PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DELLE DONNE NEL MONDO DEL LAVORO

Tra


- Prefettura UTG di Forlì-Cesena
- Consigliera di Parità della Provincia di Forlì-Cesena
- Provincia di Forlì-Cesena
- Direzione Provinciale del Lavoro
- Comune di Forlì
- Comune di Cesena
- Camera di Commercio I.A.A.
- Aziende Unità Sanitarie locali di Forlì e di Cesena
- I.N.P.S.
- I.N.A.I.L.

Premesso:

- che la Costituzione della Repubblica Italiana - art. 3 - prevede che: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
- che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea - art. 21 - approvata il 14 novembre 2000 vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, il colore della pelle o l’origine etnica, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”;
- che il Tavolo Tecnico Interistituzionale, avviato dal Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente – IV Sezione “Servizi alla Persona ed alla Comunità” con riguardo alla tematica “Il lavoro irregolare e la sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel corso del 2008, si è prefisso, tra l’altro, l’obiettivo di individuare le più efficaci iniziative di intervento nel settore della promozione e diffusione della “ Cultura della sicurezza” nei luoghi di lavoro;
- che, al riguardo, è emersa l’esigenza di realizzare una rete integrata di relazioni e flussi informativi, a livello provinciale, tra le Istituzioni facenti parte del “Sistema Sicurezza”, sia ai fini della promozione della “Cultura della Sicurezza e della Prevenzione”, nel mondo del lavoro femminile, sia ai fini dell’effettiva tutela delle fasce più deboli delle lavoratrici;
- che, ancora oggi, assumono particolare rilevanza la questione della parità di trattamento tra uomini e donne, nel mondo del lavoro, e l’avvertita problematica del contrasto alle discriminazioni di genere, quali cause di rischio infortunistico per la tutela dell’integrità del lavoratore e/o lavoratrice, nel rispetto sia dei fondamentali principi della Costituzione sia della vigente legislazione nazionale e sia delle specifiche direttive comunitarie in materia;
- che, alla luce delle suesposte considerazioni, il Tavolo Tecnico Interistituzionale ha, pertanto, individuato specifiche azioni positive, finalizzate a conseguire i seguenti obiettivi:
a. contrasto alla discriminazione di genere nel mondo del lavoro, di cui sono oggetto, tuttora le donne;
b. conoscenza delle politiche culturali e del lavoro femminile, delle politiche di formazione, istruzione e Pari Opportunità;
c. promozione della salute, del benessere e della sicurezza nel mondo del lavoro femminile;
d. tutela della lavoratrice madre;
e. analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, riguardanti le donne lavoratrici, nel territorio provinciale;
f. emersione dei fenomeni di lavoro nero e/o irregolare;

Visti:

- l’art. 3 della Costituzione Italiana;
- gli artt. 2, 3, 137 e 141 del Trattato CE;
- gli art. 1 e 2 del Trattato, che istituisce la Costituzione per l’Europa;
- la Direttiva 75/117/CEE, relativa alla parità retributiva tra uomini e donne nel lavoro;
- la Direttiva 76/207/CEE, così come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l’attuazione del principio della parità di trattamento, per quanto concerne l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale nonché le condizioni di lavoro;
- la legge n. 903/1977 , relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne, in materia di lavoro ed, in particolare, gli art. 1, 2, 3;
- l’art. 3 della legge n. 108/1990, che sancisce la nullità del licenziamento, determinato da ragioni di discriminatorie, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 300/1970;
- la legge n. 53/2000 “ Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
- il D.lgs n. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e il sostegno della maternità e paternità;
- la legge n. 125/1991, che regolamenta le azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro e che definisce il concetto di discriminazione, diretta ed indiretta, attribuendo alla Consigliera di Parità una legittimazione ad agire giudizialmente o stragiudizialmente.
- il D.lgs n. 196/2000, che disciplina l’attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità;
- il D.lgs n. 30 Maggio 2005, di attuazione della direttiva 2002/73/CE;
- il D.lgs n. 81/2008;


Premesso e considerato tutto ciò


le parti come sopra rappresentate, firmatarie del presente Protocollo, nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti per le Amministrazioni e gli Enti coinvolti e compatibilmente con le proprie risorse,

si impegnano

a porre in essere una costante attività, volta alla “Promozione del Benessere e della Salute delle Donne, negli ambienti di vita e di lavoro” , e , nel contempo, ad attuare rilevanti iniziative, quali:
- convegni a tema specifico, ricerche e pubblicazioni,
- ricerche, pubblicazioni e convenzioni con l’Università ed Enti di Formazione, Istituti scolastici, etc.;
- progetti di lavoro in ordine a tematiche attuali;
- accordi ed attività formative, percorsi di studi comparati con il coinvolgimento di movimenti di opinione, Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ed Associazioni di categoria dell’Artigianato, del Commercio e dell’Industria;
- istituzione di premi per attività sperimentali e di buone prassi.

Convengono

altresì, che, successivamente e per specifici obiettivi, saranno coinvolti altri soggetti ( Università degli studi ed Ufficio Scolastico Provinciale, Assessorati per le Pari Opportunità ed altri Organismi istituzionalizzati), nonché le parti sociali (Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e Associazioni dei datori di lavoro) al fine di realizzare un sistema pienamente partecipato, nell’intero territorio provinciale.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì - Cesena - promuoverà il coordinamento e l’interazione tra i Soggetti Istituzionali coinvolti, nonché provvederà ad un periodico monitoraggio del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, riguardanti le donne lavoratrici, nell’ambito del territorio provinciale, attraverso la creazione di un Osservatorio Permanente, nel quale confluiranno i dati, forniti dai soggetti istituzionali, firmatari del presente Protocollo d’Intesa.

Ai fini del coordinamento interistituzionale, la Prefettura – UTG – si avvarrà di un apposito Comitato Tecnico, individuato nell’ambito della IV Sezione della Conferenza Provinciale Permanente, composta da un rappresentante di ogni Istituzione ed Ente firmatario del presente Protocollo d’Intesa.

Il presente Protocollo ha validità biennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile, a seguito di espressa volontà delle parti.

Le parti firmatarie
Prefettura – U.T.G. di Forlì-Cesena
Consigliera di Parità
Provincia di Forlì-Cesena
Direzione Provinciale del Lavoro
Comune di Forlì
Comune di Cesena
Camera di Commercio
Azienda U.S.L. di Forlì
Azienda U.S.L. di Cesena
I.N.P.S.
I.N.A.I.L

Forlì 29 gennaio 2009


Fonte: provincia.fc.it