Tribunale di Milano, Sez. Lav., 07 novembre 2011, n. 5286 - Infarto e mobbing


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO -
Sez. Lavoro

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 


nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 29 dicembre 2010

. da Omissis
elettivamente domiciliato in Milano, Via ... n. 1, presso lo studio dell'Avv. ..., che lo rappresenta e difende, per delega in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente

contro
Omissis
in persona del suo legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in Milano, ... presso lo studio dell'Avv. ... che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ... per delega in margine alla comparsa di risposta;
convenuto

OGGETTO: Mobbing

I Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER IL RICORRENTE ...
a) accertare e dichiarare la responsabilità (contrattuale e/o extracontrattuale) della Società convenuta, per il comportamento vessatorio/illegittimo/mobbizzante tenuto nei confronti del Sig. ...;
b) per l'effetto, e per la causazione dei danni conseguenti, condannare in relazione a detto comportamento la Società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno biologico, patrimoniale, non
patrimoniale e da mobbing che si quantifica in € 111.570,00 o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia
anche se del caso in via equitativa o in quella che verrà accertata a seguito di CTU medico legale sulla persona del ricorrente;
c) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

PER IL CONVENUTO ...

1) nel merito in via principale, respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente assolvere la ... da tutte le domande contro di essa svolte dal sig. ... .
2) nel merito in via subordinata, accertare per i motivi esposti in narrativa la minor entità dei danni patrimoniali e non patiti dal sig. ... rispetto alla domanda giudiziale e per l'effetto condannare la ...al risarcimento del solo importo accertato.

 

Fatto



Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2010, ... ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di ... .

Rilevava il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 1° marzo 1990 con qualifica di funzionario di settimo livello. Nel 2007 ... era divenuto Key Account Manager, occupandosi, in qualità di responsabile, dell'apertura e della gestione dei punti vendita (agenzie assicurative) per l'area della Lombardia. Dalla metà del 2009, con l'avvento della società del ...  Chief Executive Offìcer, la sua. area era stata ridotta Milano e provincia, Pavia, Cremona e la parte sud della provincia di Monza e Brianza.
Il ricorrente riferiva che con l'arrivo in società del nuovo amministratore, aveva iniziato a subire mortificazioni personali, con una progressiva emarginazione.


Il ricorrente riferiva di alcuni episodi accaduti a far data dalla seconda metà del 2009. La situazione si era tradotta in uno stato ansioso che era culminato nell'infarto che ... aveva subito il 17 giugno 2010. In conseguenza di questo stato di salute, il ricorrente aveva usufruito di un periodo di malattia fino al 1° ottobre 2010, allorché il suo medico curante lo aveva giudicato idoneo riprende l'attività lavorativa. Rientrato il 1° ottobre 2010 al lavoro, pochi giorni dopo (il 4 ottobre 2010) era stato dispensato dall'attività lavorativa tramite la concessione di un periodo di permesso retribuito.
Dopo 50 giorni la sospensione del servizio, il difensore del ricorrente chiedeva con estrema urgenza la situazione della visita, al fine di far riprendere servizio a ... . Nella missiva di risposta la società riferiva che inopinatamente il ricorrente non si era presentato, senza avvertire il collegio, alla visita del 29 ottobre 2010, invitando il ricorrente a prendere contatti con la Asl di Milano per fissare nuovamente la visita medica; ciò dimostrava il piano aziendale di estromissione del ricorrente poiché nessuna comunicazione su data luogo ed ora della visita era pervenuta.

La visita veniva svolta il 17 dicembre 2010. Nonostante la certificazione medica relativa l'idoneità del signor ... a riprendere il servizio e svolgere le sue abituali mansioni, il ricorrente lamentava un danno da mobbing stimato nel 15%.

Si costituiva la ... chiedendo il rigetto del ricorso vista la totale infondatezza.

Risultato vano il tentativo di conciliazione, ammesse le prove con ordinanza 4 maggio 2011, con decreto presidenziale del 10 giugno 2011 veniva mutata la persona fisica del giudicante. Espletata la prova orale nel corso dell'udienza del 29 settembre 2011, alla successiva udienza del 7 novembre 2011 la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.

