Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 22 dicembre 2011
Validità: 31.12.2012
Parti: Federmeccanica e Fim, Uilm, Fismic, Uglm
Settori: Metalmeccanici, Comparto auto, Industria
Fonte: UILM-UIL

Sommario:

1. Orario di lavoro
2. Permessi annui retribuiti (P.A.R.)
3. Recuperi
4. Lavoro straordinario, notturno e festivo
5. Maggiorazioni
Dichiarazioni a verbale
Percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo

Protocollo d'intesa sulla disciplina specifica per il comparto auto

Ad integrazione e modifica di quanto previsto agli artt. 4, 5 e 7, Sezione Quarta - Titolo III del CCNL 15 ottobre 2009, di cui il presente Protocollo costituisce parte integrante, le parti stipulanti concordano la seguente disciplina specifica per gli addetti al Comparto auto che, secondo quanto definito nel Campo di Applicazione del Contratto, comprende le aziende per la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate (per quest'ultima tipologia laddove sia prevalente l'attività di fornitura di componenti per l'automotive).
Le aziende del Comparto auto, previa informazione alla loro rappresentanza sindacale, da effettuarsi almeno 20 giorni prima e contestuale comunicazione ai lavoratori mediante affissione in bacheca, possono optare per l'applicazione integrale della seguente disciplina specifica che sostituisce, per quanto ivi previsto, le relative clausole di cui agli articoli sopra richiamati.
Le aziende notificheranno l'adozione della seguente disciplina specifica alle Parti stipulanti il presente Protocollo per il tramite delle rispettive strutture territoriali.
Il presente Protocollo ha carattere sperimentale con efficacia fino alla scadenza del CCNL.
Entro il 31 dicembre 2012 le Parti si incontreranno per verificarne l'attuazione anche al fine di superarne la forma sperimentale; le Parti valuteranno altresì l'eventuale esigenza di pervenire alla definizione di un autonomo CCNL per il comparto.

1. Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore può essere computata come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi.
La ripartizione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro viene stabilita dalla Direzione previo esame con la rappresentanza sindacale.
Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati, laddove se ne ravvisi l'esigenza, le parti in sede aziendale valuteranno la collocazione della mezz'ora retribuita per la refezione a fine turno.
La produzione si realizzerà con l'utilizzo degli impianti di produzione per 24 ore giornaliere e per ó giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali.
L'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati, a regime ordinario e ferma la durata media dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione.
Lo schema di orario prevede, a livello Individuale, una settimana a ó giorni lavorativi e una a 4 giorni. Nella settimana a 4 giorni i turni saranno organizzati affinché sia assicurata ai lavoratori la fruizione di due giorni consecutivi di riposo.
Il 18° turno, ove non lavorato secondo lo schema adottato, sarà coperto con la retribuzione afferente la festività del 4 novembre e le festività cadenti di domenica (sulla base dei calendario annuo) e con la fruizione dei permessi annui retribuiti (P.A.R.) fino a concorrenza.
Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte dì più intensa attività, potrà essere disposta la lavorazione del 1 8° turno secondo la disciplina riportata al paragrafo 4.
Al lavoratore, per ogni 18° turno effettivamente lavorato, sarà riconosciuto un importo pari a 27,00 euro che verrà accantonato ed erogato con la retribuzione del mese di dicembre. Tale importo è espressamente escluso dalla base di calcolo dei trattamento di fine rapporto ed è comprensivo di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali.
In connessione con l'avviamento di nuove linee o nuovi prodotti la Direzione aziendale potrà organizzare (a produzione su 2 o 3 turni alternati di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.

2. Permessi annui retribuiti (P.A.R.)
I P.A.R. potranno, sino a concorrenza, essere utilizzati a fruizione collettiva per la copertura del 18° turno nel caso degli schemi di orario a 1 8 turni.
I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto ore individuale. Tali permessi saranno utilizzati in via prioritaria per la copertura del 18° turno settimanale, chiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell'orario di lavoro previo esame con la rappresentanza sindacale.

3. Recuperi
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi successivi con le seguenti modalità: nella mezz'ora di intervallo fra i turni, ove prevista, nel 18° turno (salvaguardando la copertura retributiva), nei giorni di riposo individuale, per un'ora al giorno e nelle giornate di sabato o in altri turni aggiuntivi, previo esame con la rappresentanza sindacale anche al fine di individuare soluzioni alternative di pari efficacia.

4. Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale come sopra disciplinato.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e rimangono fermi i limiti massimi annui complessivi per ciascun lavoratore pari a 250 ore per le aziende fino a 200 dipendenti, pari a 260 ore per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi e pari a 200 ore per tutte le altre aziende.
Ai fini del rispetto dei limiti sopra indicati deve essere considerata la definizione che dello
straordinario dà la legge.
Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di più intensa attività, l'Azienda potrà far ricorso, senza preventivo accordo sindacale, a 1 20 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a turni inferi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo le modalità indicate nel paragrafo 1 o nelle giornate di riposo.
Nel caso di adozione di schemi di turnazione articolati a 10/15 turni settimanali l'Azienda potrà far ricorso, senza preventivo accordo sindacale, a 80 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare anche a turni interi.
L'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 3 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite dei 20% se disponibile la sostituzione tramite personale volontario.
Con accordo individuale tra azienda e lavoratore l'attività lavorativa sul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario, con le maggiorazioni del lavoro notturno: in tal caso non si darà corso alla copertura retributiva collettiva del 18° turno.
Il lavoro straordinario, nell'ambito delle 200 ore annue pro capite ovvero 250 ore annue nel caso di aziende fino a 200 dipendenti, potrà essere effettuato per esigenze produttive, tenuto conto di quanto previsto dalla legge in materia di pause, durante la mezz'ora di intervallo tra la fine dell'attività lavorativa di un turno e l'inizio dell'attività lavorativa del turno successivo. In questo caso l'informazione preventiva alla rappresentanza sindacale e la comunicazione ai lavoratori del lavoro straordinario per esigenze produttive saranno effettuate con un preavviso minimo di 48 ore.
Fermo restando quanto previsto dal sesto comma del presente paragrafo, nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, dì compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
In caso di organizzazione del lavoro su 10 o 15 turni, il lavoro straordinario produttivo potrà essere prestato nella giornata di sabato.
Nei casi di cui sopra non trova applicazione quanto previsto al paragrafo Orario Plurisettimanale di cui all'art. 5, Sezione Quarta - Titolo III.

Dichiarazioni a verbale
1) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non hanno inteso modificare gli eventuali accordi aziendali in essere che abbiano strutturalmente disciplinato l'organizzazione dell'orario su 18 turni.
2) Con i1 presente Protocollo le parti hanno inteso derogare a quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
3) Con il presente Protocollo le parti hanno inteso disciplinare, in relazione all'attuale contesto competitivo dell'automotive, una modalità organizzativa utile a incrementare la produttività e l'efficienza.

Roma, 22 dicembre 2011

Federmeccanica
Fim
Uilm
Fismic
Uglm