ACCORDO
tra

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona del Presidente, Dr. Marco Fabio Sartori

e

CONFCOOPERATIVE (Confederazione Cooperative Italiane), nella persona del Presidente, Dr. Luigi Marino

considerato che la missione dell'INAIL è garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
considerati i compiti che il Decreto Legislativo 81/2008 assegna l'INAIL in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
tenuto conto che la missione di CONFCOOPERATIVE è associare le imprese cooperative e diffondere e promuovere le caratteristiche e i valori della cooperazione senza fini di lucro;
tenuto conto che CONFCOOPERATIVE associa circa 19.600 Imprese Cooperative, per un totale di circa 480.250 addetti e rappresenta i vari settori della produzione e dei servizi;
considerato che CONFCOOPERATIVE intende operare per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per il più ampio coinvolgimento dei lavoratori anche attraverso il cointeressamento delle OO.SS. nei piani operativi così come definiti all'art. 3 del presente accordo;
ritenuto che le sinergie tra INAIL e CONFCOOPERATIVE costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, in un ambito produttivo e di servizi particolarmente rilevante e significativo a livello nazionale;

CONVENGONO DI

stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza, i termini del quale sono di seguito indicati:

Articolo 1

Le parti si impegnano avviare un processo di collaborazione nell'analisi congiunta dei dati relativi alle imprese cooperative associate a CONFCOOPERATIVE, per analizzarne l'andamento infortunistico, integrando le risultanze informative della banca dati Inail con quelle in possesso di CONFCOOPERATIVE.

Articolo 2

Le parti individuano congiuntamente settori di intervento in riferimento ai quali si impegnano a definire piani di attività e ad identificare azioni e prodotti in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro, sulla base dei bisogni espressi dal territorio considerato e dalle strutture produttive in esso operanti.

Articolo 3

I piani operativi sono definiti congiuntamente da INAIL e da CONFCOOPERATIVE, attraverso task force miste appositamente costituite, che si avvarranno del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari.

Articolo 4

L'INAIL, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000), valuterà caso per caso gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati dalle aziende aderenti a CONFCOOPERATIVE, nell'ambito dei piani operativi di cui all'art 3. Ai fini dell'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa, le Imprese dovranno compilare "Il Modello Unico di Domanda", indicando nella sezione "Altro" di essere aderenti a CONFCOOPERATIVE e specificando gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati.

Articolo 5

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle partì aderenti in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.

Articolo 6

Le parti si impegnano a favorire i! coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali nazionali e/o locali anche nei piani di attività che saranno definiti a seguito del presente accordo.

Articolo 7

Il presente accordo ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo diverso avviso di una delle parti.


Roma 12 novembre 2008

CONFCOOPERATIVE
IL PRESIDENTE

INAIL
IL PRESIDENTE


Fonte: INAIL