Diritto




1. Il ricorso di ... va rigettato poiché è risultato infondato.
Il mobbing costituisce, come è noto, un fenomeno enucleato dalla psicologia e dalla sociologia, senza una propria autonoma dignità giuridica.
Con questo importante limite, per finalità meramente descrittive, il fenomeno ben può essere descritto utilizzando le parole usate dalla Corte di cassazione, in una delle più significative sentenze .in tema (Cass. ti. 4774/2006): "una fattispecie di danno derivante da una condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore".
In termini sostanzialmente analoghi si è espressa la Corte Costituzionale (Corte Cost., 19 dicembre 2003, n. 359).
Tale nozione tradizionale di mobbing lo riconduce nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 2087 cc.
Sono caratteristiche di questo comportamento (Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785; Cass. 9 settembre 2008 n. 22858):
- la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi: C. Cost. 19 dicembre 2003 n. 359; Cass. SU 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29 settembre 2005 n. 19Q53; Cass. SU 12 giugno 2006 n. 13537);
- la volontà che lo sorregge, diretta alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente;
- la conseguente lesione arrecata al lavoratore, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico.

Anche il Tribunale di Milano ha chiarito che: "Per mobbing si intende una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art, 2087 cc; tale illecito, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sua sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela lavoratore subordinato" (Trib. Milano, 20 luglio 2006, Orient, giur. lav. 2006, 3 577).


2. Ciò premesso, il tribunale deve accertare se, come sostenuto in ricorso, l'azienda abbia posto in essere una condotta illegittima e discriminatoria.
Pertanto il tribunale ha ammesso ed escusso le prove orali.

Il teste ... agente di assicurazioni in Monza per dieci anni, ha riferito al Tribunale: "Io e il mi socio ... fummo convocati dal dott. ... a Genova, credo che fossimo nel giugno 2009 o 2010, anzi sicuramente nel 2010. Era presente anche ... quale ispettore della nostra agenzia. Fummo chiamati perché in questa agenzia risultavano particolarmente sinistrosi alcuni assicurati ed in particolare extracomunitari. Pertanto il sig. ... ci sollecitava a fare una certa "pulizia" di questi clienti indesiderabili. L'agenzia aveva già analizzato la situazione con ... all'inizio dell'anno, in quanto sollevata dal ricorrente. Avevamo già provveduto ad allontanare molti di questi clienti ed abbiamo prodotto in quell'occasione un tabulato con i nominativi degli assicurati allontanati. .

.. si è quindi trovato sconcertato: avevamo già eseguito quello che lui avrebbe voluto suggerirci.
Ricordo che aveva lanciato una frecciata polemica nei confronti del ricorrente (non ricordo le parole) che poi sì è dovuto rimangiare, visto che avevamo già operato nel senso da lui auspicato.
... aveva chiesto di ripulire il portafoglio in un certo modo e aveva dato gli ordini agli ispettori; ... aveva eseguito esattamente.
Non ricordo le espressioni che mi vengono lette al § 50 del ricorso.
C'era un atteggiamento sicuramente molto forte nei confronti dell'ispettore.

Il lavoro che era stato eseguito da noi e dal ... risaliva a sei/ sette/otto mesi prima. Abbiamo consegnato un tabulato al ... in quell'occasione.
Le compagnie di assicurazioni, a livello generale, non gradiscono clientela extracomunitaria, poiché ritengono che, statisticamente, la ricorrenza di sinistrosità sia per questa più elevata di quella italiana. Su questa base si è provveduto anche
in ... a "ripulire" il parco clienti. Il tabulato l'abbiamo consegnato in quel momento, non prima. Non è raro che succeda
una cosa simile
.
"


