Regione Sicilia

D. D. G. 16 dicembre 2011, n. 3554 / A7

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Area VII - Servizi Tecnici Generali - Attività per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

IL DIRIGENTE GENERALE


VISTO lo statuto della Regione Siciliana ;
VISTE le norme sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2011;
VISTO l'art. 117 della Costituzione italiana;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la legge 3 agosto 2007, n. 123;
VISTA la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
VISTO il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme recate dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
VISTO che l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri;
VISTO l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, con il quale si dispone che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori in edilizia, come descritti dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e con le funzioni di cui all'art. 51 del citato decreto;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO l'Art. 7, comma 3, della L.R. 03 agosto 2010 n. 16 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 35 del 06 agosto 2010;
VISTO il contratto nazionale dei lavoratori nel settore edile;
CONSIDERATO che nel settore delle costruzioni è stato costituito dall'associazione nazionale dei costruttori (ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) l'ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro, denominato Comitato paritetico territoriale (C.P.T.);
CONSIDERATO che sono formalmente individuati come C.P.T. provinciali gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni che sono costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
VISTO il Decreto attuativo 5 marzo 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2008 con il quale l'ex assessorato regionale dei lavori pubblici ha individuato la quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati;
VISTO il Decreto Assessoriale 23 ottobre 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 12 dicembre 2008 con il quale l'ex assessorato regionale lavori pubblici ha emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 142 del 5 marzo 2008 con il quale l'ex assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha modificato il capitolo 4191, relativo ai rimborsi delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta ottenuti dai lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, aggiungendo l'articolo 2 relativo alle entrate derivanti dai ribassi d'asta da destinare alle finalità previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale gli enti appaltanti, dopo l'aggiudicazione dei lavori, devono versare la relativa quota percentuale dei ribassi d'asta;
CONSIDERATO che l'importo dovuto sarà erogato a seguito di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, con ogni ente appaltante previa documentazione analitica da parte dei CPT convenzionati dei servizi prestati unitamente all'attestazione dell'impresa e del responsabile unico del procedimento;
RITENUTO che sono state rilevate alcune criticità nell'attuazione del citato decreto attuativo del 5 marzo 2008 che si intendono superare con il presente decreto:

DECRETA

Art. 1

Il presente decreto abroga e sostituisce il Decreto 5 marzo 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2008;

Art. 2

a) I servizi che i CPT devono erogare ai fini dell'art. 3 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 sono:
1) informazione e formazione relativa alle fasi lavorative del cantiere ai sensi dell'art. 36 commi 1, 2, 3 e dell'art. 37 commi 1, 2, 3, 12, 13, 14 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., per tutti i lavoratori compresi quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari. Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT territorialmente competente anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice e fino a 8 ore per i lavoratori appartenenti ad ogni impresa subappaltatrice;
2) assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro oltre due visite nella fase di avvio del cantiere;
3) aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante in sinergia con l'area VII del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività.
b) La quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta è, per fasce di importo delle opere appaltate, la seguente:
1) fino a 200.000 euro 20% del ribasso d'asta;
2) da 200.001 a 500.000 euro 15% del ribasso d'asta;
3) da 500.001 a 1.250.000 euro 10% del ribasso d'asta;
4) da 1.250.001 euro fino alla soglia europea (5.000.000.000 di DSP) 5% del ribasso d'asta;
5) sopra la soglia europea 2,5% del ribasso d'asta;
c) I finanziamenti derivanti dalle finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata legge, sono utilizzati dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - area VII, per la gestione delle attività di cui al punto a) del presente articolo, fermo restando che le eventuali somme residue verranno comunque utilizzate per la gestione di tutte le attività previste dall'attuazione dell'art. 3.
d) Per i lavori finanziati dall'Amministrazione Regionale, i Dipartimenti Regionali competenti per l'erogazione del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori, dovranno effettuare il versamento delle somme nel predetto capitolo 4191 Art. 2, dando comunicazione dell'avvenuto versamento al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Area VII, allegando copia della quietanza d'entrata mod. 121/T rilasciata dall'istituto cassiere.
e) Sarà cura del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Area VII, richiedere al competente ramo dell'Amministrazione l'iscrizione in bilancio delle somme versate in entrata dai Dipartimenti Regionali competenti per l'erogazione del finanziamento. Tali somme verranno iscritte e spese per le finalità del presente decreto.
f) Per le opere appaltate dagli Enti pubblici diversi dall'Amministrazione Regionale, finanziate con fondi del proprio bilancio, fermo restando l'obbligo del rispetto dei punti a) e b) del presente articolo, al fine dell'attuazione della norma, gli stessi Enti attiveranno proprie procedure.
g) Sono fatte salve tutte le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari emanate con la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Palermo, 16.12.2011


Fonte: pti.regione.sicilia.it