Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 dicembre 2011, n. 26596 - Esposizione ad amianto e "valore soglia"


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MA. VI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 531/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/11/2007 r.g.n. 86/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato RICCI MAURO per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l'Avvocato PUCCI MASSIMILIANO per delega ASSENNATO SANTE G.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto



Con sentenza del 21.5.2002 il Tribunale del lavoro di Bologna accoglieva la domanda di Ma. Vi. nei confronti dell'INPS e conseguentemente accertava il diritto del detto Ma. alla maggiorazione contributiva prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13 per i lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto in relazione al periodo 22.2.1980-7.2.1998.

Sull'appello dell'INPS la Corte di appello di Bologna lo rigettava. La Corte territoriale, sulla base della nuova consulenza tecnica effettuata, rilevava che, posto che era pacifica l'esposizione a rischio ultradecennale stante il mancato appello sul punto dell'INPS; era stata superata la concentrazione di polveri da amianto in misura superiore al cosiddetto "valore soglia", anche alla stregua dei dati epidemiologici ricavabili in base alle lavorazioni effettuate all'epoca dalla società, della quale il Ma. era stato dipendente.

Ricorre l'INPS con un motivo, resiste il Ma. con controricorso; le parti hanno entrambe depositato memorie difensive.

Diritto



Nel motivo proposto si allega l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva richiesta per il periodo successivo al 1993, in quanto la consulenza effettuata non dimostrava per il periodo 1993-1998 l'esposizione a rischio superiore al cosiddetto valore soglia.

Va rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto l'INPS ha provveduto a corredare il motivo con un quesito che appare conforme alla formulazione di cui all'articolo 366 bis c.p.c., seconda parte.

Il motivo appare fondato in quanto in primo grado il Tribunale aveva accertato il diritto del Ma. al beneficio di cui è causa per tutto il periodo richiesto e cioè dal gennaio 1980 al Febbraio 1998; l'INPS ha provveduto a contestare l'esposizione a rischio oltre il valore soglia per l'intero periodo ritenuto dal giudice di prime cure e la Corte di appello ha confermato quanto stabilito dal Tribunale, previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio. Certamente l'INPS non è decaduta dalla possibilità di sollevare anche in cassazione la questione del preteso superamento del "valore-soglia" negli ultimi cinque anni posto che ha tempestivamente appellato la sentenza impugnata contestando in blocco e per ciascun anno il contestato superamento. Pertanto appare rituale il motivo di ricorso con cui si allega che la CTU, posta a base della sentenza di appello, non ha in realtà accertato il superamento del "valore soglia" per gli ultimi cinque anni, come correttamente riportato nel quesito riassuntivo ex articolo 266 bis c.p.c. Emerge da quanto riportato a pag. 4 del ricorso che la consulenza effettivamente ha accertato il contestato superamento solo sino al 1993. Pertanto il ribadito riconoscimento del diritto al beneficio di cui è causa non poteva per gli anni successivi al 1993 essere giustificato in relazione alla consulenza svolta in grado di appello che non ha stabilito per il periodo 93-98 il superamento del cosiddetto valore soglia e quindi, in ordine a tale punto, la motivazione appare contraddittoria e carente.

Conseguentemente va accolto il ricorso e va cassata la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.



LA CORTE

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.