Il teste ... dipendente di ... dal 15 gennaio 1990, con mansioni di Key Account Manager, la stessa mansione di ... e rappresentante aziendale del Sindacato ... ha riferito: "La riunione del 2009 so che è avvenuta, ma non ero presente. So che si è parlato dei cali. Ricordo che, in occasione di una riunione .plenaria (alla presenza di tutti o molti colleghi commerciali, ... e le persone nello staff) era stato fatto un riferimento alla Lombardia ed al comportamento ed all'attività della collega ..., che aveva conseguito migliori risultati di ... . Non ci sono state, in quell'occasione, espressioni irriguardose del ... nei confronti di ... . In quel periodo era diventato importantissimo "far girare i numeri", ossia incrementare la raccolta premi. Ho sentito dire che ... aveva riferito al ... "ti sbatto a fare l'assuntore auto" e che la ... sapeva lavorare meglio di lui. La voce mi è stata riferita, ma non ricordo da chi.
... è venuto a lamentarsi con me quale rappresentante sindacale per le espressioni irriguardose del ... che mi sono state lette. Ho fatto degli accertamenti ed ho potuto concludere che erano fatti veramente successi, avendo chiesto le versioni dei fatti ad una persona
(...)".

Il teste ..., già dipendente della ... dal 1982 al 2008 e dal 2009 al 2010 consulente di ... ha riferito: "Ero direttore della divisione agenti ed ad interim direttore commerciale. Mia figlia sta facendo una stage presso ... .
Conosco ... .
Avevo sentito dire da ... che c'era stato un ritardo nell'invio della documentazione con riferimento ad alcuni candidati agenti.

... mi aveva riferito che sì trattava di una relazione scritta in maniera sgrammaticata e poco precisa.

... era solito usare espressioni "colorite" o, meglio "poco formali" nei confronti dei suoi collaboratori ed anche nei miei confronti.
Nei primi 10 giorni di ogni mese c'era una riunione cui partecipavano ... in qualità di amministratore, io come consulente commerciale, gli ispettori commerciali di riferimento, ma non contemporaneamente. Veniva diramata una griglia di
appuntamenti con la relativa fascia oraria. Ricordo che c'erano dei problemi di crescita commerciale, diversi da zona a zona. L'area lombarda (divisa in due aree, una affidata al ... l'altra a ...) aveva dei problemi. In particolare, i problemi si concentravano nell'area di competenza del ricorrente.

I problemi erano particolarmente marcati nell'area del ..., mentre altre aree non avevano tali problemi.
A ... vennero riferite frasi tipo "la crescita non è come vorrei", "non ti sei dato abbastanza da fare", "non ti sei programmato abbastanza".
In Lombardia ci si aspettava dei risultati di crescita maggiore. L'espressione del. "cane senza palle" è una espressione che ... utilizza talvolta. Utilizza frasi come "non sei stato abbastanza capace".
In queste riunioni partecipavano sempre ... io, ... ed il singolo ispettore. L'assenza di formalismo espressivo era una caratteristica del personale. Ricordo che ... riferì a ... che un agente particolarmente problematico era "un po' schizzato come te".
Ci sono occasioni di discussioni di problematiche professionali fra i ... ed ... Anche io ho avuto discussioni con i vari ... . Non ricordo la frase "ti sbatto a fare l'assuntore auto"
.
Il teste ... dipendente della ... dal 1° marzo 2006 e responsabile dell'area amministrativa delle risorse umane ha riferito: "Non sono mai stato presente ad episodi in cui ... abbia tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti di ...
Ho appreso delle lamentele di ... nei confronti di ... solo quando il ricorrente ha scritto alla società, e la lettera mi è pervenuta in qualità del mio ruolo, mi pare a settembre 2010.
Prendo visone del doc. 21 fasc. conv. e riconosco la risposta aziendale alla lettera inviata dal ricorrente, che riconosco nel doc. 17 fasc. conv.
Un minimo di istruttoria era stata fatta, non ricordo però chi fosse stato sentito
."

3. Le deposizioni testimoniali si aggiungono ad un contesto documentale che rende la prova dei fatti, così come presentati dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, estremamente perplessa. Si può certamente affermare che l'amministratore della società, ... fosse aduso a non curare particolarmente la forma delle sue comunicazioni.

