Tipologia: Ipotesi di contratto
Data firma: 8 giugno 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2014
Parti: Caterpillar Hydraulics Italia srl e RSU Jesi - Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Caterpillar Hydraulics Italia Jesi
Fonte: CISL Marche

Sommario:

Premessa
1. Relazioni industriali
2. RSU e permessi sindacali
3. Organizzazione del lavoro
4. Congedi parentali
5. Inquadramento professionale
6. Formazione professionale
7. Anticipo TFR
8. Ambiente di lavoro e sicurezza
9. Orario di lavoro
• Orario Manutenzione preventiva
10. Contratti di lavoro atipici
11. Straordinario
Art. 11 a Indennità feriale personale a tempo indeterminato
Art. 11 b Indennità feriale personale a tempo determinato e somministrato
12. Premio di risultato variabile.
Art. 12 a Maturazione ed erogazione del premio
13. P.D.R. 2010
14. Clausola di raffreddamento
15. Validità e durata
16. Decontribuzione, detassazione e deposito
Allegati
All. 1 - Orario di lavoro
• Personale turnista.

• Personale normalista di produzione.
• Personale impiegatizio.
• Orario flessibile per gli impiegati.
• Personale di manutenzione.
All. 2 - Ipotesi premo di produzione variabile (calcolo: progressivo annuo)
All. 3 - Correttore di presenza
All. 4 - Dichiarazione

Ipotesi di contratto integrativo aziendale

Il giorno 08.06.2011 in Ancona presso la sede di Confindustria Ancona tra Caterpillar Hydraulics Italia srl [...] assistiti [...] dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona e RSU aziendale della Caterpillar stabilimento di Jesi [...] assistita da [...] (Fim-Cisl), [...] (Fiom-Cgil) e [...] (Uilm-Uil) è stato stipulato il presente contratto integrativo aziendale per i lavoratori dello stabilimento di Jesi (An)

Premesso
- che la Sicurezza dei dipendenti risulti essere un comune e primario obiettivo che guida le scelte e i comportamenti dell'Azienda, delle rappresentanze sindacali, di tutti i dipendenti, come sarà richiamato dall'Accordo;
- che ci sia il bisogno di continuare a sviluppare relazioni industriali moderne, improntate al confronto ed alla concretezza di soluzioni condivise nell'interesse a lungo termine di tutti i lavoratori e dell'Azienda;
- che sia assodato il bisogno di continuare ad essere competitivi con nuovi volumi di produzione, per evitare di compromettere il futuro a lungo termine dell'Azienda;
- che il bisogno di una continua ricerca di competitività nella qualità, nella velocità di consegna, nel costo di prodotto e nel migliore utilizzo degli investimenti aziendali deve essere soddisfatto dal contributo che deve provenire dal presente accordo;
- che il bisogno di flessibilità sia riconosciuto come imprescindibile fattore per contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
tutto ciò premesso le parti hanno concordato quanto segue:

1. Relazioni industriali
Viene confermata l'importanza di una corretta informativa dei dipendenti, mediante i loro rappresentanti, ai fine di un maggior coinvolgimento nell'esecuzione e nella realizzazione delle scelte organizzative e produttive operate dall'azienda.
Pertanto di norma 2 volte l'anno, di massima entro il 1° trimestre ed entro il 3° trimestre di ciascun anno, avrà luogo un incontro sindacale nel corso del quale l'Azienda informerà la RSU e le segreterie provinciali di Fim - Fiom e Uilm sulle seguenti tematiche:
a) Andamento complessivo aziendale con particolare riferimento alla situazione economica produttiva e all'andamento del mercato;
b) Andamento occupazionale e sue prospettive con riguardo alle varie tipologie di contratti di lavoro in essere (contratti a tempo determinato, contratti di somministrazione, ecc.) ed alle quantità di lavoratori appartenenti alle varie categorie;
c) Investimenti realizzati nel semestre precedente e previsioni future, con indicazioni delle diverse priorità;
d) Decentramento produttivo avente carattere permanente o ricorrente, che sia stato realizzato nel semestre precedente, con indicazioni riguardo alle tipologie di attività decentrate e alla localizzazione; nonché informazioni preventive su eventuali operazioni di decentramento permanente su importanti fasi dell'attività produttiva in essere, che abbiano riflessi sull'occupazione;
e) Iniziative formative in programma/realizzate, con indicazione del personale coinvolto;
f) Analisi e verifica dell'andamento degli indicatori da cui deriva il premio di risultato
Inoltre, con cadenza mensile si terrà un incontro tra la Direzione aziendale e la RSU, nel corso del quale l'Azienda illustrerà l'andamento dei risultati sui quali è calcolato il Premio di Risultato variabile e saranno esaminati gli interventi da effettuare per permettere il raggiungimento degli obiettivi.
Nello stesso incontro potranno essere esaminate anche ulteriori questioni legate alle normali relazioni sindacali aziendali.
L'azienda, su richiesta delle OOSS e/o RSU, consegnerà ai rappresentanti sindacali dei lavoratori una copia del proprio bilancio, dopo averlo depositato.
Poiché il sistema di informazioni di cui al presente art.1 comporta la necessità di mettere a conoscenza della RSU e delle OO.SS. di dati economici e strutturali fondamentali per l'Azienda, che hanno carattere riservato, i rappresentanti dei lavoratori e le OO.SS. si obbligano alla massima riservatezza su quanto appreso e comunicato e che l'eventuale divulgazioni, anche involontaria, di segreti aziendali potrà dare luogo all'applicazione di quanto previsto dalle leggi e dal CCNL in materia di tutela del segreto industriale.

2. RSU e permessi sindacali
L'azienda consentirà alla RSU l'accesso ad internet mediante il personal computer assegnato in dotazione alla stessa.
Tale accesso sarà limitato ai siti di interesse sindacale che verranno individuati di intesa tra azienda e RSU, previa fornitura da parte della stessa RSU di un elenco di siti richiesti.
[...]
Constatato che storicamente in sede di rinnovo del contratto integrativo le ore a disposizione delle RSU non sono state sufficienti per la stessa contrattazione, le parti concordano che dette riunioni saranno per quanto possibile calendarizzate in maniera da evitare la sovrapposizione con turni di lavoro dei rappresentati sindacali, con modalità da ricercarsi di comune accordo in seguito.

3. Organizzazione del lavoro
Le parti confermano l'importanza della consapevolezza da parte dei singoli lavoratori delle modalità di organizzazione del lavoro in essere nei vari reparti produttivi, in relazione ai metodi ed alle pratiche applicate, al fine del raggiungimento di un miglioramento complessivo dell'efficienza aziendale.
L'Azienda, nello spirito dichiarato in premessa di un sempre maggiore coinvolgimento dei lavoratori, dichiara inoltre la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni e proposte formulate dalla RSU in merito all'organizzazione del lavoro, fatta salva, in ogni caso, la necessità della compatibilità economica delle soluzioni proposte dai lavoratori e fermo restando il rispetto degli obiettivi e dei vincoli produttivi di efficienza aziendale.

6. Formazione professionale
Le parti riconoscono che la formazione rappresenta uno degli strumenti chiave per uno sviluppo aziendale orientato alla qualità ed una importante opportunità per la crescita equilibrata delle competenze specifiche del maggior numero possibile di lavoratori, tale da far fronte alle necessità aziendali di una produzione tecnicamente all'avanguardia e di elevata qualità.
Pertanto, l'Azienda illustrerà nel primo degli incontri semestrali di cui all'art. 1 i propri programmi formativi e i progetti mirati di formazione professionale che essa prevede di sviluppare ai fini di una progressiva crescita professionale dei dipendenti.
Nel corso del predetto incontro annuale potranno anche essere valutate eventuali proposte formative presentate da parte dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, che corrispondano ad effettive esigenze tecnico-organizzative aziendali, fatta salva in ogni caso la loro compatibilità economica rispetto ai piani di investimento aziendali. L'attuazione dei programmi formativi potrà avvenire anche nell'ambito di quanto previsto inizialmente dall'accordo regionale del 12.10.2004 tra Confindustria Marche e Cgil, Cisl, Uil regionali e dalle sue successive evoluzioni, per l'utilizzo delle risorse di "Fondimpresa", nel caso in cui i programmi formativi finanziati dal Fondo siano d'interesse aziendale.
Attestati di partecipazione ai corsi formativi saranno rilasciati qualora previsto dall'Azienda stessa.

