Tipologia: Accordo
Data firma: 7 luglio 1952
Validità: 16.06.1952 - 31.05.1954
Parti: Ascot-Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Fidat-Cgil, Silte-Cisl
Settori: Servizi, TLC, Telefonici

Sommario:

I) Proroga e modifiche del contratto
Art. 1.
Art. 2. - Minimi tabellari.
Art. 3. - Personale supplente di commutazione.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Ferie.
Chiarimenti a verbale all'art. 17.
Art. 7. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 5. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Chiarimento a verbale all'art. 19.
Art. 8. - Infortuni sul lavoro.
Art. 9. - Inquadramento - Categorie e minimi di stipendio.
Art. 10. - Premio annuo.
Chiarimento a verbale all'art. 10.
Art. 11. - Indennità varie.
II) Norme concordate in relazione ed agli effetti di quanto previsto dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 (Artt. 2, 3 e 4)
Art. 12. - Scatti di anzianità.
Art. 13. - Indennità di anzianità.
Protocollo aggiuntivo al verbale di accordo 7 luglio 1952.

Accordo per la proroga con modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1946, 7 luglio 1952.

Tra l'Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche (Ascot) [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni (Fidat) [...] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] nonché il Sindacato Italiano Lavoratori Telecomunicazioni (Silte) [...] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...]
presa in esame la situazione della categoria dei dipendenti delle aziende concessionarie Telefoniche in relazione ed agli effetti di quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952;
riconosciuta la possibilità, in occasione di tale esame e nel quadro degli adempimenti demandati dall'accordo interconfederale anzidetto, di definire la controversia da tempo esistente nei riguardi della Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni per il rinnovo del contratto di lavoro 19 dicembre 1946 scaduto per effetto di successive proroghe il 31 dicembre 1951 e tempestivamente disdetto dalla ripetuta Fidat, con soluzioni che vengono incontro anche alle riserve e richieste del Silte e che valgono ad assicurare un periodo di distensione sindacale nel comune interesse di tutte le parti costituite:
Si conviene quanto segue:

I) Proroga e modifiche del contratto
Art. 1.

Il Contratto collettivo di lavoro 19 dicembre 1946, stipulato fra l'Ascot e la Fidat, è prorogato fino al 31 maggio 1954 con le varianti indicate nei successivi articoli la cui decorrenza è fissata al 16 giugno 1952. Esso, come sopra, si intenderà quindi prorogato tacitamente di anno in anno salvo tempestiva disdetta con lettera raccomandata 3 mesi prima della scadenza.

Art. 3. - Personale supplente di commutazione.
L'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1946 è integralmente sostituito dal testo seguente:
Per personale supplente di commutazione si intende quello destinato a sostituire il personale ordinario in caso di assenza per malattia, maternità, ferie e licenza straordinaria, o a sopperire a necessità di natura eccezionale o stagionale, o non prevedibili normalmente, nonché al completamento dei turni in centri con non più di 4 posti di lavoro. I telefonisti notturni supplenti possono invece essere adibiti al completamento dei turni anche nei centri con oltre 4 posti di lavoro.
Il personale supplente di commutazione non può essere assunto in numero superiore a quello necessario per sopperire alle esigenze sopra indicate e passerà a far parte del personale ordinario, con precedenza su nuove assunzioni, tenuto conto del merito e della anzianità di servizio.
La Società assicura al personale femminile supplente di commutazione una richiesta di prestazioni, nel corso di ciascun anno solare, non inferiore ad un minimo garantito di 1050 o 700 ore di lavoro. In sede aziendale sarà determinato il numero dei posti di lavoro in base al quale è garantito l'uno o l'altro di tali minimi.
Nelle località climatiche o balneari (da desumersi da elenchi e pubblicazioni di carattere ufficiale), il minimo annuo garantito è di 700 ore qualunque sia il numero dei posti di lavoro.
Al personale maschile supplente di commutazione è assicurato un minimo annuo di 700 ore qualunque sia il numero dei posti di lavoro.
Le suddette prestazioni minime garantite per ciascun anno solare possono essere richieste anche in uffici diversi da quelli di commutazione e verranno proporzionalmente ridotte, nel caso di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in caso di assenza per malattia o per qualsiasi altra causa non imputabile alla Società, in proporzione alla durata dell'assenza stessa.
[...]
Chiarimenti a verbale all'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'assunzione del personale supplente per sopperire alla sostituzione di lavoratori in ferie è consentita unicamente nelle Aziende dove intervengono particolari accordi in materia di ferie per il personale di commutazione.
Non costituisce «nuova assunzione» ai fini dell'applicazione del capoverso 2 dell'art. 2 l'assunzione di personale ordinario di commutazione proveniente da aziende telefoniche.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L'art. 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è integrato dai seguenti altri capoversi:
comma 4°: ai telefonisti notturni (notturnisti), non supplenti, che prestano servizio per l'intera notte, è garantito un orario di lavoro di 9 ore giornaliere con le modalità di retribuzione stabilite nel precedente capoverso.
comma 5°: gli autisti, i commessi, gli uscieri e i fattorini che accudiscono anche alla pulizia degli uffici, - esclusi i fattorini porta espressi - effettueranno normalmente l'orario di 48 ore settimanali: peraltro, ove venga richiesta una protrazione dell'orario giornaliero, le prime due ore di maggior lavoro verranno retribuite con la paga ordinaria senza maggiorazione per lavoro straordinario.
comma 9°: nelle centrali con oltre 10 posti di lavoro le telefoniste potranno usufruire di due pause della durata di 10 minuti ciascuna: tali pause saranno intercalate nei periodi di lavoro con criteri da stabilire in sede aziendale.

Art. 11. - Indennità varie.
L'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro viene modificato come segue:
[...]
b) si aggiungono i seguenti comma:
Indennità di guida. - Tale indennità sarà concordata in sede aziendale.
Indennità di cuffia. - Al personale addetto ai servizi di commutazione, sia effettivo che supplente, verrà corrisposta una indennità di cuffia nella misura di lire 55, per ogni giornata di effettiva prestazione ai tavoli di commutazione.