Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 14 febbraio 2006
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato
Fonte: EBER

Sommario:

1) Principi generali
2) Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
3) Livello nazionale di categoria (CCNL)
4) Livello regionale di categoria (CCRL)
5) Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
6) Regime transitorio
7) Razionalizzazione CCNL Inquadramento
Bilateralità
Sistema di interventi
Fondo Nazionale di Sostegno al Reddito
Ente Bilaterale Nazionale
Indirizzi di gestione
Ambiti di intervento
Operatività

Accordo interconfederale 14 febbraio 2006
Intesa applicativa dell'accordo interconfederale dell'artigianato del 17 marzo 2004


Tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil

1) Principi generali
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, in attuazione delle linee guida e dei criteri direttivi stabiliti dell'accordo interconfederale 17 marzo 2004, confermano un modello articolato su due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
Per quanto concerne la parte economica, la tutela e la valorizzazione delle retribuzioni avviene nell'ambito dei due livelli contrattuali.
La tutela verrà attuata mediante l'adeguamento delle retribuzioni nazionali all'inflazione stabilita attraverso la concertazione triangolare, in sede di politica dei redditi, in assenza della quale si farà riferimento ad un tasso concordato fra le Parti firmatarie del presente accordo sulla base degli indicatori disponibili.
La contrattazione di II livello avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati tra le Parti sociali a livello regionale, nonché di integrare la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, in caso di scostamento tra l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale all'epoca degli accordi regionali.
Entro la fine della vigenza contrattuale verrà garantita dalle Parti nazionali la tutela del potere d'acquisto per le regioni che, in assenza di accordi decentrati, non abbiano provveduto all'eventuale riallineamento del primo biennio.
Il livello nazionale, all'atto del rinnovo del CCNL congloberà nei minimi contrattuali nazionali l'eventuale riallineamento del 1º biennio e procederà all'eventuale riallineamento del secondo biennio.
In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.
Il presente accordo, specifico per il comparto artigiano, ha carattere sperimentale. Entro il 30 settembre 2008 le parti si impegnano ad incontrarsi per definirne la riconferma. Entro la suddetta data ciascuna delle parti firmatarie potrà dare formale disdetta dell'accordo che, in tale ipotesi, cesserà di avere validità alla data del 31 dicembre 2008.

2) Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
Livello nazionale interconfederale
Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali.
Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:
- diritti sindacali
- relazioni sindacali (regole e procedure)
- sistema di rappresentanza
- strumenti operativi bilaterali
- struttura contrattuale
- struttura retributiva
- mercato del lavoro
- formazione
- ambiente e sicurezza
- pari opportunità
- altri titoli individuati dalle parti
Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.
Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.
Livello regionale interconfederale
La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale.
Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie.
Il livello regionale interconfederale può delegare le organizzazioni interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.
Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

3) Livello nazionale di categoria (CCNL)
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i seguenti argomenti a titolo esclusivo:
- regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative)
- diritti sindacali
- inquadramento
- salario nazionale
- altre materie espressamente rinviate dalla legislazione
- disciplina generale orario di lavoro.
I CCNL hanno durata di 4 anni.

4) Livello regionale di categoria (CCRL)
La titolarità contrattuale a livello regionale di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Per quanto concerne la parte economica, la contrattazione regionale avrà il compito di ridistribuire la produttività del lavoro sulla base di parametri congiuntamente concordati fra le parti a livello regionale.
Il livello decentrato di categoria avrà inoltre il compito di integrare la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni in caso di scostamento tra l'inflazione presa a riferimento e l'inflazione reale relativa al primo biennio. L'eventuale quota relativa verrà evidenziata nella retribuzione con voce separata e sarà conglobata nei minimi contrattuali in occasione del rinnovo del CCNL.
Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
I contratti collettivi stipulati a tale livello hanno una durata di 4 anni.
I CCRL. decorrono di norma dal 25º mese dalla scadenza del precedente CCNL.

5) Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
- ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º - 31 agosto.
Livello regionale di categoria
La decorrenza dei CCRL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.
La definizione dei CCRL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al Lavoro.
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º - 31 agosto.

6) Regime transitorio
CCNL
I CCNL definiti sulla base del presente accordo copriranno il periodo 1º gennaio 2005 - 31 dicembre 2008.
Per quanto concerne la copertura salariale dell'anno 2005, in riferimento a quanto stabilito nell'accordo interconfederale 17 marzo 2004, lettera c), punto 3, le parti indicano nel 2% l'inflazione concordata, sulla scorta degli indicatori ad oggi rilevabili, quale parametro di riferimento relativo al 2005 per la definizione dei nuovi minimi contrattuali.
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le categorie nazionali avvieranno i negoziati per la stipula dei nuovi CCNL, ivi compresa la regolamentazione del contratto di apprendistato professionalizzante.
CCRL
Entro il 31 dicembre 2006 verranno avviate le trattative in sede regionale per definire i contratti in tale ambito o rinnovare i contratti regionali scaduti.