8. Ambiente di lavoro e sicurezza
Nell'evidenziare il pieno rispetto da parte dell'azienda delle normative in vigore in materia e nel sottolineare da parte aziendale la massima attenzione ai problemi legati all'igiene e sicurezza del lavoro, le parti confermano la attuale prassi che prevede incontri periodici, di norma con cadenza quadrimestrale, tra i rappresentanti aziendali, il medico competente e gli RLS al fine di esaminare eventuali problematiche che dovessero emergere relativamente all'ambiente, alla sicurezza ed all'igiene del lavoro.
La RSU, oltre che gli RLS, conferma il proprio impegno a collaborare con l'Azienda per il perseguimento dell'obiettivo aziendale di "Zero Infortuni" sul lavoro.
Inoltre l'Azienda, oltre agli incontri previsti dalla legge, riconosce 1 ora di assemblea annua sul tema della sicurezza con tutti i lavoratori, con interventi di parte aziendale e degli RLS.

9. Orario di lavoro
Sostituendo espressamente quanto previsto dal precedente contratto integrativo e confermando che l'esigenza di recupero di efficienza e di competitività aziendale, di cui alla premessa al presente accordo, impone, in primo luogo, un maggiore sfruttamento degli impianti, l'Azienda attuerà l'orario di lavoro secondo quanto definito nell'All. 1.
Fermo quanto sopra si specifica in relazione al personale turnista che:
• L'inizio ed il termine di ciascun turno di lavoro, nonché le pause e gli intervalli per la mensa, saranno segnalati da un suono di sirena. Di norma, salvo esigenze tecniche ed organizzative aziendali, il personale turnista si avvicenderà sui tre turni nell'arco di tre settimane, secondo la sequenza: Mattino, Notte, Pomeriggio, e così via.
• Durante il turno di Notte, ferma restando la pausa retribuita di 30 minuti per consumare il pasto, in sostituzione del servizio mensa continuerà ad essere erogata a tutto il personale presente nel turno una "indennità di mancata mensa notturna" di importo pari al costo sostenuto dall'azienda per la mensa (vale a dire il 65% del costo fatturato all'azienda dal fornitore per ciascun pasto).
[...]

Orario Manutenzione preventiva
Considerando il bisogno di massima disponibilità lavorativa degli assets e dell'organizzazione del lavoro in essere, risulta necessario adottare, per un limitato numero di addetti del reparto Manutenzioni, un orario di lavoro che permetta di attuare interventi di manutenzione preventiva durante i fermi di produzione, cioè nei week end durante tutto l'anno e nei periodi di ferie. L'Azienda impartirà le relative disposizioni al personale interessato nel rispetto della normativa vigente al riguardo.

