Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 dicembre 2011, n. 26300 - Infortuni sul lavoro e normativa applicabile





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

DA. EL. HA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell'avvocato CERULLI IRELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALLUCCI EUGENIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, ROMEO LUCIANA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1429/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/11/2006 R.G.N. 1430/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI per delega EUGENIO CAVALLACCI; udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto


In data (Omissis) Da. El. Ha. fu vittima di un infortunio sul lavoro, in relazione al quale l'Inail gli riconobbe un gradiente di invalidità permanente de 38%, con conseguente attribuzione di rendita ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965; ritenendo l'applicabilità alla fattispecie della nuova disciplina introdotta con il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 l'assicurato convenne in giudizio l'Inail, chiedendo il risarcimento del danno biologico.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 27.10 - 6.11.2006, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto l'infondatezza della domanda, sul rilievo che la normativa invocata non è applicabile in relazione agli infortuni sul lavoro occorsi prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 3.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, Da. El. Ha. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria. L'intimato INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto



1. Con il primo motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 3 il ricorrente sostiene che, se il dm previsto dal ridetto comma 3 fosse stato emanato nel rispetto del termine indicato di trenta giorni, l'infortunio per cui è causa sarebbe avvenuto in data successiva all'entrata in vigore del dm medesimo e che il sorgere del suo corrispondente diritto soggettivo (alla liquidazione del danno biologico) non poteva essere impedito dal ritardo con cui il potere esecutivo aveva emanato l'anzidetto decreto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 115 c.p.c. e vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia dato corso ai mezzi istruttori richiesti.

2. A mente del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2 le nuove prestazioni ivi contemplate, sono erogate per "...i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui al comma 3"; quest'ultimo comma, a sua volta, prevede che "Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il nuovo regime introdotto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13 si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 21022/2007; 17089/2010; 9956/2011).

Le considerazioni del ricorrente non possono condurre a modificare il suddetto orientamento ermeneutico, a cui quindi va data continuità, poichè la data di applicazione del nuovo regime è incontrovertibilmente collegata all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato dal ridetto Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 3 (il che è del resto ineludibile conseguenza del fatto che, fino a tale momento, sarebbero mancati i presupposti normativi per dare concreta attuazione alle nuove prestazioni inerenti al danno biologico), cosicchè non è suscettibile di modificare il tenore di tale disposizione la circostanza che la decretazione ministeriale sia stata emanata in data successiva al termine (pacificamente ordinatario) indicato nel medesimo comma 3.

Essendo pacifico che l'infortunio per cui è causa si verificò prima dell'emanazione (e, a fortiori, dell'entrata in vigore) del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

3. Parimenti infondato è anche il secondo motivo, posto che, una volta affermata dalla Corte territoriale l'inapplicabilità della normativa invocata, risultavano privi di rilevanza ai fini del decidere i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente per dimostrare la fondatezza delle pretese basate su tale normativa.

6. In definitiva il ricorso va quindi rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, trovando applicazione, ratione temporis (essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 12.5.2003), l'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo previgente la novella di cui al Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge n. 326 del 2003.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.