Corte di Appello di Firenze, Sez, Pen., 28 settembre 2011 - Corrette modalità di sollevamento carichi e omessa informazione e formazione


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

 

Composta dai Magistrati:

1. Mazzi Roberto - Presidente

2. Grassi Antonio - Consigliere

3. Merani Rinaldo - Consigliere

 

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. Mazzi Roberto sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori Avv. C.L. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nel procedimento penale nei confronti di:

 

- A.T., nt. Gricignano di Aversa (CE) il (...), res. Viareggio (LU), via (...); el. dom. c/o studio avv. A.R. di Viareggio

- B.G. - OMISSIS - CONTUMACE

IMPUTATO

APPELLANTE

 

L'imputato avverso sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 23/10/2008 che, Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., DICHIARAVA A.T. colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena estinta per intervenuto indulto.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVEVA B.G. dall'imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto.

Indicava in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza.

Lucca, (...).

 

IMPUTATI

B.G. nella sua qualità di responsabile del cantiere "(...)" allestito dalla ditta "C. S.p.A." in Capannori (LU) fraz. (...);

A.T., nella sua qualità di titolare della ditta (...) e datore di lavoro dell'infortunato:

del delitto di cui agli artt. 590 c. 2 e 3 e 583 c. 1 n. 1 C.P., anche in relazione all'art. 2087 c.c., perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché in violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare consistita nella inosservanza degli articoli seguenti:

art. 12 c. 3 del D.Lgs. n. 494/96 per non avere - B.G. nella sua qualità di responsabile del cantiere "(...)" allestito dalla ditta "C. S.p.A." in Capannori (LU) fraz. (...), e A.T., nella sua qualità di titolare della ditta "E." e datore di lavoro dell'infortunato - rispettato quanta indicate nel PSC alle pagine 19-20-21 e net POS alla pagina 32 in relazione alle modalità di sollevamento dei carichi con la gru su autocarro;

art. 35 c. 4 ter lett. c) del D.Lgs. n. 626/94 per non avere - B.G., nella sua qualità di responsabile del cantiere "(...)" allestito dalla ditta "C. S.p.A." in Capannori (LU), fraz. (...), e A.T., nella sua qualità di titolare della ditta "E." e datore di lavoro dell'infortunato - organizzato le operazioni di aggancio manuale del carico in modo tale da garantire che tale lavoro potesse svolgersi con la massima sicurezza, garantendo in particolare che il sollevamento della cassaforma fosse comandato dal gruista solo dopo che il lavoratore che materialmente aveva provveduto alla sua imbracatura si fosse adeguatamente allontanato; art. 35 c. 4 ter lett. d) del D.Lgs. n. 626/94 per non o) avere - B.G., nella sua qualità di responsabile del cantiere "(...)" allestito dalla ditta "C. S.p.A." in Capannori (LU), fraz. (...), e A.T., nella sua qualità di titolare della ditta "E. di A.T." e datore di lavoro dell'infortunato - progettato e controllato le varie operazioni di sollevamento eseguite con il gancio "(...)" consentendo o comunque non impedendo, che lo stesso fosse utilizzato secondo modalità difformi da quanta previsto dal costruttore (angolo di trazione superiore ai 30° e su di un piano non complanare alla direzione di tiro);

art. 169 del D.P.R. n, 547/55 per non avere - B.G., nella sua qualità di responsabile del cantiere "(...)" allestito dalla ditta "C. S.p.A." in Capannori (LU), fraz. (...), e A.T., nella sua qualità di titolare della ditta "E. di A.T." e datore di lavoro dell'infortunato - adottato le necessarie misure atte ad assicurare la stabilita del carico (secondo le indicazioni del costruttore per evitare movimenti improvvisi ed incontrollabili della cassaforma, questa doveva essere imbracata utilizzando due ganci "(...)" e non uno soltanto); cagionavano al dipendente della ditta "E." Sig. S., colpito agli arti inferiori dalla cassaforma "P." sganciatasi dal supporto con il quale era stata imbracata alla gru autocarro per il suo sollevamento, lesioni personali che comportavano un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni.

In Capannori (LU) il (...).