7) Razionalizzazione CCNL Inquadramento
Le parti concordano di costituire, entro il mese di marzo 2006, due apposite commissioni:
- per l'avvio della razionalizzazione dei CCNL, in rapporto alle evoluzioni avvenute ed alle esigenze di aggregazione e di copertura contrattuale di settori scoperti;
- per la revisione dell'inquadramento e del sistema classificatorio, partendo dalle esperienze maturate, dai risultati della ricerca sui fabbisogni formativi e dalle figure di riferimento che emergono dalla stessa. In tale contesto occorrerà tener presente che le figure professionali ed i profili di riferimento variano in ragione del modello organizzativo dell'impresa, dei mercati di riferimento, delle dinamiche di apprendimento. La nuova normativa contrattuale dovrà individuare gli strumenti per cui una normativa ed un inquadramento unico siano applicabili e declinabili nella contrattazione territoriale.

Bilateralità
Le Confederazioni imprenditoriali dell'artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil valutano positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 e considerano tuttavia necessario un rilancio dell'esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.
In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità.
Le parti concordano pertanto di adeguare i criteri di funzionamento del sistema della bilateralità al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti Bilaterali.

Sistema di interventi
Le prestazioni riconosciute dal sistema degli Enti Bilaterali Regionali sono stabilite da specifici accordi sottoscritti dalle parti ai vari livelli. La natura delle prestazioni è pertanto pattizia e le stesse sono erogate entro il tetto delle disponibilità presenti in ogni singolo Ente Bilaterale.
Nel confermare la natura privata degli interventi le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali.
Gli obiettivi del sistema della bilateralità di realizzare compiti di tutela, sostegno e sviluppo dell'intero comparto rendono contestualmente necessaria l'individuazione di caratteristiche di omogeneità del livello minimo di prestazioni di sostegno al reddito da corrispondere su tutto il territorio nazionale.
In considerazione delle novità intervenute a livello legislativo, vista anche la mancata emanazione dei relativi decreti di attuazione, le parti si impegnano a promuovere le azioni necessarie al fine di assicurare la piena e tempestiva operatività delle nuove prestazioni di disoccupazione a fronte di sospensione dell'attività lavorativa.
Nel contempo le parti ritengono altresì prioritaria la prosecuzione del confronto a livello confederale con il contributo delle categorie nazionali e dei livelli regionali al fine di garantire la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema di finanziamento della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL
Al fine di assicurare la massima funzionalità alle strutture regionali le parti concordano di attivare la Consulta degli Enti Bilaterali Regionali.
In tale ambito le parti affidano ad Ebna il compito di assicurare le modalità di funzionamento della Consulta Nazionale degli Enti Bilaterali quale strumento per il monitoraggio, il confronto e la verifica dei sistemi di funzionamento e finanziamento.

Fondo Nazionale di Sostegno al Reddito
La crisi strutturale che sta investendo il sistema produttivo e, in particolare, il tessuto delle PMI e dell'artigianato rende necessaria una ridefinizione delle funzioni e dei compiti del Fondo Nazionale di Sostegno al Reddito .
I finanziamenti stabiliti con l'accordo interconfederale 13 febbraio 1997 e l'evoluzione delle prestazioni fornite dagli Enti Bilaterali Regionali non consentono il proficuo svolgimento del ruolo di solidarietà e riequilibrio affidato al livello nazionale.
Le parti concordano pertanto di utilizzare l'intero ammontare delle risorse residue per contribuire al finanziamento degli interventi a favore dei territori secondo criteri, priorità e modalità specificatamente individuate sulla base delle effettive necessità.
Al termine di tale fase le parti ritengono necessaria una sostanziale riorganizzazione del livello nazionale affidando all'Ente Bilaterale la missione di coordinare eventuali interventi di solidarietà a fronte di eventi eccezionali o calamità naturali.
Le parti sociali entro il 30 giugno 2006 porranno in essere tutte le azioni propedeutiche allo scioglimento del fondo.