10. Contratti di lavoro atipici
Le parti sono consapevoli che in un contesto sempre più globalizzato la flessibilità organizzativa rappresenta uno strumento utile per fronteggiare in maniera competitiva le mutate dinamiche del mercato. Le parti condividono inoltre un utilizzo volto a soddisfare le predette esigenze attraverso il reciproco coinvolgimento in una sfida che deve tendere a coniugare il successo della azienda con una eventuale stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
A tal fine le parti individuano secondo quanto di seguito previsto, una modalità per l'eventuale trasformazione dei contratti atipici in contratti a tempo indeterminato, in funzione della crescita dei volumi produttivi, delle tipologie produttive consolidate e delle figure professionali necessarie a ripristinare il turn over aziendale.
[...]
Inoltre le parti convengono di individuare al 30% la misura massima di lavoratori a tempo determinato e somministrato che potranno essere contemporaneamente in forza.
Ai fini del calcolo nel mese di Gennaio per ogni anno di vigenza del presente sarà effettuata una verifica dei:
- lavoratori con contratto a tempo determinato/somministrato di durata superiore a 3 mesi mediamente in forza nell'anno precedente (fine di ciascun mese); lavoratori a tempo indeterminato mediamente in forza nell'anno precedente (fine di ciascun mese).
Tale rapporto percentuale misura il superamento o meno del 30%. In caso di superamento l'azienda sarà chiamata ad attuare un corrispondente numero di assunzioni a tempo indeterminato.
Solo per la prima applicazione della presente regolamentazione (gennaio 2012) si prenderà a riferimento ii numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza a fine gennaio 2012 fermo invece il criterio di computo dei lavoratori a termine o somministrati.
Le assunzioni a tempo indeterminato avverranno entro i successivi 6 mesi laddove le parti verifichino la sussistenza di volumi produttivi stabili o in crescita. Nel caso di volumi produttivi in calo le parti si impegnano ad incontrarsi per trovare soluzioni alternative.
Saranno esclusi dal computo del numero di lavoratori somministrati e/o a tempo determinato ai fini della determinazione della percentuale, i contratti somministrati o a tempo determinato relativi a personale specializzato (dal 5 liv.) e quelle conseguenti alla gestioni di situazioni straordinarie e non prevedibili che saranno comunicate dalla azienda alla RSU e monitorate dalle stesse parti, ovvero alla attuazione di particolari regimi di orario.

11. Straordinario
Le parti convengono che la possibilità di fronteggiare le situazioni di mercato ed i maggiori volumi attuali, mediante il migliore sfruttamento della capacità produttiva possa rappresentare un ulteriore vantaggio competitivo per l'azienda.
Pertanto nel ribadire la piena esigibilità di quanto previsto dal CCNL in materia di lavoro straordinario, con particolare riferimento allo straordinario per la giornata del sabato (5 gg. per persona anche su 3 turni), da potersi utilizzare per reparto o per zone dell'azienda, le parti concordano di individuare nr. 4 ulteriori sabati di prestazione di lavoro straordinario obbligatorio da richiedersi da parte dell'azienda per il primo turno di lavoro.
La richiesta aziendale di utilizzo di tali ulteriori sabati dovrà avvenire con un preavviso di almeno 2 gg. lavorativi (entro il giovedì alle ore 13:00) mediante informazione su apposita bacheca e informazione alle RSU delle modalità richieste e del nr. dei lavoratori comandati.
Ai lavoratori chiamati ad effettuare tali prestazioni di lavoro straordinario ulteriori, verrà corrisposta una maggiorazione contrattuale del 50%, o, ai lavoratori che ne faranno espressa richiesta, verrà riconosciuto un corrispondente periodo di riposo compensativo, da fruirsi individualmente (secondo quanto previsto dal CCNL) e l'erogazione di una maggiorazione del 25%.
Inoltre, l'azienda avrà la facoltà di richiedere ulteriori disponibilità dei lavoratori a prestazioni di lavoro straordinario volontario al sabato pomeriggio. In tale caso ai lavoratori sarà erogata la maggiorazione, comprensiva dell'incidenza sui vari istituti diretti ed indiretti, del 65%.

