Tipologia: CCNL (Testo Unico delle norme contrattuali)*
Data firma: 27 novembre 1954
Validità: 01.11.1954 - 31.12.1956
Parti: Ascot e Fidat, Uilte
Settori: Servizi, TLC, Telefonici
Note*: Il testo riproduce le norme del contratto collettivo 19 dicembre 1946 e successive integrazioni e modifiche comprese quelle dell'accordo 27 novembre 1954.

Sommario:

Art. 1. - Premessa.
Art. 2. - Personale supplente di commutazione.
Art. 3. - Personale straordinario.
Art. 4. - Commissioni interne.
Art. 5. - Assunzione.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Apprendistato.
Art. 8. - Doveri del lavoratore.
Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 10. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 11. - Passaggio di categoria o di classe.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 14. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Permessi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Licenza straordinaria.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 20. - Infortuni sul lavoro.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Inquadramento - Categorie e minimi di stipendio.
Art. 25. - Premio annuo.
Art. 26. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 27. - Indennità di contingenza.
Art. 28. - Tredicesima mensilità.
Art. 29. - Indennità varie.
• Indennità rischio maneggio denaro.
• Indennità sona malarica.
• Indennità di reperibilità.
• Indennità di guida.
• Indennità di cuffia.
• Indennità di residenza.
Art. 30. - Definizione dei termini «stipendio» e «retribuzione».
Art. 31. - Determinazione della retribuzione giornaliera ed oraria.
Art. 32. - Pagamento della retribuzione.
Art. 33. - Rimborso spese di locomozione.
Art. 34. - Zona di lavoro.
Art. 35. - Trasferte.
Art. 36. - Trasferimenti.
Art. 37. - Anzianità.
Art. 38. - Benemerenze nazionali.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 40. – Indennità di anzianità
Art. 41. - Certificato di lavoro.
Art. 42. - Indennità in caso di morte.
Art. 43. - Vestiario.
Art. 44. - Alloggio.
Art. 45. - Facilitazioni.
Art. 46. - Mensa aziendale.
Art. 47. - Contratti integrativi aziendali.
Art. 48. - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti.
Art. 49. - Trattamento in caso di sospensione p riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 50. - Cessione o trasformazione della società.
Art. 51. - Decorrenza e durata del contratto.

Testo unico delle norme contrattuali, 27 novembre 1954.

Art. 1. - Premessa.
Il presente contratto collettivo nazionale disciplina i rapporti di lavoro fra le Società Telefoniche Concessionarie di Zona - dette nel testo «La Società» - ed i loro dipendenti - detti nel testo «I lavoratori» - salvo le speciali disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto concerne il personale supplente di commutazione ed il personale straordinario.

Art. 2. - Personale supplente di commutazione.
Per personale supplente di commutazione si intende quello destinato a sostituire il personale ordinario in caso di assenze per malattia, maternità, ferie e licenza straordinaria, o a sopperire a necessità di natura eccezionale o stagionale, o non prevedibili normalmente, nonché al completamento dei turni in centri con non più di 4 posti di lavoro. I telefonisti notturni supplenti possono invece essere adibiti al completamento dei turni anche in centri con oltre 4 posti di lavoro.
Il personale supplente di commutazione non può essere assunto in numero superiore a quello necessario per sopperire alle esigenze sopra indicate e passerà a far parte del personale ordinario, con precedenza su nuove assunzioni, tenuto conto del merito e della anzianità di servizio.
La Società assicura al personale femminile supplente di commutazione una richiesta di prestazioni, nel corso di ciascun anno solare, non inferiore ad un minimo garantito di 1.050 o 700 ore di lavoro. In sede aziendale sarà determinato il numero dei posti di lavoro in base al quale è garantito l'uno o l'altro di tali minimi. Nelle località climatiche o balneari (da desumersi da elenchi e pubblicazioni di carattere ufficiale), il minimo annuo garantito è di 700 ore qualunque sia il numero dei posti di lavoro.
Al personale maschile supplente di commutazione è assicurato un minimo annuo di 700 ore qualunque sia il numero dei posti di lavoro.
Le suddette prestazioni minime garantite per ciascun anno solare, possono essere richieste anche in uffici diversi da quelli di commutazione e verranno proporzionalmente ridotte, nel caso di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in caso di assenza per malattia o per qualsiasi altra causa non imputabile alla Società, in proporzione alla durata dell'assenza stessa.
[...]
Note a verbale all'art. 2.
L'assunzione del personale supplente per sopperire alla sostituzione di lavoratori in ferie è consentita unicamente nelle Aziende dove intervengano particolari accordi in -materia di ferie per il personale di commutazione.
[...]