 

 

 

FattoDiritto

 

 

Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Lucca ha ritenuto l'odierno appellante nella sua qualità di titolare della ditta "E." e datore di lavoro dell'infortunato dipendente S.D., responsabile del reato di lesioni colpose gravi ai danni di quest'ultimo, come contestatogli in imputazione.

Secondo il giudicante al termine della istruttoria dibattimentale era risultato accertato sulla base delle stesse dichiarazioni del D. che l'infortunio si era verificato allorché una pesante cassaforma modello "P.", mentre era in fase di sollevamento sganciava dal gancio Trio 1,5 ton. (c.d. "manina") al quale lo stesso D. aveva agganciata per sollevarla, cadendogli sulle gambe e così procurandogli le lesioni documentate in atti.

Secondo il giudicante in base alle resultanze documentali e alle dichiarazioni testimoniali rese in udienza dallo stesso infortunato, dal collega di lavoro P., R. e S. e dall'ispettore della ASL V., la causa prima e efficiente dell'infortunio, al di là dell'asserzione del D. che aveva sostenuto che il gancio che reggeva il semipilastro si era sganciato perché vi era del cemento o della calce nella fessura nella quale l'aveva infilato, si da non permettergli una perfetta aderenza, era stata la erroneità complessiva della manovra di aggancio compiuta dal D. insieme al suo collega di lavoro P. Infatti, contrariamente a quanto prescritto del libretto di utilizzo e istruzioni della ditta P. costruttrice del gancio e come ribadito dalla stessa con missiva del 16.6.2004 inviata alla P.G. operante, il D. aveva posizionato il gancio, non solo in un punto d'attacco del telaio non ammesso dalle istruzioni d'uso del gancio, ma aveva anche utilizzato per il sollevamento del semipilastro un solo gancio in luogo dei due espressamente prescritti sempre dal libretto delle istruzioni d'uso. Rilevava quindi il giudicante che, poiché, tanto il De., quanto i suoi compagni di lavoro, P. e R., avevano concordemente precisato di non avere avuto dal loro datore di lavoro e responsabile della sicurezza, nonché odierno imputato A.T., alcuna informazione e formazione per l'uso corretto del gancio P. e neppure messi al corrente del manuale di istruzione a corredo dello stesso che prescriveva appunto l'utilizzo del doppio gancio e indicava il corretto punto di aggancio degli stessi alla piattaforma "P.", era evidente la responsabilità dell'A. per aver omesso tale attività formativa e informativa nei confronti dei propri dipendenti e in particolare del D. e per aver consentito un uso scorretto del gancio in questione da parte di costui e degli altri suoi dipendenti.

 

Avverso la decisione ha proposto rituale e tempestivo appello il difensore dell'A. che in via procedurale eccepisce la mancata notifica all'appellante dell'avviso ex art. 548 n. 3 c.p.p. Nel merito sostiene che con la sentenza n. 25648 del 24.6.2008 della IV sezione della Corte di Cassazione il supremo giudice aveva superato l'orientamento tradizionale della responsabilità oggettiva del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

Il superamento di tale giurisprudenza comportava la riforma della sentenza di primo grado, poiché il primo giudice nel condannare l'A. si era attenuto a tale principio della responsabilità oggettiva ormai superato, senza minimamente valutare, come invece prescritto da tale innovativa sentenza, la condotta del lavoratore che, secondo l'appellante, era stata causa essenziale e determinante dell'infortunio.

Infatti rimarca che il D. si era assunto la responsabilità piena dell'incidente affermando di avere mal agganciato il pilastro alla "manina", per sua disattenzione e imprudenza. Peraltro osservava ancora il giudicante che tale manovra di aggancio era una manovra del tutto abitudinaria e consuetudinaria avendola il D. fatta migliaia di volte quale dipendente della ditta dell'A. dal 2001 e per la quale quindi "... non aveva bisogno di particolari istruzioni da parte del principale" (cfr. app., f. 6).

L'A. aveva fatto quindi affidamento sull'esatto adempimento del proprio dovere da parte del suo esperto dipendente del D., che invece, come da questi stesso ammesso, aveva agganciato il gancio in modo sbagliato. Ritiene pertanto l'appellante che "la responsabilità penale dell'A. doveva essere esclusa poiché avrebbe dovuto rispondere solo nel caso in cui l'infortunio si fosse verificato nonostante la diligenza del suo dipendente" (cfr. app., f. 10).