14. Clausola di raffreddamento
Le parti ribadiscono il loro impegno a prevenire tutte le situazioni conflittuali attraverso la ricerca continua di strumenti di partecipazione.
Pertanto coerentemente con lo spirito partecipativo del presente accordo, volto a consolidare il sistema di relazioni sindacali, le parti convengono di adottare un iter di conciliazione qualora insorgano delle difficoltà nell'ambito del normale sistema di partecipazione oltre che di applicazione del presente accordo e di tutte le altre normative vigenti, ad esclusione dei temi riguardanti la sicurezza dei lavoratori.
Pertanto si conviene che, qualora in Azienda si generi una controversia, e laddove avessero fallito gli strumenti partecipativi messi a disposizione dal presente accordo, su richiesta scritta di una delle parti, RSU e azienda si incontreranno tempestivamente e comunque entro le 24 ore successive per tentare di dirimere la stessa.
Parallelamente le parti attiveranno ove ritenuto necessario le rispettive organizzazioni sindacali per valutare un loro eventuale coinvolgimento finalizzato ad apportare un ulteriore contributo alla costruttiva risoluzione della questione. Se nella riunione non si dovesse raggiungere un chiarimento ed un accordo tra le parti, potranno essere intraprese le azioni all'uopo ritenute necessarie da entrambe. Tale regolamentazione vuole costituire uno strumento per creare un sistema positivo di relazioni industriali garantendo il pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità.

Allegati
All. 1 - Orario di lavoro
Personale turnista.

Turno

Orario di lavoro

Pausa retribuita di 15 min.

Intervallo mensa retribuito di 30 min.

Primo Turno (Mattino)

05:00-13:00
oppure
06:00-14:00

08:00-08:15
oppure
09:00-09:15

11:30-12:00
oppure
12:00-12:30

Secondo Turno (Pomeriggio)

13:00-21:00
oppure
14:00-22:00

16:30-16:45
oppure
17:30-17:45

19:00-19:30
oppure
20:00-20:30

Terzo Turno (Notte)

21:00-05:00
oppure
22:00-06 :00

24:00-00:15
oppure
01:00-01:15

02:30-03:00
oppure
04:00-04:30

Per consentire la riduzione di 2 h del 3 turno del venerdì di ogni settimana lavorativa verranno utilizzate 1,5 h di PAR e 0,5 h di mancata mensa retribuita con la voce "indennità mancata mensa"
Le parti concordano che il mantenimento di tale condizione di riduzione di orario sarà compensato attraverso una strutturazione dei turni di orario straordinario del sabato parificati ad un turno normale di lavoro (7,5 h di prestazione effettiva senza fruizione della mensa e della relativa indennità )

Personale normalista di produzione.
Per il personale di produzione addetto al turno di lavoro centrale, salvo esigenze tecnico-produttive aziendali, l'orario sarà: dalle ore 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30, con una pausa retribuita di 15 minuti dalle ore 10:00 alle ore 10:15.
Nella giornata del venerdì l'orario di lavoro sarà dalle 07:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30 con l'utilizzo di 1 ora di PAR.

Personale impiegatizio.
Per il personale impiegatizio, sia tecnico, sia amministrativo, salvo esigenze tecnico-produttive aziendali, l'orario normale di lavoro sarà: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al giovedì.
Nella giornata del venerdì l'orario di lavoro sarà dalle ore 08:00 alle ore-13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 con utilizzo di 1 ora di PAR.

Orario flessibile per gli impiegati.
Per il personale impiegatizio sarà ammessa una flessibilità di massimo 30 minuti rispetto all'orario normale di entrata e di uscita.
Rimane in ogni caso ferma la possibilità per l'Azienda, qualora future esigenze produttive od organizzative lo richiedessero, di adibire anche il personale impiegatizio al lavoro a turni.

Personale di manutenzione.
Il personale di manutenzione seguirà l'orario del personale turnista, salvo gli addetti alla manutenzione preventiva, che seguiranno l'orario di lavoro descritto al paragrafo 9 del presene contratto integrativo aziendale.
Per il personale di manutenzione turnista e per i Team Leader, l'Azienda si riserva di richiedere un orario flessibile in entrata al 1° turno del lunedì o dopo le festività ed in uscita al 3° turno del venerdì o prima delle festività, per permettere all'azienda di avere un efficiente inizio del lavoro ed una organizzata chiusura.