Art. 3. - Personale straordinario.
Per personale straordinario si intende quello assunto occasionalmente per sopperire a necessità di natura' temporanea determinate 1 da esigenze o lavori di carattere eccezionale, da costruzioni od ampliamento di impianti che non siano quelli afferenti alla normale gestione del servizio telefonico.
[...]

Art. 4. - Commissioni interne.
Premesso che compito fondamentale delle Commissioni interne e dei Delegati di impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la Direzione dell'Azienda in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, le parti si richiamano alle norme contenute nell'«Accordo Interconfederale 8 maggio 1953 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne» e a quelle altre norme che dovessero essere concordate in questa, materia in sede interconfederale.

Art. 5. - Assunzione.
[...]
Prima dell'assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertarne la costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale viene assunto.
[...]

Art. 7. - Apprendistato.
L'apprendistato, che non è consentito per il tirocinio dei lavori di ufficio anche d'ordine, si compie sia mediante l'assegnazione dell'apprendista ai servizi ed ai lavori della Società sotto la guida di personale adatto, sia con speciali corsi teorico-pratici da svolgersi durante il normale orario di lavoro ed organizzati con le modalità ed i criteri ritenuti più rispondenti alle necessità del servizio ed alle condizioni ambientali.
La durata dell'apprendistato viene stabilita come segue:
- per i lavoratori di commutazione: mesi 6;
- per tutti gli altri lavoratori: mesi 12.
L'istituto dell'apprendistato si applica ai lavoratori dai 16 ai 20 anni compiuti, fatta eccezione per il personale di commutazione per il quale non sarà osservata la limitazione di età.
Il periodo di apprendistato iniziato deve essere completato anche dal lavoratore che nel corso del periodo stesso compia il ventesimo anno di età.
Al termine dell'apprendistato il lavoratore sarà sottoposto alla prova di idoneità.
[...]

Art. 8. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disimpegno delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori;
[...]
d) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazione estranea al servizio;
[...]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
g) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà della società per ragioni che non siano di servizio;
h) non fumare nei locali dove esigenze tecniche lo vietino;
i) non introdurre nei locali della Società non destinati anche al pubblico persone estranee al servizio.
La Società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto e procurerà altresì che l'ambiente di lavoro sia igienico e fornito dei conforti indispensabili.

Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a mezza giornata di stipendio;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 15 giorni;
f) trasferimento per punizione;
g) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità;
h) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
La multa può essere inflitta per mancanze disciplinari che non rivestano particolare gravità o per inosservanza dei doveri di minore entità.
La sospensione di cui alla lettera d) è inflitta in caso di recidiva nelle stesse mancanze per le quali già siano stati applicati i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei provvedimenti di cui alle stesse lettere a), b), c).
La sospensione di cui alla lettera e) è inflitta in caso di mancanze gravi ma tali da non consentire l'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere f), g), h).
Il licenziamento senza preavviso, con o senza indennità di anzianità, può essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali il lavoratore sia incorso.
[...]

Art. 10. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e classe purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico o una menomazione morale o un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 12. - Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è di 48 ore settimanali, normalmente ripartite in 8 ore giornaliere, per i lavoratori manuali e per i lavoratori con mansioni impiegatizie i quali prestano servizio in connessione di lavoro con le maestranze, e di 42 ore, normalmente ripartite in 7 ore giornaliere, per gli altri lavoratori con mansioni impiegatizie e per il personale di commutazione.
Ai lavoratori con mansioni impiegatizie che, a giudizio della Direzione, devono prestare servizio in connessione di lavoro con le maestranze è corrisposta una indennità pari al 12 % dello stipendio minimo contrattuale, limitatamente alla durata della connessione.
L'orario normale di lavoro per i lavoratori adibiti a lavori o servizi riconosciuti discontinui a norma di legge è di 60 ore settimanali, ripartite normalmente in 10 ore giornaliere; tuttavia agli autisti, ai commessi, agli uscieri ed ai fattorini che accudiscono anche alla pulizia degli uffici - esclusi i fattorini porta espressi - verrà richiesta una prestazione di lavoro limitata a 48 ore settimanali, normalmente ripartite in 8 ore giornaliere, senza riduzione della retribuzione mensile. Ove ai predetti lavoratori fosse richiesta una protrazione di prestazioni, le prime due ore giornaliere eccedenti l'orario ridotto sopra accennato saranno compensate con il 65 % dello stipendio orario computato sulla base di 200 ore mensili.
L'orario normale dei telefonisti notturni (notturnisti), in considerazione delle particolari esigenze di servizio, può essere esteso sino a 10 ore giornaliere ed a 60 settimanali; in tale caso le ore compiute oltre le 7 ore giornaliere saranno retribuite con il 65 % dello stipendio orario computato sulla base di 175 ore mensili.
Ai telefonisti notturni (notturnisti) non supplenti, che prestano servizio per l'intera notte, è garantito un orario di lavoro di 9 ore giornaliere con le modalità di retribuzione stabilite nel precedente comma.
All'ora stabilita per l'inizio del lavoro il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
Nel caso che venga stabilita l'effettuazione di un orario ridotto nella giornata del sabato, le ore di lavoro giornaliere potranno superare i limiti sopra specificati, fermo restando il limite delle 42, 48 e 60 ore settimanali.
L'orario di lavoro, sempre nei limiti della sua durata, e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, può essere continuato o con interruzione. Nel caso in cui esso sia continuato, il lavoratore ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito la cui durata sarà fissata nei contratti aziendali. Nel caso in cui esso sia interrotto, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a tre ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere inferiore a un'ora e superiore a quattro ore.
Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro straordinario.
Nelle centrali con oltre 10 posti di lavoro le telefoniste potranno usufruire di due pause retribuite della durata di 15 minuti ciascuna: tali pause saranno intercalate nei periodi di lavoro con criteri da stabilire in sede aziendale.
In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.