Inoltre sostiene che nella fattispecie in esame "non è stata in ogni caso fornita la prova ineccepibile della sussistenza del nesso di causalità... poiché (l'A.) non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'incidente accadesse a un soggetto che aveva l'esperienza e la piena capacità tecnica per svolgere quelle mansioni" (cfr. app., f. 11).

Con ulteriore motivo deduce che l'ispettore V. aveva acquisito solo via "e mail" il libretto di istruzioni sull'uso del gancio da parte della ditta costruttrice P., per cui si trattava di una modalità investigativa anomala perché svoltasi senza "quel necessario contraddittorio con la difesa" (cfr. app., f. 12).

Inoltre rileva ancora che, sia il D., che gli altri testimoni dipendenti della ditta dell'A. avevano ribadito che l'uso di uno o di due ganci era indifferente per la sicurezza del sollevamento e che la scelta era dettata unicamente dal tipo di manovra che si intendeva effettuare essendo preferibile usare un solo gancio quando si dovevano innestare verticalmente i pilastri (cfr. app., f. 13). E a questo proposito la difesa in primo grado aveva chiesto una perizia tecnica per ottenere risposte certe e per sciogliere ogni dubbio legato al corretto uso delle piattaforme P. (cfr. pp., f. 14). Con ulteriore motivo si duole del fatto che il Tribunale aveva assolto l'altro coimputato B. che svolgeva mansioni di responsabile del cantiere alle dipendenze della C., che era la ditta che aveva affidato in subappalto i lavori alla ditta dell'A. fornendogli le attrezzature, comprese le piattaforme P.

La sentenza appariva quindi contraddittoria laddove aveva assolto il B. e condannato l'A., perché l'assoluzione del primo comportava necessariamente anche l'assoluzione del secondo.

Conclude chiedendo quindi, in via preliminare, dichiararsi la nullità derivante dalla mancata notifica all'appellante rimasto contumace nel giudizio di primo grado dell'estratto della sentenza impugnata con ogni consequenziale pronuncia. Nel merito si insta per l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato o con altra formula.

In denegata ipotesi si chiede l'irrogazione della sola pena pecuniaria in luogo di quella detentiva inflitta.

 

Tanto premesso si osserva subito, quanto all'eccezione di nullità derivante dalla mancata notifica all'appellante rimasto contumace nel giudizio di primo grado dell'estratto della sentenza impugnata, che essa è stata accolta con ordinanza di questa Corte emessa all'udienza del 25 giugno 2010, disponendosi la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca onde provvedere alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza all'A. nel luogo di sua residenza, Viareggio, frazione (...).

Il Tribunale di Lucca, come risulta dalla certificazione in atti, ha quindi restituito gli atti a questa Corte, con gli adempimenti svolti, e quindi si è provveduto da parte della cancelleria di questa Corte a emettere nuovo decreto di citazione a giudizio all'A. per l'udienza odierna regolarmente notificatogli il 4.7.2011 a mani della figlia capace e convivente, t.q.

Sanata la sussistente nullità negli anzidetti modi ritiene la Corte, venendo ora al merito della causa, che le pur pregevoli considerazioni dell'appellante non possono essere accolte.

 

In effetti è innanzitutto da escludere che il Tribunale di Lucca abbia condannato l'A. a titolo di responsabilità oggettiva per il solo fatto di essere il datore di lavoro dell'infortunato.

Al contrario come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, pienamente condivisibile, il giudizio di colpevolezza dell'A. a carico di costui si basa sulla accertata sua negligente condotta di aver omesso di dare ai propri dipendenti e segnatamente all'infortunato D. la prescritta formazione e informazione in ordine all'uso del gancio "trio" della ditta P. per il sollevamento della piattaforma P. cui era addetto.

All'A., quale datore di lavoro del D., incombeva infatti, a norma della disciplina antinfortunistica richiamata nel capo di imputazione e dell'art. 40, c. 2° c.p., l'obbligo di dare un'adeguata formazione informazione ai propri dipendenti sulle corrette modalità d'uso dei predetti strumenti di lavoro, così da evitarne un uso scorretto che potesse procurare loro lesioni, come poi in effetti accaduto.

