alla quale la soc. En. spa aveva appaltato lavori di pulizia industriale ordinaria e straordinaria presso una propria centrale elettrica, per infortunio mortale occorso ad un dipendente della società Ad.
In particolare era accaduto che altra impresa appaltatrice era intenta ad effettuare lavori di pulizia idrodinamica in una vasca in zona prospiciente il canale (Omissis) nell'ambito della Centrale: per tale ragione era stata svuotata la vasca e per evitare nuovi deflussi erano state collocate delle paratie in blocchi di metallo. Nel momento di sollevamento di una delle paratie destinate all'interruzione del deflusso delle acque del canale oggetto di pulizia idrodinamica, il pannello di metallo posto al vertice della paratia si era distaccato andando ad attingere il lavoratore Fa.Be. , il quale si trovava nella zona interessata all'occorso sottostante la paratia, privo di casco di protezione; il predetto aveva riportato trauma cranico che ne aveva determinato il decesso.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

Si osserva che i Giudici di merito hanno correttamente e ragionevolmente affermato che non era stato evidenziato alcun elemento di fatto attestante che fosse stata impartita, a cura del datore di lavoro, un'effettiva ed adeguata informazione e formazione nei confronti della parte offesa Fa. in ordine ai rischi derivanti dalla specifica attività di lavoro alle dipendenze della Soc. Ad.

D'altro canto, è risultato che la vittima veniva impiegata per lavori, presso la Soc. En., aventi per oggetto complessivamente la pulizia idrodinamica della vasca n 22, che riguardavano nel suo caso non solo la pulizia in genere ed il facchinaggio ma anche la collaborazione nel posizionamento dei pannelli delle paratie di blocco del canale, che tale evenienza si era ripetuta più volte ed era avvenuta su disposizione del preposto della Soc. Ad. .

In particolare, la parte offesa, al momento dell'occorso, si trovava in una zona pericolosa rispetto all'area dove si svolgeva la movimentazione della paratia, la zona non era affatto delimitata come necessario (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35 lettera d), ed il lavoratore era privo di casco protettivo (v. pag. 2-6-7 sent. appello). Dal che discendeva la congrua valutazione che il datore di lavoro, l'attuale imputato Ba.Pa. quale legale rappresentante della Soc. Ad. , tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'impresa e della sua contemporanea qualificazione di responsabile della sicurezza, era venuto meno agli obblighi di vigilanza ed attività a suo carico per la tutela della sicurezza dei propri dipendenti ed in specie in relazione all'evento lesivo verificatosi.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1. Ba. Pa. n. il (Omissis) C/;

2. Parti Civili;

avverso la sentenza n.731/2007 della Corte di Appello di Trieste in data 29/9/2010;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Galbiati Ruggero;

udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile Avv.to Putignano Pietro.

Fatto



1. Ba.Pa. , in qualità di legale rappresentante della Soc. Ad. coop. S.R.L., Vo.Ma. , in qualità di legale rappresentante e direttore della Centrale elettrica della En. S.P.A. di (Omissis), ed altri soggetti venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia per rispondere del reato di omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro perpetrato a danno di Fa.Be. , dipendente della Soc. Ad. , alla quale la Soc. En. aveva appaltato lavori di pulizia industriale ordinaria e straordinaria presso la Centrale elettrica con gli inerenti lavori di facchinaggio.

2. In fatto ((Omissis)), era avvenuto che altra impresa appaltatrice Pe. La. S.R.L. era intenta ad effettuare attività di pulizia idrodinamica all'interno della vasca n. 22 in zona prospiciente il canale (Omissis) nell'ambito della Centrale; per tale ragione, era stata svuotata la vasca a mezzo di pompa verticale e, per evitare nuovi deflussi, erano state collocate delle paratie in blocchi di metallo; ogni paratia era costituita di più pannelli sovrapposti tra loro (in numero di quattro del peso di kg. 210 ciascuno), appoggiati ad un'unica asta di sostegno verticale e fissati a quest'ultima tramite dei perni inseriti in appositi fori praticati nell'asta; per evitare la fuoriuscita dei perni, con il conseguente sganciamento dei pannelli dall'asta, sul vertice di ciascun perno era stata saldata una listarella di metallo (orecchietta) di lunghezza di poco superiore al relativo foro di alloggio.

Nel momento di sollevamento di una delle paratie destinate all'interruzione del deflusso delle acque del canale oggetto di pulizia idrodinamica, il pannello di metallo posto al vertice della paratia si era distaccato andando ad attingere il lavoratore Fa.Be. , il quale si trovava nella zona interessata all'occorso sottostante la paratia, privo di casco di protezione; il predetto aveva riportato trauma cranico che ne aveva determinato il decesso.

Secondo gli accertamenti effettuati, risultava che la caduta del pannello era stata causata da una dimensione ridotta della listarella di metallo (l'orecchietta) non idonea a bloccare il perno di fissaggio del pannello, il che aveva avuto origine da un'errata predisposizione e saldatura della "orecchietta" stessa.