Art. 13. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
a) Lavoratori non in turno. [...]
b) Lavoratori in turno. - Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, quest'ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno rissato per il riposo compensativo. [...]
La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanale: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale retribuzione, al compenso di cui al punto 2) lettera a) del seguente articolo ed il riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata successiva a quella in precedenza fissata.
[...]

Art. 14. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'art. 12 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7; nel caso in cui il lavoratore che ha prestato servizio per l'intero turno notturno debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno considerate notturne.
[...]
Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.

Art. 17. - Ferie.
[...]
Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 20. - Infortuni sul lavoro.
Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente la Società.
[...]
Nota a verbale.
Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.

Art. 21. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gestazione e di puerperio valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 29. - Indennità varie.
Indennità sona malarica.

I lavoratori che da località non malarica vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica dalla competente autorità, beneficeranno di una indennità di L. 1.000 mensili. Tale indennità verrà pure corrisposta ai lavoratori che prestino la loro opera in zone che fossero dichiarate malariche in avvenire o che siano già state dichiarate malariche dopo il 1° maggio 1945.
L'indennità stessa non sarà più corrisposta quando il lavoratore venga spostato in zona non malarica, a meno che non si tratti di lavoratore colpito da malaria e che continui ad esserne affetto.
Il lavoratore comandato in trasferta in zona riconosciuta malarica dalla competente autorità, beneficerà di una indennità giornaliera di L. 40.

Indennità di reperibilità.
Qualora venga richiesta al lavoratore la reperibilità oltre l'orario normale di lavoro, la Società dovrà corrispondergli una indennità da concordarsi in sede aziendale.

Indennità di guida.
Tale indennità sarà concordata in sede aziendale.

Indennità di cuffia.
Al personale addetto ai servizi di commutazione, sia effettivo che supplente, verrà corrisposta una indennità di cuffia nella misura di L. 55 per giornata di effettiva prestazione ai tavoli di commutazione.
La stessa indennità sarà corrisposta al personale delle centrali, con almeno 10.000 linee collegate, addetto all'accentramento dei guasti od ai tavoli prova, che permanentemente svolga servizio con la cuffia.

Art. 43. - Vestiario.
Nei contratti aziendali verrà stabilito per quali categorie di lavoratori è prescritto l'uso di particolari indumenti durante il servizio, nonché gli oggetti di vestiario che potranno essere distribuiti per ragioni di lavoro. Le norme relative all'assegnazione ed all'uso di detti indumenti saranno parimenti disciplinate nei contratti aziendali.
Qualora i lavoratori fossero invitati a provvedere a proprie spese all'acquisto degli indumenti di cui sopra, la Società concederà una equivalente indennità.

Art. 44. - Alloggio.
La Società, ove ne esista la possibilità e qualora sia necessario nell'interesse del servizio, può richiedere al lavoratore di abitare in locali sociali opportunamente predisposti al fine di assicurare un più pronto intervento ed una più sicura reperibilità del lavoratore stesso.
[...]
Il lavoratore per tale concessione corrisponderà un equo canone di occupazione da concordarsi in via amichevole.

Art. 46. - Mensa aziendale.
Le norme relative alla mensa saranno concordate in sede aziendale.

Art. 47. - Contratti integrativi aziendali.
I contratti integrativi aziendali non potranno avere una scadenza diversa da quella del Contratto Nazionale.