Invece come risulta dalle concordi dichiarazioni testimoniali del D. e dei suoi compagni di lavoro sopra già indicati, tale formazione e informazione è del tutto mancata, se è vero, come è vero, che costoro hanno concordemente dichiarato (D., P., - cfr. - cfr. - ud. del 13.12.2007, f. 21 e segg.), non solo di non aver mai visto il manuale di utilizzo della cassaforma e del gancio Pe., ma anche di non essere mai stati istruiti dall'A. (che era anche il responsabile della sicurezza) sull'uso di tali strumenti di lavoro e in particolar modo che la cassaforma Pe. andava agganciata non con uno (come facevano abitualmente il D. e i suoi colleghi) ma sempre con due ganci "trio" e che il posizionamento del punto di attacco del gancio al telaio doveva rispondere ai requisiti prescritti dal libretto di istruzioni. È accaduto così che il D. per incolpevole ignoranza ascrivibile appunto all'A. ha non solo agganciato la cassaforma con un solo gancio, anziché due, ma ha anche posizionato il gancio di sollevamento in un punto di attacco non ammesso dalle istruzioni (cfr. dep. V. e missiva ditta Pe. (alito 10 degli atti indotti in dibattimento), per modo che la cassaforma si sganciava dal gancio mentre era in fase di sollevamento andando a cadere sulle gambe del povero D. e procurandogli le lesioni di cui ai referti in atti.

È evidente perciò che l'infortunio è addebitabile per responsabilità propria e non oggettiva all'A.

Infatti ove avesse opportunamente istruito i suoi operai, come gli imponevano le norme infortunistiche, sull'uso del gancio "P." o comunque avesse vigilato (come sempre gli imponevano le norme infortunistiche) a che i suoi dipendenti rispettassero le norme di uso di tale gancio e non tollerato per tanto tempo l'uso errato dello stesso da parte dei propri dipendenti, il D. non sarebbe incorso nelle predette errate manovre di agganciamento del gancio alla cassaforma e questo non si sarebbe sganciato rovinandogli addosso, anche perché, in ogni caso, la presenza dell'altro aggancio l'avrebbe comunque trattenuta e impedito di rovinargli così repentinamente sulle gambe.

Che poi, come stigmatizzato dall'appellante il D. si sia riconosciuto responsabile dell'accaduto avendo, a suo dire agganciato, il gancio in una fessura parzialmente otturata per la presenza di calce o cemento, senza previamente ripulirla, è, in tale assodato contesto, del tutto irrilevante posto che (a prescindere che si tratta di una mera indimostrata ipotesi prospettata dal D.), resta il fatto che, come risulta dalla predetta documentazione trasmessa dalla ditta P. (allegato 10), il D., ove correttamente istruito, non avrebbe comunque mai dovuto usare tale fessura perché si trattava di un punto di aggancio non ammesso dalle istruzioni per l'uso del gancio di sollevamento P. da 1,5 tonnellate, in questione. Del tutto fuori luogo è, poi, a parere della Corte, richiamare in tale assodato contesto il principio dell'affidamento, come fa l'appellante per sostenere la non responsabilità dell'A. per l'evento de quo. Invero l'appellante deduce che l'A. aveva fatto affidamento sull'esatto adempimento del proprio dovere da parte del suo esperto dipendente del D., ma come già sopra detto avendo l'A. omesso del tutto di istruire il D. sul corretto uso del gancio, non poteva certo fare affidamento sull'osservanza da parte del dipendente delle corrette regole d'uso del gancio stesso, quando il suo datore di lavoro non gliela aveva mai insegnate, nonostante fosse suo dovere farlo.