Nel corso delle indagini erano state eseguite, su incarico del P.M., consulenza medico-legale e consulenza tecnica per la ricostruzione della dinamica dell'occorso.

3. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza in data 16-6-2006, assolveva Vo.Ma. dal reato ascritto. Dichiarava Ba. Pa. colpevole per il delitto di omicidio colposo e lo condannava, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, alla pena di mesi dieci giorni venti di reclusione. Lo condannava, pure, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con la liquidazione di una provvisionale complessiva di euro 30.000,00, di cui euro 10.000,00 in favore di Za.Pa. (coniuge del defunto), euro 10.000,00 in favore della figlia Fa.Io. (e dei nipoti figli di costei), euro 10.000,00 in favore del figlio Fa. Ga. (e dei nipoti figli di costui).

Il Tribunale riteneva responsabile il Ba. , in quanto datore di lavoro di Fa.Be. , perchè l'area in cui si trovava il dipendente al momento del fatto non era stata delimitata malgrado lo svolgimento della pericolosa operazione di sollevamento delle paratie ed il predetto non aveva ricevuto alcuna formazione nè informazione circa le modalità di esecuzione delle manovre in corso, della pericolosità di esse, ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori comunque coinvolti nell'operazione. In particolare, l'imputato, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei propri dipendenti, aveva violato i disposti contenuti nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 21 e 22 che appunto impongono al datore di lavoro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori.



4. Proponevano appello l'imputato e le parti civili Io. e Fa.Ga. .

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 29-9-2010, confermava nel merito la penale responsabilità di Ba.Pa. ; aumentava ad euro 30.000,00 per ciascuno la provvisionale in favore delle parti civili Io. e Fa.Ga. .

Rappresentava che, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato, il lavoratore Fa.Be. aveva avuto l'incarico dal preposto di compiere attività di pulizia generica e di facchinaggio presso la vasca 22 ed era stato anche impiegato negli incombenti relativi al posizionamento dei pannelli componenti le paratie, al loro fissaggio sull'asta. Di conseguenza, il Ba. era responsabile per avere consentito la presenza del dipendente in una zona contrassegnata dalla movimentazione delle paratie senza l'osservanza delle necessarie misure di sicurezza.

4. Ba.Pa. proponeva ricorso per cassazione.

Osservava che il fatto lesivo non aveva avuto luogo per il distacco di una delle "orecchiette" che bloccavano i perni di fissaggio del pannello, ma perchè detta listarella di metallo era stata confezionata malamente da un operaio saldatore della Soc. En. e cioè di dimensioni inferiori rispetto al foro di inserimento del perno.

Rilevava che la Soc. Ad. aveva predisposto un piano di sicurezza che individuava tutti i rischi propri dell'attività di normale pulizia industriale da eseguirsi da parte dei dipendenti della Società medesima, con la previsione di lavori che entrassero in interferenza con altre ditte appaltatici. Peraltro, nel caso di specie, le operazioni nel corso delle quali si era verificato l'evento - sollevamento e pulizia delle paratie e lavaggio idrodinamico della vasca - erano di competenza della Soc. En. e della Pe. La. , e non invece della Soc. Ad. , per cui nessun addebito poteva muoversi ad esso ricorrente.

Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto



1. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

Si osserva che i Giudici di merito hanno correttamente e ragionevolmente affermato, sulla base degli elementi probatori acquisiti, che, al di là delle enunciazioni formali del piano di sicurezza predisposto dalla Soc. Ad. , non era stato evidenziato alcun elemento di fatto attestante che fosse stata impartita, a cura del datore di lavoro, un'effettiva ed adeguata informazione e formazione nei confronti della parte offesa Fa. in ordine ai rischi derivanti dalla specifica attività di lavoro alle dipendenze della Soc. Ad. svolta in favore della Soc. En..

D'altro canto, è risultato che Fa.Be. , nel (Omissis), veniva impiegato per lavori, presso la Soc. En. , aventi per oggetto complessivamente la pulizia idrodinamica della vasca n 22, che riguardavano nel suo caso non solo la pulizia in genere ed il facchinaggio ma anche la collaborazione nel posizionamento dei pannelli delle paratie di blocco del canale, che tale evenienza si era ripetuta più volte ed era avvenuta su disposizione del preposto della Soc. Ad. .

In particolare, la parte offesa, al momento dell'occorso, si trovava in una zona pericolosa rispetto all'area dove si svolgeva la movimentazione della paratia, la zona non era affatto delimitata come necessario (v. Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35 lettera d), ed il lavoratore era privo di casco protettivo (v. pag. 2-6-7 sent. appello). Dal che discendeva la congrua valutazione che il datore di lavoro, l'attuale imputato Ba.Pa. quale legale rappresentante della Soc. Ad. , tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'impresa e della sua contemporanea qualificazione di responsabile della sicurezza, era venuto meno agli obblighi di vigilanza ed attività a suo carico per la tutela della sicurezza dei propri dipendenti ed in specie in relazione all'evento lesivo verificatosi.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in euro 2500,00 oltre accessori come per legge.