Tipologia: CCNL
Data firma: 26 gennaio 1955
Validità: 30.09.1957
Parti: Federazione Nazionale Autotrasportatori, Federazione Nazionale Spedizionieri e Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali
Settori: Commercio, Trasporti, spedizioni, Dirigenti

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Trattamento economico.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Aspettativa.
Art. 8. - Trasferimento.
Art. 9. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 10. - Trattamento di infortunio da cause di servizio
Art. 11. - Assistenza sanitaria
Art. 12. - Trapasso di azienda.
Art. 13. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 14. - Indennità di anzianità
Art. 15. - Anzianità.
Art. 16. - Trattamento in caso di dimissioni
Art. 17. - Indennità in coso di morie.
Art. 18. - Previdenza
Art. 19.
Art. 20. - Disposizioni generali.
Art. 21. (Rinvio)
Art. 22.
Art. 23. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende di spedizioni e trasporti 26 gennaio 1955.

In Milano, tra la Federazione Nazionale Autotrasportatori, Roma, […], la Federazione Nazionale Spedizionieri, Roma […], e l’Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali, Roma, […] in rappresentanza delle rispettive categorie si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti di Aziende di Autotrasporto e Spedizione che, con valore di «Testo unico» aggiornato, disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra le aziende di autotrasporto e spedizione e i loro dirigenti, nonché, in quanto compatibile con la loro particolare natura, i rapporti di lavoro a tempo determinato:

Art. 1. - Applicabilità.
Il presente contratto si applica:
- agli institori, ai direttori e ai condirettori tecnici e/o amministrativi, ai capi di importanti servizi ed uffici che esercitano ampi e autonomi poteri direttivi sull'andamento generale dell'azienda o di una parte notevole di essa, anche se autonoma;
- ai procuratori ai quali la procura conferisce in modo non occasionale detti poteri e la rappresentanza di tutta o di una parte Importante dell'azienda.

Art. 3. - Contratto a termine.
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini: in questo caso vengono osservate le disposizioni di legge inerenti fa particolare natura del rapporto (art. 2097 del codice civile).

Art. 10. - Trattamento di infortunio da cause di servizio 1.
L'azienda deve coprire il dirigente di assicurazione contro 1 rischi per gli infortuni professionali per un importo commisurato a 5 annualità dello stipendio e della contingenza per il caso di morte e a 6 annualità per il caso di invalidità permanente.
I premi relativi a detta assicurazione saranno a totale carico dell'azienda.
Verificandosi il caso di invalidità o di morte del dirigente, derivante da infortunio professionale, il relativo risarcimento spetta esclusivamente all'assicurato o al terzi aventi diritto a sensi dell'art. 2122 del c.c. e non e suscettibile di compensazione con quanto spetta al dirigente per indennità di anzianità e preavviso.

Art. 21.
Per quanto altro non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 22.
Il presente contratto si applica ai dirigenti di Case di Autotrasporto e Spedizione soci dell'Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali stipulante.

1 Cosi modificato dal contratto collettivo nazionale del 2 novembre 1954.