 

Ovviamente alla luce di tali considerazioni appare errata anche l'altra considerazione dell'appellante secondo cui nella fattispecie in esame "non è stata in ogni caso fornita la prova ineccepibile della sussistenza del nesso di causalità poiché (l'A.) non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'incidente accadesse a un soggetto che aveva l'esperienza e la piena capacità tecnica per svolgere quelle mansioni" (cfr. app., f. 11). Invero da quanto sopra esposto emerge esattamente il contrario e cioè che per la mancata formazione e informazione del dipendente, questi era del tutto sprovvisto della capacità tecnica di usare correttamente il gancio T. in questione a nulla valendo un'esperienza basata solo su un uso solo di comodo del gancio in contrasto con le norme tecniche di utilizzo indicate dalla casa costruttrice.

A proposito di tali norme di utilizzo del gancio da parte della ditta P. si duole l'appellante del fatto che l'ispettore V. aveva acquisito solo via "e mail" il tetto di istruzioni sull'uso del gancio da parte della ditta costruttrice P. e quindi fattosi inviare dalla stessa ditta una missiva con cui si evidenziava l'uso del gancio in difformità alle prescrizioni d'uso impartite dal costruttore. A parere dell'appellante si trattava di una modalità investigativa anomala e senza "quel necessario contraddittorio con la difesa" (cfr. app., f. 12).

Ma Osserva la Corte che l'assunto è destituito di fondamento, poiché l'acquisizione di tale documentazione, compresa la lettera della ditta Pe. in cui si specifica l'uso non conforme del gancio alle norme di uso nel caso de quo, rientra nei poteri propri della p.g., mentre il contraddittorio con la difesa in merito a tali atti è stato pienamente garantito mediante la produzione in udienza degli stessi ai sensi dell'art. 431 c.p.p. - Quindi la difesa ha avuto pieno modo di interloquire sul punto senza perciò che alcuna lesioni dei suoi diritto sia ravvisabile dalla loro utilizzazione cui non si è opposta. D'altra parte il teste V. ha confermato punto per punto le resultanze scatuterenti da tali atti, per cui anche per tale verso risulta inconfutabilmente provato la violazione delle norme d'uso del macchinario in questione da parte della ditta dell'A.

Che poi il D. e gli altri testimoni dipendenti della ditta dell'A. abbiano ribadito che l'uso di uno o di due ganci era indifferente per la sicurezza del sollevamento e che la scelta era dettata unicamente dal tipo di manovra che si intendeva effettuare essendo preferibile usare un solo gancio quando si dovevano innestare verticalmente i pilastri (cfr. app., f. 13), è circostanza del tutto inconsistente non avendo certamente costoro le nozioni o le capacità tecniche per discostarsi dalle prescrizioni d'uso del macchinario emesse dal costruttore medesimo.

 

Quanto poi all'ulteriore doglianza dell'appellante secondo cui il Tribunale era caduto in contraddizione avendo condannato l'A. e mandato assolto il coimputato B., in quanto che l'assoluzione di quest'ultimo comportava necessariamente l'assoluzione del primo, si osserva che tale assunto non è condivisibile.

Non considera infatti l'appellante che, come ben risulta dalla motivazione della sentenza del Tribunale, l'assoluzione del B. è stata disposta, non per insussistenza dei fatti, ma per difetto in capo allo stesso di una posizione di garanzia rispetto all'evento lesivo de quo, non essendo risultata provata la sua posizione di rappresentante della C., quale committente del contratto di subappalto in questione. Donde un'assoluzione che, riguardando esclusivamente la mancata prova in ordine alla qualifica del B., non si riverbera minimamente rispetto alla posizione del tutto diversa che aveva l'A. nella vicenda, essendo incontestabilmente risultato essere costui datore di lavoro e responsabile della sicurezza dell'azienda alle cui dipendenze lavorava l'infortunato.

 

Venendo infine alla subordinata richiesta di irrogazione della sola pena pecuniaria in luogo di quella detentiva osserva la Corte che il fatto appare di una certa gravità, sia per le rilevanti conseguenze fisiche e morali subite dall'infortunato, sia per la macroscopica colpa rilevabile nella pervicace condotta negligente e omissiva dell'imputato, come sopra indicata.

Segue pertanto che alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. che la pena detentiva (condonata), appare congrua e esattamente determinata e deve essere confermata.

 

 

P.Q.M.

 

 

V. gli artt. 592 e 605 c.p.p., conferma la sentenza emessa il 23.10.2008 dal Tribunale di Lucca, appellata da A.T., che condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.