Ente Bilaterale Nazionale
Nel confermare le caratteristiche di sistema della bilateralità nell'artigianato vanno individuati i compiti e le funzioni dell'Ente Bilaterale Nazionale a garanzia dell'intero sistema.
Le parti firmatarie del presente accordo convengono che l'Ebna svolgerà una serie di attività finalizzate a garantire una forte visibilità dell'intero sistema ed un supporto operativo agli Enti Bilaterali Regionali.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati le parti, nel confermare le funzioni ed i compiti dell'Ente Bilaterale Nazionale previsti dallo Statuto, attiveranno un ulteriore confronto al fine di aggiornare e specificare la missione dell'Ebna in relazione alle effettive esigenze del sistema.
Tale confronto avverrà con il coinvolgimento delle Parti sociali regionali, sentiti l'Ebna e gli Enti Bilaterali Regionali.
Per garantire una forte visibilità all'intero sistema della bilateralità artigiana le parti concordano inoltre di attivare, presso Ebna, alcuni strumenti di fondamentale importanza, quali:
- osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di ammortizzatori sociali;
- osservatorio per il funzionamento della bilateralità;
- osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale.
Le parti firmatarie concordano che il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale avviene attraverso un contributo a carico degli Enti Bilaterali Regionali pari al 1% a partire dal 1º gennaio 2006 (bilancio 2005).
Il contributo sarà calcolato sulle entrate complessive dei singoli Enti Regionali relative al sostegno al reddito.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno a valere sugli importi presenti nel bilancio relativo all'anno precedente.
I bilanci dei singoli Enti verranno trasmessi all'Ente Bilaterale Nazionale contestualmente al versamento della quota di competenza.
In riferimento all'adeguamento delle modalità di calcolo relative al contributo a favore del livello nazionale le parti affidano a Ebna il compito di verificare e concordare con i singoli Enti Bilaterali Regionali la corretta contabilizzazione dei versamenti relativi ai bilanci degli anni 1996 - 2004 per un totale di 9 annualità.

Indirizzi di gestione
Il governo di un sistema bilaterale al quale partecipano soggetti diversi a livelli diversi rende necessaria l'individuazione di alcune regole di governance e di funzionamento al fine di garantire omogeneità, trasparenza ed efficacia all'intero sistema in tutto il territorio nazionale.
Vanno pertanto separate, a tutti i livelli, le funzioni di indirizzo, gestione e controllo.
L'indirizzo è affidato alle parti sociali che lo esercitano attraverso la sottoscrizione di accordi di natura confederale o categoriale.
La gestione è affidata agli organismi ed alle strutture di riferimento attraverso l'approvazione di specifici regolamenti per le prestazioni e la redazione delle scritture contabili e dei bilanci preventivi e consuntivi.
Al fine di assicurare la massima omogeneità al sistema le parti sociali concordano di affidare a Ebna il compito di definire, in sede di consulta degli Enti, un modello condiviso di piano dei conti e di redazione formale dei bilanci.
In ragione del ruolo sempre più importante assegnato alla bilateralità le parti auspicano, inoltre, l'adozione di misure condivise finalizzate a garantire un forte livello di trasparenza nelle singole gestioni:
- individuazione dei sindaci revisori all'interno degli specifici albi;
- separazione fra collegio dei sindaci e revisione contabile;
- certificazione dei bilanci;

Ambiti di intervento
Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell'artigianato attraverso iniziative condivise che possono riguardare le seguenti materie:
- Sistemi di rappresentanza
- Tutela in materia di salute e sicurezza
- Sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese
- Formazione
- Previdenza
- Welfare integrativo
- Attività di indagine e ricerca
- Sviluppo delle pari opportunità
- Mercato del lavoro

Operatività
Al fine di garantire la piena operatività su tutto il territorio nazionale ed assicurare il finanziamento delle prestazioni concordate in sede regionale le parti, nel confermare i sistemi di finanziamento previsti dagli accordi in vigore e la necessità di adeguarne il valore in ragione del tempo intercorso, affidano alle parti sociali regionali il compito di adeguare le risorse per il finanziamento di:
- Fondo sostegno al reddito
- Altre prestazioni ed attività concordate a livello regionale.
Al termine del negoziato sulla bilateralità e, comunque, entro il 31 dicembre 2006, le parti si incontreranno al fine di monitorare lo stato di attuazione delle intese raggiunte a livello regionale. In tale sede le parti verificheranno le condizioni per garantire un livello omogeneo di prestazioni e la effettiva cogenza dei contratti e accordi collettivi nell'intero territorio nazionale.
A decorrere dal 1º gennaio 2006, le quantità di cui al punto 4.11 dell'accordo 3 settembre 1996 sono ragguagliate a € 9,00 annui per dipendente, così ripartite:
- € 5,00 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 4.1;
- € 2,00 per l'attività di cui al punto 4.12
- € 2,00 per attività a favore del sistema delle imprese, programmate nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo delle attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A decorrere dal 1º gennaio 2006 le quantità di cui al punto 5 dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988 - parte Relazioni sindacali sono ragguagliate a € 10,00 annui per dipendente, così ripartite:
- € 6,75 per l'attività della rappresentanza (1º comma punto 1);
- € 1,25 per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2º comma punto 1);
- € 2,00 per attività a favore del sistema delle imprese, programmate nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo della contrattazione.
Le parti si incontreranno entro il 31 marzo 2006 al fine di proseguire il confronto sui sistemi di rappresentanza del comparto artigiano.