Cosi dice il teste ... che riferisce: "... era solito usare espressioni "colorite" o, meglio "poco formali" nei confronti dei suoi collaboratori ed anche nei miei confronti." Ed è probabilmente vero che, visti i problemi di crescita che si concentravano nell'area sottoposta alla responsabilità del ricorrente, questi potesse essere stato il destinatario di una serie di "frecciate polemiche" (v. teste ... da parte del ...)

Nondimeno, nessun teste ha confermato le espressioni irriguardose riportate dalla ricorrente nel suo ricorso.

Il teste ... riferisce, al più, di frasi "tipo: "la crescita non è come vorrei", "non ti sei dato abbastanza da fare", "non ti sei programmato abbastanza".".
Si tratta con evidenza di normali scambi di vedute intercorsi nell'ambito di riunioni e di incontri sia individuali che collettive nei quali si doveva esaminare l'andamento degli affari, ovvero la raccolta dei premi nell'area di riferimento. ... riferisce anche di espressioni più forti come "cane senza palle" ("è una espressione che ... utilizza talvolta") ma senza porla con certezza in rapporto al ricorrente.
Anche gli scambi epistolari, di cui è traccia documentale, sono indice di un modo talvolta spiccio di esprimersi del ... che non pare però trascendere nell'insulto vero e proprio.

Si veda il doc. 4 fasc. ric. (la e.mail del 26 ottobre 2009), in cui scrive la ricorrente: "se mio figlio di 10 anni scrivesse in questo modo sarebbe retrocesso dalla prima media l'asilo. Ti invito caldamente per il futuro ad usare Word inserendo il correttore automatico. Un minimo di decenza please..."
Il riferimento è alla relazione inviata dal ricorrente (medesimo doc. 4 fasc, ric.), in cui effettivamente vi sono numerosi errori ortografici.
D'altronde pare che questa mancanza di formalità fosse comportamento abbastanza diffuso anche fra gli stessi dipendenti. Si legga cosa riferisce il teste ... : "L'assenza di formalismo espressivo era una caratteristica del personale.
Ricordo che ... riferì a ... che un agente particolarmente problematico era "un po' schizzato come te
".".
Si legga anche l'espressione "in culo alla balena" che il ricorrente rivolge proprio al sig. ... al momento dell'insediamento di quest'ultimo (doc. 8 fasc. conv.). In altri termini, non pare che l'inurbanità, o, se si vuole, talvolta la scortesia, possa essere considerata come elemento di una condotta di mobbing, se non risulta chiara la persecuzione o l'emarginazione del dipendente cui essa mira, ed anzi se essa pare collocarsi in un contesto risaputamente informale di sollecitazione del lavoratore ad una maggiore produttività.

Certamente, in questo contesto si colloca l'infarto di cui il ricorrente rimane vittima il 17 giugno 2010 e che può senz'altro dirsi frutto di una sofferenza soggettiva, ma che non pare trovare un fondamento causale in una condotta rimproverabile di ... per quello che il tribunale ha potuto accertare nel corso del giudizio.
L'episodio, pure stigmatizzato con forza dal ricorrente e relativo la ritardata visita medica collegiale, il cui espletamento tempestivo avrebbe consentito al ricorrente di ritornare al lavoro molto prima di quanto egli abbia fatto, non può da sola ergersi ad elemento fondante del mobbing, perdendosi peraltro in un palleggio di responsabilità tra le parti e i rispettivi difensori. In questo dubbio contesto probatorio né di nessun ausilio possono essere i documenti che la difesa del ricorrente ha chiesto di produrre nel corso dell'udienza del 29 settembre 2011.

4. Sussistono eccezionali ragioni (legate alla situazione soggettiva del ricorrente) per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

 

 

P. Q. M.



Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso di ... ;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
3) ai sensi dell'art. 53 d.l. 25 giugno 2008, n.. 112, che ha modificato l'art. 429, primo comma, c.p.c, fissa in giorni cinque il termine per il deposito della sentenza. Così deciso il 7 novembre 2011.